"Adotta" anche tu un lampione led

Il problema

Vuoi unirti a me e sostenere l'acquisto di 2 lampioni solari da mettere in prossimità nei due punti, zona sud "zona off limit" affinché un autista che percorre o transita vs l imbocco dell autostrada a Sud, possa viaggiare in sicurezza senza finire nella migliore delle ipotesi sopra qualche muretto!!!

In genere gli adempimenti attribuiti ai vari enti pubblici sono le seguenti;


L’illuminazione di autostrade, tangenziali, circonvallazioni, ecc. deve essere garantita con l’impiego, preferibilmente, di lampade al sodio a bassa pressione; sono ammessi, ove necessario, analoghe lampade ad alta pressione.


La Regione
• incentiva l’adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti;
• aggiorna l’elenco degli Osservatori di cui all'art. 10 della l.r. 17/00 con gli eventuali nuovi
osservatori che ne facciano richiesta, anche su proposta della Società astronomica italiana e
dell'Unione astrofili italiani e ne determina la relativa fascia di rispetto; a tale fine, i
responsabili pro – tempore dei nuovi osservatori devono trasmettere, alla competente Unità
Organizzativa della Giunta regionale, la seguente documentazione:
a. i dati georeferenziati relativi alla localizzazione dell’osservatorio;
b. una relazione sulla tipologia dell'osservatorio e sulla relativa dotazione
strumentale;
c. il programma scientifico - culturale annuale o pluriennale;
d. il regolamento per l’accesso dei visitatori ed una relazione sulle eventuali
infrastrutture di supporto ai medesimi;
e. la relazione storica sull'attività svolta (per gli osservatori in attività, che
richiedano l’inserimento nell’elenco ufficiale);
f. le fotografie a colori sull’ambiente, sul paesaggio e sulla struttura nel suo
complesso;
• individua, mediante cartografia in scala adeguata, le zone di protezione degli osservatori
astronomici, dandone informazione ai comuni interessati, mediante l’invio di copia della
documentazione;
• emana i presenti criteri per l’applicazione della l.r. 17/00 e li adegua in relazione alle nuove
disposizioni di settore che dovessero intervenire, ovvero in dipendenza della necessità di
adottare soluzioni tecnologiche innovative, in termini di antinquinamento luminoso e
risparmio energetico.
Le province
• esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell’energia elettrica da illuminazione
esterna e provvedono a diffondere i principi dettati dalla l.r. 17/00;
• curano la redazione e la pubblicazione dell’elenco dei comuni interessati direttamente o
indirettamente dalla presenza di osservatori astronomici, anche se fuori dall’ambito
amministrativo di competenza, in quanto ricadenti nelle fasce di protezione indicate;
• aggiornano l’elenco in dipendenza delle variazioni disposte dalla Regione;
I comuni
• adottano, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della l.r. 17/00, i piani d'illuminazione
che disciplinano le nuove installazioni, in accordo con i presenti criteri, con il d.lgs. 30
aprile 1992, n. 285 recante il "Nuovo codice della strada", con le leggi statali 9 gennaio
1991, n. 9 e n. 10 attinenti il "Piano energetico nazionale";
• autorizzano, con atto del Sindaco, i progetti di tutti gli impianti di illuminazione esterna,
anche a scopo pubblicitario, con l’esclusione di quelli di modesta entità, quali quelli del
capitolo 9), lettere a), b), c), d) ed e).
Ai fini dell’autorizzazione, il progetto, deve essere redatto in conformità ai presenti criteri e
quindi firmato da un tecnico di settore, abilitato, che se ne assume la responsabilità.
Al termine dei lavori, l’installatore trasmette al comune la dichiarazione di conformità
dell'impianto d'illuminazione ai criteri della L.R. 17/00 ed il certificato di collaudo a norma
della legge 5 marzo 1990, n. 46 recante "Norme per la sicurezza degli impianti" e successivi
aggiornamenti; la cura e gli oneri dei collaudi sono a carico del committente.
concordano, con gli osservatori, specifiche indicazioni per l'eventuale revoca delle deroghe
relative alle sorgenti di luce nelle zone tutelate;
• provvedono, tramite controlli periodici diretti o a seguito di richiesta degli osservatori
astronomici e di altri osservatori scientifici, a garantire il rispetto e l’applicazione della l.r.
17/00 negli ambiti territoriali di competenza, sia da parte dei soggetti pubblici, che privati;
• emettono apposite ordinanze per la migliore applicazione dei presenti criteri e per contenere
l’inquinamento luminoso ed i consumi energetici connessi all’illuminazione esterna, con
specifiche indicazioni ai fini del rilascio delle licenze edilizie;
• provvedono, anche su richiesta degli osservatori astronomici o di altri osservatori scientifici,
alla verifica dei punti luce non corrispondenti ai requisiti previsti dai presenti criteri e
dispongono per la modifica, la sostituzione o la normalizzazione degli stessi, entro 1 anno
dalla notifica della constatata inadempienza, e, decorsi questi, improrogabilmente entro
sessanta giorni;
• provvedono, tramite i comandi di polizia municipale, ad individuare gli apparecchi di
illuminazione pericolosi per la viabilità stradale ed autostradale, in quanto responsabili di
fenomeni di abbagliamento per i veicoli in transito, e dispongono immediati interventi di
normalizzazione, nel rispetto dei presenti criteri;
• adottano, se non ricadenti nelle fasce di protezione degli osservatori protetti, ma in quanto
autonomamente orientati a conseguire i medesimi obiettivi, in modo integrale i criteri
previsti per tali aree, mediante appositi regolamenti;
• applicano, ove previsto, le sanzioni amministrative di cui all’articolo 8 della l.r. 17/00,
impiegandone i relativi proventi per i fini di cui al medesimo articolo.
Inoltre gli adempimenti per progettisti e gli installatori sono i seguenti:
I progettisti
• redigono e sottoscrivono il progetto, conformemente ai presenti criteri, solo in quanto tecnici
abilitati iscritti ad ordini professionali, con curricula specifici; restano fatte salve le
disposizioni della legge 46/90 per quanto attiene la progettazione delle insegne pubblicitarie.
• richiedono, alle case costruttrici, importatrici e fornitrici, per i prodotti messi in opera sul
territorio regionale, il certificato di conformità alla l.r. 17/00, da allegare ai singoli progetti;
 Gli installatori
• realizzano gli impianti conformemente ai presenti criteri ed applicano, al prodotto messo in
opera sul territorio regionale, l’etichetta adesiva riportante la dicitura "ottica
antinquinamento luminoso a ridotto consumo ai sensi delle leggi della Regione Lombardia";
• rilasciano la dichiarazione di conformità dell'impianto d'illuminazione ai criteri della l.r.
17/00.

https://www.topregal.it/it/tecnologia-solare/lanterna-stradale-solare-a-led-sl50-50-6000-mm-alta-8-w-50-ah-tecmaschin.html?gmc=1&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAwaG9BhAREiwAdhv6Y3qiiu_vD_eArnu7qLqwHKnlLDn-UDRzMZvuFt-ZIphRiYLROK8XUxoCM6oQAvD_BwE

 

coordinate gps: 

- 38.516306, 16.004556
- 38.502371, 15.987492
 

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Alessio SterzaPromotore della petizione

2

Il problema

Vuoi unirti a me e sostenere l'acquisto di 2 lampioni solari da mettere in prossimità nei due punti, zona sud "zona off limit" affinché un autista che percorre o transita vs l imbocco dell autostrada a Sud, possa viaggiare in sicurezza senza finire nella migliore delle ipotesi sopra qualche muretto!!!

In genere gli adempimenti attribuiti ai vari enti pubblici sono le seguenti;


L’illuminazione di autostrade, tangenziali, circonvallazioni, ecc. deve essere garantita con l’impiego, preferibilmente, di lampade al sodio a bassa pressione; sono ammessi, ove necessario, analoghe lampade ad alta pressione.


La Regione
• incentiva l’adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti;
• aggiorna l’elenco degli Osservatori di cui all'art. 10 della l.r. 17/00 con gli eventuali nuovi
osservatori che ne facciano richiesta, anche su proposta della Società astronomica italiana e
dell'Unione astrofili italiani e ne determina la relativa fascia di rispetto; a tale fine, i
responsabili pro – tempore dei nuovi osservatori devono trasmettere, alla competente Unità
Organizzativa della Giunta regionale, la seguente documentazione:
a. i dati georeferenziati relativi alla localizzazione dell’osservatorio;
b. una relazione sulla tipologia dell'osservatorio e sulla relativa dotazione
strumentale;
c. il programma scientifico - culturale annuale o pluriennale;
d. il regolamento per l’accesso dei visitatori ed una relazione sulle eventuali
infrastrutture di supporto ai medesimi;
e. la relazione storica sull'attività svolta (per gli osservatori in attività, che
richiedano l’inserimento nell’elenco ufficiale);
f. le fotografie a colori sull’ambiente, sul paesaggio e sulla struttura nel suo
complesso;
• individua, mediante cartografia in scala adeguata, le zone di protezione degli osservatori
astronomici, dandone informazione ai comuni interessati, mediante l’invio di copia della
documentazione;
• emana i presenti criteri per l’applicazione della l.r. 17/00 e li adegua in relazione alle nuove
disposizioni di settore che dovessero intervenire, ovvero in dipendenza della necessità di
adottare soluzioni tecnologiche innovative, in termini di antinquinamento luminoso e
risparmio energetico.
Le province
• esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell’energia elettrica da illuminazione
esterna e provvedono a diffondere i principi dettati dalla l.r. 17/00;
• curano la redazione e la pubblicazione dell’elenco dei comuni interessati direttamente o
indirettamente dalla presenza di osservatori astronomici, anche se fuori dall’ambito
amministrativo di competenza, in quanto ricadenti nelle fasce di protezione indicate;
• aggiornano l’elenco in dipendenza delle variazioni disposte dalla Regione;
I comuni
• adottano, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della l.r. 17/00, i piani d'illuminazione
che disciplinano le nuove installazioni, in accordo con i presenti criteri, con il d.lgs. 30
aprile 1992, n. 285 recante il "Nuovo codice della strada", con le leggi statali 9 gennaio
1991, n. 9 e n. 10 attinenti il "Piano energetico nazionale";
• autorizzano, con atto del Sindaco, i progetti di tutti gli impianti di illuminazione esterna,
anche a scopo pubblicitario, con l’esclusione di quelli di modesta entità, quali quelli del
capitolo 9), lettere a), b), c), d) ed e).
Ai fini dell’autorizzazione, il progetto, deve essere redatto in conformità ai presenti criteri e
quindi firmato da un tecnico di settore, abilitato, che se ne assume la responsabilità.
Al termine dei lavori, l’installatore trasmette al comune la dichiarazione di conformità
dell'impianto d'illuminazione ai criteri della L.R. 17/00 ed il certificato di collaudo a norma
della legge 5 marzo 1990, n. 46 recante "Norme per la sicurezza degli impianti" e successivi
aggiornamenti; la cura e gli oneri dei collaudi sono a carico del committente.
concordano, con gli osservatori, specifiche indicazioni per l'eventuale revoca delle deroghe
relative alle sorgenti di luce nelle zone tutelate;
• provvedono, tramite controlli periodici diretti o a seguito di richiesta degli osservatori
astronomici e di altri osservatori scientifici, a garantire il rispetto e l’applicazione della l.r.
17/00 negli ambiti territoriali di competenza, sia da parte dei soggetti pubblici, che privati;
• emettono apposite ordinanze per la migliore applicazione dei presenti criteri e per contenere
l’inquinamento luminoso ed i consumi energetici connessi all’illuminazione esterna, con
specifiche indicazioni ai fini del rilascio delle licenze edilizie;
• provvedono, anche su richiesta degli osservatori astronomici o di altri osservatori scientifici,
alla verifica dei punti luce non corrispondenti ai requisiti previsti dai presenti criteri e
dispongono per la modifica, la sostituzione o la normalizzazione degli stessi, entro 1 anno
dalla notifica della constatata inadempienza, e, decorsi questi, improrogabilmente entro
sessanta giorni;
• provvedono, tramite i comandi di polizia municipale, ad individuare gli apparecchi di
illuminazione pericolosi per la viabilità stradale ed autostradale, in quanto responsabili di
fenomeni di abbagliamento per i veicoli in transito, e dispongono immediati interventi di
normalizzazione, nel rispetto dei presenti criteri;
• adottano, se non ricadenti nelle fasce di protezione degli osservatori protetti, ma in quanto
autonomamente orientati a conseguire i medesimi obiettivi, in modo integrale i criteri
previsti per tali aree, mediante appositi regolamenti;
• applicano, ove previsto, le sanzioni amministrative di cui all’articolo 8 della l.r. 17/00,
impiegandone i relativi proventi per i fini di cui al medesimo articolo.
Inoltre gli adempimenti per progettisti e gli installatori sono i seguenti:
I progettisti
• redigono e sottoscrivono il progetto, conformemente ai presenti criteri, solo in quanto tecnici
abilitati iscritti ad ordini professionali, con curricula specifici; restano fatte salve le
disposizioni della legge 46/90 per quanto attiene la progettazione delle insegne pubblicitarie.
• richiedono, alle case costruttrici, importatrici e fornitrici, per i prodotti messi in opera sul
territorio regionale, il certificato di conformità alla l.r. 17/00, da allegare ai singoli progetti;
 Gli installatori
• realizzano gli impianti conformemente ai presenti criteri ed applicano, al prodotto messo in
opera sul territorio regionale, l’etichetta adesiva riportante la dicitura "ottica
antinquinamento luminoso a ridotto consumo ai sensi delle leggi della Regione Lombardia";
• rilasciano la dichiarazione di conformità dell'impianto d'illuminazione ai criteri della l.r.
17/00.

https://www.topregal.it/it/tecnologia-solare/lanterna-stradale-solare-a-led-sl50-50-6000-mm-alta-8-w-50-ah-tecmaschin.html?gmc=1&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAwaG9BhAREiwAdhv6Y3qiiu_vD_eArnu7qLqwHKnlLDn-UDRzMZvuFt-ZIphRiYLROK8XUxoCM6oQAvD_BwE

 

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- 38.516306, 16.004556
- 38.502371, 15.987492
 

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Alessio SterzaPromotore della petizione

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Petizione creata in data 9 febbraio 2025