13 avr. 2015
Di seguito la bozza della proposta emendativa che invieremo alle Commissioni di Camera e Senato e che chiederemo di presentare ai politici che trasversalmente ci appoggiano. PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL DDL N. 2994 VISTI: La Costituzione della Repubblica Italiana, art. 3 (principio di uguaglianza) e art. 97 (accesso per concorso ai ruoli dello Stato) Decreto Legislativo 297/94 (“Testo Unico Scuola”): v art. 399, comma 1: “L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401” v art. 400, comma 17: “ Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino all’entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente” v art. 400, comma 19: “Conseguono la nomina i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti eventualmente disponibili” Decreto Ministeriale n. 356 del 23/05/2014: “I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso ordinario per il reclutamento di personale docente bandito con il decreto del D.G. per il personale scolastico 24 settembre 2012 n.82, ma non collocatisi in posizione utile tale da risultare vincitori, hanno titolo, a decorrere dall’anno scolastico 2014-2015, ad essere destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in subordine ai vincitori, fermo restando il vincolo della procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, nei limiti del 50 per cento dei posti previsti per il concorso ai sensi dell’articolo 399, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994 e fermo restando quanto previsto dall’articolo 400 del suddetto decreto legislativo” Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165, articolo 35, comma 5-ter: “Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 recante “disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” v art. 4, comma 3: “Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza” v art. 4, comma 3-quinquies: “Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni” SI PROPONE DI: Sostituire la locuzione di cui alla lettera a) del Comma 2 dell’Art. 8 con la seguente “a) i soggetti inseriti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;” Sostituire la locuzione di cui alla lettera a) del Comma 4 dell’Art. 8 con la seguente “a) i soggetti inseriti nelle graduatorie di merito sono assunti, nell’ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia, individuati a livello di albo territoriale di cui all’articolo 7;” Sostituire la locuzione di cui alla lettera c) del Comma 4 dell’Art. 8 con la seguente “c) i soggetti inseriti nelle graduatorie di merito, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. I soggetti inseriti nelle graduatorie di merito hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.” Sopprimere il Comma 10 dell’Art. 8 al Comma 12 dell’Art. 8 sopprimere le parole "e comunque non oltre tre anni"
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