COGNOMI dei figli / NUOVI CRITERI per l'attribuzione alla nascita


COGNOMI dei figli / NUOVI CRITERI per l'attribuzione alla nascita
Il problema
È già presente presso la Commissione Giustizia del Senato una mia petizione sull’ argomento , avente il n.189.
A seguito delle audizioni sul tema che ci sono state e della diversità dei criteri di attribuzione nei quattro DdL, modificando in parte anche il corrispondente articolo 3 della mia petizione precedente, suggerisco una nuova formulazione di quel punto specifico, che mi sembra risolutiva degli interrogativi rimasti in sospeso in Commissione Giustizia.
Le principali novità introdotte consistono:
- nel menzionare in apertura dell’articolo 143 quater il “superiore interesse del minore”, che porta alla regola del doppio cognome in quanto ciò garantisce al figlio la relazione “con entrambe le linee parentali”;
- nell’utilizzo del termine “deroga” per introdurre la possibilità di attribuzione del cognome di uno solo dei genitori (si deroga a una norma e dunque si sta ribadendo che il cognome di entrambi costituisce la regola generale);
- nell’indurre i genitori che vorrebbero optare per il cognome di uno solo di loro a chiedersi, prima di decidere, se questo desiderio aderisca o meno al superiore interesse del figlio;
- nell’utilizzo del termine limitativo “facoltà”, che declassa a possibilità residuale la scelta del cognome di un genitore soltanto.
Ed ecco il nuovo articolo.
«E’ inserito nel codice civile il seguente articolo143 quater.
Art. 143 quater - (Cognomi o cognome del figlio)
In aderenza al principio del superiore interesse del minore, il figlio acquista alla nascita due cognomi, uno per genitore, affinché gli sia garantito di potersi relazionare paritariamente con entrambe le linee parentali.
Il genitore che abbia più di un cognome indicherà quale di essi preferisce sia assunto dal figlio, indipendentemente dall’ordine nel quale egli li possiede. Il cognome indicato deve necessariamente coincidere con il cognome che sia già stato assunto da un figlio nato da un matrimonio, o al di fuori di esso e legalmente riconosciuto, oppure adottato.
L’ordine dei due cognomi da attribuire al figlio è segnalato dai genitori con dichiarazione concorde e va mantenuto per i figli successivi della stessa coppia. In caso di disaccordo manifesto sull’ordine, l’Ufficiale di stato civile procederà al sorteggio.
In assenza di indicazioni sull’ordine da parte di entrambi i genitori o di uno solo di essi, anche per cause di forza maggiore che impediscano la formulazione bilaterale di scelte, l’Ufficiale di stato civile, in conformità alle generalità della madre indicate nell'attestazione di avvenuta nascita, parte integrante dell'atto di nascita, assegnerà per primo il cognome materno seguito dal cognome paterno, ove non esistano già figli della stessa coppia con differente sequenza degli elementi del doppio cognome. Qualora un genitore o entrambi abbiano un doppio cognome, l’Ufficiale di stato civile attribuirà il primo di due cognomi del genitore impossibilitato.
In deroga al cognome di entrambi i genitori di cui ai commi precedenti e qualora non vi siano già figli della stessa coppia genitoriale col cognome di entrambi, i genitori che abbiano individuato il superiore interesse del figlio nell’attribuzione del cognome di uno solo di essi hanno facoltà di attribuire tramite dichiarazione concorde il cognome prescelto, composto da un solo elemento o da due.
In tutte le circostanze di cui ai commi precedenti l’Ufficiale di stato civile verificherà che il cognome di ciascun genitore da attribuire al figlio coincida necessariamente con il cognome che sia già stato assunto da un figlio nato da un matrimonio, o al di fuori di esso e legalmente riconosciuto, oppure adottato».
Un’ultima considerazione.
In conformità a quanto espresso dalla Consulta nella 131/2022 si è affidata ai genitori la scelta sulla sequenza dei cognomi di entrambi (comma 3) e in caso di disaccordo si è indicato il sorteggio, che non crea disparità concrete e interamente infondate tra i genitori, come farebbe invece l’ordine alfabetico che dà modo a uno dei due di considerarsi in partenza il vincitore per un criterio di comodo autoritario che non solo confligge, come anche il sorteggio, col rispetto della “prossimità neonatale” del minore, che è l’unico titolare del diritto ai cognomi o al cognome e che al momento della nascita - e anche subito dopo - è in relazione u n i c a m e n t e con la madre e non ancora con il padre, ma condiziona pesantemente e immotivatamente la possibilità del dialogo adultocentrico finalizzato alla scelta.
Sia l’accordo sia il disaccordo presuppongono che entrambi i genitori siano viventi (in casi tragici si nasce anche dopo la morte della madre, mediante un cesareo) e che, se viventi, nessuno dei due sia in coma o comunque impossibilitato a partecipare al dialogo a cui consegue l’accordo o il disaccordo.
Ricorrere in questi casi al sorteggio o all’ordine alfabetico – pensati entrambi come mezzi per risolvere il disaccordo, derivante dal fallimento di un dialogo tra i genitori per pervenire a un accordo – sarebbe infatti arbitrario e fuor di luogo. Ciò perché il momento primo, cioè il dialogo ai fini di una scelta a cui fa espressamente riferimento la sentenza 131/2022 della Consulta, nelle situazioni qui considerate non può esserci, per un’impossibilità oggettiva determinata da situazioni eccezionali.
Benché sarebbe più corretto farne una regola generale, eliminando peraltro complicazioni superflue quali il ripiego del sorteggio o il disastro dell’ordine alfabetico, attenersi almeno in questi casi a quanto indicato nell’«attestazione di avvenuta nascita, parte integrante dell’atto di nascita» (ved. audizione Anselmo del 7 maggio), assegnando «per primo il cognome materno seguito dal cognome paterno ove non esistano già figli della stessa coppia con differente sequenza degli elementi del doppio cognome», come scritto nell’articolo che qui si propone, rappresenta la sola soluzione che, non tradendo il vero, si qualifica come l’unica da adottare.
____________________________
Link nel testo:
1 - Iole Natoli, testo della Petizione sul cognome dei figli, n. 189 (Senato): https://www.change.org/p/nuove-norme-sul-nome-della-persona-e-sul-cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-19a-legislatura
2 - Annuncio e assegnazione alla Commissione Giustizia del Senato della Petizione n. 189 di cui alla nota precedente:
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45969.htm
3 - Iole Natoli, Titolarità del diritto ai cognomi o al cognome: https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/05/la-titolarita-dei-cognomi-pertiene.html
4 - Audizione dell'avv. Antonella Anselmo del 7 maggio 2024:
https://webtv.senato.it/webtv_comm?video_evento=245657
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Il problema
È già presente presso la Commissione Giustizia del Senato una mia petizione sull’ argomento , avente il n.189.
A seguito delle audizioni sul tema che ci sono state e della diversità dei criteri di attribuzione nei quattro DdL, modificando in parte anche il corrispondente articolo 3 della mia petizione precedente, suggerisco una nuova formulazione di quel punto specifico, che mi sembra risolutiva degli interrogativi rimasti in sospeso in Commissione Giustizia.
Le principali novità introdotte consistono:
- nel menzionare in apertura dell’articolo 143 quater il “superiore interesse del minore”, che porta alla regola del doppio cognome in quanto ciò garantisce al figlio la relazione “con entrambe le linee parentali”;
- nell’utilizzo del termine “deroga” per introdurre la possibilità di attribuzione del cognome di uno solo dei genitori (si deroga a una norma e dunque si sta ribadendo che il cognome di entrambi costituisce la regola generale);
- nell’indurre i genitori che vorrebbero optare per il cognome di uno solo di loro a chiedersi, prima di decidere, se questo desiderio aderisca o meno al superiore interesse del figlio;
- nell’utilizzo del termine limitativo “facoltà”, che declassa a possibilità residuale la scelta del cognome di un genitore soltanto.
Ed ecco il nuovo articolo.
«E’ inserito nel codice civile il seguente articolo143 quater.
Art. 143 quater - (Cognomi o cognome del figlio)
In aderenza al principio del superiore interesse del minore, il figlio acquista alla nascita due cognomi, uno per genitore, affinché gli sia garantito di potersi relazionare paritariamente con entrambe le linee parentali.
Il genitore che abbia più di un cognome indicherà quale di essi preferisce sia assunto dal figlio, indipendentemente dall’ordine nel quale egli li possiede. Il cognome indicato deve necessariamente coincidere con il cognome che sia già stato assunto da un figlio nato da un matrimonio, o al di fuori di esso e legalmente riconosciuto, oppure adottato.
L’ordine dei due cognomi da attribuire al figlio è segnalato dai genitori con dichiarazione concorde e va mantenuto per i figli successivi della stessa coppia. In caso di disaccordo manifesto sull’ordine, l’Ufficiale di stato civile procederà al sorteggio.
In assenza di indicazioni sull’ordine da parte di entrambi i genitori o di uno solo di essi, anche per cause di forza maggiore che impediscano la formulazione bilaterale di scelte, l’Ufficiale di stato civile, in conformità alle generalità della madre indicate nell'attestazione di avvenuta nascita, parte integrante dell'atto di nascita, assegnerà per primo il cognome materno seguito dal cognome paterno, ove non esistano già figli della stessa coppia con differente sequenza degli elementi del doppio cognome. Qualora un genitore o entrambi abbiano un doppio cognome, l’Ufficiale di stato civile attribuirà il primo di due cognomi del genitore impossibilitato.
In deroga al cognome di entrambi i genitori di cui ai commi precedenti e qualora non vi siano già figli della stessa coppia genitoriale col cognome di entrambi, i genitori che abbiano individuato il superiore interesse del figlio nell’attribuzione del cognome di uno solo di essi hanno facoltà di attribuire tramite dichiarazione concorde il cognome prescelto, composto da un solo elemento o da due.
In tutte le circostanze di cui ai commi precedenti l’Ufficiale di stato civile verificherà che il cognome di ciascun genitore da attribuire al figlio coincida necessariamente con il cognome che sia già stato assunto da un figlio nato da un matrimonio, o al di fuori di esso e legalmente riconosciuto, oppure adottato».
Un’ultima considerazione.
In conformità a quanto espresso dalla Consulta nella 131/2022 si è affidata ai genitori la scelta sulla sequenza dei cognomi di entrambi (comma 3) e in caso di disaccordo si è indicato il sorteggio, che non crea disparità concrete e interamente infondate tra i genitori, come farebbe invece l’ordine alfabetico che dà modo a uno dei due di considerarsi in partenza il vincitore per un criterio di comodo autoritario che non solo confligge, come anche il sorteggio, col rispetto della “prossimità neonatale” del minore, che è l’unico titolare del diritto ai cognomi o al cognome e che al momento della nascita - e anche subito dopo - è in relazione u n i c a m e n t e con la madre e non ancora con il padre, ma condiziona pesantemente e immotivatamente la possibilità del dialogo adultocentrico finalizzato alla scelta.
Sia l’accordo sia il disaccordo presuppongono che entrambi i genitori siano viventi (in casi tragici si nasce anche dopo la morte della madre, mediante un cesareo) e che, se viventi, nessuno dei due sia in coma o comunque impossibilitato a partecipare al dialogo a cui consegue l’accordo o il disaccordo.
Ricorrere in questi casi al sorteggio o all’ordine alfabetico – pensati entrambi come mezzi per risolvere il disaccordo, derivante dal fallimento di un dialogo tra i genitori per pervenire a un accordo – sarebbe infatti arbitrario e fuor di luogo. Ciò perché il momento primo, cioè il dialogo ai fini di una scelta a cui fa espressamente riferimento la sentenza 131/2022 della Consulta, nelle situazioni qui considerate non può esserci, per un’impossibilità oggettiva determinata da situazioni eccezionali.
Benché sarebbe più corretto farne una regola generale, eliminando peraltro complicazioni superflue quali il ripiego del sorteggio o il disastro dell’ordine alfabetico, attenersi almeno in questi casi a quanto indicato nell’«attestazione di avvenuta nascita, parte integrante dell’atto di nascita» (ved. audizione Anselmo del 7 maggio), assegnando «per primo il cognome materno seguito dal cognome paterno ove non esistano già figli della stessa coppia con differente sequenza degli elementi del doppio cognome», come scritto nell’articolo che qui si propone, rappresenta la sola soluzione che, non tradendo il vero, si qualifica come l’unica da adottare.
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Link nel testo:
1 - Iole Natoli, testo della Petizione sul cognome dei figli, n. 189 (Senato): https://www.change.org/p/nuove-norme-sul-nome-della-persona-e-sul-cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-19a-legislatura
2 - Annuncio e assegnazione alla Commissione Giustizia del Senato della Petizione n. 189 di cui alla nota precedente:
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45969.htm
3 - Iole Natoli, Titolarità del diritto ai cognomi o al cognome: https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/05/la-titolarita-dei-cognomi-pertiene.html
4 - Audizione dell'avv. Antonella Anselmo del 7 maggio 2024:
https://webtv.senato.it/webtv_comm?video_evento=245657
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I decisori
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Petizione creata in data 28 maggio 2024