Petition update“Nulla su di noi senza di noi". L’ISS ritiri la raccomandazione sui farmaci antipsicoticiCarenza di personale non giustifica la mancanza di terapia per il bimbo autistico: Asl condannata
APRI
Sep 5, 2025

Carenza di personale non giustifica la mancanza di terapia per il bimbo autistico: Asl condannata

Dopo sette anni di battaglia legale, una famiglia ottiene il diritto alle cure per il figlio con disturbo dello spettro autistico

La carenza di personale e l’impossibilità organizzativa dell’Azienda sanitaria locale non può prevalere sul diritto fondamentale alla salute del minore affetto da autismo laddove non si può garantire il livello essenziale di assistenza.

Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha emesso una sentenza che afferma il diritto alle cure per l’autismo, condannando l’Azienda unità sanitaria locale Umbria 1 a garantire a un minore affetto da disturbo dello spettro autistico un trattamento terapeutico intensivo e a risarcire la famiglia per i danni patiti.

La vicenda, durata sette anni, ha visto i genitori del bambino combattere una lunga battaglia legale per vedere riconosciute le terapie prescritte ma mai erogate dal servizio sanitario pubblico.

La vicenda ha inizio nel 2018, quando al bambino viene diagnosticato un “disturbo dello spettro autistico con associata disabilità intellettiva” sia dal Centro regionale autismo umbro che dal Centro di eccellenza dell’ospedale di Fano. Da subito, i medici prescrivono come necessario un intervento educativo intensivo basato sui principi dell’Analisi applicata del comportamento, metodo evidence-based riconosciuto dalle Linee guida nazionali.

Nonostante le ripetute prescrizioni e le richieste formali della famiglia, l’Ausl Umbria 1 non ha mai erogato il trattamento nelle modalità e nell’intensità ritenute necessarie (25 ore settimanali), limitandosi a proporre un ciclo di trattamento “Teachh” di un’ora alla settimana, interrotto poi nel 2019. La famiglia, per non privare il figlio delle cure necessarie, si è così sobbarcata ingenti costi economici per garantire privatamente le terapie, pur nei limiti delle proprie possibilità.

Dinanzi al “silenzio-rigetto” dell’Azienda sanitaria, la famiglia ha fatto ricorso al Tar dell’Umbria. Nel corso del giudizio, l’Ausl ha riconosciuto la diagnosi e il diritto del bambino al sostegno, ma ha di fatto negato la terapia prevista, giustificandosi con la mancanza di personale formato all’interno del Servizio sanitario regionale e promettendo future implementazioni.

Per i giudici amministrativi si tratta di un posizione giudicata insufficiente e illegittima, soprattutto alla luce di una consulenza tecnica d’ufficio che ha accertato le effettive necessità terapeutiche del minore, confermando l’inadeguatezza del trattamento proposto dall’Asl e la necessità di un intervento intensivo, sebbene in misura leggermente inferiore a quella richiesta (14 ore settimanali invece di 25).

I giudici amministrativi hanno annullato la determina dirigenziale che negava la terapia, accertato il diritto del minore a essere preso in carico dall’Ausl per 14 ore settimanali di terapia più un’ora di supervisione ogni due mesi, per una durata minima di 24 mesi e condannato l’Ausl Umbria 1 al risarcimento dei danni patiti dalla famiglia.

____________________________________________________________________

Condividi la nostra petizione con i tuoi contatti di WhatsApp cliccando su questo link

____________________________________________________________________

DESTINA AD APRI IL TUO 5x1000   A te non costa nulla ma per noi vale molto 

92027220372 è il nostro codice fiscale

Il legislatore ha previsto una serie di “riconoscimenti fiscali” per premiare chi finanzia le attività di meritevole interesse generale, pertanto, ogni erogazione liberale in nostro favore, secondo quanto contenuto nel D.lgs. 117/2017 agli art. 83 e 104 comma 1, è
● per le persone fisiche:
- detraibile dall’imposta lorda ai fini IRPEF per un importo pari al 35% dell’erogazione liberale effettuata, sino ad un tetto massimo di Euro 30.000,00 all’anno;
- deducibile dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato senza alcun limite fisso.
● per le imprese:
- deducibile dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato senza più alcun limite fisso.

Ccb n. 000002759634 UNICREDIT, Piazza Aldrovandi 12/a, Bologna IBAN IT22N0200802457000002759634

Conto corrente postale n.606400

Copy link
WhatsApp
Facebook
Nextdoor
Email
X