NO al divieto di accesso cani alle passeggiate di Zoagli (Ge)

Il problema

Camminare al fianco del proprio fedele amico a quattro zampe lungo una passeggiata a mare. Si può fare praticamente ovunque in Liguria, anche lungo la via dell’Amore alle Cinque Terre.

Dappertutto, ma non a Zoagli.

Il neo sindaco Fabio De Ponti ha vietato queste benefiche passeggiate a tutti i proprietari di cani e per tutta l’estate, settembre compreso. Per la precisione, l’ordinanza n.48 del 25 giugno,  “Ordina ai conduttori di cani di non accedere sulle spiagge e passeggiate a mare”.


Il sindaco non spiega il perché di questa unilaterale decisione in contrasto alle considerazioni più ovvie: la passeggiata a mare è suolo pubblico, è una via pedonale, è, in sintesi, il marciapiede di Zoagli che tutti possono calpestare senza limiti di tempo né di orario.

Ed ecco perché la decisione del sindaco sorprende, offende e indigna: svilisce le comuni regole della convivenza civile, solleva preoccupazione. Agevola infatti l’abbandono dei cani che ormai non si sa dove metterli quando si arriva a Zoagli (in auto con 40 gradi?),  mortifica il turismo consapevole di persone che il cane non lo consegnano al canile ma se lo portano in ferie e condividono con lui i momenti di relax. Provoca un crollo di immagine del bellissimo paesino sempre meno accogliente e sempre più intollerante con la popolazione (contestano anche i tappetini delle bambine stesi in piazza con qualche gioco usato) e i turisti (niente torso nudo in piazza per i ragazzi).  

Questa discutibile ordinanza antianimalista è ancora più infelice perché è stata decisa a ridosso dell’inaugurazione della passeggiata ricostruita dopo la mareggiata del 29 ottobre del 2019 che l’aveva praticamente distrutta. E decisa dopo la fine di un periodo buio di clausura forzata collettiva dovuta al Covid. La libertà ritrovata vale per tutti tranne che per chi ha adottato un cane.
Qui a Zoagli, il momento della rinascita coincide con l’inizio dei divieti comunali che ledono diritti civili di ogni cittadino.
Ecco perché noi chiediamo al sindaco Fabio de Ponti di eliminare il divieto di circolazione a cani e padroni dalla sua ordinanza e  di restituire la libera circolazione sul suolo pubblico a tutti i cittadini che hanno la fortuna di vivere con un’animale di affezione.

la mareggiata del 29 ottobre 2018  https://www.youtube.com/watch?v=3eNK4QayKmM

le stupende passeggiate a mare sulla scogliera https://www.youtube.com/watch?v=1lFiloZR0NQ

copio e incollo il testo dell'ordinanza (poiché il link sono scaduti):
Comune di Zoagli
L'anno duemilaventuno add  venticinque del mese di giugno, il Sindaco DE PONTI Fabio
IL SINDACO
PREMESSO che, in qualit  di capo dell'amministrazione comunale, il
Sindaco pu  adottare secondo quanto previsto dall’art.50, comma 5 del
D.Lgs.18/08/2000, n.267, come novellato dall’art.8, comma 1, del citato
D.L. n.14/2017, ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della
comunit  locale, “…in relazione all'urgente necessit  di interventi volti a
superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e
del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilit 
urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillit 
e del riposo dei residenti;
VISTI, altres , l’art. 9 (Misure a tutela del decoro di particolari luoghi) del
summenzionato D. L. 20/01/2017, n.14, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 48/2017 e, successivamente, dall’ art. 21, comma 1, lett. a) e b),
del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 1
dicembre 2018, n. 132, nonch  l’art. 10 (Divieto di accesso) del medesimo
decreto n. 14/2017, che hanno introdotto nuove misure sanzionatorie e di
protezione personale preordinate alla tutela dell’accessibilit  e della
fruibilit  di luoghi nevralgici per la vita dei cittadini in funzione della
salvaguardia del decoro urbano;
COPIA
Rep. n. 536 del 25-06-2021
ORDINANZA DEL SINDACO
N. 48 DEL 25-06-2021
Ufficio: POLIZIA LOCALE
N.Ufficio : 8
Oggetto: DISPOSIZIONI URGENTI A TUTELA DEL DECORO URBANO E DELLA
SALUTE NEL CENTRO DI ZOAGLI
ATTESO che la tutela ed il miglioramento della civile convivenza e della
vivibilit  degli spazi pubblici rappresentano un obiettivo strategico
dell’Amministrazione Comunale;
VALUTATO che il raggiungimento di tale fine non pu  prescindere da
un’azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni pi  diffusi di
comportamenti indecorosi, causa di scadimento della qualit  della vita dei
cittadini, di difficile raggiungimento e contrasto con i normali strumenti
normativi vigenti, vista la grande rapidit  di mutazione ed evoluzione dei
fenomeni in oggetto;
CONSIDERATA la vocazione turistica del territorio, dei centri delle
localit  ed in generale del territorio comunale di Zoagli;
CONSIDERATO che con sempre maggior frequenza si assiste a condotte
di persone contrarie ai principi di educazione e buon costume, come
l’abbandono per terra di carte, lattine, bottiglie, uso improprio degli spazi
pubblici, schiamazzi, circolazione nel centro di Zoagli in costume da bagno
o a torso nudo;
RITENUTO che tali situazioni e comportamenti degenerativi del decoro
urbano possano configurarsi in particolare negli spazi ed aree pubbliche in
occasione del periodo estivo che   di norma il periodo di maggiore afflusso
turistico;
CONSIDERATE in proposito le segnalazioni pervenute da parte di
cittadini e turisti anche negli anni precedenti che lamentano situazioni che
compromettono la normale vivibilit ;
DATO ATTO che l’Amministrazione intende procedere all’adozione di
norme regolamentari finalizzate al contrasto di situazioni di incuria o
degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di
pregiudizio del decoro e della vivibilit  urbana, ai sensi dell’art. 50, comma
7-ter del TUEL, nonch  a modifiche e integrazioni, in particolare, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 9, comma 3, del summenzionato D. L. 20/01/2017,
n.14, come modificato dalla legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 e,
da ultimo, dall’ art. 21, comma 1, lett. a) e b), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113
(c.d. Decreto Salvini), convertito con modificazioni dalla Legge n.
132/2018, corredate da un sistema sanzionatorio;
VALUTATO CHE le modifiche regolamentari necessitano di tempi
incompatibili con un tempestivo intervento diretto ad incidere
efficacemente e celermente sui fenomeni descritti soprattutto nel periodo
estivo per cui si intende adottare disposizioni
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;
VISTO l’ art. 50, quinto comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.
267 ;
ORDINA
dalla data di sottoscrizione del presente atto fino al 30.09.2021:
Di non circolare a torso nudo o indossando solo costumi da bagno in area
pubblica al di fuori di spiagge, passeggiate a mare, piscine e loro
pertinenze;
Di non abbandonare mozziconi di sigarette o altri rifiuti sulle spiagge e
passeggiate a mare, aiuole e suolo pubblico;
Di non sdraiarsi sul suolo pubblico, nelle aiuole, sui gradini dei monumenti
e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, sulle panchine,
sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, ovvero bivaccare,
mangiare, bere o dormire in maniera palesemente contraria alle regole di
decoro e/o decenza comunemente condivise od occupando il suolo
pubblico con sacchetti o utilizzando apparecchiature atte a riproduzioni
sonore che possano arrecare disturbo;
Ai conduttori di cani di non accedere sulle spiagge e passeggiate a mare e
di raccogliere le deiezioni solide prodotte nonch  di lavare
immediatamente i liquidi prodotti dalle minzioni ed i residui delle deiezioni
solide;
Agli accompagnatori dei cani di condurli al guinzaglio, al fine di poterne
controllare i comportamenti, e se di grossa taglia o indole mordace  
previsto l’obbligo di una museruola;
Ai proprietari o conduttori dei cani   fatto obbligo di essere muniti di
sacchetti, o altra attrezzatura idonea all’asportazione delle deiezioni solide,
e di acqua con cui ripulire depositi di urine e/o residui di deiezioni;
Sono esentati i conduttori non vedenti accompagnati da cani guida e
particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati
all’effettuazione della raccolta delle feci ed alla pulizia dell’urina.
L’obbligo di lavare immediatamente le deiezioni liquide e lo sporco
lasciato dalle deiezioni solide   sospeso nei giorni di pioggia.
SANZIONI
Ferma restando l’eventuale applicazione delle sanzioni penali ed
amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari, per ogni singola violazione alla presente ordinanza  
prevista una sanzione amministrativa da un minimo di 50.00 euro a un
massimo di 500.00 ed   ammesso il pagamento in misura ridotta di 100.00
euro ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. da effettuarsi
entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione ai sensi
dell’art. 16 L.689/1981.
DISPONE
che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante pubblicazione
sull’Albo Pretorio, sul sito web del Comune di Zoagli e su ogni altro mezzo
di informazione;
sia trasmessa alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Genova e
alla locale stazione dei Carabinieri;
Il
Sindaco
Fabio De Ponti

avatar of the starter
Rossella ProcacciniPromotore della petizione
Vittoria confermata
Questa petizione ha creato un cambiamento con 19.313 sostenitori!

Il problema

Camminare al fianco del proprio fedele amico a quattro zampe lungo una passeggiata a mare. Si può fare praticamente ovunque in Liguria, anche lungo la via dell’Amore alle Cinque Terre.

Dappertutto, ma non a Zoagli.

Il neo sindaco Fabio De Ponti ha vietato queste benefiche passeggiate a tutti i proprietari di cani e per tutta l’estate, settembre compreso. Per la precisione, l’ordinanza n.48 del 25 giugno,  “Ordina ai conduttori di cani di non accedere sulle spiagge e passeggiate a mare”.


Il sindaco non spiega il perché di questa unilaterale decisione in contrasto alle considerazioni più ovvie: la passeggiata a mare è suolo pubblico, è una via pedonale, è, in sintesi, il marciapiede di Zoagli che tutti possono calpestare senza limiti di tempo né di orario.

Ed ecco perché la decisione del sindaco sorprende, offende e indigna: svilisce le comuni regole della convivenza civile, solleva preoccupazione. Agevola infatti l’abbandono dei cani che ormai non si sa dove metterli quando si arriva a Zoagli (in auto con 40 gradi?),  mortifica il turismo consapevole di persone che il cane non lo consegnano al canile ma se lo portano in ferie e condividono con lui i momenti di relax. Provoca un crollo di immagine del bellissimo paesino sempre meno accogliente e sempre più intollerante con la popolazione (contestano anche i tappetini delle bambine stesi in piazza con qualche gioco usato) e i turisti (niente torso nudo in piazza per i ragazzi).  

Questa discutibile ordinanza antianimalista è ancora più infelice perché è stata decisa a ridosso dell’inaugurazione della passeggiata ricostruita dopo la mareggiata del 29 ottobre del 2019 che l’aveva praticamente distrutta. E decisa dopo la fine di un periodo buio di clausura forzata collettiva dovuta al Covid. La libertà ritrovata vale per tutti tranne che per chi ha adottato un cane.
Qui a Zoagli, il momento della rinascita coincide con l’inizio dei divieti comunali che ledono diritti civili di ogni cittadino.
Ecco perché noi chiediamo al sindaco Fabio de Ponti di eliminare il divieto di circolazione a cani e padroni dalla sua ordinanza e  di restituire la libera circolazione sul suolo pubblico a tutti i cittadini che hanno la fortuna di vivere con un’animale di affezione.

la mareggiata del 29 ottobre 2018  https://www.youtube.com/watch?v=3eNK4QayKmM

le stupende passeggiate a mare sulla scogliera https://www.youtube.com/watch?v=1lFiloZR0NQ

copio e incollo il testo dell'ordinanza (poiché il link sono scaduti):
Comune di Zoagli
L'anno duemilaventuno add  venticinque del mese di giugno, il Sindaco DE PONTI Fabio
IL SINDACO
PREMESSO che, in qualit  di capo dell'amministrazione comunale, il
Sindaco pu  adottare secondo quanto previsto dall’art.50, comma 5 del
D.Lgs.18/08/2000, n.267, come novellato dall’art.8, comma 1, del citato
D.L. n.14/2017, ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della
comunit  locale, “…in relazione all'urgente necessit  di interventi volti a
superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e
del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilit 
urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillit 
e del riposo dei residenti;
VISTI, altres , l’art. 9 (Misure a tutela del decoro di particolari luoghi) del
summenzionato D. L. 20/01/2017, n.14, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 48/2017 e, successivamente, dall’ art. 21, comma 1, lett. a) e b),
del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 1
dicembre 2018, n. 132, nonch  l’art. 10 (Divieto di accesso) del medesimo
decreto n. 14/2017, che hanno introdotto nuove misure sanzionatorie e di
protezione personale preordinate alla tutela dell’accessibilit  e della
fruibilit  di luoghi nevralgici per la vita dei cittadini in funzione della
salvaguardia del decoro urbano;
COPIA
Rep. n. 536 del 25-06-2021
ORDINANZA DEL SINDACO
N. 48 DEL 25-06-2021
Ufficio: POLIZIA LOCALE
N.Ufficio : 8
Oggetto: DISPOSIZIONI URGENTI A TUTELA DEL DECORO URBANO E DELLA
SALUTE NEL CENTRO DI ZOAGLI
ATTESO che la tutela ed il miglioramento della civile convivenza e della
vivibilit  degli spazi pubblici rappresentano un obiettivo strategico
dell’Amministrazione Comunale;
VALUTATO che il raggiungimento di tale fine non pu  prescindere da
un’azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni pi  diffusi di
comportamenti indecorosi, causa di scadimento della qualit  della vita dei
cittadini, di difficile raggiungimento e contrasto con i normali strumenti
normativi vigenti, vista la grande rapidit  di mutazione ed evoluzione dei
fenomeni in oggetto;
CONSIDERATA la vocazione turistica del territorio, dei centri delle
localit  ed in generale del territorio comunale di Zoagli;
CONSIDERATO che con sempre maggior frequenza si assiste a condotte
di persone contrarie ai principi di educazione e buon costume, come
l’abbandono per terra di carte, lattine, bottiglie, uso improprio degli spazi
pubblici, schiamazzi, circolazione nel centro di Zoagli in costume da bagno
o a torso nudo;
RITENUTO che tali situazioni e comportamenti degenerativi del decoro
urbano possano configurarsi in particolare negli spazi ed aree pubbliche in
occasione del periodo estivo che   di norma il periodo di maggiore afflusso
turistico;
CONSIDERATE in proposito le segnalazioni pervenute da parte di
cittadini e turisti anche negli anni precedenti che lamentano situazioni che
compromettono la normale vivibilit ;
DATO ATTO che l’Amministrazione intende procedere all’adozione di
norme regolamentari finalizzate al contrasto di situazioni di incuria o
degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di
pregiudizio del decoro e della vivibilit  urbana, ai sensi dell’art. 50, comma
7-ter del TUEL, nonch  a modifiche e integrazioni, in particolare, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 9, comma 3, del summenzionato D. L. 20/01/2017,
n.14, come modificato dalla legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 e,
da ultimo, dall’ art. 21, comma 1, lett. a) e b), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113
(c.d. Decreto Salvini), convertito con modificazioni dalla Legge n.
132/2018, corredate da un sistema sanzionatorio;
VALUTATO CHE le modifiche regolamentari necessitano di tempi
incompatibili con un tempestivo intervento diretto ad incidere
efficacemente e celermente sui fenomeni descritti soprattutto nel periodo
estivo per cui si intende adottare disposizioni
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;
VISTO l’ art. 50, quinto comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.
267 ;
ORDINA
dalla data di sottoscrizione del presente atto fino al 30.09.2021:
Di non circolare a torso nudo o indossando solo costumi da bagno in area
pubblica al di fuori di spiagge, passeggiate a mare, piscine e loro
pertinenze;
Di non abbandonare mozziconi di sigarette o altri rifiuti sulle spiagge e
passeggiate a mare, aiuole e suolo pubblico;
Di non sdraiarsi sul suolo pubblico, nelle aiuole, sui gradini dei monumenti
e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, sulle panchine,
sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, ovvero bivaccare,
mangiare, bere o dormire in maniera palesemente contraria alle regole di
decoro e/o decenza comunemente condivise od occupando il suolo
pubblico con sacchetti o utilizzando apparecchiature atte a riproduzioni
sonore che possano arrecare disturbo;
Ai conduttori di cani di non accedere sulle spiagge e passeggiate a mare e
di raccogliere le deiezioni solide prodotte nonch  di lavare
immediatamente i liquidi prodotti dalle minzioni ed i residui delle deiezioni
solide;
Agli accompagnatori dei cani di condurli al guinzaglio, al fine di poterne
controllare i comportamenti, e se di grossa taglia o indole mordace  
previsto l’obbligo di una museruola;
Ai proprietari o conduttori dei cani   fatto obbligo di essere muniti di
sacchetti, o altra attrezzatura idonea all’asportazione delle deiezioni solide,
e di acqua con cui ripulire depositi di urine e/o residui di deiezioni;
Sono esentati i conduttori non vedenti accompagnati da cani guida e
particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati
all’effettuazione della raccolta delle feci ed alla pulizia dell’urina.
L’obbligo di lavare immediatamente le deiezioni liquide e lo sporco
lasciato dalle deiezioni solide   sospeso nei giorni di pioggia.
SANZIONI
Ferma restando l’eventuale applicazione delle sanzioni penali ed
amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari, per ogni singola violazione alla presente ordinanza  
prevista una sanzione amministrativa da un minimo di 50.00 euro a un
massimo di 500.00 ed   ammesso il pagamento in misura ridotta di 100.00
euro ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. da effettuarsi
entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione ai sensi
dell’art. 16 L.689/1981.
DISPONE
che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante pubblicazione
sull’Albo Pretorio, sul sito web del Comune di Zoagli e su ogni altro mezzo
di informazione;
sia trasmessa alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Genova e
alla locale stazione dei Carabinieri;
Il
Sindaco
Fabio De Ponti

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Fabio de Ponti
Fabio de Ponti
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Petizione creata in data 30 giugno 2021