MODIFICA DELL'ART. 7 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA


MODIFICA DELL'ART. 7 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
Il problema
ART. 1 DEL PROGRAMMA DI DEMOCRAZIA ATEA: abrogazione dei Patti Lateranensi e di tutte le leggi ad essi collegate, che procurano allo Stato del Vaticano un profitto sotto forma di contributi, finanziamenti, erogazioni di qualunque tipo, comunque denominati, concessi o erogati da parte dello Stato o di altri Enti Pubblici, previa modifica dell’art.7 della Costituzione.
Se vogliamo riprenderci quella grossa fetta di sovranità ceduta allo stato vaticano dovremo modificare l'attuale art. 7 in questi termini:
La libertà di religione è garantita a tutti. Nessuna organizzazione religiosa riceverà qualsiasi privilegio dallo Stato, né eserciterà alcun potere politico.
Nessuna persona sarà obbligata a partecipare a qualsiasi atto, celebrazione, rito o pratica religiosa.
Lo Stato ed i suoi organi si asterranno dall'istruzione religiosa o da qualsiasi altra attività religiosa.
Queste bellissime parole, dal significato assai profondo, sono state inserite nella costituzione giapponese - nel 1946 - all'art. 20.
La differenza tra i due articoli (art. 7 italiano e art. 20 giapponese) fanno la differenza tra uno stato teocratico e uno stato ateo, tra uno stato asservito al potere economico e politico del Vaticano e uno stato libero.
Art. 7 attualmente in vigore:
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
I Patti lateranensi possono essere modificati con legge ordinaria, purché tali modificazioni siano concordate fra le parti; in caso contrario la modifica deve avvenire attraverso il procedimento di revisione costituzionale di cui all’art. 138 della Costituzione

Il problema
ART. 1 DEL PROGRAMMA DI DEMOCRAZIA ATEA: abrogazione dei Patti Lateranensi e di tutte le leggi ad essi collegate, che procurano allo Stato del Vaticano un profitto sotto forma di contributi, finanziamenti, erogazioni di qualunque tipo, comunque denominati, concessi o erogati da parte dello Stato o di altri Enti Pubblici, previa modifica dell’art.7 della Costituzione.
Se vogliamo riprenderci quella grossa fetta di sovranità ceduta allo stato vaticano dovremo modificare l'attuale art. 7 in questi termini:
La libertà di religione è garantita a tutti. Nessuna organizzazione religiosa riceverà qualsiasi privilegio dallo Stato, né eserciterà alcun potere politico.
Nessuna persona sarà obbligata a partecipare a qualsiasi atto, celebrazione, rito o pratica religiosa.
Lo Stato ed i suoi organi si asterranno dall'istruzione religiosa o da qualsiasi altra attività religiosa.
Queste bellissime parole, dal significato assai profondo, sono state inserite nella costituzione giapponese - nel 1946 - all'art. 20.
La differenza tra i due articoli (art. 7 italiano e art. 20 giapponese) fanno la differenza tra uno stato teocratico e uno stato ateo, tra uno stato asservito al potere economico e politico del Vaticano e uno stato libero.
Art. 7 attualmente in vigore:
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
I Patti lateranensi possono essere modificati con legge ordinaria, purché tali modificazioni siano concordate fra le parti; in caso contrario la modifica deve avvenire attraverso il procedimento di revisione costituzionale di cui all’art. 138 della Costituzione

PETIZIONE CHIUSA
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Petizione creata in data 9 luglio 2015