

No all'esproprio delle case degli italiani a favore delle banche


No all'esproprio delle case degli italiani a favore delle banche
Il problema
Il governo si appresta a cancellare l'art. 2774 del codice civile . Le banche potranno portare via le case agli italiani senza più passare da un giudice e senza riconoscergli quanto già versato.
Lino Ricchiuti - Presidente Nazionale Movimento Politico Popolo Partite Iva
Il provvedimento comunitario, emanato per tutelare i consumatori, stabilisce che, se non si riescono a rimborsare le rate di un finanziamento finalizzato ad acquisire un bene che viene posto a garanzia, si può trasferire quel determinato bene al nostro creditore, cioè alla banca o all'intermediario. Una volta venduto, il debitore potrà ottenere indietro l'eccedenza tra il prezzo di vendita e l'ammontare del debito non rimborsato.
La bozza di decreto legislativo, però, compie un passo ulteriore rispetto alla normativa europea e prevede che «le parti del contratto di credito possono convenire espressamente, al momento della conclusione del contratto di credito o successivamente, che in caso di inadempimento del consumatore, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all'eccedenza».
Quel «successivamente» è un po' controverso: la nuova normativa varrà per i contratti stipulati dal 21 marzo 2016 in poi, ma proprio quell'avverbio sembra lasciare spazio di manovra a una modifica dei contratti di finanziamento in essere.
A prima vista, comunque, la direttiva europea sembra porre problemi di costituzionalità.
L'articolo 2.744 del Codice Civile sancisce il «divieto del patto commissorio», ossia che in caso di inadempimento del credito il bene dato in pegno non può passare nella disponibilità o proprietà del creditore.
Tant'è vero che, quando un mutuatario non rispetta per 7 volte la scadenza delle rate come stabilito dal testo unico bancario, la banca che eroga il mutuo si rivolge al Tribunale per avviare la procedura esecutiva: la casa viene messa all'asta e l'eventuale eccedenza, una volta venduta, retrocessa al debitore.
Questa specificità italiana non è comune ad altri Paesi europei e la Cassazione, in passato, ha dato soddisfazione a creditori esteri di clienti Italiani.
Il decreto, se passasse così com'è, sarebbe un sostanzioso aiuto per il settore bancario gravato da 201 miliardi di sofferenze delle quali 64 miliardi a imprese di costruzioni o immobiliari e 15 miliardi di mutui ipotecari alle famiglie consumatrici.
Con una clausola ad hoc si salterebbe il passaggio in Tribunale che allunga i tempi per l'escussione della garanzia. «Il governo non riesce ad accelerare i tempi della giustizia civile e, per questo motivo, elimina le garanzie offerte dal sistema giudiziario»

Il problema
Il governo si appresta a cancellare l'art. 2774 del codice civile . Le banche potranno portare via le case agli italiani senza più passare da un giudice e senza riconoscergli quanto già versato.
Lino Ricchiuti - Presidente Nazionale Movimento Politico Popolo Partite Iva
Il provvedimento comunitario, emanato per tutelare i consumatori, stabilisce che, se non si riescono a rimborsare le rate di un finanziamento finalizzato ad acquisire un bene che viene posto a garanzia, si può trasferire quel determinato bene al nostro creditore, cioè alla banca o all'intermediario. Una volta venduto, il debitore potrà ottenere indietro l'eccedenza tra il prezzo di vendita e l'ammontare del debito non rimborsato.
La bozza di decreto legislativo, però, compie un passo ulteriore rispetto alla normativa europea e prevede che «le parti del contratto di credito possono convenire espressamente, al momento della conclusione del contratto di credito o successivamente, che in caso di inadempimento del consumatore, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all'eccedenza».
Quel «successivamente» è un po' controverso: la nuova normativa varrà per i contratti stipulati dal 21 marzo 2016 in poi, ma proprio quell'avverbio sembra lasciare spazio di manovra a una modifica dei contratti di finanziamento in essere.
A prima vista, comunque, la direttiva europea sembra porre problemi di costituzionalità.
L'articolo 2.744 del Codice Civile sancisce il «divieto del patto commissorio», ossia che in caso di inadempimento del credito il bene dato in pegno non può passare nella disponibilità o proprietà del creditore.
Tant'è vero che, quando un mutuatario non rispetta per 7 volte la scadenza delle rate come stabilito dal testo unico bancario, la banca che eroga il mutuo si rivolge al Tribunale per avviare la procedura esecutiva: la casa viene messa all'asta e l'eventuale eccedenza, una volta venduta, retrocessa al debitore.
Questa specificità italiana non è comune ad altri Paesi europei e la Cassazione, in passato, ha dato soddisfazione a creditori esteri di clienti Italiani.
Il decreto, se passasse così com'è, sarebbe un sostanzioso aiuto per il settore bancario gravato da 201 miliardi di sofferenze delle quali 64 miliardi a imprese di costruzioni o immobiliari e 15 miliardi di mutui ipotecari alle famiglie consumatrici.
Con una clausola ad hoc si salterebbe il passaggio in Tribunale che allunga i tempi per l'escussione della garanzia. «Il governo non riesce ad accelerare i tempi della giustizia civile e, per questo motivo, elimina le garanzie offerte dal sistema giudiziario»

PETIZIONE CHIUSA
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I decisori

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Petizione creata in data 29 febbraio 2016