

Riformare il TPV in Psicologia


Riformare il TPV in Psicologia
Il problema
Riformare il TPV in Psicologia: la laurea abilitante deve rispettare tutti gli ambiti della professione, non solo quello clinico
Con la Legge 8 novembre 2021, n. 163, la laurea magistrale in Psicologia, classe LM-51, è diventata abilitante all’esercizio della professione di psicologo. L’obiettivo della riforma era importante e condivisibile: semplificare l’accesso alla professione, superare il vecchio Esame di Stato post-lauream e integrare la formazione professionalizzante direttamente nel percorso universitario. La legge stabilisce infatti che l’esame finale della laurea magistrale in Psicologia abiliti all’esercizio della professione di psicologo. (Normattiva)
Tuttavia, l’attuazione concreta della riforma sta mostrando criticità profonde. Il Tirocinio Pratico-Valutativo, così come disciplinato dal Decreto Interministeriale n. 654 del 5 luglio 2022, rischia di produrre un modello eccessivamente rigido, burocratico e non pienamente coerente con la pluralità della professione psicologica. Il decreto prevede attività professionalizzanti, tutoraggio, valutazione delle competenze e svolgimento del TPV anche presso enti esterni convenzionati, ma nella pratica molti studenti e molte studentesse incontrano forti ostacoli quando il proprio percorso non è orientato alla clinica. (Ministero Infrastrutture e Trasporti)
La psicologia, però, non è solo clinica.
La Legge 18 febbraio 1989, n. 56, che definisce la professione di psicologo, afferma che essa comprende l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento rivolti alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, e include anche attività di sperimentazione, ricerca e didattica. (Normattiva)
Questo significa che la professione psicologica è, per legge, una professione ampia e plurale: comprende la psicologia clinica, ma anche la psicologia del lavoro e delle organizzazioni, la psicologia sociale, scolastica, di comunità, della salute, sperimentale, ergonomica, la ricerca applicata, lo human factors, la psicologia dell’interazione uomo-macchina, la prevenzione, la progettazione e valutazione di interventi, il supporto ai gruppi, alle istituzioni e alle organizzazioni.
Eppure, l’attuale sistema del TPV rischia di favorire indirettamente i percorsi clinici e sanitari, perché sono quelli in cui è più semplice trovare strutture già convenzionate, tutor psicologi formalmente disponibili, attività riconosciute come “tipicamente psicologiche” e procedure di supervisione già consolidate.
Al contrario, chi vuole formarsi in ambiti non clinici si trova spesso davanti a ostacoli sproporzionati: difficoltà nel trovare sedi coerenti, difficoltà nel far riconoscere attività di ricerca, progettazione, valutazione, consulenza organizzativa, user research, human factors, ergonomia, psicologia applicata, interventi di comunità o prevenzione; eccessiva dipendenza dalla presenza formale di un tutor psicologo interno all’ente abilitato all'albo da almeno 3 anni, anche quando l’attività si svolge in contesti interdisciplinari di alto valore scientifico e professionale.
Questa situazione produce una disparità sostanziale. Formalmente le regole sono uguali per tutti, ma concretamente risultano molto più facili da applicare per chi segue percorsi clinico-sanitari e molto più difficili per chi vuole diventare psicologo in ambiti non clinici.
Per questo chiediamo una modifica della normativa nazionale sulla laurea abilitante in Psicologia, affinché il TPV diventi davvero coerente con tutti gli ambiti della professione psicologica.
Le criticità dell’attuale riforma
L’attuale normativa rischia di trasformare il TPV in un percorso formalmente abilitante, ma sostanzialmente poco flessibile. Il problema non è l’esistenza del tirocinio: è giusto che l’accesso alla professione preveda formazione pratica, supervisione, valutazione e responsabilità deontologica. Il problema è che il modello attuale non riconosce in modo sufficiente la diversità dei contesti in cui oggi lavora uno psicologo.
In molti ambiti non clinici, lo psicologo lavora in team interdisciplinari: con ricercatori, designer, ingegneri, data analyst, medici, sociologi, pedagogisti, esperti di organizzazione, esperti di sicurezza, responsabili HR, policy maker, professionisti della tecnologia e dell’innovazione. In questi contesti, pretendere sempre la stessa struttura di tirocinio pensata per servizi clinici o socio-sanitari può rendere impossibile o inutilmente complicato svolgere esperienze professionalizzanti realmente coerenti con il percorso formativo.
Inoltre, il decreto attuativo riconosce che le specifiche attività del TPV devono essere definite considerando anche l’area specialistica delle attività psicologiche a cui la laurea magistrale si riferisce. (Ministero Infrastrutture e Trasporti) Tuttavia, nella pratica, questa apertura rischia di non tradursi in garanzie effettive per gli studenti dei percorsi non clinici.
Il risultato è paradossale: una riforma nata per semplificare l’accesso alla professione può diventare, per molti studenti, un nuovo ostacolo burocratico.
I motivi giuridici per cambiare la normativa
Chiedere una modifica della legge e dei decreti attuativi non significa abbassare gli standard della professione. Al contrario, significa renderli più coerenti, più equi e più aderenti alla definizione legale della psicologia.
Il primo motivo è la coerenza con la Legge 56/1989. Se la professione di psicologo comprende interventi rivolti a persone, gruppi, organismi sociali e comunità, e include sperimentazione, ricerca e didattica, allora anche il TPV deve riconoscere pienamente questa pluralità. Non può esistere una formazione abilitante nazionale che, di fatto, renda più agevoli solo alcuni ambiti professionali.
Il secondo motivo è il principio di uguaglianza sostanziale. Regole identiche applicate a contesti profondamente diversi possono produrre disuguaglianze. Uno studente orientato alla clinica e uno studente orientato alla psicologia del lavoro, alla ricerca applicata, agli human factors o alla psicologia delle tecnologie non incontrano le stesse condizioni di accesso alle sedi, ai tutor e alle attività riconoscibili. Una normativa equa deve tenere conto di queste differenze.
Il terzo motivo è il principio di ragionevolezza e proporzionalità. La qualità del tirocinio dovrebbe essere garantita da obiettivi formativi chiari, supervisione adeguata, tracciabilità delle attività, valutazione delle competenze e rispetto della deontologia. Non da vincoli amministrativi rigidi che, in alcuni casi, non aggiungono qualità formativa ma producono solo ritardi, esclusioni e disuguaglianze.
Il quarto motivo è la necessità di una formazione realmente competence-based. Il TPV dovrebbe valutare ciò che lo studente sa fare e sa essere come futuro psicologo: capacità di analisi del contesto, uso di strumenti psicologici, progettazione, valutazione, comunicazione professionale, responsabilità etica e deontologica. La valutazione non dovrebbe ridursi a un adempimento formale, ma dovrebbe essere collegata alle competenze effettivamente acquisite.
Cosa chiediamo
Chiediamo al Parlamento, al Ministero dell’Università e della Ricerca, al Ministero della Salute, al Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e agli organismi universitari competenti di intervenire sulla normativa nazionale relativa alla laurea magistrale abilitante in Psicologia.
Chiediamo in particolare:
1)Il riconoscimento esplicito, nella normativa sul TPV LM-51, della pluralità degli ambiti della psicologia: clinico, sociale, comunitario, scolastico, del lavoro e delle organizzazioni, sperimentale, ergonomico, tecnologico, della salute, della ricerca applicata, dello human factors e dell’interazione uomo-macchina.
2)L’obbligo per gli atenei di garantire percorsi TPV realmente differenziati per aree professionali, evitando che il modello clinico-sanitario diventi implicitamente lo standard per tutti.
3)Una maggiore flessibilità per lo svolgimento del TPV in contesti interdisciplinari non clinici, quando le attività siano coerenti con la professione psicologica ma non implichino presa in carico clinica diretta.
4)La possibilità di prevedere forme di supervisione integrata nei contesti non clinici, con un tutor psicologo responsabile della coerenza professionale e deontologica del percorso e un tutor esperto del contesto ospitante responsabile della supervisione operativa quotidiana.
5)Standard nazionali più chiari per il riconoscimento di attività professionalizzanti non cliniche, come ricerca applicata, progettazione e valutazione di interventi, analisi dei contesti, assessment organizzativo, UX research, human factors, ergonomia, psicologia della tecnologia, prevenzione e policy.
6)Maggiore uniformità tra gli atenei, affinché lo stesso titolo abilitante non venga conseguito attraverso procedure troppo disomogenee e con livelli di accessibilità differenti.
7)Un monitoraggio nazionale dell’impatto della riforma, con dati pubblici su sedi disponibili, ambiti di tirocinio, tempi di completamento, criticità segnalate dagli studenti, distribuzione tra percorsi clinici e non clinici, e accesso effettivo alla professione.
La modifica che proponiamo
Chiediamo che la Legge 163/2021 e il D.I. 654/2022 vengano modificati introducendo un principio chiaro:
Il Tirocinio Pratico-Valutativo della laurea magistrale in Psicologia deve essere organizzato nel rispetto della pluralità degli ambiti professionali riconosciuti dalla Legge 56/1989. Le attività professionalizzanti devono poter essere svolte in contesti clinici, sociali, comunitari, organizzativi, scolastici, sperimentali, ergonomici, tecnologici, di ricerca applicata e in ogni altro contesto coerente con gli atti e le funzioni proprie della professione psicologica. Le modalità di svolgimento, supervisione, certificazione e valutazione del tirocinio devono essere proporzionate agli obiettivi formativi e agli specifici contesti professionali, evitando requisiti organizzativi irragionevolmente penalizzanti per gli ambiti non clinici della psicologia.
La laurea abilitante in Psicologia è stata una riforma importante. Ma una riforma importante può e deve essere migliorata quando produce effetti distorsivi.
Non chiediamo un tirocinio più facile. Chiediamo un tirocinio più giusto.
Non chiediamo meno qualità. Chiediamo qualità vera, basata sulle competenze, sulla supervisione e sulla coerenza professionale.
Non chiediamo privilegi per gli psicologi non clinici. Chiediamo che la legge riconosca davvero ciò che la legge stessa afferma dal 1989: la psicologia non è solo clinica.
Per questo chiediamo una riforma nazionale del TPV in Psicologia, affinché ogni studente e ogni futura psicologa o futuro psicologo possa formarsi in modo serio, equo e coerente con il proprio ambito professionale.

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Il problema
Riformare il TPV in Psicologia: la laurea abilitante deve rispettare tutti gli ambiti della professione, non solo quello clinico
Con la Legge 8 novembre 2021, n. 163, la laurea magistrale in Psicologia, classe LM-51, è diventata abilitante all’esercizio della professione di psicologo. L’obiettivo della riforma era importante e condivisibile: semplificare l’accesso alla professione, superare il vecchio Esame di Stato post-lauream e integrare la formazione professionalizzante direttamente nel percorso universitario. La legge stabilisce infatti che l’esame finale della laurea magistrale in Psicologia abiliti all’esercizio della professione di psicologo. (Normattiva)
Tuttavia, l’attuazione concreta della riforma sta mostrando criticità profonde. Il Tirocinio Pratico-Valutativo, così come disciplinato dal Decreto Interministeriale n. 654 del 5 luglio 2022, rischia di produrre un modello eccessivamente rigido, burocratico e non pienamente coerente con la pluralità della professione psicologica. Il decreto prevede attività professionalizzanti, tutoraggio, valutazione delle competenze e svolgimento del TPV anche presso enti esterni convenzionati, ma nella pratica molti studenti e molte studentesse incontrano forti ostacoli quando il proprio percorso non è orientato alla clinica. (Ministero Infrastrutture e Trasporti)
La psicologia, però, non è solo clinica.
La Legge 18 febbraio 1989, n. 56, che definisce la professione di psicologo, afferma che essa comprende l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento rivolti alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, e include anche attività di sperimentazione, ricerca e didattica. (Normattiva)
Questo significa che la professione psicologica è, per legge, una professione ampia e plurale: comprende la psicologia clinica, ma anche la psicologia del lavoro e delle organizzazioni, la psicologia sociale, scolastica, di comunità, della salute, sperimentale, ergonomica, la ricerca applicata, lo human factors, la psicologia dell’interazione uomo-macchina, la prevenzione, la progettazione e valutazione di interventi, il supporto ai gruppi, alle istituzioni e alle organizzazioni.
Eppure, l’attuale sistema del TPV rischia di favorire indirettamente i percorsi clinici e sanitari, perché sono quelli in cui è più semplice trovare strutture già convenzionate, tutor psicologi formalmente disponibili, attività riconosciute come “tipicamente psicologiche” e procedure di supervisione già consolidate.
Al contrario, chi vuole formarsi in ambiti non clinici si trova spesso davanti a ostacoli sproporzionati: difficoltà nel trovare sedi coerenti, difficoltà nel far riconoscere attività di ricerca, progettazione, valutazione, consulenza organizzativa, user research, human factors, ergonomia, psicologia applicata, interventi di comunità o prevenzione; eccessiva dipendenza dalla presenza formale di un tutor psicologo interno all’ente abilitato all'albo da almeno 3 anni, anche quando l’attività si svolge in contesti interdisciplinari di alto valore scientifico e professionale.
Questa situazione produce una disparità sostanziale. Formalmente le regole sono uguali per tutti, ma concretamente risultano molto più facili da applicare per chi segue percorsi clinico-sanitari e molto più difficili per chi vuole diventare psicologo in ambiti non clinici.
Per questo chiediamo una modifica della normativa nazionale sulla laurea abilitante in Psicologia, affinché il TPV diventi davvero coerente con tutti gli ambiti della professione psicologica.
Le criticità dell’attuale riforma
L’attuale normativa rischia di trasformare il TPV in un percorso formalmente abilitante, ma sostanzialmente poco flessibile. Il problema non è l’esistenza del tirocinio: è giusto che l’accesso alla professione preveda formazione pratica, supervisione, valutazione e responsabilità deontologica. Il problema è che il modello attuale non riconosce in modo sufficiente la diversità dei contesti in cui oggi lavora uno psicologo.
In molti ambiti non clinici, lo psicologo lavora in team interdisciplinari: con ricercatori, designer, ingegneri, data analyst, medici, sociologi, pedagogisti, esperti di organizzazione, esperti di sicurezza, responsabili HR, policy maker, professionisti della tecnologia e dell’innovazione. In questi contesti, pretendere sempre la stessa struttura di tirocinio pensata per servizi clinici o socio-sanitari può rendere impossibile o inutilmente complicato svolgere esperienze professionalizzanti realmente coerenti con il percorso formativo.
Inoltre, il decreto attuativo riconosce che le specifiche attività del TPV devono essere definite considerando anche l’area specialistica delle attività psicologiche a cui la laurea magistrale si riferisce. (Ministero Infrastrutture e Trasporti) Tuttavia, nella pratica, questa apertura rischia di non tradursi in garanzie effettive per gli studenti dei percorsi non clinici.
Il risultato è paradossale: una riforma nata per semplificare l’accesso alla professione può diventare, per molti studenti, un nuovo ostacolo burocratico.
I motivi giuridici per cambiare la normativa
Chiedere una modifica della legge e dei decreti attuativi non significa abbassare gli standard della professione. Al contrario, significa renderli più coerenti, più equi e più aderenti alla definizione legale della psicologia.
Il primo motivo è la coerenza con la Legge 56/1989. Se la professione di psicologo comprende interventi rivolti a persone, gruppi, organismi sociali e comunità, e include sperimentazione, ricerca e didattica, allora anche il TPV deve riconoscere pienamente questa pluralità. Non può esistere una formazione abilitante nazionale che, di fatto, renda più agevoli solo alcuni ambiti professionali.
Il secondo motivo è il principio di uguaglianza sostanziale. Regole identiche applicate a contesti profondamente diversi possono produrre disuguaglianze. Uno studente orientato alla clinica e uno studente orientato alla psicologia del lavoro, alla ricerca applicata, agli human factors o alla psicologia delle tecnologie non incontrano le stesse condizioni di accesso alle sedi, ai tutor e alle attività riconoscibili. Una normativa equa deve tenere conto di queste differenze.
Il terzo motivo è il principio di ragionevolezza e proporzionalità. La qualità del tirocinio dovrebbe essere garantita da obiettivi formativi chiari, supervisione adeguata, tracciabilità delle attività, valutazione delle competenze e rispetto della deontologia. Non da vincoli amministrativi rigidi che, in alcuni casi, non aggiungono qualità formativa ma producono solo ritardi, esclusioni e disuguaglianze.
Il quarto motivo è la necessità di una formazione realmente competence-based. Il TPV dovrebbe valutare ciò che lo studente sa fare e sa essere come futuro psicologo: capacità di analisi del contesto, uso di strumenti psicologici, progettazione, valutazione, comunicazione professionale, responsabilità etica e deontologica. La valutazione non dovrebbe ridursi a un adempimento formale, ma dovrebbe essere collegata alle competenze effettivamente acquisite.
Cosa chiediamo
Chiediamo al Parlamento, al Ministero dell’Università e della Ricerca, al Ministero della Salute, al Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e agli organismi universitari competenti di intervenire sulla normativa nazionale relativa alla laurea magistrale abilitante in Psicologia.
Chiediamo in particolare:
1)Il riconoscimento esplicito, nella normativa sul TPV LM-51, della pluralità degli ambiti della psicologia: clinico, sociale, comunitario, scolastico, del lavoro e delle organizzazioni, sperimentale, ergonomico, tecnologico, della salute, della ricerca applicata, dello human factors e dell’interazione uomo-macchina.
2)L’obbligo per gli atenei di garantire percorsi TPV realmente differenziati per aree professionali, evitando che il modello clinico-sanitario diventi implicitamente lo standard per tutti.
3)Una maggiore flessibilità per lo svolgimento del TPV in contesti interdisciplinari non clinici, quando le attività siano coerenti con la professione psicologica ma non implichino presa in carico clinica diretta.
4)La possibilità di prevedere forme di supervisione integrata nei contesti non clinici, con un tutor psicologo responsabile della coerenza professionale e deontologica del percorso e un tutor esperto del contesto ospitante responsabile della supervisione operativa quotidiana.
5)Standard nazionali più chiari per il riconoscimento di attività professionalizzanti non cliniche, come ricerca applicata, progettazione e valutazione di interventi, analisi dei contesti, assessment organizzativo, UX research, human factors, ergonomia, psicologia della tecnologia, prevenzione e policy.
6)Maggiore uniformità tra gli atenei, affinché lo stesso titolo abilitante non venga conseguito attraverso procedure troppo disomogenee e con livelli di accessibilità differenti.
7)Un monitoraggio nazionale dell’impatto della riforma, con dati pubblici su sedi disponibili, ambiti di tirocinio, tempi di completamento, criticità segnalate dagli studenti, distribuzione tra percorsi clinici e non clinici, e accesso effettivo alla professione.
La modifica che proponiamo
Chiediamo che la Legge 163/2021 e il D.I. 654/2022 vengano modificati introducendo un principio chiaro:
Il Tirocinio Pratico-Valutativo della laurea magistrale in Psicologia deve essere organizzato nel rispetto della pluralità degli ambiti professionali riconosciuti dalla Legge 56/1989. Le attività professionalizzanti devono poter essere svolte in contesti clinici, sociali, comunitari, organizzativi, scolastici, sperimentali, ergonomici, tecnologici, di ricerca applicata e in ogni altro contesto coerente con gli atti e le funzioni proprie della professione psicologica. Le modalità di svolgimento, supervisione, certificazione e valutazione del tirocinio devono essere proporzionate agli obiettivi formativi e agli specifici contesti professionali, evitando requisiti organizzativi irragionevolmente penalizzanti per gli ambiti non clinici della psicologia.
La laurea abilitante in Psicologia è stata una riforma importante. Ma una riforma importante può e deve essere migliorata quando produce effetti distorsivi.
Non chiediamo un tirocinio più facile. Chiediamo un tirocinio più giusto.
Non chiediamo meno qualità. Chiediamo qualità vera, basata sulle competenze, sulla supervisione e sulla coerenza professionale.
Non chiediamo privilegi per gli psicologi non clinici. Chiediamo che la legge riconosca davvero ciò che la legge stessa afferma dal 1989: la psicologia non è solo clinica.
Per questo chiediamo una riforma nazionale del TPV in Psicologia, affinché ogni studente e ogni futura psicologa o futuro psicologo possa formarsi in modo serio, equo e coerente con il proprio ambito professionale.

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Petizione creata in data 13 maggio 2026