Petition updateSolidarietà con la Catalogna – per il diritto all’autodeterminazione pacifica!Conclusioni dell'Avvocato Generale nella causa C. Puigdemont e Dr. T. Comín contro il Parlamento
Prof. Dr. Axel SchönbergerGermany
Apr 11, 2024

L'11 aprile 2024, la CGUE ha pubblicato le conclusioni dell'Avvocato Generale Szpunar nella causa C-600/22 P (Carles Puigdemont i Casamajó e il dottor Toni Comín i Oliveres contro il Parlamento Europeo).

Secondo il parere del Procuratore generale, che non è vincolante per la Corte, il rifiuto dell'ex Presidente del Parlamento europeo, Antoni Tajani, del 27 giugno 2019, di non riconoscere come deputati i due eurodeputati eletti il 26 maggio 2019, deve essere dichiarato nullo. L'annullamento della negazione del loro status di eurodeputati, che il Parlamento europeo aveva concesso loro solo dopo la storica sentenza della Corte di Giustizia europea sul reclamo del dottor Oriol Junqueras Vies nel 2020, potrebbe avere come conseguenza la nullità di tutte le decisioni del Parlamento europeo durante il periodo in cui ai due eurodeputati eletti è stata negata qualsiasi partecipazione e processo decisionale.

Di seguito il comunicato stampa 65/24 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 aprile 2024:

«Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-600/22 P | Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres / Parlamento


Avvocato generale Szpunar: il rifiuto dell’ex presidente del Parlamento europeo di riconoscere a Carles Puigdemont e Antoni Comín lo status di deputati europei nel giugno del 2019 deve essere annullato

A seguito dello svolgimento, in data 1º ottobre 2017, del referendum sull’autodeterminazione della Catalogna (Spagna), è stato avviato un procedimento penale a carico di Carles Puigdemont i Casamajó e Antoni Comín i Oliveres (all’epoca, rispettivamente, presidente e membro del governo autonomo della Catalogna). Essi sono fuggiti dalla Spagna. Nei loro confronti sono stati emessi mandati d’arresto nazionali. Successivamente, Puigdemont e Comín si sono candidati e sono stati eletti nelle elezioni al Parlamento europeo tenutesi in Spagna il 26 maggio 2019.
Il 29 maggio 2019 l’allora presidente del Parlamento europeo ha impartito l’istruzione, da un lato, di negare a tutti i candidati eletti in Spagna lo «speciale servizio di accoglienza» fornito ai neoeletti al Parlamento europeo e, dall’altro lato, di non procedere al loro accreditamento fino alla conferma ufficiale della loro elezione.
Il 14 giugno 2019 Puigdemont e Comín hanno chiesto al presidente del Parlamento europeo di prendere atto degli esiti delle elezioni, come figuravano nell’elenco degli eletti proclamato dalla commissione elettorale centrale spagnola il 13 giugno 2019, nel quale essi erano stati inclusi. Gli hanno inoltre chiesto di revocare l’istruzione del 29 maggio 2019 affinché potessero, in particolare, insediarsi e godere dei diritti di membri del Parlamento europeo dal 2 luglio 2019, data della prima seduta plenaria successiva alle elezioni.

Il 17 giugno 2019 la commissione elettorale centrale spagnola ha comunicato al Parlamento europeo l’elenco dei candidati eletti in Spagna. I nomi di Puigdemont e Comín non vi comparivano, in quanto essi non avevano prestato il giuramento di osservanza della Costituzione spagnola richiesto dalla legge nazionale.1 Detta commissione ha dunque dichiarato la vacanza dei loro seggi e la sospensione di tutte le prerogative correlate alle loro funzioni.

Con lettera del 27 giugno 2019 il presidente del Parlamento europeo ha informato Puigdemont e Comín che non poteva considerarli come futuri membri del Parlamento europeo, in quanto i loro nomi non comparivano nell’elenco dei candidati eletti comunicato ufficialmente dalle autorità spagnole.

Il giorno successivo Puigdemont e Comín hanno proposto un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, diretto essenzialmente contro il rifiuto del presidente del Parlamento europeo di concedere loro il beneficio dello speciale servizio di accoglienza e di riconoscere loro lo status di deputati europei.2

Nel corso della seduta plenaria del 13 gennaio 2020, il Parlamento europeo ha deciso di prendere atto, a seguito della pronuncia della sentenza della Corte di giustizia nella causa Junqueras Vies 3, dell’elezione al Parlamento di Puigdemont e Comín, con effetto dal 2 luglio 2019.4.

Con sentenza del 6 luglio 2022, il Tribunale ha respinto il ricorso di Puigdemont e Comín in quanto irricevibile, per il motivo che i contestati rifiuti del presidente del Parlamento europeo non costituivano atti impugnabili.5 Puigdemont e Comín si sono quindi rivolti alla Corte.

L’avvocato generale Maciej Szpunar considera che gli argomenti dedotti avverso l’istruzione del 29 maggio 2019 sono infondati. Per contro, egli propone alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale nella parte in cui riguarda il rifiuto dell’ex presidente del Parlamento europeo di riconoscere a Puigdemont e Comín lo status di membri del Parlamento europeo, contenuto nella lettera del 27 giugno 2019, e di annullare quindi tale rifiuto.

Secondo l’avvocato generale, il principale errore commesso dal Tribunale consiste nel non aver considerato che la lettera del 27 giugno 2019 conteneva la decisione definitiva del presidente del Parlamento europeo di prescindere dalla proclamazione del 13 giugno 2019, con la quale, conformemente alla sentenza Junqueras Vies, Puigdemont e Comín avevano acquisito lo status di membri del Parlamento.

Adottando l’atto del 27 giugno 2019 il presidente del Parlamento europeo, da un lato, ha rimesso in discussione i risultati elettorali proclamati ufficialmente, laddove il Parlamento era vincolato dalla proclamazione del 13 giugno 2019, che costituiva la proclamazione ufficiale dei risultati. Il suo presidente, tuttavia, ha scelto di dare seguito alle successive comunicazioni delle autorità spagnole, che non riflettevano in modo fedele e completo tali risultati. Dall’altro lato, egli ha attuato la sospensione delle prerogative di Puigdemont e Comín derivanti dal loro status di membri del Parlamento europeo, in violazione del diritto dell’Unione. Infatti, nessuna disposizione di tale diritto autorizza uno Stato membro a sospendere le prerogative dei membri del Parlamento europeo.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell’avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l’impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia. Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.
Contatto stampa: Cristina Marzagalli ✆ (+352) 4303 8575.
Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «Europe by Satellite» ✆ (+32) 2 2964106.


1 Le autorità spagnole hanno rifiutato di revocare i mandati d’arresto nazionali emessi nei confronti di Puigdemont e Comín e la commissione elettorale centrale spagnola ha negato a questi ultimi la possibilità di prestare giuramento mediante una dichiarazione resa per iscritto o tramite mandatari, in quanto esso doveva essere reso di persona.

2 Causa T-388/19, Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres/Parlamento. In pari data, Puigdemont e Comín hanno presentato una domanda di provvedimenti provvisori, diretta a ottenere la sospensione dell’esecuzione delle diverse decisioni del Parlamento europeo consistenti essenzialmente nel mancato riconoscimento del loro status di membri del Parlamento. Essi chiedevano inoltre che fosse ingiunto al Parlamento europeo di adottare tutte le misure necessarie, inclusa la conferma dei loro privilegi e delle loro immunità, per permettere loro di sedere in Parlamento fin dall’apertura della prima sessione successiva alle elezioni. Con ordinanza del 1º luglio 2019, Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres/Parlamento, T-388/19 R, il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori (v. il comunicato stampa n. 85/19).

3 Sentenza della Corte del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19 (v., altresì, il comunicato stampa nº 161/19). La Corte ha ivi dichiarato, in particolare, che si doveva considerare che una persona che era stata ufficialmente proclamata eletta al Parlamento europeo, ma che non era stata autorizzata ad adempiere taluni obblighi previsti dal diritto nazionale a seguito di detta proclamazione, nonché a recarsi al Parlamento per prendere parte alla prima sessione dello stesso, beneficiava di un’immunità in forza del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea. A seguito della pronuncia di tale sentenza, con ordinanza del 20 dicembre 2019, Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres/Parlamento, C-646/19 P (R), la vicepresidente della Corte ha annullato l’ordinanza del presidente del Tribunale del 1º luglio 2019 che respingeva la domanda di provvedimenti provvisori, ha rinviato la causa dinanzi a quest’ultimo e ha riservato le spese (v. il comunicato stampa n. 166/19).

4 Con ordinanza del 19 marzo 2020, Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres/Parlamento, T-388/19 R-RENV, il presidente del Tribunale, pronunciandosi su rinvio, ha dichiarato che, tenuto conto della decisione del Parlamento del 13 gennaio 2020, non era più necessario pronunciarsi sulla domanda di provvedimenti provvisori e ha riservato le spese.

5 V. il comunicato stampa n. 116/22.»

Fonte:

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2024-04/cp240065it.pdf

 

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