
MOVIMENTO NO IMU
IMU: COME LO STATO HA FATTO SPARIRE IL CARATTERE DI 'EFFETTIVITÀ' DAL PRINCIPIO DELLA 'CAPACITÀ CONTRIBUTIVA', SOSTITUENDOLO CON L'ARBITRARIETÀ DELLE PRESUNZIONI IN VIOLAZIONE DI SEMPRE PIÙ ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE.
condividete dovunque potete, grazie.
La Costituzione della Repubblica Italiana sancisce il principio della capacità contributiva all'articolo 53: "tutti - recita testualmente -sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro 'capacità contributiva'. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività".
La capacità contributiva identifica, quindi, la forza economica di ciascun Cittadino di fronte al fisco, ed assume rilevanza sotto quattro fondamentali profili giuridici:
costituisce l’imprescindibile collegamento tra il prelievo tributario e il finanziamento delle spese pubbliche, conseguendone il dovere che ciascuno ha di concorrervi;
diviene la causa giustificatrice, e quindi sufficiente, del prelievo tributario e determina l'an et quantum debeatur;
mette in risalto l'aspetto solidaristico (meglio espresso all’art. 2), e cioè l’adempimento di doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale, dal momento che maggiore sarà la forza economica del soggetto, maggiore sarà il sacrificio economico a cui verrà sottoposto;
diviene garante del rapporto che ogni singolo Cittadino ha diritto di avere con lo Stato (ed in particolare col fisco) a propria tutela.
Il tratto peculiare della capacità contributiva è, certamente, la effettività di tale capacità, cioè la necessità che essa si configuri come concreta e verificabile, tangibile e pragmatica.
Ciò significa che il tributo deve incidere su una ricchezza che non può né deve in alcun modo essere immaginata o presunta.
Non dovrebbe accadere ciò che invece accade purtroppo sempre più spesso, e cioè che Cittadini Italiani proprietari di immobili infruttiferi (in particolare di immobili commerciali) per fare fronte all'IMU debbano distrarre risorse essenziali dalle proprie entrate (pensioni, stipendi) molte delle volte appena sufficienti a tirare avanti. O peggio, accade anche questo, che debbano ricorrere a prestiti e strozzini, mettendosi in situazioni dalle quali difficilmente si verrà fuori indenni.
Eppure, se c'è qualcosa che unisce gli italiani da nord a sud oltre il calcio, è proprio questo genere di situazioni.
L'IMU si basa su metodi di determinazione e misurazione della capacità contributiva (la rendita catastale) non in grado di rappresentare la reale forza economica del soggetto sottoposto a tassazione, metodi che sconfinano perciò quasi sempre nella 'presunzione' tanto deprecata da più Sentenze della Corte Costituzionale, sentenze che sebbene dovrebbero essere 'legge' vengono di fatto ignorate.
L'IMU, quindi, pretesa sulla base della rendita catastale e non sulla capacità effettiva, mette sullo stesso piano il Cittadino che ha un reddito milionario ed il Cittadino che ha un reddito basso o nullo, e mette in risalto l'assurda sperequazione tra i diversi tipi di investimento, perché chi ha milioni di euro in beni mobili o in ricchezza diversa dai beni immobili non viene chiamato a partecipare alle spese generali dello Stato, pur beneficiando dei servizi dello stesso, come succede invece a chi possiede beni immobili infruttiferi.
La rendita catastale identifica la redditività media presunta che, in condizioni normali, potrebbe essere ritraibile da un bene immobile, ed è uguale per tutti gli immobili che possiedono le stesse determinate caratteristiche oggettive, prescindendo dalle posizioni economiche e reddituali dei singoli proprietari chiamati al pagamento.
Già negli anni 60 furono sollevati dubbi sulla congruità di tali criteri e sulla legittimità di imporre tasse basandosi sulla presunzione di reddito perché, si sostenne, "violano il principio costituzionale che esige una tassazione proporzionata alla capacità contributiva del cittadino: infatti la rendita catastale che é la base per la determinazione del reddito imponibile, non corrisponde necessariamente alla pigione realmente percepita dal singolo possessore dell’immobile; pigione sulla quale invece, secondo l’ordinanza di rinvio, sarebbe giusto che gravasse l’imposta immobiliare”.
E' vero che la Corte Costituzionale, con la più che discutibile sentenza n.16 del 1965, rigettò tale tesi sostenendo che "la base della tassazione è data dalla attitudine del bene a produrre un reddito economico e non dal reddito che ne ricava il possessore, dalla produttività e non dal prodotto reale.....”.
Ma erano tempi diversi, tempi in cui un immobile era quasi sempre produttore di reddito e difficilmente un locale commerciale rimaneva sfitto.
Oggi, con i grandi centri commerciali e con i negozi on line, le probabilità che un immobile diventi improduttivo sono sempre di più, la Società è cambiata, tutto è cambiato e non si può non tenerne conto.
Fermo restando che, a prescindere, le tasse dovrebbero comunque essere sempre e solo sui redditi reali.
L'articolo 2727 del Codice Civile descrive la presunzione come la la conseguenza che un Giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto.
Nel diritto tributario le presunzioni risultano in linea con il principio di capacità contributiva solo se soddisfano determinate condizioni.
1- Quella della della ragionevolezza, in primis, e della coerenza con la ratio e la struttura del tributo. E qui la Corte Costituzionale è stata tanto chiara quanto disattesa dai fatti:
le presunzioni tributarie possono legittimamente operare quali rivelatrici di ricchezza a condizione che siano collegate ad elementi di concreta redditività.... (Sentenza n.103/1991);
la giurisprudenza della Corte (è un richiamo a diverse Sentenze precedenti) concernente le presunzioni legali in materia fiscale ha costantemente riconosciuto la necessità che le presunzioni, per poter essere considerate in armonia con il principio della capacità contributiva sancita dall’articolo 53 della Costituzione, debbono essere confortate da elementi concretamente positivi che le giustifichino razionalmente.... (Sentenza n.200/1976).
2 - In secundis, la possibilità che deve essere normativamente sempre consentita al Contribuente di fornire prova contraria, risultando escluse, pertanto, le presunzioni legali assolute. Ed anche qui la Corte Costituzionale è stata chiara ma, purtroppo, ancora una volta disattesa.
Perché, dice la Sentenza n.41/1999, una norma tanto rigorosa da rifiutare la possibilità di fornire prova contraria alle proprie presunzioni sebbene siano venuti meno i presupposti che la giustificavano (ammesso che tali presupposti fossero ragionevoli), dimostra solo il proprio limite: la non ragionevolezza.
E perché ad ogni Contribuente deve esser data concreta possibilità di opporsi alla presunzione e di potersi difendere senza che l'esercizio di tale diritto sia limitato da oneri e spese eccessive o reso difficile dal dover produrre prove contarie che risultano praticamente impossibili da fornire (probatio diabolica).
Sarò anche ripetitivo ma, dicevano gli antichi, repetita iuvant: l'IMU è un imbroglio, illegale, incostituzionale, irrazionale. Ci sono tutti gli elementi perché possa essere abolita già domani, eppure i nostri governanti fanno finta di nulla. Sapete perché? Perché siamo noi a permetterlo, col nostro silenzio, col nostro accomandante lassismo, con la nostra sudditanza psicologica. Se non ci svegliamo noi non cambierà mai nulla.