Petition updateFermiamo il traffico di organi in Italia a scapito di bambini ignari. Save Renato BonoraCarcere di Rieti / detenuto Dott.Renato Bonora dal 24 ottobre 2024 / grave situazione clinica
alessandro maffiottoGubbio, CT, Italy
27 Oct 2025

COMUNICAZIONE URGENTE ALLA SENATRICE ILARIA CUCCHI

Alla Gentile Assistente Loredana

Oggetto: Caso Dott. Renato Bonora - Documentazione medica completa di estrema gravità e necessità di intervento istituzionale immediato

Gentile Senatrice, gentile Loredana,

faccio seguito alla precedente comunicazione per sottoporre alla Sua attenzione la documentazione medica completa del Dott. Renato Bonora, nato il 20.11.1947, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Rieti, che rivela un quadro sanitario di gravità tale da configurare una palese violazione dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti e da richiedere un intervento istituzionale immediato.

QUADRO PROCEDURALE CRITICO

Il Tribunale di Sorveglianza di Roma aveva rigettato l'istanza di scarcerazione - presentata a fine 2024 - per gravi motivi di salute, nonostante la documentazione medica attestasse condizioni sanitarie incompatibili con il regime carcerario. La Suprema Corte, con ordinanza di annullamento con rinvio (ricorso n. 14292/2025), ha accolto le ragioni del ricorrente disponendo il riesame della questione. Tuttavia, la nuova udienza è stata fissata per il 27 febbraio 2026, una data drammaticamente lontana considerando le condizioni cliniche documentate.

QUADRO CLINICO DOCUMENTATO - ANALISI COMPLETA DELLE CARTELLE CLINICHE

La documentazione medica dell'Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti e dell'Ospedale Sandro Pertini di Roma, che allego integralmente, documenta una situazione sanitaria di estrema gravità:

1. INSUFFICIENZA RENALE CRONICA SEVERA

Creatinina sierica con valori critici: da 4,93 mg/dL fino a 8,45 mg/dL (normale: 0,51-1,17)
Idronefrosi bilaterale di grado IV con "severa idronefrosi bilaterale con assottigliamento della corticale"
Necessità di cateterismo vescicale permanente per ritenzione urinaria cronica
Consulenza nefrologica che conferma: "IRC con ritenzione urinaria acuta da IPB con idronefrosi bilaterale"
2. ANEMIA SEVERA RICORRENTE

Valori di emoglobina oscillanti tra 6,4 e 14,3 g/dL con episodi critici sotto soglia
Ematocrito costantemente compromesso (20,2-45,1% vs normale 42-50%)
Multiple trasfusioni di sangue documentate: una in Albania, una a Roma, con necessità di ulteriori supporti trasfusionali
Anemia secondaria all'insufficienza renale cronica
3. COMPROMISSIONE SISTEMICA GRAVE

Iperglicemia persistente con valori fino a 164 mg/dL
Alterazioni elettrolitiche multiple (potassio, sodio, cloro)
Compromissione della funzionalità epatica (transaminasi alterate)
Proteinuria significativa (>300 mg/gCr)
4. PATOLOGIE CONCOMITANTI CRITICHE

Ipertrofia prostatica benigna severa con necessità di intervento chirurgico
Melena (sanguinamento gastrointestinale) che ha richiesto intervento d'urgenza
Infezioni ricorrenti con necessità di terapia antibiotica mirata
Batteriuria con presenza di enterococchi fecali (1.000.000 UFC/ml)
RICOVERI D'URGENZA MULTIPLI DOCUMENTATI

La documentazione evidenzia una sequenza drammatica di emergenze sanitarie:

24 gennaio 2025: Ricovero d'urgenza per "ritenzione urinaria cronica da IPB con idronefrosi bilaterale - stato anemico trattato con supporto trasfusionale"
Novembre-Dicembre 2024: Multiple ospedalizzazioni per anemia severa, insufficienza renale, necessità trasfusionale
Consulenze specialistiche multiple: nefrologia, urologia, gastroenterologia, cardiologia
INCOMPATIBILITÀ ASSOLUTA CON LO STATO DI DETENZIONE

La documentazione medica dimostra inequivocabilmente che le condizioni del Dott. Bonora sono incompatibili con il regime carcerario, come stabilito dalla giurisprudenza consolidata. La Corte Costituzionale ha chiarito che "soprattutto le patologie possono aggravarsi e acutizzarsi proprio per la reclusione: la sofferenza che la condizione carceraria inevitabilmente impone di per sé a tutti i detenuti si acuisce e si amplifica nei confronti delle persone malate, sì da determinare, nei casi estremi, una vera e propria incompatibilità tra carcere e disturbo".

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ai fini dell'accoglimento dell'istanza non è necessaria un'incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, ma occorre che l'infermità comporti un serio pericolo di vita, o che non sia possibile assicurare adeguate cure mediche in ambito carcerario, o che causi sofferenze aggiuntive ed eccessive. La valutazione sull'incompatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute del recluso comporta un giudizio non soltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari posti a disposizione del detenuto all'interno del circuito penitenziario, ma anche di concreta adeguatezza del trattamento terapeutico che, nella situazione specifica, è possibile assicurare.

Nel caso specifico sussistono:

Necessità di cure specialistiche continue non erogabili in ambiente penitenziario
Rischio di complicanze acute che richiedono intervento medico immediato
Deterioramento progressivo documentato durante la detenzione
Impossibilità di garantire cure adeguate nel contesto carcerario
VIOLAZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI

La situazione configura una palese violazione dei principi costituzionali e convenzionali:

Art. 32 Costituzione - Diritto alla salute
L'art. 11 della legge sull'ordinamento penitenziario stabilisce che "il servizio sanitario nazionale opera negli istituti penitenziari" ma "ove siano necessarie cure o accertamenti sanitari che non possono essere apprestati dai servizi sanitari presso gli istituti, gli imputati sono trasferiti in strutture sanitarie esterne".

Art. 27 Costituzione - Umanità della pena
L'art. 1 dell'ordinamento penitenziario sancisce che "il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona".

Art. 3 CEDU - Divieto di trattamenti inumani
La giurisprudenza europea considera violazione dell'art. 3 CEDU il mantenimento in detenzione di persone con gravi patologie non adeguatamente curabili in carcere.

ORIENTAMENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

La Corte Costituzionale ha stabilito che la detenzione domiciliare "umanitaria" o "in deroga" è uno strumento capace di offrire sollievo ai malati più gravi e al tempo stesso può essere configurata in modo variabile, consentendo di salvaguardare il diritto alla salute del detenuto e le esigenze di difesa della collettività. Spetta al giudice valutare caso per caso se il condannato affetto da grave malattia sia in condizioni di rimanere nell'istituto penitenziario o debba essere destinato a un luogo esterno.

SCIOPERO DELLA FAME E RISCHIO IMMINENTE

Il Dott. Bonora ha comunicato di voler iniziare uno sciopero della fame - allo stato attuale non sono in grado di confermarne o meno l'inizio - manifestando il timore di "non arrivare vivo" alla data dell'udienza fissata per febbraio 2026. Questa circostanza, unita al quadro clinico documentato, configura un rischio concreto e imminente per la vita del detenuto.

ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE CONSOLIDATO

La giurisprudenza di legittimità ha elaborato principi chiari che si applicano perfettamente al caso:

La Corte Costituzionale ha stabilito che la valutazione deve essere condotta caso per caso, verificando se "le effettive condizioni di salute del condannato siano o meno compatibili con lo stato detentivo" e che "spetterà al giudice verificare caso per caso in relazione alle strutture disponibili se l'esecuzione della pena possa avvenire senza pregiudizio per la salute".

L'art. 47-ter dell'ordinamento penitenziario prevede espressamente la detenzione domiciliare per "persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali".

URGENZA ASSOLUTA DELL'INTERVENTO

La documentazione medica dimostra che ogni giorno di ritardo comporta:

Aggravamento irreversibile delle condizioni di salute
Rischio concreto per la vita del detenuto
Responsabilità istituzionale per le conseguenze
Violazione dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione sulla compatibilità tra regime detentivo carcerario e condizioni di salute del recluso implica un giudizio di concreta adeguatezza del trattamento terapeutico assicurabile nella situazione specifica, valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico.

Il 27 febbraio 2026 rappresenta una data incompatibile con la gravità della situazione clinica documentata.

Le informazioni contenute nella presente comunicazione sono interamente basate su documentazione medica ufficiale rilasciata da strutture sanitarie pubbliche.

La presente segnalazione è motivata esclusivamente dalla necessità di tutelare diritti costituzionalmente garantiti e di prevenire possibili conseguenze irreversibili per la salute del detenuto.

RICHIESTA DI INTERVENTO ISTITUZIONALE IMMEDIATO

Alla luce della documentazione medica allegata, La prego di valutare con massima urgenza:

Sollecito immediato al Tribunale di Sorveglianza per l'anticipazione dell'udienza
Interessamento del Ministero della Giustizia sulla situazione di emergenza sanitaria
Attivazione degli strumenti parlamentari di controllo per la tutela dei diritti fondamentali
Intervento presso le autorità competenti per l'immediata valutazione di misure alternative
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Cartelle cliniche complete Ospedale San Camillo de Lellis (2024-2025)
Cartelle cliniche Ospedale Sandro Pertini Roma (gennaio 2025)
Referti specialistici di nefrologia, urologia, gastroenterologia
Documentazione delle trasfusioni e degli interventi d'urgenza
Schema alimentare ospedaliero per patologie renali
CONCLUSIONI

La documentazione medica parla da sola: siamo di fronte a una emergenza sanitaria che non può attendere i tempi ordinari della giustizia. Il Dott. Bonora presenta un quadro clinico di insufficienza renale cronica severa, anemia ricorrente con necessità trasfusionale, compromissione sistemica multipla che richiede cure immediate e specialistiche incompatibili con l'ambiente carcerario.

La situazione configura una palese violazione dell'art. 32 della Costituzione, dell'art. 27 Cost. e dell'art. 3 CEDU, richiedendo un intervento istituzionale immediato per scongiurare conseguenze irreversibili.

La presente comunicazione è effettuata nell'esercizio del diritto di petizione costituzionalmente garantito e del diritto-dovere di segnalazione di situazioni di possibile violazione dei diritti fondamentali.

La ringrazio per l'attenzione che vorrà dedicare a questa situazione di estrema gravità e rimango a disposizione per ogni chiarimento.

Con i più rispettosi saluti e nella speranza di un Suo immediato intervento.

Alessandro Sacha Maffiotto

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