Petition updateCANCELLAZIONE COME CATTIVO PAGATORE I MILIONI DI ITALIANI SEGNALATI DALLE BANCHE DATI EURISC CRIF CTC e EXPERIAN!Il Parlamento Europeo ci rimanda al Garante italiano per la protezione dei dati personali.
Raffaele TafuroBrindisi, 75, Italy
Jul 29, 2016
Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per le petizioni 29.7.2016 COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: Petizione 2225/2014, presentata da Raffaele Tafuro, cittadino italiano, sugli archivi informatici relativi a crediti non rimborsati in Italia 1. Sintesi della petizione Il firmatario protesta contro il censimento informatico dei cosiddetti "cattivi pagatori", ovvero i soggetti che a causa di una temporanea impossibilità a pagare regolarmente i propri debiti finanziari pregressi non possono accedere per molti anni al credito presso nessun istituto finanziario in Italia. Questa pratica sarebbe secondo la petizione sproporzionata e discriminatoria, in particolare nei confronti di quei cittadini, che pur con ritardo hanno rimborsato il debito. 2. Ricevibilità Dichiarata ricevibile il 7 luglio 2015. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento). 3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 febbraio 2016 La profondità e l'ampiezza della comunicazione dei dati di credito, attraverso registri nazionali dei crediti, differiscono notevolmente in Europa. Alcuni Stati membri consentono solo la comunicazione dei "dati creditizi negativi", mentre altri consentono anche quella relativa ai "dati creditizi positivi" . Anche i periodi di conservazione per le informazioni raccolte sembrano variare da paese a paese. La Commissione ha istituito nel 2008 un gruppo di esperti sulle informazioni storiche sui crediti (Expert Group on Credit Histories), composto da rappresentanti dell'industria e dei consumatori. La seguente pagina web riporta un link alla relazione finale del gruppo: http://ec.europa.eu/finance/finservices-retail/credit/history/index_en.htm La Commissione non ha ritenuto necessario, in quel momento, regolamentare i registri dei crediti a livello europeo. Per favorire maggiori prestiti transfrontalieri, la direttiva sul credito ipotecario contiene norme in materia di valutazione del merito creditizio. L'articolo 21 prescrive che ciascuno Stato membro "garantisce a tutti i creditori l'accesso di tutti gli Stati membri alle banche dati utilizzate nello Stato membro in questione per valutare il merito creditizio dei consumatori e al solo scopo di verificare che i consumatori rispettino gli obblighi di credito per tutta la durata del contratto di credito". Un articolo analogo figura nella direttiva relativa ai contratti di credito ai consumatori . Tuttavia né la direttiva sul credito ipotecario né quella sul credito ai consumatori specificano la profondità e l'ampiezza dei dati necessarie per valutare la capacità di credito di un consumatore. Le questioni relative alla comunicazione dei dati creditizi rimangono quindi principalmente disciplinate a livello nazionale. Entrambe le direttive di cui sopra richiedono conformità con la direttiva 95/46/CE, la legislazione UE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. A norma di detta direttiva, i dati personali devono, tra l'altro, i) essere trattati lealmente e lecitamente, ii) essere adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati, e iii) essere conservati in modo da consentire l'identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati. Fatte salve le competenze della Commissione in quanto custode dei trattati, la supervisione e l'applicazione della normativa sulla protezione dei dati devono essere condotte dalle autorità di vigilanza nazionali di protezione dei dati, e dai tribunali nazionali, negli Stati membri. Dette autorità sono abilitate a ricevere ed esaminare le denunce riguardanti il trattamento dei dati personali. Conclusione Il firmatario è invitato a presentare le sue preoccupazioni sulla durata della conservazione dei suoi dati personali nel registro dei crediti al Garante italiano per la protezione dei dati personali, che è l'autorità competente in Italia per il controllo dell'applicazione delle disposizioni adottate dall'Italia a norma della direttiva 95/46/CE Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali. Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori, articolo 9, paragrafo 1: "Ogni Stato membro, nel caso dei crediti transfrontalieri, garantisce l'accesso dei creditori degli altri Stati membri alle banche dati utilizzate nel proprio territorio allo scopo di verificare il merito creditizio dei consumatori. Le condizioni di accesso non sono discriminatorie."
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