Cancelliamo le discriminazioni verso gli impatriati italiani di serie B!!

Cancelliamo le discriminazioni verso gli impatriati italiani di serie B!!

Il problema

Egregi Vice Ministro Leo, On. Bagnai, On. Centemero, 

Vi scriviamo questa petizione a nome di migliaia di famiglie di “impatriati” italiani che sono state inspiegabilmente ed ingiustamente discriminate dalla Legge di Bilancio 2021, che ha prorogato per 5 anni i benefici fiscali di tutti i cosiddetti “impatriati” (ossia i lavoratori italiani o europei che trasferiscono la residenza in Italia e rispondono agli stringenti requisiti dell’articolo 16, comma 1, Dlgs n. 147/2015), ad eccezione di un gruppo di “impatriati italiani di serie B”.

L’art. 1 comma 50, L. 178/2020, infatti, prevede l’opzione di prorogare i benefici fiscali de quo anche a coloro che “alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 16, comma 1, Dlgs n. 147/2015”. Purtroppo un’interpretazione restrittiva di tale articolo da parte dell’Agenzia delle Entrate ha determinato l’esclusione da tale agevolazione di tutti i cittadini italiani non iscritti all’AIRE. 

Il risultato è che la proroga vale per tutti gli impatriati (compresi quelli rientrati in Italia dopo il 31/12/2019 e NON iscritti all’AIRE!) ad eccezione di un gruppo ristretto di impatriati di serie B (rientrati prima del 31/12/2019 ma non iscritti all’AIRE, ancorchè pienamente in possesso di tutti i requisiti della legge).

Ci rivolgiamo a Voi perchè negli ultimi 2 anni avete dimostrato grande sensibilità al tema (es., dialogando con le varie associazioni che si sono mobilitate per difendere i diritti degli impatriati) e perchè in molti Vi siete fatti promotori di diversi emendamenti sul tema, che poi però, purtroppo, non sono stati approvati. 

Crediamo che uno sforzo congiunto e bipartisan, appoggiato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, possa finalmente risolvere il grave problema.

Crediamo che ci siano almeno 6 ragioni per sanare urgentemente tale discriminazione:

1)    Escludere una fascia di impatriati è contrario alla “ratio” della legge

Lo spirito della legge è quello di attrarre e soprattutto favorire il radicamento in Italia di tutti i lavoratori altamente qualificati. Il Presidente Mattarella ha più volte, anche recentemente, evidenziato l’urgenza di attuare misure per fermare la fuga dei “cervelli” dal nostro Paese, con politiche e regole chiare e trasparenti (alleghiamo intervista). 

 

La Legge di Bilancio 2021 esclude, invece, molti cittadini italiani in possesso di esperienze e di titoli accademici altamente qualificanti, i quali, pur potendo facilmente provare il trasferimento del proprio domicilio all’estero ai sensi della convenzione sulle doppie imposizioni, non si sono iscritti all’AIRE. Tali lavoratori, in possesso di tutti i requisiti previsti dal regime dei lavoratori impatriati, possono accedere al primo quinquennio di agevolazioni (per il quale l’iscrizione all’AIRE NON è richiesta), ma sono inopportunamente esclusi dall’accesso al secondo quinquennio, e discriminati da tutti gli altri lavoratori.

 

Di fatto un tale importante intervento normativo dovrebbe indurre le risorse qualificate italiane (che hanno maturato una significativa esperienza all’estero sia di tipo lavorativo che accademico) a restare, ma al contrario verrebbe svuotato completamente al proprio interno, diventando appannaggio per pochi, esclusivamente sulla base di un requisito meramente formale: l’iscrizione all’AIRE. Tale requisito è tra l’altro già stato abolito da costanti interventi normativi (decreto Crescita), giurisprudenziali (si veda tra le altre la recente sentenza della Cassazione dell’8 ottobre 2020, n. 21695), di prassi (si vedano numerose risposte ad interpelli dell’Agenzia delle Entrate e circolari sul tema, non ultima la Risoluzione del 28 dicembre del 2020 n. 33/E) ma anche di natura letterale.

 

2)    Si genera una inspiegabile discriminazione a danno dei cittadini italiani e a favore dei cittadini stranieri

 

Facciamo il caso di un cittadino francese che viene a lavorare in Italia nel 2016, si iscrive alla popolazione residente nel nostro Stato, dopodiché va in Spagna per due anni e rientra nel 2018 senza essersi nel frattempo cancellato dall’Anagrafe italiana. Per cui, secondo una distorta interpretazione della norma, il cittadino francese vi rientrerebbe e l’italiano no, pur trovandosi oggettivamente nelle medesime condizioni.  E’ evidente che si tratterebbe di una chiara discriminazione dei cittadini di nazionalità italiana rispetto agli stranieri residenti in Italia. Non solo, ma l’Agenzia delle Entrate ha ammesso in recenti risposte ad alcuni interpelli, che cittadini britannici (quindi chiaramente extra UE, al contrario di quanto contemplato  letteralmente dalla norma) possano accedere alla proroga.  Quindi il cittadino italiano verrebbe discriminato rispetto allo straniero in ambito UE, diventando una sorta di cittadino dell’Unione Europea di seconda categoria.

 

3)    La norma è contraria al principio dell’interpretazione conforme

 

Nel diritto dell'Unione Europea il principio consiste nell'obbligo gravante sul giudice nazionale (e su ciascun interprete del diritto nazionale) di prendere in considerazione tutte le norme del diritto interno ed utilizzare tutti i metodi di interpretazione da esso riconosciuti per addivenire ad un risultato conforme a quello voluto dall'ordinamento comunitario; esso discende dal principio di leale cooperazione tra gli organi e gli Stati dell'Unione europea. Consiste, in estrema sintesi, nell'interpretare il diritto interno nazionale conformemente a quello comunitario e assicura il continuo adeguamento del primo al contenuto ed agli obiettivi dell'ordinamento comunitario. Ebbene questa norma va interpretata in maniera “conforme” perché una restrizione ai soli iscritti all’AIRE, genererebbe una disparità di trattamento tra cittadini della UE che è appunto contraria al diritto comunitario.

 

4)    La norma è contraria alla giurisprudenza della Cassazione

 

La Cassazione è intervenuta recentemente, con sentenza dell’8 ottobre 2020, n. 21695, per ribadire che l’AIRE non costituisce una presunzione assoluta di residenza fiscale all’estero, così come non lo è al contrario l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente,  dovendo viceversa rifarsi agli “elementi probatori di natura sostanziale che consentano ai sensi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, di superare il requisito formale della mancata iscrizione all’AIRE”. Infatti, altrimenti, si arriverebbe all’assurdo di avere una effettiva residenza fiscale in Italia (avendo un centro di interessi economici e vitali nel proprio Paese) ma di poter usufruire dell’agevolazione per rimpatriati, basato sul mero dato formale dell’iscrizione all’AIRE.

 

5)    Il requisito AIRE non è più richiesto per nessuna delle altre categorie di impatriati

 

Il requisito AIRE non è più richiesto per usufruire del primo quinquiennio di benefici e non è richiesto per coloro che richiedono la proroga e sono rientrati in Italia dopo il 30/4/2020, quindi, introdurlo solo per una categoria specifica di Italiani ed in maniera retroattiva appare del tutto discriminatorio. 

 

La stessa Agenzia delle Entrate, in maniera coerente ed illuminata, si è più volte detta contraria al mero principio formalistico dell’iscrizione all’AIRE (si vedano circolari del 2012, del 2017 e non ultima la risoluzione del 28 dicembre 2020 n. 33/E) e favorevole invece alla dimostrazione sostanziale del requisito dell’effettiva residenza fiscale estera. Dice infatti: “Tale disposizione consente ai soggetti che non risultano iscritti all’AIRE (o che vi risultano iscritti per un periodo inferiore a quello richiesto dall’articolo 16) di comprovare il periodo di residenza all’estero sulla base delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, al fine di evitare che restino esclusi dall’agevolazione i contribuenti che, pur avendo effettivamente trasferito la propria residenza all’estero, non abbiano provveduto a cancellarsi dall’anagrafe nazionale della popolazione residente o vi abbiano provveduto tardivamente”

 

6)    La proroga non è mera ottimizzazione fiscale ma un impegno concreto per il Paese

 

In ultima istanza, vogliamo rimarcare che la Legge introdotta nel 2021,  per la quale ribadiamo tutto il nostro apprezzamento, richiede per chi voglia esercitare l’opzione un serio impegno per il Paese. 

Tra le condizioni necessarie, infatti, vi è di fatto l’obbligo di un forte radicamento in Italia che comprende l’acquisto di un’unità immobiliare a fini residenziali entro 18 mesi, o alla decisione di avere dei figli oltre che ad un significativo sforzo economico una tantum (ovvero il pagamento di un cospicuo contributo pari al 10% della retribuzione lorda dell’anno precedente in un’unica soluzione, peraltro non compensabile con crediti vantati verso l’Erario).

 

In buona sostanza l’impatriato è stato chiamato a scommettere sul futuro del proprio lavoro in Italia, in una situazione di assoluta incertezza economica aggravata dalle conseguenze dell’emergenza pandemica, correndo il reale rischio di una perdita di lavoro, quindi  perdita di redditi e di conseguenza anche dalla somma versata.  Ha quindi versato l’ingente contributo, ha seguito alla lettera le prescrizioni della circolare applicativa dell’Agenzia delle Entrate, e solo a cose fatte, ha cominciato a vedere che l’Agenzia sposava un’interpretazione restrittiva, senza peraltro dare alcuna giustificazione normativa né di ordine sistematico, né di natura letterale.

 

 

*******

 

Le ragioni di cui sopra sono state più volte sostenute e denunciate da molti giuristi (es., https://www.lapresse.it/economia/2021/12/13/fisco-esperto-sistema-rientro-cervelli-in-fuga-funziona-ma-correggere-storture/  

 

Le famiglie delle migliaia di “impatriati italiani di serie B” si sentono tradite e beffate dal Paese che ha chiesto loro di tornare, facendo loro tante promesse, ma poi voltando inspiegabilmente le spalle. Molte sono già tornate, deluse, all’estero. Molte lo faranno nei prossimi mesi. Molte hanno aperto centinaia di contenziosi tributari per fare valere i propri diritti.

 

Ci piacerebbe peraltro sottolineare che l’inclusione dei soggetti NON-AIRE non aggraverebbe le casse dello Stato, nella misura in cui il gettito fiscale di questa categoria rischierebbe di spostarsi nuovamente oltre i confini nazionali qualora questi fossero indebitamente esclusi dai benefici.

 

Per tutte queste ragioni, e molte altre, chiediamo a Voi uno sforzo bipartisan per approvare un emendamento che risolverebbe una volta per tutte questa inspiegabile ingiustizia. Alleghiamo sotto una proposta di emendamento.

 

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni necessità e Vi ringraziamo in anticipo per il Vostro aiuto.

 

Fto

Gli Impatriati italiani di serie B

 

 

PROPOSTA EMENDAMENTO

 

Disposizioni di armonizzazione dei criteri per l’accesso alle agevolazioni fiscali in favore dei lavoratori impatriati italiani altamente qualificat

All’Articolo 5 comma 2-bis del Decreto-Legge 30 Aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, le parole “che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea” sono sostituite dalle parole “che siano cittadini italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea”. Termini e modalità per l’esercizio dell’opzione di cui al comma 2-bis, nonchè le modalità di riapertura dei termini per l’esercizio dell’opzione da parte dei soggetti di cui al comma 2-bis, il cui periodo di fruizione del regime si è già concluso e che non hanno esercitato l’opzione entro i termini precedentemente indicati poichè privi di iscrizione all’AIRE, sono aggiornate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

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Il problema

Egregi Vice Ministro Leo, On. Bagnai, On. Centemero, 

Vi scriviamo questa petizione a nome di migliaia di famiglie di “impatriati” italiani che sono state inspiegabilmente ed ingiustamente discriminate dalla Legge di Bilancio 2021, che ha prorogato per 5 anni i benefici fiscali di tutti i cosiddetti “impatriati” (ossia i lavoratori italiani o europei che trasferiscono la residenza in Italia e rispondono agli stringenti requisiti dell’articolo 16, comma 1, Dlgs n. 147/2015), ad eccezione di un gruppo di “impatriati italiani di serie B”.

L’art. 1 comma 50, L. 178/2020, infatti, prevede l’opzione di prorogare i benefici fiscali de quo anche a coloro che “alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 16, comma 1, Dlgs n. 147/2015”. Purtroppo un’interpretazione restrittiva di tale articolo da parte dell’Agenzia delle Entrate ha determinato l’esclusione da tale agevolazione di tutti i cittadini italiani non iscritti all’AIRE. 

Il risultato è che la proroga vale per tutti gli impatriati (compresi quelli rientrati in Italia dopo il 31/12/2019 e NON iscritti all’AIRE!) ad eccezione di un gruppo ristretto di impatriati di serie B (rientrati prima del 31/12/2019 ma non iscritti all’AIRE, ancorchè pienamente in possesso di tutti i requisiti della legge).

Ci rivolgiamo a Voi perchè negli ultimi 2 anni avete dimostrato grande sensibilità al tema (es., dialogando con le varie associazioni che si sono mobilitate per difendere i diritti degli impatriati) e perchè in molti Vi siete fatti promotori di diversi emendamenti sul tema, che poi però, purtroppo, non sono stati approvati. 

Crediamo che uno sforzo congiunto e bipartisan, appoggiato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, possa finalmente risolvere il grave problema.

Crediamo che ci siano almeno 6 ragioni per sanare urgentemente tale discriminazione:

1)    Escludere una fascia di impatriati è contrario alla “ratio” della legge

Lo spirito della legge è quello di attrarre e soprattutto favorire il radicamento in Italia di tutti i lavoratori altamente qualificati. Il Presidente Mattarella ha più volte, anche recentemente, evidenziato l’urgenza di attuare misure per fermare la fuga dei “cervelli” dal nostro Paese, con politiche e regole chiare e trasparenti (alleghiamo intervista). 

 

La Legge di Bilancio 2021 esclude, invece, molti cittadini italiani in possesso di esperienze e di titoli accademici altamente qualificanti, i quali, pur potendo facilmente provare il trasferimento del proprio domicilio all’estero ai sensi della convenzione sulle doppie imposizioni, non si sono iscritti all’AIRE. Tali lavoratori, in possesso di tutti i requisiti previsti dal regime dei lavoratori impatriati, possono accedere al primo quinquennio di agevolazioni (per il quale l’iscrizione all’AIRE NON è richiesta), ma sono inopportunamente esclusi dall’accesso al secondo quinquennio, e discriminati da tutti gli altri lavoratori.

 

Di fatto un tale importante intervento normativo dovrebbe indurre le risorse qualificate italiane (che hanno maturato una significativa esperienza all’estero sia di tipo lavorativo che accademico) a restare, ma al contrario verrebbe svuotato completamente al proprio interno, diventando appannaggio per pochi, esclusivamente sulla base di un requisito meramente formale: l’iscrizione all’AIRE. Tale requisito è tra l’altro già stato abolito da costanti interventi normativi (decreto Crescita), giurisprudenziali (si veda tra le altre la recente sentenza della Cassazione dell’8 ottobre 2020, n. 21695), di prassi (si vedano numerose risposte ad interpelli dell’Agenzia delle Entrate e circolari sul tema, non ultima la Risoluzione del 28 dicembre del 2020 n. 33/E) ma anche di natura letterale.

 

2)    Si genera una inspiegabile discriminazione a danno dei cittadini italiani e a favore dei cittadini stranieri

 

Facciamo il caso di un cittadino francese che viene a lavorare in Italia nel 2016, si iscrive alla popolazione residente nel nostro Stato, dopodiché va in Spagna per due anni e rientra nel 2018 senza essersi nel frattempo cancellato dall’Anagrafe italiana. Per cui, secondo una distorta interpretazione della norma, il cittadino francese vi rientrerebbe e l’italiano no, pur trovandosi oggettivamente nelle medesime condizioni.  E’ evidente che si tratterebbe di una chiara discriminazione dei cittadini di nazionalità italiana rispetto agli stranieri residenti in Italia. Non solo, ma l’Agenzia delle Entrate ha ammesso in recenti risposte ad alcuni interpelli, che cittadini britannici (quindi chiaramente extra UE, al contrario di quanto contemplato  letteralmente dalla norma) possano accedere alla proroga.  Quindi il cittadino italiano verrebbe discriminato rispetto allo straniero in ambito UE, diventando una sorta di cittadino dell’Unione Europea di seconda categoria.

 

3)    La norma è contraria al principio dell’interpretazione conforme

 

Nel diritto dell'Unione Europea il principio consiste nell'obbligo gravante sul giudice nazionale (e su ciascun interprete del diritto nazionale) di prendere in considerazione tutte le norme del diritto interno ed utilizzare tutti i metodi di interpretazione da esso riconosciuti per addivenire ad un risultato conforme a quello voluto dall'ordinamento comunitario; esso discende dal principio di leale cooperazione tra gli organi e gli Stati dell'Unione europea. Consiste, in estrema sintesi, nell'interpretare il diritto interno nazionale conformemente a quello comunitario e assicura il continuo adeguamento del primo al contenuto ed agli obiettivi dell'ordinamento comunitario. Ebbene questa norma va interpretata in maniera “conforme” perché una restrizione ai soli iscritti all’AIRE, genererebbe una disparità di trattamento tra cittadini della UE che è appunto contraria al diritto comunitario.

 

4)    La norma è contraria alla giurisprudenza della Cassazione

 

La Cassazione è intervenuta recentemente, con sentenza dell’8 ottobre 2020, n. 21695, per ribadire che l’AIRE non costituisce una presunzione assoluta di residenza fiscale all’estero, così come non lo è al contrario l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente,  dovendo viceversa rifarsi agli “elementi probatori di natura sostanziale che consentano ai sensi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, di superare il requisito formale della mancata iscrizione all’AIRE”. Infatti, altrimenti, si arriverebbe all’assurdo di avere una effettiva residenza fiscale in Italia (avendo un centro di interessi economici e vitali nel proprio Paese) ma di poter usufruire dell’agevolazione per rimpatriati, basato sul mero dato formale dell’iscrizione all’AIRE.

 

5)    Il requisito AIRE non è più richiesto per nessuna delle altre categorie di impatriati

 

Il requisito AIRE non è più richiesto per usufruire del primo quinquiennio di benefici e non è richiesto per coloro che richiedono la proroga e sono rientrati in Italia dopo il 30/4/2020, quindi, introdurlo solo per una categoria specifica di Italiani ed in maniera retroattiva appare del tutto discriminatorio. 

 

La stessa Agenzia delle Entrate, in maniera coerente ed illuminata, si è più volte detta contraria al mero principio formalistico dell’iscrizione all’AIRE (si vedano circolari del 2012, del 2017 e non ultima la risoluzione del 28 dicembre 2020 n. 33/E) e favorevole invece alla dimostrazione sostanziale del requisito dell’effettiva residenza fiscale estera. Dice infatti: “Tale disposizione consente ai soggetti che non risultano iscritti all’AIRE (o che vi risultano iscritti per un periodo inferiore a quello richiesto dall’articolo 16) di comprovare il periodo di residenza all’estero sulla base delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, al fine di evitare che restino esclusi dall’agevolazione i contribuenti che, pur avendo effettivamente trasferito la propria residenza all’estero, non abbiano provveduto a cancellarsi dall’anagrafe nazionale della popolazione residente o vi abbiano provveduto tardivamente”

 

6)    La proroga non è mera ottimizzazione fiscale ma un impegno concreto per il Paese

 

In ultima istanza, vogliamo rimarcare che la Legge introdotta nel 2021,  per la quale ribadiamo tutto il nostro apprezzamento, richiede per chi voglia esercitare l’opzione un serio impegno per il Paese. 

Tra le condizioni necessarie, infatti, vi è di fatto l’obbligo di un forte radicamento in Italia che comprende l’acquisto di un’unità immobiliare a fini residenziali entro 18 mesi, o alla decisione di avere dei figli oltre che ad un significativo sforzo economico una tantum (ovvero il pagamento di un cospicuo contributo pari al 10% della retribuzione lorda dell’anno precedente in un’unica soluzione, peraltro non compensabile con crediti vantati verso l’Erario).

 

In buona sostanza l’impatriato è stato chiamato a scommettere sul futuro del proprio lavoro in Italia, in una situazione di assoluta incertezza economica aggravata dalle conseguenze dell’emergenza pandemica, correndo il reale rischio di una perdita di lavoro, quindi  perdita di redditi e di conseguenza anche dalla somma versata.  Ha quindi versato l’ingente contributo, ha seguito alla lettera le prescrizioni della circolare applicativa dell’Agenzia delle Entrate, e solo a cose fatte, ha cominciato a vedere che l’Agenzia sposava un’interpretazione restrittiva, senza peraltro dare alcuna giustificazione normativa né di ordine sistematico, né di natura letterale.

 

 

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Le ragioni di cui sopra sono state più volte sostenute e denunciate da molti giuristi (es., https://www.lapresse.it/economia/2021/12/13/fisco-esperto-sistema-rientro-cervelli-in-fuga-funziona-ma-correggere-storture/  

 

Le famiglie delle migliaia di “impatriati italiani di serie B” si sentono tradite e beffate dal Paese che ha chiesto loro di tornare, facendo loro tante promesse, ma poi voltando inspiegabilmente le spalle. Molte sono già tornate, deluse, all’estero. Molte lo faranno nei prossimi mesi. Molte hanno aperto centinaia di contenziosi tributari per fare valere i propri diritti.

 

Ci piacerebbe peraltro sottolineare che l’inclusione dei soggetti NON-AIRE non aggraverebbe le casse dello Stato, nella misura in cui il gettito fiscale di questa categoria rischierebbe di spostarsi nuovamente oltre i confini nazionali qualora questi fossero indebitamente esclusi dai benefici.

 

Per tutte queste ragioni, e molte altre, chiediamo a Voi uno sforzo bipartisan per approvare un emendamento che risolverebbe una volta per tutte questa inspiegabile ingiustizia. Alleghiamo sotto una proposta di emendamento.

 

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni necessità e Vi ringraziamo in anticipo per il Vostro aiuto.

 

Fto

Gli Impatriati italiani di serie B

 

 

PROPOSTA EMENDAMENTO

 

Disposizioni di armonizzazione dei criteri per l’accesso alle agevolazioni fiscali in favore dei lavoratori impatriati italiani altamente qualificat

All’Articolo 5 comma 2-bis del Decreto-Legge 30 Aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, le parole “che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea” sono sostituite dalle parole “che siano cittadini italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea”. Termini e modalità per l’esercizio dell’opzione di cui al comma 2-bis, nonchè le modalità di riapertura dei termini per l’esercizio dell’opzione da parte dei soggetti di cui al comma 2-bis, il cui periodo di fruizione del regime si è già concluso e che non hanno esercitato l’opzione entro i termini precedentemente indicati poichè privi di iscrizione all’AIRE, sono aggiornate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

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I decisori

On. Prof. Maurizio Leo
On. Prof. Maurizio Leo
Viceministro MEF
Alberto Bagnai
Alberto Bagnai
Parlamentare
Giulio Centemero
Giulio Centemero
Deputato

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