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RESTITUZIONE (??) fascicoli

Luigina OrtisItaly
Jul 24, 2018
Anche con il presente aggiornamento non è mia intenzione offendere qualcuno ma solamente far conoscere quanto accadutomi Rendo noto che l’avv. XXX NON MI HA MAI RESTITUITO I FASCICOLI di parte relativi ai procedimenti civili RG 5055/04 e RG 7225/04 in cui avrei potuto trovare l’atto di costituzione di nuovo difensore (entrambi datati 22.02.2006) recanti IN VERSIONE ORIGINALE le firme a mio nome NON AUTENTICHE sul mandato fiduciario; altresì, inspiegabilmente l’avv. XXX NON HA CONCESSO al collega intervenuto in fase di Appello DI RESTITUIRMI il fascicolo di parte del proc. civ. RG 3011/06 connesso al primo grado di giudizio (durante il quale il XXX mai è intervenuto al di là della produzione iniziale del Ricorso ex art. 3 Legge 102/06 datato 22.05.2006) a cui era associato il copioso “faldone giallo” che pare sia scomparso durante la fase dell’Appello; in data 24.02.2016 l’avv. XXX, solo dopo estenuanti richieste scritte, mi ha restituito una ridottissima parte di documenti rispetto a quella di cui era composto il fascicolo di parte, mentre il “faldone giallo” non so che fine abbia fatto. poiché ho bisogno di riavere i documenti di mia proprietà, mi sono resa disponibile a presentare al Consiglio Distrettuale di Disciplina di […] le prove di quanto mi è accaduto che ritengo disumano e incivile perché ha leso la mia dignità e la mia autodeterminazione; avrei voluto che l’avv. XXX fosse messo nelle condizioni di rispettare le comuni regole deontologiche: non ci sono riuscita! Sulla SENTENZA N. 229/13 R.G. – RD n. 215/14 emessa dal Consiglio Nazionale Forense ho trovato scritto: «[…] Dall’istruttoria dibattimentale è emersa infatti al prova del fatto addebitato al professionista: la mancata consegna della documentazione richiesta dopo la revoca del mandato e la violazione dei doveri di informazione nei confronti del cliente circa le strategie difensive assunte, che rileva sotto il duplice profilo dell’art. 38 (inadempimento del mandato, sotto la specie del mancato compimento dell’atto iniziale, con rilevante e non scusabile trascuratezza degli interessi della parte assistita) e dell’art. 40 (obbligo di informazione , sotto la specie della corretta comunicazione sullo svolgimento del mandato) del codice deontologico, con violazione dei doveri di correttezza e lealtà nei confronti della cliente stessa. La giurisprudenza di questo Consiglio è copiosa su tali aspetti. “L’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta dal professionista per l’espletamento del mandato va deontologicamente sanzionato, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c., 42 c.d. e 66 del R.d.l. n. 1578/33, che espressamente contemplano l’obbligo di restituzione, l’avvocato non ha diritto alcuno di ritenere gli atti e i documenti di causa nel caso in cui la parte assistita ne faccia richiesta, né può subordinare la restituzione del fascicolo o dei documenti al pagamento delle spese e dell’onorario” (C.N.F. 22.10.2010, n. 116) “Commette un illecito deontologico l’avvocato che accetti il mandato e ometta di svolgerlo, dando false informazioni ovvero omettendo di fornirle” (C.N.F. 02.09.13, n. 144)». Mi chiedo e Vi chiedo: la legge è davvero uguale per tutti? E, davvero siamo tutti uguali davanti alla legge?
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