Basta contratti-truffa su bollette: chiediamo una legge che protegga i cittadini

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Il problema

LETTERA APERTA AL SIG. PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Ill.mo
Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
SEDE


Oggetto: Trasmissione bozza di Disegno di Legge in materia di contratti conclusi mediante contatto telefonico;

Illustrissimo signor Presidente,

con la presente desideriamo sottoporre alla Sua cortese attenzione una bozza di Disegno di Legge recante disposizioni in materia di contrasto alle attivazioni contrattuali fraudolente mediante contatto telefonico nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale e dei servizi di comunicazioni elettroniche.

L’iniziativa nasce dall’esigenza, avvertita da numerosi cittadini, di rafforzare le tutele nei confronti di pratiche commerciali particolarmente invasive e talvolta lesive dei diritti dei consumatori, soprattutto delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Consapevoli del fatto che la redazione di testi normativi rientra nelle prerogative e nelle competenze proprie delle Istituzioni parlamentari, ci permettiamo tuttavia di trasmettere la presente proposta quale contributo di riflessione e stimolo al dibattito, scusandoci fin d’ora qualora l’iniziativa possa risultare eccedente rispetto ai ruoli formalmente attribuiti.

L’intento è esclusivamente quello di offrire un contributo costruttivo su una materia che incide direttamente sulla tutela dei cittadini e sulla trasparenza del mercato.

Qualora la bozza di Disegno di Legge venisse assegnata alle competenti Commissioni legislative per l’esame, manifestiamo sin d’ora la nostra piena disponibilità a essere auditi, anche con il supporto di tecnici ed esperti della materia, al fine di fornire eventuali chiarimenti, approfondimenti e contributi tecnici utili alla valutazione parlamentare.

Confidando che la proposta possa essere considerata quale spunto utile nell’ambito delle sedi istituzionali competenti, restiamo a disposizione per ogni ulteriore necessità.

Con osservanza.

Castellana Sicula, 28 marzo 2026

Il presidente de “Tutela Madonie-APS”                                                 Vincenzo Lapunzina
                                                                                                            (seguono firme)

 

BOZZA DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di contrasto alle attivazioni contrattuali fraudolente mediante contatto telefonico nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale e dei servizi di comunicazioni elettroniche, ivi inclusi i servizi di telefonia fissa, mobile e accesso a internet, con rafforzamento delle tutele del consumatore, responsabilità solidale degli operatori, indennizzo automatico e misure sanzionatorie progressive

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Ill.mo Presidente,

La presente bozza di  Disegno di Legge rafforza in modo strutturale la disciplina dei contratti conclusi mediante contatto telefonico nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale e dei servizi di comunicazioni elettroniche, ai sensi del D.lgs. 259/2003.

L’intervento si rende necessario per contrastare fenomeni sistemici di:

  1. attivazioni non richieste;
  2. sostituzioni di fornitore non autorizzate;
  3. utilizzo illecito di dati personali;
  4. pratiche commerciali aggressive;
  5. elusione delle responsabilità tramite esternalizzazione dei call center.

La proposta introduce un sistema organico fondato su prevenzione, deterrenza economica e responsabilità diretta dell’impresa mandante.

Non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

-------------------------

ARTICOLATO

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

La presente legge integra la disciplina dei contratti a distanza di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relativamente ai contratti conclusi mediante contatto telefonico nei settori:
a) energia elettrica;
b) gas naturale;
c) servizi di comunicazioni elettroniche, ivi inclusi i servizi di telefonia fissa, mobile e accesso a internet, ai sensi del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

Restano ferme le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, del D.lgs. 196/2003, del D.lgs. 259/2003 e della regolazione vigente adottata da ARERA e AGCOM.

Art. 2

(Registrazione obbligatoria e trasmissione)

Ogni proposta contrattuale formulata mediante comunicazione telefonica deve essere registrata integralmente in formato non modificabile.
La registrazione deve contenere le informazioni di cui all’articolo 49 del D.lgs. 206/2005 e l’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.
La registrazione deve essere trasmessa all’utente entro 24 ore.
La mancata trasmissione comporta nullità assoluta del contratto.

Art. 3

(Procedura di doppia conferma rafforzata)

Il contratto non si perfeziona mediante il solo consenso telefonico.
È obbligatoria una procedura di doppia conferma:
a) prima conferma entro 48 ore dalla ricezione di codice OTP o link certificato;
b) seconda conferma non prima di 24 ore dalla prima e comunque entro 7 giorni.

In assenza della seconda conferma il contratto è inefficace.
È vietata qualsiasi attivazione o addebito prima della seconda conferma.
Il sistema di autenticazione deve rispettare l’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 4

(Tutela rafforzata per utenti over 65 e categorie vulnerabili)

Per utenti di età pari o superiore a 65 anni o appartenenti a categorie vulnerabili ai sensi della regolazione ARERA o AGCOM:
a) la seconda conferma non può essere richiesta prima di 48 ore dalla prima;
b) deve essere trasmesso riepilogo scritto semplificato;
c) è richiesta dichiarazione espressa di piena comprensione;
d) è vietato l’utilizzo di tecniche aggressive ai sensi degli articoli 24 e 25 del D.lgs. 206/2005.

Art. 5

(Responsabilità solidale)

L’impresa titolare del contratto è responsabile in solido, ai sensi dell’articolo 1292 del Codice Civile, per le violazioni commesse da call center, agenzie o intermediari incaricati.
È nulla ogni clausola di esclusione o limitazione della responsabilità.

Art. 6

(Indennizzo automatico)

In caso di attivazione non richiesta, inefficace o effettuata in violazione della presente legge, l’utente ha diritto a indennizzo automatico.
L’indennizzo minimo è pari a:
a) euro 200 per energia elettrica e gas;
b) euro 150 per servizi di comunicazioni elettroniche.

L’indennizzo deve essere corrisposto entro 30 giorni.
Resta salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Art. 7

(Ripristino automatico e penale per ritardo)

Il precedente contratto deve essere ripristinato entro 3 giorni lavorativi dalla segnalazione documentata o dall’accertamento dell’Autorità.
Il ripristino avviene senza costi per l’utente.
In caso di ritardo è dovuta penale automatica di 100 euro per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di 3.000 euro.
La penale è dovuta senza necessità di messa in mora.
L’obbligo grava in solido sull’impresa titolare e sull’intermediario.

Art. 8

(Sanzioni amministrative)

Le violazioni comportano:
a) sanzione fino al 4 per cento del fatturato annuo nazionale;
b) sospensione dell’attività di acquisizione telefonica fino a 6 mesi;
c) interdizione temporanea in caso di reiterazione.

Art. 9

(Sospensione automatica per reiterazione sistemica)

Qualora nell’arco dell’anno solare siano accertate almeno 10 violazioni definitive delle disposizioni della presente legge a carico della medesima impresa, l’Autorità competente dispone la sospensione automatica dell’attività di acquisizione clienti mediante contatto telefonico per un periodo non inferiore a 6 mesi.
In caso di ulteriore reiterazione nell’anno successivo, può essere disposta l’interdizione fino a 24 mesi.

Art. 10

(Autorità competenti)

ARERA vigila per energia e gas.
AGCOM vigila per i servizi di comunicazioni elettroniche.
Il Garante per la protezione dei dati personali esercita i poteri di cui agli articoli 58 e 83 del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 11

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Tutela MadoniePromotore della petizione

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SEDE


Oggetto: Trasmissione bozza di Disegno di Legge in materia di contratti conclusi mediante contatto telefonico;

Illustrissimo signor Presidente,

con la presente desideriamo sottoporre alla Sua cortese attenzione una bozza di Disegno di Legge recante disposizioni in materia di contrasto alle attivazioni contrattuali fraudolente mediante contatto telefonico nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale e dei servizi di comunicazioni elettroniche.

L’iniziativa nasce dall’esigenza, avvertita da numerosi cittadini, di rafforzare le tutele nei confronti di pratiche commerciali particolarmente invasive e talvolta lesive dei diritti dei consumatori, soprattutto delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Consapevoli del fatto che la redazione di testi normativi rientra nelle prerogative e nelle competenze proprie delle Istituzioni parlamentari, ci permettiamo tuttavia di trasmettere la presente proposta quale contributo di riflessione e stimolo al dibattito, scusandoci fin d’ora qualora l’iniziativa possa risultare eccedente rispetto ai ruoli formalmente attribuiti.

L’intento è esclusivamente quello di offrire un contributo costruttivo su una materia che incide direttamente sulla tutela dei cittadini e sulla trasparenza del mercato.

Qualora la bozza di Disegno di Legge venisse assegnata alle competenti Commissioni legislative per l’esame, manifestiamo sin d’ora la nostra piena disponibilità a essere auditi, anche con il supporto di tecnici ed esperti della materia, al fine di fornire eventuali chiarimenti, approfondimenti e contributi tecnici utili alla valutazione parlamentare.

Confidando che la proposta possa essere considerata quale spunto utile nell’ambito delle sedi istituzionali competenti, restiamo a disposizione per ogni ulteriore necessità.

Con osservanza.

Castellana Sicula, 28 marzo 2026

Il presidente de “Tutela Madonie-APS”                                                 Vincenzo Lapunzina
                                                                                                            (seguono firme)

 

BOZZA DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di contrasto alle attivazioni contrattuali fraudolente mediante contatto telefonico nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale e dei servizi di comunicazioni elettroniche, ivi inclusi i servizi di telefonia fissa, mobile e accesso a internet, con rafforzamento delle tutele del consumatore, responsabilità solidale degli operatori, indennizzo automatico e misure sanzionatorie progressive

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Ill.mo Presidente,

La presente bozza di  Disegno di Legge rafforza in modo strutturale la disciplina dei contratti conclusi mediante contatto telefonico nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale e dei servizi di comunicazioni elettroniche, ai sensi del D.lgs. 259/2003.

L’intervento si rende necessario per contrastare fenomeni sistemici di:

  1. attivazioni non richieste;
  2. sostituzioni di fornitore non autorizzate;
  3. utilizzo illecito di dati personali;
  4. pratiche commerciali aggressive;
  5. elusione delle responsabilità tramite esternalizzazione dei call center.

La proposta introduce un sistema organico fondato su prevenzione, deterrenza economica e responsabilità diretta dell’impresa mandante.

Non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

La presente legge integra la disciplina dei contratti a distanza di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relativamente ai contratti conclusi mediante contatto telefonico nei settori:
a) energia elettrica;
b) gas naturale;
c) servizi di comunicazioni elettroniche, ivi inclusi i servizi di telefonia fissa, mobile e accesso a internet, ai sensi del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

Restano ferme le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, del D.lgs. 196/2003, del D.lgs. 259/2003 e della regolazione vigente adottata da ARERA e AGCOM.

Art. 2

(Registrazione obbligatoria e trasmissione)

Ogni proposta contrattuale formulata mediante comunicazione telefonica deve essere registrata integralmente in formato non modificabile.
La registrazione deve contenere le informazioni di cui all’articolo 49 del D.lgs. 206/2005 e l’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.
La registrazione deve essere trasmessa all’utente entro 24 ore.
La mancata trasmissione comporta nullità assoluta del contratto.

Art. 3

(Procedura di doppia conferma rafforzata)

Il contratto non si perfeziona mediante il solo consenso telefonico.
È obbligatoria una procedura di doppia conferma:
a) prima conferma entro 48 ore dalla ricezione di codice OTP o link certificato;
b) seconda conferma non prima di 24 ore dalla prima e comunque entro 7 giorni.

In assenza della seconda conferma il contratto è inefficace.
È vietata qualsiasi attivazione o addebito prima della seconda conferma.
Il sistema di autenticazione deve rispettare l’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 4

(Tutela rafforzata per utenti over 65 e categorie vulnerabili)

Per utenti di età pari o superiore a 65 anni o appartenenti a categorie vulnerabili ai sensi della regolazione ARERA o AGCOM:
a) la seconda conferma non può essere richiesta prima di 48 ore dalla prima;
b) deve essere trasmesso riepilogo scritto semplificato;
c) è richiesta dichiarazione espressa di piena comprensione;
d) è vietato l’utilizzo di tecniche aggressive ai sensi degli articoli 24 e 25 del D.lgs. 206/2005.

Art. 5

(Responsabilità solidale)

L’impresa titolare del contratto è responsabile in solido, ai sensi dell’articolo 1292 del Codice Civile, per le violazioni commesse da call center, agenzie o intermediari incaricati.
È nulla ogni clausola di esclusione o limitazione della responsabilità.

Art. 6

(Indennizzo automatico)

In caso di attivazione non richiesta, inefficace o effettuata in violazione della presente legge, l’utente ha diritto a indennizzo automatico.
L’indennizzo minimo è pari a:
a) euro 200 per energia elettrica e gas;
b) euro 150 per servizi di comunicazioni elettroniche.

L’indennizzo deve essere corrisposto entro 30 giorni.
Resta salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Art. 7

(Ripristino automatico e penale per ritardo)

Il precedente contratto deve essere ripristinato entro 3 giorni lavorativi dalla segnalazione documentata o dall’accertamento dell’Autorità.
Il ripristino avviene senza costi per l’utente.
In caso di ritardo è dovuta penale automatica di 100 euro per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di 3.000 euro.
La penale è dovuta senza necessità di messa in mora.
L’obbligo grava in solido sull’impresa titolare e sull’intermediario.

Art. 8

(Sanzioni amministrative)

Le violazioni comportano:
a) sanzione fino al 4 per cento del fatturato annuo nazionale;
b) sospensione dell’attività di acquisizione telefonica fino a 6 mesi;
c) interdizione temporanea in caso di reiterazione.

Art. 9

(Sospensione automatica per reiterazione sistemica)

Qualora nell’arco dell’anno solare siano accertate almeno 10 violazioni definitive delle disposizioni della presente legge a carico della medesima impresa, l’Autorità competente dispone la sospensione automatica dell’attività di acquisizione clienti mediante contatto telefonico per un periodo non inferiore a 6 mesi.
In caso di ulteriore reiterazione nell’anno successivo, può essere disposta l’interdizione fino a 24 mesi.

Art. 10

(Autorità competenti)

ARERA vigila per energia e gas.
AGCOM vigila per i servizi di comunicazioni elettroniche.
Il Garante per la protezione dei dati personali esercita i poteri di cui agli articoli 58 e 83 del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 11

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La presente legge entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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