MODIFICA DELL'ART. 7 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

Il problema

ART. 1 DEL PROGRAMMA DI DEMOCRAZIA ATEA: abrogazione dei Patti Lateranensi e di tutte le leggi ad essi collegate, che procurano allo Stato del Vaticano un profitto sotto forma di contributi, finanziamenti, erogazioni di qualunque tipo, comunque denominati, concessi o erogati da parte dello Stato o di altri Enti Pubblici, previa modifica dell’art.7 della Costituzione.

Se vogliamo riprenderci quella grossa fetta di sovranità ceduta allo stato vaticano dovremo modificare l'attuale art. 7 in questi termini: 

La libertà di religione è garantita a tutti. Nessuna organizzazione religiosa riceverà qualsiasi privilegio dallo Stato, né eserciterà alcun potere politico.

Nessuna persona sarà obbligata a partecipare a qualsiasi atto, celebrazione, rito o pratica religiosa.

Lo Stato ed i suoi organi si asterranno dall'istruzione religiosa o da qualsiasi altra attività religiosa.

Queste bellissime parole, dal significato assai profondo, sono state inserite nella costituzione giapponese  - nel 1946  - all'art. 20.

La differenza tra i due articoli (art. 7 italiano e art. 20 giapponese) fanno la differenza tra uno stato teocratico e uno stato ateo, tra uno stato asservito al potere economico e politico del Vaticano e uno stato libero.

Art. 7 attualmente in vigore: 

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

I Patti lateranensi possono essere modificati con legge ordinaria, purché tali modificazioni siano concordate fra le parti; in caso contrario la modifica deve avvenire attraverso il procedimento di revisione costituzionale di cui all’art. 138 della Costituzione

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LAICITALIA APSPromotore della petizioneLaicitalia è un'associazione di promozione sociale che intende dare origine ad azioni, anche giudiziarie, nonché iniziative culturali e di divulgazione, che abbiano lo scopo di concretizzare la difesa dei diritti...
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Il problema

ART. 1 DEL PROGRAMMA DI DEMOCRAZIA ATEA: abrogazione dei Patti Lateranensi e di tutte le leggi ad essi collegate, che procurano allo Stato del Vaticano un profitto sotto forma di contributi, finanziamenti, erogazioni di qualunque tipo, comunque denominati, concessi o erogati da parte dello Stato o di altri Enti Pubblici, previa modifica dell’art.7 della Costituzione.

Se vogliamo riprenderci quella grossa fetta di sovranità ceduta allo stato vaticano dovremo modificare l'attuale art. 7 in questi termini: 

La libertà di religione è garantita a tutti. Nessuna organizzazione religiosa riceverà qualsiasi privilegio dallo Stato, né eserciterà alcun potere politico.

Nessuna persona sarà obbligata a partecipare a qualsiasi atto, celebrazione, rito o pratica religiosa.

Lo Stato ed i suoi organi si asterranno dall'istruzione religiosa o da qualsiasi altra attività religiosa.

Queste bellissime parole, dal significato assai profondo, sono state inserite nella costituzione giapponese  - nel 1946  - all'art. 20.

La differenza tra i due articoli (art. 7 italiano e art. 20 giapponese) fanno la differenza tra uno stato teocratico e uno stato ateo, tra uno stato asservito al potere economico e politico del Vaticano e uno stato libero.

Art. 7 attualmente in vigore: 

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

I Patti lateranensi possono essere modificati con legge ordinaria, purché tali modificazioni siano concordate fra le parti; in caso contrario la modifica deve avvenire attraverso il procedimento di revisione costituzionale di cui all’art. 138 della Costituzione

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I decisori

Roberto Fico
Presidente della Camera dei Deputati
Mario Draghi
Mario Draghi
Presidente del Consiglio dei Ministri

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