Luigi Di Palmaİtalya
27 mar 2015
CRONISTORIA DI PROVVEDIMENTI E DICHIARAZIONI UFFICIALI A seguito dell'indizione del concorso a cattedra con D.D.G. per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, come previsto nel T.U. Scuola, si sono svolte le prove concorsuali nelle diverse Regioni, e stilate le Graduatorie di Merito. Il bando individuava il numero di docenti che andavano proclamati vincitori; essi sarebbero stati assunti a scorrimento, e di anno in anno il MEF autorizzava il numero dei docenti che sarebbero stati immessi in ruolo. Qualcuno poteva essere chiamato ed accettare o rinunciare per vario motivo, ad esempio perché poteva scegliere fra diversi insegnamenti (classi di concorso) e magari esser già stato assunto, oppure anche motivi personali. Dunque, la graduatoria di merito doveva scorrere di anno in anno sino al numero dei posti messi a bando. Conformemente al T.U. Scuola, in approssimarsi delle procedure di reclutamento per l’A.S. 2014/2015, il Ministro Giannini varava il Decreto Ministeriale 356 del 23 maggio 2014, che espressamente stabilisce: “I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso ordinario per il reclutamento di personale docente con il decreto del Direttore generale per il personale scolastico 24 settembre 2012 n. 82, ma non collocati in posizione utile tale da risultare vincitori, hanno titolo, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, ad essere destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in subordine ai vincitori” (All. 1). Il 3 settembre 2014 viene pubblicato dal Governo il progetto "La Buona Scuola", che tuttora é presente sul sito https://labuonascuola.gov.it/ (all. 2 in estratto). Il documento, sottoposto a consultazione pubblica, prevede (rectius: prevedeva), coerentemente, assunzioni di “vincitori” ed “idonei” presenti nelle G.M. del concorso 2012 (redatte, a seconda delle Regioni e delle classi di insegnamento, fra il 2013 ed il 2014): a onor del vero, tali dizioni sarebbero improprie in quanto non utilizzate nel T.U. Scuola, ma comunemente impiegate nel diritto amministrativo. I soggetti selezionati nel 2012 erano gli ultimi più giovani aspiranti professori, ed erano la minor parte del piano assunzionale che inizialmente si voleva adottare: in cifre, sui 155.000 assunti che erano previsti, i c.d. “idonei” sono circa 6.600.. La maggior parte degli assunti proviene dalla graduatorie ad esaurimento (GaE), dove sono presenti persone abilitate all'insegnamento che da anni attendono l'immissione a ruolo: qualcuno di questi sono precari da anni nella scuola (nulla quaestio sul loro buon diritto di essere finalmente assunti, anche viste le recenti sentenze della U.E.), altri ora rimangono in graduatoria ma, a distanza di anni, svolgono altri lavori e non sono neppure più interessati all’assunzione. La Buona Scuola prevedeva l'esaurimento di tutte le graduatorie, e poi l'indizione di un nuovo concorso per i posti vacanti, con l'abolizione per sempre del sistema di reclutamento attualmente previsto dal T.U. sulla scuola. Si avvicina il tempo in cui tali progetti devono concretizzarsi, almeno in tempo utile per l'a.s. 2015/2016, e quindi gli avvenimenti accelerano fra febbraio e marzo 2015. Il 19 febbraio 2015 il Ministro Giannini risponde ad un'interrogazione parlamentare affermando "Gli idonei al concorso 2012, é noto ma lo ribadisco, sono parte del piano assunzionale straordinario che il Governo sta approntando e che confluirà nel provvedimento in approvazione a breve in Consiglio dei Ministri". L'interrogazione é tuttora visibile sul sito https://www.youtube.com/watch?v=V0UGcd-zvYo. Inizialmente era previsto all’o.d.g. del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2015, l’approvazione di un Decreto Legge recante i contenuti de “La buona scuola” (All. 3). All'art. 12, lettera a), era sempre prevista l'assunzione dei “vincitori” e degli “idonei” al concorso 2012. Il C.d.M. rinvia la discussione dal 28/02/1015 al 3 marzo 2015. Il 3 marzo 2015, prima della riunione del Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio dichiara l’intenzione di convertire il Decreto Legge in Disegno di Legge, a cui seguono le dichiarazioni di stupore e contrarietà del Ministro Giannini. Si rinvia quindi al 10 marzo 2015, data in cui viene approvato il D.D.L.(all. 4) che esclude l'assunzione degli idonei al concorso 2012 iscritti in graduatoria, ed prevede anche la cancellazione e decadenza di tutte le graduatorie (all. 4, art. 8). Nella conferenza stampa che ne segue, Renzi usa addirittura parole taglienti su chi si é visto espellere non solo dal piano di assunzioni, ma anche dalla prospettiva di assunzione per scorrimento delle graduatorie (ormai certa, era solo questione di tempo) ottenuta per pubblico concorso. Ad colorandum, il concorso più selettivo di sempre, per la percentuale degli iscritti che l’hanno superato (circa il 6%). Il 24 marzo 2015 il Ministro Giannini, esponendo i progetti del Governo sulla “Buona Scuola” alla VII Commissione del Senato, conferma l’esclusione degli iscritti in G.M. non proclamati vincitori dal piano assunzionale, ed afferma che “gli idonei al concorso 2012 avranno opportunità immediata. Il concorso sarà per circa 60mila posti, bandito quest'anno" LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO Decreto Legislativo 297/94 (“Testo Unico Scuola”) art. 399, comma 1: “L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401” art. 400, comma 19: “Conseguono la nomina i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti eventualmente disponibili” Decreto Ministeriale n. 356 del 23/05/2014 “I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso ordinario per il reclutamento di personale docente bandito con il decreto del D.G. per il personale scolastico 24 settembre 2012 n.82, ma non collocatisi in posizione utile tale da risultare vincitori, hanno titolo, a decorrere dall’anno scolastico 2014-2015, ad essere destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in subordine ai vincitori, fermo restando il vincolo della procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, nei limiti del 50 per cento dei posti previsti per il concorso ai sensi dell’articolo 399, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994 e fermo restando quanto previsto dall’articolo 400 del suddetto decreto legislativo”. D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 - articolo 35 (Reclutamento del personale) comma 5-ter Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione D.L. 31/08/2013, n. 101, art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego) comma 3 (Comma così sostituito dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, che ha sostituito l’originario comma 3 con gli attuali commi da 3 a 3-septies) Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza. comma 3-quinquies Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA’ Incostituzionalità dell’art. 8 del D.D.L. "La Buona Scuola” (Avv. Giuseppe Caboni, Cagliari)1 L’art. 8, 2^ comma, del D.d.L. la “Buona scuola”, presentato alla Camera dei Deputati in data recente (21 marzo ’15), appare, con evidenza, incostituzionale, in quanto esclude dalle assunzioni a tempo indeterminato quanti siano stati inseriti nelle graduatorie di merito del concorso pubblico svoltosi a seguito del decreto direttoriale n. 82/2012, e prevede invece l’assunzione (oltre che dei cosiddetti vincitori dello stesso concorso), dei soli iscritti nelle definite “graduatorie ad esaurimento”. Dando per note le norme in proposito (T.U. sulla scuola e successive modifiche) si chiarisce quanto segue: 1) L’art. 97 della Costituzione, e l’intero sistema normativo, comprese le leggi succedutesi nel tempo nel settore specifico, compreso il T.U. del 1994 sulla scuola, danno assoluta preminenza alle assunzioni di nuovo personale tramite concorso pubblico, cioè al principio, per dette finalità, del merito, rispetto ad altri indirizzi costituzionali di tutela (come il diritto al lavoro, all’assistenza pubblica, e similari). Come è noto, secondo i principi costituzionali, è dovere del legislatore garantire la buona amministrazione, l’imparzialità dei poteri pubblici (art. 97 Cost.ne) e quindi assicurare da un lato che i pubblici ufficiali siano scelti in base alla loro competenza, al merito, per assicurare l’efficacia e la qualità della loro azione; dell’altra che sia riconosciuto “a ciascuno il suo” e quindi che chi merita, all’interno di procedimenti, i concorsi, a ciò dedicati, non sia pretermesso rispetto ad altri che reclamino analoghi diritti. 2) In base al principio di legalità, che pervade l’intero nostro ordinamento, tutte le attività amministrative, ma anche tutte le leggi, trovano un limite nel sistema normativo precedente, per il rispetto dovuto alle consolidate aspettative dei singoli. Questo vincolo è riconosciuto da una copiosa giurisprudenza, anche in base ad una autorevole dottrina nazionale e internazionale (si vedano per l’Italia gli studi di Fabio Merusi e Alessandro Pace su buona fede e tutela dell’affidamento del cittadino). Le situazioni di potenziale espansione delle condizioni di diritto (come quelle dei candidati collocati nelle graduatorie di merito in questione), sono cioè tutelate dal nostro ordinamento come legittime aspettative. (1 http://www.newscuola.it/index.php?option=com_content&view=article&id=331:l-articolo-8-del-ddl-la-buona- scuola-e-incostituzionale&catid=106&Itemid=570) Dette situazioni possono essere pretermesse, da nuove leggi, solo per il verificarsi di consistenti fatti nuovi, che non risultano certo presenti nella fattispecie di cui si tratta. Il procedimento previsto dal T.U., inoltre, e cioè l’assunzione per un triennio con il rispetto di determinati criteri (50% ciascuna per le due categorie di candidati) all’immissione in ruolo, con riequilibrio delle insufficienti assegnazioni soltanto a favore degli inseriti nelle graduatorie di merito, non risulta essersi esaurito (per il concorso del 2012). Quindi una sua interruzione (con un atto legislativo difforme dal precedente) risulta illogica, irragionevole e quindi incostituzionale, viziata da eccesso di potere legislativo. La sua sottoposizione al giudice amministrativo e alla Corte Costituzionale ne vedrebbe quindi, con estrema probabilità, l’annullamento. Ovviamente l’esito di tale pregiudizio porrebbe anche un diritto al risarcimento danni per i ricorrenti e una connessa responsabilità politica e contabile per gli autori della descritta iniquità. Irrazionalità ed ipotesi di incostituzionalità del piano assunzionale straordinario previsto nel D.D.L. "La Buona Scuola”2 (Avv. Mauro Peirone, Milano) Si suole parlare, in ambito giuridico, di ratio legis, la "ragione" o "lo spirito" della Legge: fondamentalmente, il motivo che ha indotto il Legislatore a creare la regola. Si suppone (o meglio, si impone) che lo Stato emani leggi perseguendo specifici obiettivi nel bene e nell'interesse comune. In data 31/08/2013 veniva pubblicato il Decreto Legge n. 101/2013, dal titolo "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni": il c.d. "Decreto D'Alia". Il Decreto era affermato particolarmente cogente "Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di pubblico impiego al fine di razionalizzare e ottimizzare i meccanismi assunzionali". Il Decreto interveniva quindi sulle norme generali in materia di pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001), sia dettando disposizioni ad hoc, affermando tra il resto che: (art. 4, comma 3) "l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica: (...) b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007”; (art. 4, comma 3-quinquies) "Le amministrazioni pubbliche (...) possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso". Giova ricordare poi che, ai sensi del T.U. Scuola e dell’art. articolo 35 D.Lgs 165/2001, comma 5-ter “Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione”. Lo spirito della Legge, giova ribadirlo, consisteva e consiste nella "razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni". Il ché peraltro é logico e comprensibile: perché far spendere allo Stato ingenti somme per indire concorsi, se vi sono graduatorie che hanno selezionato "vincitori" ed "idonei" con un altro (dispendioso) concorso? Il Decreto Legge, che é stato regolarmente convertito, é perfettamente in linea con quanto già aveva espresso il Consiglio di Stato con pronuncia in Adunanza Plenaria (n. 14 del 28/07/2011), e questo non solo riguardo alla necessità di bandire un nuovo concorso, ma anche dell'obbligo di dar conto del motivo per cui l'Amministrazione ritiene di far decadere una graduatoria, ivi presenti soggetti valutati idonei, e procedere ad un nuovo concorso. Questa seconda soluzione, infatti, va in linea generale vista con sfavore, per cui “Detto dovere motivazionale è particolarmente rilevante nei casi in cui 2 Cfr. http://www.orizzontescuola.it/news/perch-nuovo-concorso-invece-assumere-idonei-lettera ed integrazioni l’amministrazione ha dinanzi a sé una pluralità di opzioni, le quali possono determinare costi economici ed amministrativi diversificati e quando deve comunque considerare le posizioni giuridiche di determi nati sogge tti , ti tolari di aspettative protette dall ’ordi namento ” . Quindi, “l’amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell’indizione del nuovo concorso. Nel motivare l’opzione preferita, l’amministrazion e de ve tenere nel massimo rilievo la circostan za che l’ordinamen to attua le afferma un gen erale favo re per l’utilizzazion e de lle gradu atorie de gli idone i , che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso”. Pare dunque inspiegabile – finora peraltro non consta che sia mai stata giustificata tale decisione – e financo irrazionale la decisione del Governo di escludere dal piano assunzionale tutti i soggetti iscritti nelle Graduatorie di Merito approvate negli anni 2013 e 2014. “Irrazionale” perché, se i provvedimenti sopra enunciati perseguivano la ratio di “razionalizzare” le Pubbliche Amministrazioni, anche dal versante delle assunzioni, delle due l’una: o il Decreto Legge D’Alia e le vigenti norme generali in materia di pubblico impiego non sono razionali (a discapito dello spirito esplicitamente enunciato nel Decreto Legge, oppure non lo è il piano assunzionale previsto nel D.D.L. “Buona Scuola”. E giova ricordare a questo punto che, per giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, il canone di razionalità dell'ordinamento è anche criterio di costituzionalità delle norme. Oltre ciò, ad avviso di chi scrive, andrebbe anche valutato un ulteriore profilo di incostituzionalità. Atteso che al Concorso 2012 hanno partecipato anche molti iscritti nelle Graduatorie ad Esaurimento, e di essi molti non hanno superato le prove concorsuali, un’assunzione indiscriminata di tutti gli iscritti nelle G.a.E. indurrebbe ad assumere i soggetti reputati “non idonei” nell’ultimo pubblico concorso, ed escludere i soggetti valutati idonei, con evidente violazione dell’art. 97 Cost. (principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione). Limiti alla discrezionalità del Legislatore (estratto da dibattito internet fra operatori di settore) Una legge non può derogare alla Costituzione, ergo il T.U. Scuola non può derogare – tra gli altri – all’art. 97 Cost., ad esempio equiparando una determinata categoria di persone a “vincitori di concorso”. Il meccanismo assunzionale, nel Pubblico Impiego, non può che consistere in un concorso. Da una parte è vero che il Legislatore, nel dare forma ad un concorso, può disciplinare le modalità di accesso (titoli e/o esami). E’ pur vero che tale discrezionalità non sussistere ad libitum, ma occorre rispettare razionalità e principi costituzionali sottesi. Nel caso che ci occupa, si è in vigenza di una Graduatoria di Merito posta in essere in vigore del T.U. Scuola. Quest’ultimo prevede la prevalenza delle G.M. sulle Graduatorie ad Esaurimento (ex G.P.). Il Testo Unico non prevede nessuna differenza tra “vincitori” e altri presenti in G.M., e non esiste nessuna altra graduatoria se non la G.M. con tutti i nominativi inseriti all'interno. Il legislatore può ovviamente riformare a suo piacimento un futuro reclutamento, ma non gestire il presente ignorando del tutto la legislazione vigente, tra cui il Testo Unico, dando più del 90% delle immissioni ad una graduatoria subordinata (basti pensare ai recuperi previsti per G.P. esaurita ma non per G.M, e alla priorità di scelta delle G.M.), in assenza di motivazioni straordinarie di deroga, ed eliminando tout court le legittime aspettative giuridiche degli iscritti in graduatoria. Diversamente, ragionando per assurdo, si potrebbe anche legittimamente mettere in discussione il diritto all’assunzione dei cosiddetti “vincitori” iscritti in G.M., sempre derogando al T.U., ed attribuire il 100% del reclutamento alla G.A.E.. Questa provocazione rende piuttosto evidente come anche una deroga legislativa debba avere limiti ben precisi. Sulla assunzione degli idonei del concorsone il ministero dovrà smentire sé stesso, il D.M. 356 del 23 maggio 2014 e una miriade di principi di legge3 (Avv. Elena Spina, Roma) Il frutto normativo del DDL Scuola, approvato in Consiglio dei Ministri il 12 marzo e dalle prossime settimane al vaglio del Parlamento dovrà abrogare numerosi articoli di legge e principi fondamentali del nostro ordinamento per calpestare le legittime aspettative di assunzione degli idonei all’ultimo maxi concorso per l’insegnamento di cui al Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012. Ma soprattutto dovrebbe contraddire il Ministro dell’Istruzione che appena un anno fà con Decreto n.356 del 23 maggio 2014 aveva chiaramente disposto che “I candidati ammessi a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso ordinario per il reclutamento di personale docente bandito con il Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, ma non collocati in posizione utile tale da risultare vincitori hanno titolo a decorrere dall’anno 2014/2015 ad essere destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato in subordine ai vincitori…”. Quel Decreto aveva tra i vari visto e considerato appunto l’art. 400 del Dlgs 297/1994 ed in particolare il comma 17 in base al quale “le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino alla entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente”, nonché il comma 19 in base al quale “conseguono la nomina i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti eventualmente disponibili” che il Ministro precisa “senza distinzioni tra coloro che si collocano in graduatoria come vincitori o idonei”. Basta leggere anche gli artt. 15 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e 22, comma 8, l. 24 dicembre 1994, n. 724. L’articolo 35, comma 5 – ter, del Testo unico del pubblico impiego di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dalla legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008). Anche l’articolo 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, che ha aggiunto, all’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 5 – ter, in forza del quale “Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali”. Il DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (GU n.204 del 31-8-2013) vigente al 1-9-2013, all’Art. 4 comma 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche’ di limitazioni a proroghe di contratti e all’uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego) sancisce: “L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, 3 http://www.dirittoscolastico.it/sulla-assunzione-degli-idonei-del-concorsone-il-ministero-dovra-smentire-se-stesso- il-d-m-356-del-23-maggio-2014-e-una-miriade-di-principi-di-legge/ vigenti alla data di approvazione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, e’ prorogata fino al 31 dicembre 2015”. E’ evidente che il legislatore ordinario ha esercitato la sua elevatissima discrezionalità nella individuazione dei contesti in cui la regola del concorso “può cedere il posto a diversa procedura di reclutamento del personale”. Ciò, come noto, può avvenire “quando particolarissime esigenze di politica sociale e di raffreddamento di tensioni provocatasi all’interno di determinate categorie impongano di abbandonare il criterio principale, in favore di una procedura più snella e forse meno garantita, ma pur sempre conforme a Costituzione” La procedura di stabilizzazione del personale precario, contemplata dalle leggi n. 296/2006 e n. 244/2007, “si muove in questa ottica” ed anche l’indizione del maxi concorso in argomento aveva chiaramente una ratio di sanatoria del precariato che addirittura potrebbe anche far ritenere il concorso in sé abilitante. Il ragionevole temperamento degli interessi in gioco e l’aspettativa giuridicamente rilevante alla stabilizzazione di tutti i partecipanti al Concorsone unitamente al chiaro impianto normativo descritto e tutta la giurisprudenza favorevole allo scorrimento delle graduatorie mostrano come siano fondati e legittimi gli interessi degli idonei al concorso.
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