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INIQUI INTRECCI: commento in merito alle «INTERPRETAZIONI» (parte quinta)

Luigina OrtisItaly
9 Jul 2019

Pregiati sostenitori,

                        a volte può succedere che le “INTERPRETAZIONI” attribuite alle circostanze (da giudicare) benché in essenza e nel merito risultino arbitrarie, fantasiose e dubbie, all’apparenza paiono persuasive e così efficaci da colpire agevolmente la parte più debole (di potere sociale!) anche nell’ambito di un procedimento penale in corso.

Reputo ingenerose le interpretazioni addotte dal Giudice in sentenza perché formulate sulla base di testimonianze rimpolpate e impinguate nel tempo, suggerite in udienza, contraddittorie, stimolate in modo pressante dal legale della controparte (nella fase di primo grado), in sintesi: inventate ad arte per farmi condannare.

Quanto detto poteva e doveva essere individuato e vagliato con cura dai miei patrocinatori, ma la corretta opposizione non si è mai palesata. Io l’ho esposta ed è stata rigettata. Ero in completa balia delle trame ordite dalla parte avversa!!!

Il processo andrebbe rifatto.

Gradirei che il giudizio finale venisse formulato sulla base dell’ormai noto: «… al di là di ogni ragionevole dubbio»!

Chiedo troppo?

In sentenza il Giudice scrive:

“Pacifica essendo la prova della sostanza dell’accusa mossa, occorre valutare se tale condotta può essere scriminata rientrando nel diritto di critica. Esso sussiste solo allorché i fatti esposti siano veri, o almeno che l’accusatore sia fermamente e incolpevolmente (ancorché erroneamente) convinto della loro veridicità. L’imputata non ha neppure tentato di provare la verità del fatto, limitandosi a fondare la propria difesa affermando che il risarcimento ottenuto (di oltre …… Euro con sentenza da lei impugnata) era INCONGRUO rispetto al danno; ha anzi ribadito che a tale definizione non adeguata si era pervenuti a causa dell’inadeguato comportamento del legale. Che l’imputata sia convinta della inadeguatezza del legale è cosa ben diversa dall’accusa di collusione con la compagnia assicuratrice, controparte della causa civile. L’accusa rivolta all’avv. *** è dunque oggettivamente diffamatoria e si pone al di fuori del diritto di critica”.

Rilevo:

1)   che la “prova della sostanza dell’accusa mossa” (relativa ad una parola che io NON ho mai pronunciato!) NON è per nulla “pacifica” e l’ho dettagliatamente dimostrato nelle trattazioni che intendo rendere pubbliche; inoltre, UN SOLO TESTE NON è sufficiente per la condanna;

2)   che le garanzie disattese, la grave inefficienza, le scelte anomale poste in essere dalla avvocata ***, congiuntamente ai fatti da me esposti, sono veri perché documentati e provati (vd. COMPENDIO) ma non considerati dal Giudice dell’appello il quale, nel caso in cui li avesse accreditati, avrebbe dovuto PROSCIOGLIERMI da un’accusa di per sé delirante (la *** si sente offesa per un fatto che – pare – lei stessa ha contribuito a realizzare);

3)   che dovevo essere assolta perché anch’io sono fermamente “CONVINTA” di ciò che dico perché lo DIMOSTRO oggettivamente, non solo con le parole volanti pronunciate dal testimone di comodo: l’infedele patrocino compiuto dall’avvocata *** è stato ampiamente PROVATO anche con il parere tecnico di altri legali;

4)   che non potevo dimostrare in nessun modo la circostanza durante la quale la ***, mia patrocinatrice, avrebbe concordato la connivenza con la Compagnia di assicurazione, in quanto un simile accordo sarebbe stato compiuto in assoluta segretezza, non certo in mia presenza!

5)   che dimostrando la grave e plurima INAZIONE e le scelte atipiche e irrituali, applicate contro il mio volere dall’avvocata ***, dovrebbe sorgere spontanea la domanda: trattasi di incompetenza o di connivenza?

6)   che l’accusa mossami dall’avvocata ◆◆◆, a mio avviso (e non solo!), potrebbe essere una “mera azione di natura malvagia”, perché mendace e volta a distruggere la mia persona al fine di salvare la sua collega di studio (***) dal risarcimento per responsabilità professionale;

7)   che l’inadeguata tutela della *** è stata da me provata inconfutabilmente: sono proprio le missive e l’unico atto (07.11.2008) scritti dalla *** a farla cadere dal trono intoccabile della persona offesa e a porre in luce anche il martirio inflittomi da chi / da coloro i quali mi addossano spietate responsabilità che non ho contribuito in alcun modo a realizzare;

8)   che – in questo specifico caso – la parola “collusione” NON INDICA e NON CRITICA la condotta morale del mio ex legale come, invece, sostiene la Giudice; io critico, provandolo (!), l’operato tecnico, le scelte anomale e le mancate controdeduzioni come azioni che mi hanno precluso l’equo risarcimento, non ho parlato di presunti incontri segreti avvenuti con la Compagnia assicuratrice, ovvero del comportamento morale (condotta) più o meno censurabile dell’avvocata ***;

9)   infine rilevo, senza ombra di dubbio, che la ***, NON OPPONENDOSI, accetta appieno la linea valutativa e gli esiti estimativi erronei e diffamatori, oltre che non aderenti al mio vero quadro clinico, formulati dalla Compagnia assicuratrice e dal suo assicurato, mie controparti e responsabili dell’indennizzo di cui avevo pieno diritto a motivo delle lesioni riportate nel sinistro stradale.

Concludo con una breve constatazione: sembra più facile colpire il mite e il comune cittadino (persona modesta, priva di agganci energici e influenti), piuttosto che addebitare le giuste responsabilità a chi detiene un potere rilevante…

La mia questione risarcitoria era semplice, perché allora è stata ingarbugliata proprio dai miei stessi patrocinatori? A chi ha portato vantaggio detta MALAGESTIO?

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