Arte, professionalità e passione: sosteniamo il riconoscimento dei Make-Up Artist

Firmatari recenti
Paola Oliveto e altri 19 hanno firmato di recente.

Il problema

Petizione per la tutela e il riconoscimento della professione del Make-Up Artist in Italia

Oggetto: Richiesta di riconoscimento ufficiale del Make Up Artist come operatore artistico e artigiano, modifica del Disegno di Legge n. S.1619, 19ª Legislatura, presentato dal Senatore Renato Ancorotti (Fratelli d’Italia).

 

Alla cortese attenzione delle Istituzioni competenti,

I sottoscritti cittadini e professionisti del settore artistico, dei servizi alla persona, del settore cinematografico e dello spettacolo, con la presente petizione, intendono esprimere le proprie preoccupazioni e riserve e proporre delle modifiche congrue al reale lavoro del truccatore in Italia, in merito al Disegno di Legge promosso dall’On. Ancorotti, che riguarda l’inquadramento della figura del truccatore professionista (Make-Up Artist).

Nella sua attuale formulazione, il DDL non rappresenta in maniera adeguata e completa la complessità, le competenze tecniche e artistiche, nonché la pluralità di ambiti in cui operano i Make-Up Artist, rischiando di estromettere lo spettacolo dal riconoscimento e compromettere l’esercizio libero, qualificato e imprenditoriale di questa professione in Italia.

Nello specifico:

  • Riconoscimento della figura professionale del Make-Up Artist
    Sarebbe auspicabile che il disegno di legge riconoscesse il Make-Up Artist non solo come figura collegata al settore estetico, ma anche nella sua dimensione artistica, scenica e cinematografica. In questo modo si valorizzerebbero adeguatamente anche i professionisti specializzati, come gli effettisti, che operano nel mondo audiovisivo e teatrale.

  • Tutela della libera professione e della formazione privata
    Si potrebbe prevedere un quadro normativo che consenta alle Accademie e alle scuole private di continuare a offrire percorsi formativi qualificati, garantendo così pluralità e qualità nell’accesso alla professione. Limitare la formazione esclusivamente alle scuole di estetica rischierebbe infatti di non rispondere pienamente alle esigenze del settore artistico e dello spettacolo.

  • Definizione corretta della professione
    Sarebbe utile distinguere chiaramente il Make-Up Artist dall’estetista: mentre quest’ultima figura si occupa di trattamenti estetici, il truccatore professionista svolge un’attività di natura artistica, creativa e tecnica, spesso legata a produzioni cinematografiche, teatrali, televisive, pubblicitarie e fotografiche. Una definizione più precisa aiuterebbe a tutelare e valorizzare entrambi i percorsi professionali.
    Allineamento con le richieste del mercato del lavoro
    Un aggiornamento del testo di legge che tenga conto delle attuali dinamiche del settore e delle necessità delle produzioni italiane ed europee permetterebbe di costruire un quadro normativo realmente efficace, capace di rispondere sia alle esigenze dei professionisti sia a quelle delle imprese culturali e creative.


Per queste ragioni, riteniamo importante proporre:

  • Una revisione del Disegno di Legge Ancorotti, che possa valorizzare le specificità della professione del Make-Up Artist in tutte le sue declinazioni (artistica, servizio alla persona, cinematografica, teatrale, moda, spettacolo, ecc.);

  • Il riconoscimento giuridico e normativo della figura del Make-Up Artist come professione autonoma e distinta da quella dell’estetista, così da garantire chiarezza e valorizzazione per entrambe le categorie;

  • La tutela della pluralità formativa, permettendo ad Accademie e istituti specializzati di continuare a offrire percorsi didattici adeguati alle esigenze concrete del settore e delle produzioni;

  • L’apertura di un tavolo tecnico di confronto, che coinvolga rappresentanti del settore, accademici, operatori culturali e professionisti del make-up, con l’obiettivo di costruire una normativa condivisa e realmente rappresentativa delle competenze e delle necessità del mercato.

 

La specificità della professione del Make-Up Artist

Il Make-Up Artist rappresenta una figura distinta rispetto a quella dell’estetista, dell’onicotecnica, della lash maker o della brow designer.

Pur condividendo con l’estetica alcuni strumenti e finalità legate alla cura della persona, il truccatore professionista opera in un ambito differente: la sua attività consiste in una vera e propria consulenza d’immagine artistica, che utilizza il trucco come mezzo creativo per caratterizzare e trasformare un volto.

Nei servizi rivolti alla persona, l’obiettivo non è un trattamento estetico in senso tecnico, ma la costruzione di un’identità visiva: un linguaggio capace di valorizzare, modificare o persino deformare i tratti, in funzione delle esigenze di un progetto fotografico, teatrale, cinematografico, televisivo o di un evento speciale come il matrimonio.

Il lavoro del Make-Up Artist è quindi frutto di un’arte applicata alla pelle attraverso l’uso di prodotti cosmetici sicuri e conformi al Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Non vengono eseguiti trattamenti semi-permanenti né interventi sul corpo, ma si applicano prodotti in libera vendita guidati da sensibilità estetica, tecnica e creativa.

Che si tratti di una sposa, di una produzione audiovisiva o di un progetto teatrale, il Make-Up Artist agisce come creatore visivo, dando vita a identità, personaggi e mondi che non esisterebbero senza questa professionalità.

Per queste ragioni, il Make-Up Artist non può essere assimilato alla figura dell’operatore estetico: si tratta di una professione autonoma, che fa dell’espressione artistica attraverso i cosmetici il cuore della propria identità e competenza.

 

Differenze tra la pratica dell’Estetista e quella del Make-Up Artist

La pratica dell’estetista comporta rischi intrinseci più elevati, legati alla natura e all’invasività dei trattamenti (chimici, termici, meccanici, con potenziale esposizione a sangue), che richiedono protocolli rigorosi di sterilizzazione e gestione biologica.

La pratica del Make-Up Artist, invece, è prevalentemente non invasiva. I principali rischi riguardano aspetti irritativi o allergici, igienico-oculo-respiratori e l’utilizzo improprio di tecniche o materiali. Con prodotti conformi al Regolamento (CE) 1223/2009 e il rispetto di corrette norme igieniche, il profilo di rischio si presenta generalmente più basso e di minore gravità, pur richiedendo competenze specifiche nella gestione di adesivi, effetti speciali (SFX) e aerosol con aerografo.

A differenza dei trattamenti estetici, i cosmetici utilizzati dai Make-Up Artist sono concepiti per essere facilmente rimossi con acqua e sapone o con detergenti di uso comune: non lasciano residui persistenti, non necessitano di interventi tecnici di rimozione e non alterano in alcun modo la struttura cutanea.

Ad oggi, i Make-Up Artist si trovano spesso in una situazione di vuoto normativo: non sono abusivi, ma la categoria non è ancora riconosciuta giuridicamente. Eppure, la professione ha già trovato collocazione nei codici ATECO come “Servizi per lo spettacolo” e “Servizi alla persona”, a conferma della sua natura trasversale, specializzata e distinta dall’estetica.

Il percorso formativo del truccatore professionista comprende discipline quali la teoria del colore, la consulenza d’immagine, il trucco correttivo e camouflage, le tecniche di stratificazione del prodotto, fino alla padronanza del make-up di abbellimento e della caratterizzazione artistica. Quest’ultima rappresenta il cuore della professione: il Make-Up Artist costruisce identità visive funzionali a esigenze tecniche e creative, che spaziano dai servizi privati fino alla fotografia, al cinema, al teatro e allo spettacolo.

Per queste ragioni, ridurre questa complessità a una branca dell’estetica rischia di non riconoscere la specificità di una professione che unisce arte, tecnica e consulenza. È quindi auspicabile un inquadramento autonomo e ufficiale, coerente con la categorizzazione già esistente a livello ATECO e con le reali esigenze del settore.

 

Riconoscimento della pluralità formativa e tutela della libertà di scelta

L’attuale impostazione del Disegno di Legge prevede che la formazione del Make-Up Artist sia affidata esclusivamente alle scuole accreditate di estetica. Una scelta di questo tipo rischia tuttavia di non valorizzare appieno l’etica, la professionalità, l’imprenditorialità e la passione che, negli anni, hanno contraddistinto le Accademie di trucco professionali italiane.

Queste realtà, nate come scuole private, hanno avuto un ruolo determinante nella costruzione e nel consolidamento della figura del truccatore professionista in Italia, assumendosi il rischio d’impresa e investendo risorse con l’obiettivo di innalzare la professione e valorizzarla sia sul piano artistico che culturale. Per questo motivo, risulta fondamentale che le accademie di make-up vengano accreditate e ufficialmente riconosciute, parallelamente alla definizione del truccatore come operatore artistico, inserito a pieno titolo nel settore dell’artigianato e nelle associazioni di categoria.

Limitare la formazione alle sole scuole di estetica comporterebbe una forte restrizione, riducendo la concorrenza, comprimendo l’iniziativa privata e impedendo a molte accademie di continuare a offrire percorsi di alta qualità. Una regolamentazione di questo tipo inciderebbe anche sulla libertà di scelta dei cittadini, limitando la possibilità di formarsi presso professionisti qualificati e specializzati del settore.

Tale impostazione, oltre a indebolire l’innovazione, rischierebbe di porsi in contrasto con i principi sanciti dall’articolo 41 della Costituzione, che tutela la libertà d’impresa purché rispettosa dell’utilità sociale e dei diritti dei cittadini.

È quindi auspicabile un quadro normativo che:

  • riconosca le accademie di trucco professionale come enti formativi autonomi, con requisiti specifici e proporzionati alla natura artistica e tecnica della professione, inclusi criteri di igiene e sicurezza adeguati al settore;

  • distingua chiaramente la figura del Make-Up Artist da quella dell’estetista, evitando sovrapposizioni improprie;

  • garantisca pluralità e libertà di scelta nel mercato della formazione, scongiurando situazioni di monopolio e favorendo la concorrenza e l’innovazione.


Un approccio di questo tipo consentirebbe di tutelare sia le scuole di estetica sia le accademie di make-up, creando un ecosistema formativo equilibrato, inclusivo e realmente capace di rispondere alle esigenze del mercato e della società. In questo modo sarà possibile salvaguardare il patrimonio di competenze e professionalità costruito dalle accademie italiane, garantendo al Make-Up Artist un riconoscimento istituzionale coerente con la natura artistica e tecnica della sua professione.

 

Riconoscimento istituzionale e inquadramento del Make-Up Artist

La figura del Make-Up Artist professionista e i relativi percorsi di formazione meritano di essere qualificati e ufficialmente riconosciuti, distinguendosi in modo chiaro dalle professioni dell’estetica. Tale riconoscimento dovrebbe includere la creazione di un codice ATECO specifico per il Make-Up Artist come operatore artigiano, così da valorizzare le competenze artistiche, tecniche e creative proprie di questa professione.

In particolare, il riconoscimento potrebbe riguardare i seguenti ambiti di attività:

Applicazione di prodotti make-up a scopo dimostrativo e vendita: limitata ai contesti commerciali (ad esempio i negozi), con formazione mirata a garantire etica professionale, sicurezza del cliente e igiene dei prodotti, supervisionata da professionisti qualificati.

  • Servizio al privato: svolto in saloni o studi professionali dove operano anche altre figure come parrucchieri ed estetiste, così da garantire ambienti conformi agli standard di igiene e sicurezza.

  • Servizio freelance o in studio professionale: rivolto a clienti privati o a realtà del settore fotografico, televisivo, cinematografico e dello spettacolo, con applicazioni avanzate di consulenza di immagine, trucco correttivo, valorizzazione e caratterizzazione artistica per la fotografia, la moda, la televisione e il cinema.
  • Effetti speciali (SFX): realizzazione e applicazione di effetti speciali per progetti fotografici, teatrali e cinematografici, con una formazione specifica e distinta dal trucco di abbellimento, in grado di garantire competenza tecnica, sicurezza e qualità artistica.


Il Make-Up Artist non intende svolgere trattamenti regolamentati dalla Legge 1/90, né rimuovere peli o eseguire pratiche semipermanenti. Il suo ambito è esclusivamente quello dell’applicazione del trucco con prodotti cosmetici sicuri e conformi al Regolamento (CE) n. 1223/2009, che non comportano rischi invasivi per la pelle. I trattamenti per viso e corpo devono quindi rimanere di competenza delle estetiste, nel rispetto delle normative vigenti.

L’istituzione di un ATECO dedicato al Make-Up Artist consentirebbe di definire requisiti proporzionati alla professione, evitando di ricondurre forzatamente la figura all’ambito estetico. Ciò permetterebbe di garantire il riconoscimento istituzionale di una professione artistica e tecnica, oltre che di tutelare il diritto dei cittadini a formarsi liberamente presso i professionisti e le accademie specializzate del settore, senza limitazioni o vincoli eccessivi.

 

Chi Siamo

Professione Make Up Artist nasce con l’obiettivo di valorizzare il lavoro dei truccatori, creare connessioni tra professionisti e offrire informazioni, formazione e opportunità di crescita a chi opera nel settore del make-up.

Siamo a disposizione delle istituzioni per un confronto atto a comprendere le reali necessità e dinamiche della nostra professione, contribuendo insieme a costruire un quadro più chiaro e sostenibile per il settore.

 

 

 

 

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Michela Zitoli MUAPromotore della petizione

1965

Firmatari recenti
Paola Oliveto e altri 19 hanno firmato di recente.

Il problema

Petizione per la tutela e il riconoscimento della professione del Make-Up Artist in Italia

Oggetto: Richiesta di riconoscimento ufficiale del Make Up Artist come operatore artistico e artigiano, modifica del Disegno di Legge n. S.1619, 19ª Legislatura, presentato dal Senatore Renato Ancorotti (Fratelli d’Italia).

 

Alla cortese attenzione delle Istituzioni competenti,

I sottoscritti cittadini e professionisti del settore artistico, dei servizi alla persona, del settore cinematografico e dello spettacolo, con la presente petizione, intendono esprimere le proprie preoccupazioni e riserve e proporre delle modifiche congrue al reale lavoro del truccatore in Italia, in merito al Disegno di Legge promosso dall’On. Ancorotti, che riguarda l’inquadramento della figura del truccatore professionista (Make-Up Artist).

Nella sua attuale formulazione, il DDL non rappresenta in maniera adeguata e completa la complessità, le competenze tecniche e artistiche, nonché la pluralità di ambiti in cui operano i Make-Up Artist, rischiando di estromettere lo spettacolo dal riconoscimento e compromettere l’esercizio libero, qualificato e imprenditoriale di questa professione in Italia.

Nello specifico:

  • Riconoscimento della figura professionale del Make-Up Artist
    Sarebbe auspicabile che il disegno di legge riconoscesse il Make-Up Artist non solo come figura collegata al settore estetico, ma anche nella sua dimensione artistica, scenica e cinematografica. In questo modo si valorizzerebbero adeguatamente anche i professionisti specializzati, come gli effettisti, che operano nel mondo audiovisivo e teatrale.

  • Tutela della libera professione e della formazione privata
    Si potrebbe prevedere un quadro normativo che consenta alle Accademie e alle scuole private di continuare a offrire percorsi formativi qualificati, garantendo così pluralità e qualità nell’accesso alla professione. Limitare la formazione esclusivamente alle scuole di estetica rischierebbe infatti di non rispondere pienamente alle esigenze del settore artistico e dello spettacolo.

  • Definizione corretta della professione
    Sarebbe utile distinguere chiaramente il Make-Up Artist dall’estetista: mentre quest’ultima figura si occupa di trattamenti estetici, il truccatore professionista svolge un’attività di natura artistica, creativa e tecnica, spesso legata a produzioni cinematografiche, teatrali, televisive, pubblicitarie e fotografiche. Una definizione più precisa aiuterebbe a tutelare e valorizzare entrambi i percorsi professionali.
    Allineamento con le richieste del mercato del lavoro
    Un aggiornamento del testo di legge che tenga conto delle attuali dinamiche del settore e delle necessità delle produzioni italiane ed europee permetterebbe di costruire un quadro normativo realmente efficace, capace di rispondere sia alle esigenze dei professionisti sia a quelle delle imprese culturali e creative.


Per queste ragioni, riteniamo importante proporre:

  • Una revisione del Disegno di Legge Ancorotti, che possa valorizzare le specificità della professione del Make-Up Artist in tutte le sue declinazioni (artistica, servizio alla persona, cinematografica, teatrale, moda, spettacolo, ecc.);

  • Il riconoscimento giuridico e normativo della figura del Make-Up Artist come professione autonoma e distinta da quella dell’estetista, così da garantire chiarezza e valorizzazione per entrambe le categorie;

  • La tutela della pluralità formativa, permettendo ad Accademie e istituti specializzati di continuare a offrire percorsi didattici adeguati alle esigenze concrete del settore e delle produzioni;

  • L’apertura di un tavolo tecnico di confronto, che coinvolga rappresentanti del settore, accademici, operatori culturali e professionisti del make-up, con l’obiettivo di costruire una normativa condivisa e realmente rappresentativa delle competenze e delle necessità del mercato.

 

La specificità della professione del Make-Up Artist

Il Make-Up Artist rappresenta una figura distinta rispetto a quella dell’estetista, dell’onicotecnica, della lash maker o della brow designer.

Pur condividendo con l’estetica alcuni strumenti e finalità legate alla cura della persona, il truccatore professionista opera in un ambito differente: la sua attività consiste in una vera e propria consulenza d’immagine artistica, che utilizza il trucco come mezzo creativo per caratterizzare e trasformare un volto.

Nei servizi rivolti alla persona, l’obiettivo non è un trattamento estetico in senso tecnico, ma la costruzione di un’identità visiva: un linguaggio capace di valorizzare, modificare o persino deformare i tratti, in funzione delle esigenze di un progetto fotografico, teatrale, cinematografico, televisivo o di un evento speciale come il matrimonio.

Il lavoro del Make-Up Artist è quindi frutto di un’arte applicata alla pelle attraverso l’uso di prodotti cosmetici sicuri e conformi al Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Non vengono eseguiti trattamenti semi-permanenti né interventi sul corpo, ma si applicano prodotti in libera vendita guidati da sensibilità estetica, tecnica e creativa.

Che si tratti di una sposa, di una produzione audiovisiva o di un progetto teatrale, il Make-Up Artist agisce come creatore visivo, dando vita a identità, personaggi e mondi che non esisterebbero senza questa professionalità.

Per queste ragioni, il Make-Up Artist non può essere assimilato alla figura dell’operatore estetico: si tratta di una professione autonoma, che fa dell’espressione artistica attraverso i cosmetici il cuore della propria identità e competenza.

 

Differenze tra la pratica dell’Estetista e quella del Make-Up Artist

La pratica dell’estetista comporta rischi intrinseci più elevati, legati alla natura e all’invasività dei trattamenti (chimici, termici, meccanici, con potenziale esposizione a sangue), che richiedono protocolli rigorosi di sterilizzazione e gestione biologica.

La pratica del Make-Up Artist, invece, è prevalentemente non invasiva. I principali rischi riguardano aspetti irritativi o allergici, igienico-oculo-respiratori e l’utilizzo improprio di tecniche o materiali. Con prodotti conformi al Regolamento (CE) 1223/2009 e il rispetto di corrette norme igieniche, il profilo di rischio si presenta generalmente più basso e di minore gravità, pur richiedendo competenze specifiche nella gestione di adesivi, effetti speciali (SFX) e aerosol con aerografo.

A differenza dei trattamenti estetici, i cosmetici utilizzati dai Make-Up Artist sono concepiti per essere facilmente rimossi con acqua e sapone o con detergenti di uso comune: non lasciano residui persistenti, non necessitano di interventi tecnici di rimozione e non alterano in alcun modo la struttura cutanea.

Ad oggi, i Make-Up Artist si trovano spesso in una situazione di vuoto normativo: non sono abusivi, ma la categoria non è ancora riconosciuta giuridicamente. Eppure, la professione ha già trovato collocazione nei codici ATECO come “Servizi per lo spettacolo” e “Servizi alla persona”, a conferma della sua natura trasversale, specializzata e distinta dall’estetica.

Il percorso formativo del truccatore professionista comprende discipline quali la teoria del colore, la consulenza d’immagine, il trucco correttivo e camouflage, le tecniche di stratificazione del prodotto, fino alla padronanza del make-up di abbellimento e della caratterizzazione artistica. Quest’ultima rappresenta il cuore della professione: il Make-Up Artist costruisce identità visive funzionali a esigenze tecniche e creative, che spaziano dai servizi privati fino alla fotografia, al cinema, al teatro e allo spettacolo.

Per queste ragioni, ridurre questa complessità a una branca dell’estetica rischia di non riconoscere la specificità di una professione che unisce arte, tecnica e consulenza. È quindi auspicabile un inquadramento autonomo e ufficiale, coerente con la categorizzazione già esistente a livello ATECO e con le reali esigenze del settore.

 

Riconoscimento della pluralità formativa e tutela della libertà di scelta

L’attuale impostazione del Disegno di Legge prevede che la formazione del Make-Up Artist sia affidata esclusivamente alle scuole accreditate di estetica. Una scelta di questo tipo rischia tuttavia di non valorizzare appieno l’etica, la professionalità, l’imprenditorialità e la passione che, negli anni, hanno contraddistinto le Accademie di trucco professionali italiane.

Queste realtà, nate come scuole private, hanno avuto un ruolo determinante nella costruzione e nel consolidamento della figura del truccatore professionista in Italia, assumendosi il rischio d’impresa e investendo risorse con l’obiettivo di innalzare la professione e valorizzarla sia sul piano artistico che culturale. Per questo motivo, risulta fondamentale che le accademie di make-up vengano accreditate e ufficialmente riconosciute, parallelamente alla definizione del truccatore come operatore artistico, inserito a pieno titolo nel settore dell’artigianato e nelle associazioni di categoria.

Limitare la formazione alle sole scuole di estetica comporterebbe una forte restrizione, riducendo la concorrenza, comprimendo l’iniziativa privata e impedendo a molte accademie di continuare a offrire percorsi di alta qualità. Una regolamentazione di questo tipo inciderebbe anche sulla libertà di scelta dei cittadini, limitando la possibilità di formarsi presso professionisti qualificati e specializzati del settore.

Tale impostazione, oltre a indebolire l’innovazione, rischierebbe di porsi in contrasto con i principi sanciti dall’articolo 41 della Costituzione, che tutela la libertà d’impresa purché rispettosa dell’utilità sociale e dei diritti dei cittadini.

È quindi auspicabile un quadro normativo che:

  • riconosca le accademie di trucco professionale come enti formativi autonomi, con requisiti specifici e proporzionati alla natura artistica e tecnica della professione, inclusi criteri di igiene e sicurezza adeguati al settore;

  • distingua chiaramente la figura del Make-Up Artist da quella dell’estetista, evitando sovrapposizioni improprie;

  • garantisca pluralità e libertà di scelta nel mercato della formazione, scongiurando situazioni di monopolio e favorendo la concorrenza e l’innovazione.


Un approccio di questo tipo consentirebbe di tutelare sia le scuole di estetica sia le accademie di make-up, creando un ecosistema formativo equilibrato, inclusivo e realmente capace di rispondere alle esigenze del mercato e della società. In questo modo sarà possibile salvaguardare il patrimonio di competenze e professionalità costruito dalle accademie italiane, garantendo al Make-Up Artist un riconoscimento istituzionale coerente con la natura artistica e tecnica della sua professione.

 

Riconoscimento istituzionale e inquadramento del Make-Up Artist

La figura del Make-Up Artist professionista e i relativi percorsi di formazione meritano di essere qualificati e ufficialmente riconosciuti, distinguendosi in modo chiaro dalle professioni dell’estetica. Tale riconoscimento dovrebbe includere la creazione di un codice ATECO specifico per il Make-Up Artist come operatore artigiano, così da valorizzare le competenze artistiche, tecniche e creative proprie di questa professione.

In particolare, il riconoscimento potrebbe riguardare i seguenti ambiti di attività:

Applicazione di prodotti make-up a scopo dimostrativo e vendita: limitata ai contesti commerciali (ad esempio i negozi), con formazione mirata a garantire etica professionale, sicurezza del cliente e igiene dei prodotti, supervisionata da professionisti qualificati.

  • Servizio al privato: svolto in saloni o studi professionali dove operano anche altre figure come parrucchieri ed estetiste, così da garantire ambienti conformi agli standard di igiene e sicurezza.

  • Servizio freelance o in studio professionale: rivolto a clienti privati o a realtà del settore fotografico, televisivo, cinematografico e dello spettacolo, con applicazioni avanzate di consulenza di immagine, trucco correttivo, valorizzazione e caratterizzazione artistica per la fotografia, la moda, la televisione e il cinema.
  • Effetti speciali (SFX): realizzazione e applicazione di effetti speciali per progetti fotografici, teatrali e cinematografici, con una formazione specifica e distinta dal trucco di abbellimento, in grado di garantire competenza tecnica, sicurezza e qualità artistica.


Il Make-Up Artist non intende svolgere trattamenti regolamentati dalla Legge 1/90, né rimuovere peli o eseguire pratiche semipermanenti. Il suo ambito è esclusivamente quello dell’applicazione del trucco con prodotti cosmetici sicuri e conformi al Regolamento (CE) n. 1223/2009, che non comportano rischi invasivi per la pelle. I trattamenti per viso e corpo devono quindi rimanere di competenza delle estetiste, nel rispetto delle normative vigenti.

L’istituzione di un ATECO dedicato al Make-Up Artist consentirebbe di definire requisiti proporzionati alla professione, evitando di ricondurre forzatamente la figura all’ambito estetico. Ciò permetterebbe di garantire il riconoscimento istituzionale di una professione artistica e tecnica, oltre che di tutelare il diritto dei cittadini a formarsi liberamente presso i professionisti e le accademie specializzate del settore, senza limitazioni o vincoli eccessivi.

 

Chi Siamo

Professione Make Up Artist nasce con l’obiettivo di valorizzare il lavoro dei truccatori, creare connessioni tra professionisti e offrire informazioni, formazione e opportunità di crescita a chi opera nel settore del make-up.

Siamo a disposizione delle istituzioni per un confronto atto a comprendere le reali necessità e dinamiche della nostra professione, contribuendo insieme a costruire un quadro più chiaro e sostenibile per il settore.

 

 

 

 

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Michela Zitoli MUAPromotore della petizione

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