

Proteggere i consumatori nei contratti di credito


Proteggere i consumatori nei contratti di credito
Il problema
Viviamo in un'epoca in cui il credito al consumo è parte integrante della vita quotidiana di molti cittadini italiani. Tuttavia, i consumatori sono spesso esposti a pratiche scorrette da parte degli intermediari finanziari, soprattutto quando desiderano estinguere anticipatamente i propri contratti di credito. Un quadro normativo aggiornato e robusto è assolutamente necessario per garantire che i diritti fondamentali dei consumatori siano tutelati in queste situazioni.
Al centro della proposta di legge popolare 'Disposizioni per la tutela dei consumatori in materia di estinzione anticipata dei contratti di credito e contrasto alle pratiche scorrette degli intermediari finanziari', vi è l'obiettivo di offrire protezione legale più forte per i consumatori, e di creare un ambiente di credito più trasparente e giusto.
Secondo le recenti statistiche, un numero crescente di cittadini si trova disinformato o mal consigliato riguardo ai costi reali e alle clausole nascoste associate all'estinzione anticipata dei crediti. Questo porta a potenziali perdite finanziarie significative e a esperienze negative che possono danneggiare non solo le finanze personali ma anche la fiducia nei sistemi creditizi.
La nostra proposta si concentra su diversi punti chiave:
1. Chiarezza nei contratti di credito: Ribadire la necessità che tutti i termini e le condizioni, con particolare attenzione alle clausole sull'estinzione anticipata, siano presentati in modo chiaro e comprensibile per consentire una decisione informata da parte del consumatore.
2. Sanzioni per pratiche scorrette: Proponiamo l'introduzione di sanzioni rigorose per quegli intermediari finanziari che violano le linee guida sui diritti dei consumatori.
3. Maggior monitoraggio e trasparenza: Chiediamo la creazione di un ente di verifica che possa monitorare costantemente le attività degli intermediari e garantire che le pratiche scorrette vengano identificate e risolte tempestivamente.
Unendoci in questo sforzo, possiamo garantire che i consumatori abbiano la protezione di cui hanno bisogno nel mondo del credito al consumo. Chiediamo il vostro supporto per firmare questa petizione e promuovere un cambiamento positivo nel sistema finanziario italiano.
PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE
"Disposizioni per la tutela dei consumatori in materia di estinzione anticipata dei contratti di credito e contrasto alle pratiche scorrette degli intermediari finanziari"
RELAZIONE ILLUSTRATIVA (Sintesi dei motivi)
La presente proposta di legge mira a sanare una grave asimmetria di potere tra intermediari finanziari e consumatori, in particolare nell'ambito dei contratti di cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Nonostante la chiara direzione tracciata dalla giurisprudenza europea (sentenza Lexitor) e costituzionale italiana, permane la prassi degli intermediari di omettere lo storno delle quote di costi e interessi non maturati in sede di conteggio estintivo. Sfruttando l'onere del ricorso individuale, gli intermediari trattengono quote indebite sulla maggioranza dei clienti ignari. La presente legge introduce l'obbligo di ricalcolo automatico, la responsabilità solidale e un sistema sanzionatorio cumulativo e parametrizzato sul fatturato globale dell'intermediario, con obbligo di estensione d'ufficio dei rimborsi a tutta la clientela impattata dalla medesima condotta.
ARTICOLATO
Art. 1
(Modifiche all’articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 – Testo Unico Bancario)
All’articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. L’intermediario finanziario o la banca, in sede di predisposizione del conteggio estintivo e prima di procedere alla chiusura del rapporto o al rinnovo dello stesso, ha l’obbligo di allegare un prospetto analitico di ricalcolo. Tale prospetto deve evidenziare, in modo chiaro e comprensibile per il consumatore, lo storno lineare e proporzionale (metodo pro rata temporis) di ogni costo, provvigione, onere e premio assicurativo iniziale (up-front) o ricorrente (recurring) non maturato a causa dell'estinzione anticipata.
2-ter. Qualora l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o l'Autorità Giudiziaria accerti, anche su ricorso di un singolo consumatore, l'omissione o l'errata decurtazione dei costi di cui al comma 1 da parte di un intermediario, quest'ultimo è obbligato, entro novanta giorni dalla pronuncia, ad applicare il medesimo criterio di ricalcolo e a disporre il rimborso automatico d’ufficio a favore di tutti i clienti che, nei cinque anni precedenti, abbiano estinto anticipatamente un contratto della medesima tipologia o serie contrattuale, senza necessità di autonomo reclamo o ricorso da parte di questi ultimi.
2-quater. L'adempimento dell'obbligo di rimborso massivo di cui al comma 2-ter è vigilato dalla Banca d'Italia. L'omessa attivazione della procedura di rimborso automatico della clientela comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 144, comma 1, lettera a), aumentata del triplo, e comunque non inferiore al 5 per cento del fatturato globale registrato dall'intermediario nell'esercizio precedente.»
Art. 2
(Responsabilità solidale degli intermediari e delle compagnie assicurative)
Nei contratti di credito che prevedono la stipula obbligatoria di polizze assicurative a copertura del rischio credito, vita o impiego, l'intermediario finanziario che concede il finanziamento e la compagnia assicuratrice che ha incassato il premio unico iniziale sono responsabili in solido del rimborso della quota di premio non goduta in caso di estinzione anticipata.
Il consumatore ha diritto di richiedere l'intero rimborso della quota assicurativa non goduta direttamente all'intermediario finanziario in sede di estinzione. Sarà cura dell'intermediario rivalersi nei confronti della compagnia assicurativa partner, senza alcun onere o ritardo a carico del consumatore.
Art. 3
(Sanzioni per l'Asimmetria Informativa e Clausola Penale Automatica)
Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l’articolo 144-quater è inserito il seguente:
«Art. 144-quinquies (Sanzioni specifiche per pratiche scorrette in materia di estinzione anticipata). — 1. Gli intermediari finanziari che rilasciano conteggi estintivi privi del prospetto analitico di ricalcolo o che trattengono somme non dovute in violazione dell'articolo 125-sexies sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della somma indebitamente trattenuta per singolo contratto, con un minimo di euro 5.000 per ogni violazione accertata.
In caso di accertamento della violazione, l'intermediario è tenuto a corrispondere al consumatore, oltre alle somme spettanti a titolo di rimborso, un indennizzo forfettario a titolo di clausola penale legale, pari al 50 per cento delle somme rimborsate, a compensazione del ritardo e del disagio subiti.»
Art. 4
(Disposizioni transitorie e retroattività dei rimborsi)
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti i contratti di credito al consumo e di cessione del quinto in corso di ammortamento alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché a quelli estinti anticipatamente nei dieci anni precedenti la medesima data, i cui diritti al rimborso non risultino prescritti ai sensi dell'articolo 2946 del codice civile.
Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Banca d'Italia emana le disposizioni attuative per la creazione di un'anagrafe pubblica dei conteggi estintivi errati, al fine di agevolare il controllo sociale e l'incrocio dei dati da parte dei comitati dei consumatori.
Art. 5
(Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
I Punti di Forza di questo Testo (Perché è "blindata"):
Il principio "Lexitor di Massa" (Art. 1, Comma 2-ter): Questo è il cuore della tua idea. Distrugge la strategia del "rimborso solo a chi protesta". Se l'ABF dà ragione a un cliente su una determinata tipologia di calcolo, la finanziaria ha l'obbligo di applicarlo a tutti i contratti simili degli ultimi 5 anni.
La sanzione legata al fatturato (Art. 1, Comma 2-quater): Toccare il fatturato complessivo (5%) rende economicamente devastante l'omissione. Non è più una sanzione fissa che si può pagare come un costo d'impresa.
Responsabilità Solidale (Art. 2): Elimina il classico rimpallo di responsabilità tra banca e assicurazione ("Noi abbiamo stornato i nostri costi, per la polizza deve sentire l'assicurazione"). Il cliente si interfaccia solo con chi ha erogato il prestito.
La Penale del 50% (Art. 3, Comma 2): Introduce un forte incentivo per il cliente a controllare e, soprattutto, un fortissimo disincentivo per la finanziaria a "provarci".

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Il problema
Viviamo in un'epoca in cui il credito al consumo è parte integrante della vita quotidiana di molti cittadini italiani. Tuttavia, i consumatori sono spesso esposti a pratiche scorrette da parte degli intermediari finanziari, soprattutto quando desiderano estinguere anticipatamente i propri contratti di credito. Un quadro normativo aggiornato e robusto è assolutamente necessario per garantire che i diritti fondamentali dei consumatori siano tutelati in queste situazioni.
Al centro della proposta di legge popolare 'Disposizioni per la tutela dei consumatori in materia di estinzione anticipata dei contratti di credito e contrasto alle pratiche scorrette degli intermediari finanziari', vi è l'obiettivo di offrire protezione legale più forte per i consumatori, e di creare un ambiente di credito più trasparente e giusto.
Secondo le recenti statistiche, un numero crescente di cittadini si trova disinformato o mal consigliato riguardo ai costi reali e alle clausole nascoste associate all'estinzione anticipata dei crediti. Questo porta a potenziali perdite finanziarie significative e a esperienze negative che possono danneggiare non solo le finanze personali ma anche la fiducia nei sistemi creditizi.
La nostra proposta si concentra su diversi punti chiave:
1. Chiarezza nei contratti di credito: Ribadire la necessità che tutti i termini e le condizioni, con particolare attenzione alle clausole sull'estinzione anticipata, siano presentati in modo chiaro e comprensibile per consentire una decisione informata da parte del consumatore.
2. Sanzioni per pratiche scorrette: Proponiamo l'introduzione di sanzioni rigorose per quegli intermediari finanziari che violano le linee guida sui diritti dei consumatori.
3. Maggior monitoraggio e trasparenza: Chiediamo la creazione di un ente di verifica che possa monitorare costantemente le attività degli intermediari e garantire che le pratiche scorrette vengano identificate e risolte tempestivamente.
Unendoci in questo sforzo, possiamo garantire che i consumatori abbiano la protezione di cui hanno bisogno nel mondo del credito al consumo. Chiediamo il vostro supporto per firmare questa petizione e promuovere un cambiamento positivo nel sistema finanziario italiano.
PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE
"Disposizioni per la tutela dei consumatori in materia di estinzione anticipata dei contratti di credito e contrasto alle pratiche scorrette degli intermediari finanziari"
RELAZIONE ILLUSTRATIVA (Sintesi dei motivi)
La presente proposta di legge mira a sanare una grave asimmetria di potere tra intermediari finanziari e consumatori, in particolare nell'ambito dei contratti di cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Nonostante la chiara direzione tracciata dalla giurisprudenza europea (sentenza Lexitor) e costituzionale italiana, permane la prassi degli intermediari di omettere lo storno delle quote di costi e interessi non maturati in sede di conteggio estintivo. Sfruttando l'onere del ricorso individuale, gli intermediari trattengono quote indebite sulla maggioranza dei clienti ignari. La presente legge introduce l'obbligo di ricalcolo automatico, la responsabilità solidale e un sistema sanzionatorio cumulativo e parametrizzato sul fatturato globale dell'intermediario, con obbligo di estensione d'ufficio dei rimborsi a tutta la clientela impattata dalla medesima condotta.
ARTICOLATO
Art. 1
(Modifiche all’articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 – Testo Unico Bancario)
All’articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. L’intermediario finanziario o la banca, in sede di predisposizione del conteggio estintivo e prima di procedere alla chiusura del rapporto o al rinnovo dello stesso, ha l’obbligo di allegare un prospetto analitico di ricalcolo. Tale prospetto deve evidenziare, in modo chiaro e comprensibile per il consumatore, lo storno lineare e proporzionale (metodo pro rata temporis) di ogni costo, provvigione, onere e premio assicurativo iniziale (up-front) o ricorrente (recurring) non maturato a causa dell'estinzione anticipata.
2-ter. Qualora l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o l'Autorità Giudiziaria accerti, anche su ricorso di un singolo consumatore, l'omissione o l'errata decurtazione dei costi di cui al comma 1 da parte di un intermediario, quest'ultimo è obbligato, entro novanta giorni dalla pronuncia, ad applicare il medesimo criterio di ricalcolo e a disporre il rimborso automatico d’ufficio a favore di tutti i clienti che, nei cinque anni precedenti, abbiano estinto anticipatamente un contratto della medesima tipologia o serie contrattuale, senza necessità di autonomo reclamo o ricorso da parte di questi ultimi.
2-quater. L'adempimento dell'obbligo di rimborso massivo di cui al comma 2-ter è vigilato dalla Banca d'Italia. L'omessa attivazione della procedura di rimborso automatico della clientela comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 144, comma 1, lettera a), aumentata del triplo, e comunque non inferiore al 5 per cento del fatturato globale registrato dall'intermediario nell'esercizio precedente.»
Art. 2
(Responsabilità solidale degli intermediari e delle compagnie assicurative)
Nei contratti di credito che prevedono la stipula obbligatoria di polizze assicurative a copertura del rischio credito, vita o impiego, l'intermediario finanziario che concede il finanziamento e la compagnia assicuratrice che ha incassato il premio unico iniziale sono responsabili in solido del rimborso della quota di premio non goduta in caso di estinzione anticipata.
Il consumatore ha diritto di richiedere l'intero rimborso della quota assicurativa non goduta direttamente all'intermediario finanziario in sede di estinzione. Sarà cura dell'intermediario rivalersi nei confronti della compagnia assicurativa partner, senza alcun onere o ritardo a carico del consumatore.
Art. 3
(Sanzioni per l'Asimmetria Informativa e Clausola Penale Automatica)
Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l’articolo 144-quater è inserito il seguente:
«Art. 144-quinquies (Sanzioni specifiche per pratiche scorrette in materia di estinzione anticipata). — 1. Gli intermediari finanziari che rilasciano conteggi estintivi privi del prospetto analitico di ricalcolo o che trattengono somme non dovute in violazione dell'articolo 125-sexies sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della somma indebitamente trattenuta per singolo contratto, con un minimo di euro 5.000 per ogni violazione accertata.
In caso di accertamento della violazione, l'intermediario è tenuto a corrispondere al consumatore, oltre alle somme spettanti a titolo di rimborso, un indennizzo forfettario a titolo di clausola penale legale, pari al 50 per cento delle somme rimborsate, a compensazione del ritardo e del disagio subiti.»
Art. 4
(Disposizioni transitorie e retroattività dei rimborsi)
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti i contratti di credito al consumo e di cessione del quinto in corso di ammortamento alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché a quelli estinti anticipatamente nei dieci anni precedenti la medesima data, i cui diritti al rimborso non risultino prescritti ai sensi dell'articolo 2946 del codice civile.
Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Banca d'Italia emana le disposizioni attuative per la creazione di un'anagrafe pubblica dei conteggi estintivi errati, al fine di agevolare il controllo sociale e l'incrocio dei dati da parte dei comitati dei consumatori.
Art. 5
(Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
I Punti di Forza di questo Testo (Perché è "blindata"):
Il principio "Lexitor di Massa" (Art. 1, Comma 2-ter): Questo è il cuore della tua idea. Distrugge la strategia del "rimborso solo a chi protesta". Se l'ABF dà ragione a un cliente su una determinata tipologia di calcolo, la finanziaria ha l'obbligo di applicarlo a tutti i contratti simili degli ultimi 5 anni.
La sanzione legata al fatturato (Art. 1, Comma 2-quater): Toccare il fatturato complessivo (5%) rende economicamente devastante l'omissione. Non è più una sanzione fissa che si può pagare come un costo d'impresa.
Responsabilità Solidale (Art. 2): Elimina il classico rimpallo di responsabilità tra banca e assicurazione ("Noi abbiamo stornato i nostri costi, per la polizza deve sentire l'assicurazione"). Il cliente si interfaccia solo con chi ha erogato il prestito.
La Penale del 50% (Art. 3, Comma 2): Introduce un forte incentivo per il cliente a controllare e, soprattutto, un fortissimo disincentivo per la finanziaria a "provarci".

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Petizione creata in data 4 giugno 2026