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COMPARAZIONE DI DATI OGGETTIVI

Luigina OrtisItaly
Jan 16, 2019

Stimati lettori, per entrare nel vivo e nel merito della questione risarcitoria, ho pensato di farvi conoscere una serie di dati sotto forma di comparazione e riflessione logico-deduttiva. Seguiranno quattro aggiornamenti con cui spero di chiarire cosa è oggettivamente accaduto in sede di ctu (consulenza del Collegio peritale) e quali sono state le conseguenze della COMUNE SOTTOVALUTAZIONE dei danni fisici ed esistenziali da me patiti e della successiva negazione dell’indennizzo per necessità vitali (quali cure, assistenza, accompagnamento).

La valutazione conclusiva del CTU non concilia con…

- La valutazione conclusiva del CTU dott. ###
NON CONCILIA
con le diagnosi e le accurate prescrizioni terapeutiche degli specialisti (ortopedici, fisiatri, neurologi, cardiologo, ...) che mi hanno curata e seguita dal giorno della dimissione dall’I.M.F.R. “Gervasutta” (13 settembre 2002) ad oggi.
Oggettive e lampanti sono le discrepanze, inspiegabili risultano essere le contraddizioni e ben congegnato è il piano con cui il perito d’ufficio ha inanellato una serie di asserzioni non corrispondenti alla veridicità dei fatti e/o di quanto contenuto nei documenti medici da me presentati.

- Il grado e la durata dell’inabilità temporanea (6 mesi) e i punti percentuale dell’invalidità permanente (“buone condizioni fisiche dall’1.01.2003”) quantificate e assegnate dal CTU

NON CONCILIANO

né con quanto certificato e testimoniato dal medico curante, né con quanto valutato e dichiarato dalle varie Commissioni mediche (invalidità, handicap, conferma di validità della patente di guida), né con quanto riscontrato da oltre venti specialisti che concordano sulle gravi limitazioni fisiche provocatemi dal sinistro stradale del 4 giugno 2002.
Circa 70 medici riscontrano nel tempo e dichiarano la mia invalidità elevata, mentre 2 periti d’ufficio (che mi incontrano una sola volta e per un lasso di tempo brevissimo), disconoscono e invalidano, senza fornire motivazioni, quanto asserito su basi oggettive dagli altri 70 colleghi medici.

- La necessità di cure continue e costanti (nel tempo passato, presente e futuro) viene negata dal CTU dott. ### dall’1.01.2003. Questa valutazione

NON CONCILIA
con quanto valutato e certificato da oltre 25 specialisti che, nell’arco degli anni (2002-2009), “... sono stati concordi nelle diagnosi delle menomazioni ormai accertate conseguenti all’incidente del 4.06.2002 e nel sostenere che siano necessarie terapie e cure quotidiane per poter in qualche modo mantenere uno stato di equilibrio delle invalidità della signora Ortis”; “... Su indicazione medica è stata costretta a sottoporsi a innumerevoli trattamenti riabilitativi e a cure costose che, proprio per la indicazione specialistica, devono essere risarciti. Le stesse cure che trovano una valida prescrizione e una necessaria futura esecuzione nel tentativo dei stabilizzare la condizione di sofferenza della Ortis, dovranno essere comprese nella valutazione delle spese risarcibili...” (perizia medico legale dott. …, dd. 16.04.2010).

- La necessità di accompagnamento, negata totalmente dal CTU dott. ###, e “l’aspetto rivendicativo” – sostenuto ma non dimostrato dal perito d’ufficio -

NON CONCILIA
né con quanto valutato e certificato dalla “Commissione per la revisione della patente di guida” (sospensione patente 29.01.2008 causa “Esiti di politrauma all’apparato locomotore”), né con quanto asserito dalle Commissioni per l’invalidità, né con quanto diagnosticato dalla psicologa la quale, dopo avermi somministrato vari test, ha ritenuto che il mio aspetto comportamentale fosse equilibrato e il mio quadro cognitivo fosse integro. Nella relazione la stessa psicologa ha fatto presente la mia profonda sofferenza interiore dovuta al radicale cambiamento di vita, successivo all’evento traumatico, e all’impossibilità di riprendere il lavoro a causa delle lesioni fisiche da me riportate.

- Il totale disconoscimento, da parte del CTU dott. ###, della necessità di assistenza

NON CONCILIA
con quanto certificato dal mio medico curante e dai dottori e/o professori che hanno stilato con scienza e coscienza le valutazioni specialistiche relative ai danni fisici pluridocumentati anche attraverso esami strumentali.
Il medico legale dott. … sostiene (perizia 16.04.2010) “... Per la condizione fisica accertata la Ortis abbisogna di un aiuto costante non potendo la perizianda provvedere alla quotidianità e non essendo autonoma negli spostamenti. Si segnala inoltre che per le menomazioni residuate la perizianda non ha potuto rinnovare la patente di guida rendendo ancora più marcato l’isolamento e la mancata autonomia.”

- Il contenuto della valutazione medico legale stilata dal perito d’ufficio (perizia 21.05.2008) ha contribuito in modo determinante a rafforzare la campagna denigratoria e diffamante nei miei confronti, azione oltraggiosa che era già stata messa in atto negli anni precedenti (giugno 2002 – maggio 2008) dalle mie controparti (Compagnia di assicurazione, suo assicurato, eredi fautore del sinistro) e che in questo contesto veniva rinfrancata dallo stesso CTU attraverso l’uso di una sopraffina dialettica: “... significativo atteggiamento rivendicativo” “... nevrosi da indennizzo con una sovrastruttura connessa con le aspettative della lesa e la conseguente complessità delle trattative per il risarcimento...” “... Non è agevole fornire una interpretazione dei disturbi che la Ortis ha lamentato e riferito persistere per moltissimo tempo”.
Inoltre, il parere del CTU ha contribuito a creare terra bruciata attorno a me perché l’immagine deturpata e screditata della mia personalità e delle mie capacità volitive ed intellettive, sostenute senza prove (!) dal Consulente Tecnico d’Ufficio, ha fatto ritrarre dall’intraprendere ed effettuare un intervento chiarificatore persino quei professionisti (legali e medici legali) che avevano ben compreso le intenzioni della Assicurazione (evidenti nelle memorie presenti agli atti) e la coesione di alcuni professionisti che con il loro operato hanno leso i miei diritti.
Nessun avvocato è disposto a denunciare per co-responsabilità professionale un collega o un altro professionista!!!
In questo caso è bene ricordare il prezioso suggerimento (luglio 2010) con cui il Presidente Napolitano ha esortato il CSM: “bisogna affermare rigorose regole deontologiche contro le squallide consorterie e contro le trame inquinanti...”.

Sulla base di questo monito, passare dalle parole ai fatti è finora risultato per me impossibile a causa dell’ormai noto «rapporto di colleganza» (alias “cane non mangia cane”). Attraverso la citata “legge non scritta” il professionista che mi ha arrecato nocumento è stato «salvato» da giusta condanna. Questa è la realtà dei fatti.

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