A sostegno dello Stato di diritto: Presidente Mattarella, non conceda la grazia a Roggero

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Il problema

Il caso di Mario Roggero ci pone davanti a un confine netto: quello tra la legittima difesa e la vendetta privata.

Non siamo di fronte a un caso dubbio, né a una reazione compiuta in pochi istanti mentre era in corso un'aggressione. La legittima difesa è un istituto giuridico volto a tutelare chi reagisce per proteggere sé stesso o altre persone da un pericolo concreto e attuale, non ad autorizzare l'inseguimento e la punizione di chi si sta dando alla fuga.

Il 28 aprile 2021 Mario Roggero subì una rapina nella propria gioielleria, alla presenza della moglie e della figlia. Fu un episodio grave, violento e certamente traumatico. Riconoscerlo, tuttavia, non significa confondere ciò che accadde all'interno del negozio con quanto Roggero decise di fare subito dopo.

Le videoriprese esaminate durante il processo hanno mostrato che tutti i colpi furono esplosi all'esterno della gioielleria, quando la rapina era terminata e i tre uomini stavano cercando di salire in automobile e fuggire. Secondo la Corte d'Assise, il pericolo per Roggero e per i suoi familiari era, in quel momento, «senza alcun dubbio del tutto cessato».

Mario Roggero è stato vittima di una rapina. Per l'azione successiva è stato riconosciuto responsabile di due omicidi volontari e di un tentato omicidio. Le due circostanze non si annullano a vicenda e devono essere entrambe riconosciute.

Chi commette una rapina deve essere identificato, arrestato, processato e condannato secondo la legge. Non per questo perde il diritto alla vita e a un processo. In uno Stato di diritto, la persona offesa da un reato non può trasformarsi in giudice ed esecutore della pena, né decidere autonomamente che la fuga di un colpevole debba essere punita con la morte.

La responsabilità penale di Roggero non è stata stabilita sulla base di un'impressione, di una ricostruzione sommaria o di un pregiudizio nei suoi confronti: la Corte d'Assise di Asti lo ha condannato in primo grado dopo avere esaminato le immagini, le testimonianze e gli altri elementi acquisiti nel processo. La Corte d'Assise d'Appello di Torino ha confermato la responsabilità, riducendo la pena. Il ricorso della difesa è stato infine rigettato dalla Corte di cassazione, rendendo definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi.

Non è inoltre corretto presentare Mario Roggero come una persona del tutto estranea a precedenti episodi di violenza con armi.

Dagli atti giudiziari è emerso che, per un episodio avvenuto nel 2005, Roggero patteggiò una pena per ingiurie e minacce aggravate dall'uso di una pistola. La Corte d'Assise d'Appello ha richiamato quel precedente osservando che una modalità impulsiva di reazione agli eventi era già emersa in passato.

Quel precedente non può naturalmente sostituire la valutazione dei fatti del 2021 e non determina da solo la sua responsabilità. Smentisce però la rappresentazione di un uomo totalmente privo di precedenti, travolto per la prima e unica volta da un evento eccezionale e imprevedibile.

Non vi è quindi spazio per affermare che il sistema giudiziario abbia ignorato un'evidente situazione di legittima difesa. Al contrario, i giudici hanno distinto con precisione la rapina, durante la quale Roggero e la sua famiglia furono vittime, dall'azione armata compiuta dopo che il pericolo era cessato.

Sostenere questa sentenza non significa stare dalla parte dei rapinatori, bensì stare dalla parte della legge, del processo e della magistratura, e difendere il principio secondo cui nessuno può infliggere privatamente una pena, per quanto grave sia il reato che ha subito.

A chi cerca di strumentalizzare il sentimento di vicinanza maturato in una parte della popolazione che si identifica con Roggero resta ormai soltanto la possibilità di esercitare pressioni sul Presidente della Repubblica affinché gli conceda la grazia, estinguendo in tutto o in parte la pena inflitta con la sentenza definitiva. La Corte costituzionale ha però chiarito che la grazia ha una funzione umanitaria ed equitativa e deve restare estranea a valutazioni di opportunità politica. Non è un quarto grado di giudizio e non è lo strumento attraverso il quale una maggioranza politica può correggere una sentenza definitiva soltanto perché non la condivide.

Ci rivolgiamo al Presidente Sergio Mattarella pur essendo consapevoli che, sulla base delle informazioni pubblicamente note, in questo caso non emergono quelle straordinarie ragioni umanitarie che potrebbero giustificare un provvedimento tanto eccezionale.

Non è stata resa nota una situazione personale estrema e sopravvenuta. Soprattutto, in cinque anni Roggero non ha manifestato pubblicamente una chiara presa di coscienza della gravità delle proprie azioni, né un inequivocabile pentimento per le due vite tolte e per la terza persona ferita.

Ha continuato invece a sostenere la liceità del proprio comportamento e, anche dopo la condanna definitiva, ha attribuito ai giudici la volontà di infliggergli una pena ingiusta, chiedendo ai propri sostenitori di continuare a essere la sua voce.

L'assenza di pentimento, pur non costituendo da sola un impedimento giuridico automatico alla grazia, è però un elemento che non può essere ignorato quando il provvedimento viene invocato non come un eccezionale atto di clemenza davanti a una responsabilità riconosciuta, ma come la riparazione dovuta a chi continua a considerare legittimo ciò che ha fatto.

Roggero non sembra attendere la grazia come una concessione straordinaria, bensì come il riconoscimento politico del fatto che avrebbe avuto ragione a inseguire e sparare. Concederla in queste condizioni rischierebbe quindi di assumere il significato di un'assoluzione simbolica della vendetta privata.

La concessione della grazia, in questo caso, creerebbe un precedente politico, istituzionale e culturale gravissimo: trasmetterebbe il messaggio che chi subisce un reato possa inseguire i responsabili quando il pericolo è ormai cessato, sparare contro di loro e ottenere poi la cancellazione della pena grazie alla pressione dell'opinione pubblica e di una parte della politica.

Significherebbe confondere la comprensibile rabbia di una vittima con il diritto di uccidere, accettare che la provocazione subita possa giustificare qualunque reazione successiva, indebolire il confine tra difesa e rappresaglia, tra giustizia e vendetta, tra lo Stato e la legge del più forte.

Una società civile non può affermare che chi ha commesso il primo reato sia automaticamente responsabile di tutta la violenza che verrà esercitata contro di lui. La responsabilità penale è personale. Vale per i rapinatori e vale, allo stesso modo, per chi li ha inseguiti e uccisi dopo la conclusione della rapina.

Per queste ragioni ci rivolgiamo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, garante della Costituzione e dello Stato di diritto:

Presidente Mattarella, non conceda la grazia a Mario Roggero.

Chiediamo che venga rispettata la sentenza definitiva e che siano respinte le pressioni politiche volte a trasformare un duplice omicidio in un comportamento giustificabile o socialmente accettabile.

Firmiamo questa petizione per sostenere la magistratura, difendere l'indipendenza della giustizia e riaffermare un principio essenziale:

La difesa è un diritto. La vendetta privata non lo è.

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Fonti

Sentenze e ricostruzione giudiziaria

1. Corte d'Assise di Asti, sentenza di primo grado del 28 febbraio 2024, n. 2 — testo integrale delle motivazioni. Il documento contiene la ricostruzione delle videoriprese, l'accertamento della cessazione del pericolo e l'esclusione della legittima difesa. 

2. Corte d'Assise d'Appello di Torino, sentenza del 2 febbraio 2026, n. 19 — testo integrale delle motivazioni. La sentenza conferma la responsabilità, riduce la pena a 14 anni e 9 mesi e ribadisce che l'aggressione era «totalmente conclusa» e che non vi era un pericolo concreto e attuale. 

3. RaiNews — conferma definitiva della condanna da parte della Corte di cassazione. Fonte informativa non editoriale sull'esito del giudizio di Cassazione; le motivazioni della Suprema Corte non risultano ancora pubblicate integralmente. 

Norme sulla legittima difesa e sulla grazia e dove reperirle

4. Normattiva — legge 26 aprile 2019, n. 36, recante modifiche all'articolo 52 del Codice penale. Il testo ribadisce il requisito del «pericolo attuale di un'offesa ingiusta». 

5. Senato della Repubblica — articolo 87 della Costituzione, che attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di concedere la grazia e commutare le pene. 

6. Presidenza della Repubblica — Il potere di grazia. Pagina ufficiale sul procedimento, sull'istruttoria e sulle competenze del Presidente e del Ministro della Giustizia. 

7. Corte costituzionale — sentenza n. 200 del 2006. La pronuncia definisce la funzione umanitaria ed equitativa della grazia e la riconduce alla tutela di esigenze individuali eccezionali. 

Dichiarazioni dirette di Mario Roggero

8. ANSA — videomessaggio successivo alla condanna definitiva. Sono riportate direttamente le affermazioni con cui Roggero accusa i giudici di averlo voluto condannare, sostiene ancora che si sia trattato di legittima difesa e chiede ai sostenitori di essere la sua voce. 

9. ANSA — dichiarazioni rese da Roggero prima dell'ingresso nel carcere di Bollate. Roggero afferma di subire un'ingiustizia, dichiara di aspettarsi la grazia e invita Mattarella a «mettersi una mano sulla coscienza». 

10. ANSA — il precedente del 2005 richiamato nelle sentenze. La fonte ricostruisce il patteggiamento relativo alle ingiurie e alle minacce aggravate dall'uso della pistola, sulla base degli atti giudiziari. 

La valutazione sull'assenza di una pubblica e inequivocabile presa di coscienza non è presentata come un autonomo accertamento giudiziario: deriva dal contenuto delle dichiarazioni pubbliche di Roggero, nelle quali egli continua a qualificare la condanna come un'ingiustizia e la propria condotta come legittima.

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Laura StefanoPromotore della petizioneCittadina.

I decisori

Sergio Mattarella
Presidente della Repubblica Italiana

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