Aumento dei salari
Aumento dei salari
Il problema
PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE
TITOLO: "Disposizioni per la tutela del potere d'acquisto dei lavoratori, l'adeguamento automatico dei salari all'inflazione e la partecipazione agli utili d'impresa."
ART. 1 (Finalità)
La presente legge mira a garantire l'attuazione dell'Art. 36 della Costituzione, assicurando al lavoratore una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
ART. 2 (Meccanismo di Adeguamento Automatico - "Nuova Scala Mobile")
È istituito il Coefficiente di Adeguamento Salariale (CAS) basato sull'indice ISTAT IPCA (Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato per i paesi dell'Unione Europea), al netto degli energetici importati.
Ogni 12 mesi, i minimi tabellari di tutti i contratti di lavoro (pubblici e privati) devono essere adeguati automaticamente in misura pari al 100% della variazione dell'indice CAS, qualora questa sia superiore all'1%.
ART. 3 (Salario Minimo Legale)
In assenza di contratti collettivi o qualora questi prevedano minimi inferiori, è istituito un Salario Minimo Orario Inderogabile pari a 9,00 euro netti, da aggiornarsi annualmente secondo il meccanismo di cui all'Art. 2.
ART. 4 (Detassazione degli Aumenti Salariali)
Gli aumenti retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali o dall'adeguamento di cui all'Art. 2 sono esenti da tassazione IRPEF per la quota eccedente il minimo precedente, per un periodo di 36 mesi.
Tale misura è finanziata attraverso una rimodulazione delle aliquote sulle rendite finanziarie speculative.
ART. 5 (Partecipazione Obbligatoria agli Utili)
Le aziende con più di 50 dipendenti che dichiarano un utile netto superiore al 10% del fatturato sono tenute a distribuire il 15% di tale utile tra i lavoratori sotto forma di premio di produttività, beneficiando della tassazione agevolata al 5%.

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Il problema
PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE
TITOLO: "Disposizioni per la tutela del potere d'acquisto dei lavoratori, l'adeguamento automatico dei salari all'inflazione e la partecipazione agli utili d'impresa."
ART. 1 (Finalità)
La presente legge mira a garantire l'attuazione dell'Art. 36 della Costituzione, assicurando al lavoratore una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
ART. 2 (Meccanismo di Adeguamento Automatico - "Nuova Scala Mobile")
È istituito il Coefficiente di Adeguamento Salariale (CAS) basato sull'indice ISTAT IPCA (Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato per i paesi dell'Unione Europea), al netto degli energetici importati.
Ogni 12 mesi, i minimi tabellari di tutti i contratti di lavoro (pubblici e privati) devono essere adeguati automaticamente in misura pari al 100% della variazione dell'indice CAS, qualora questa sia superiore all'1%.
ART. 3 (Salario Minimo Legale)
In assenza di contratti collettivi o qualora questi prevedano minimi inferiori, è istituito un Salario Minimo Orario Inderogabile pari a 9,00 euro netti, da aggiornarsi annualmente secondo il meccanismo di cui all'Art. 2.
ART. 4 (Detassazione degli Aumenti Salariali)
Gli aumenti retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali o dall'adeguamento di cui all'Art. 2 sono esenti da tassazione IRPEF per la quota eccedente il minimo precedente, per un periodo di 36 mesi.
Tale misura è finanziata attraverso una rimodulazione delle aliquote sulle rendite finanziarie speculative.
ART. 5 (Partecipazione Obbligatoria agli Utili)
Le aziende con più di 50 dipendenti che dichiarano un utile netto superiore al 10% del fatturato sono tenute a distribuire il 15% di tale utile tra i lavoratori sotto forma di premio di produttività, beneficiando della tassazione agevolata al 5%.

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Petizione creata in data 21 gennaio 2026