Mozione per l'introduzione di un salario minimo di 9 € negli appalti del Comune di Foggia

Il problema

Da tempo in Italia e soprattutto nella nostra Provincia dilaga il fenomeno del lavoro povero con decine di migliaia di persone che percepiscono salari da fame. Se vogliamo fermare la fuga di famiglie e soprattutto dei giovani da Foggia, anche il Comune deve fare la propria parte ed è per questo che chiediamo che sia prevista una retribuzione non inferiore a € 9,00 lordi l’ora per il personale assunto in appalti e concessioni del Comune.

Il Salario minimo legale è lo strumento con cui dare piena attuazione all’art. 36 della Costituzione, consentendo a chi lavora di poter “assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa”. Lo scorso ottobre la Corte di Cassazione ha emesso sei sentenze con cui ha affermato che i contratti collettivi presi in esame non garantivano il rispetto della Costituzione, poiché prevedevano salari troppo bassi. Proprio per questo i Giudici di legittimità hanno dichiarato nulle le loro clausole retributive ed aumentato i salari.

Con questa mozione e con l’impegno che chiediamo alla Sindaca Episcopo, alla Giunta ed al Consiglio crediamo che proprio Foggia, una delle città con le più basse retribuzioni medie in Italia, possa essere apripista di una campagna politica di ampio respiro con cui migliorare concretamente la vita di centinaia di lavoratori e lavoratrici di appalti e subappalti che lavorano per il Comune in cambio di salari non degni per un paese UE. Vogliamo migliorare le condizioni di vita di centinaia di persone e creare un precedente, emulabile anche da altri enti locali e Consigli comunali in Italia.

COMUNE DI FOGGIA
Mozione
art. 32 - Statuto del Comune di Foggia

OGGETTO: Salario minimo in concessioni ed appalti banditi dal Comune di Foggia e dalle società controllate

                                         Il Consiglio comunale

Visto che:
- il Pilastro europeo dei diritti sociali, approvato al vertice sociale di Göteborg del 2017 da parte del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione dell’Unione Europea, al principio n. 6, prevede che “a. I lavoratori hanno diritto a una retribuzione equa che offra un tenore di vita dignitoso. b. Sono garantite retribuzioni minime adeguate, che soddisfino i bisogni del lavoratore e della sua famiglia in funzione delle condizioni economiche e sociali nazionali, salvaguardando nel contempo l’accesso al lavoro e gli incentivi alla ricerca di lavoro. La povertà lavorativa va prevenuta”.
- L’Unione Europea ha successivamente approvato la Direttiva 2022/2041 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea, nella quale, al Considerando 8, si ricorda che “I salari minimi che garantiscono un tenore di vita
dignitoso, e rispettano quindi una soglia di dignità, possono contribuire a ridurre la povertà a livello nazionale e a sostenere la domanda interna e il potere d’acquisto, a rafforzare gli incentivi al lavoro, a ridurre le disuguaglianze salariali, il divario retributivo di genere e la povertà lavorativa e a limitare il calo del reddito nei periodi di contrazioni economiche”, e all’art. 1, paragrafo 1, si stabilisce che la finalità della Direttiva stessa è “migliorare le condizioni di vita e di lavoro nell’Unione, in particolare l’adeguatezza dei salari minimi per i lavoratori al fine di
contribuire alla convergenza sociale verso l’alto e alla riduzione delle disuguaglianze retributive”.
- Il considerando 28 e l’art. 5, paragrafo 4, della stessa Direttiva indicano che gli Stati membri dell’Unione Europea “possono utilizzare valori di riferimento indicativi comunemente utilizzati a livello internazionale, quali il 60 % del salario lordo mediano e il 50 % del salario lordo medio”.
- L’articolo 1, comma 3, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36), rubricato Principio del risultato, indica che “Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea”: tra i quali ultimi si devono annoverare quelli
già ricordati.

Considerato che:
- In Italia e in generale in Europa nel XX secolo la povertà era una condizione derivante dalla mancanza di lavoro. Invece, nella realtà contemporanea si è diffusa la condizione del lavoro povero, il quale deriva dall’insufficiente continuità nel tempo del lavoro stesso (lavori precari, lavori a tempo parziale con prestazione) ma anche, e in misura crescente, dall’insufficiente retribuzione oraria percepita da lavoratrici e lavoratori.
- Mentre non sono ancora disponibile i dati relativi all’anno 2022, la cui rilevazione da parte dell’ISTAT si concluderà il 25 marzo 2024, si deve osservare che già nel 2018, sei anni fa, la soglia dei due terzi del valore mediano dei salari – che definisce in Europa coloro che guadagnano bassi salari – era nel 2018 di 8,5 euro, mentre alla stessa data il salario medio lordo era di 15,8 euro, di cui il 50% sarebbe stato dunque 7,9 euro lordi.
- Il dibattito politico e scientifico in Italia ha preso perciò in considerazione prevalentemente la cifra di nove euro lordi l’ora, considerato che oggi il 50% del salario medio per i rapporti di lavoro
a tempo pieno sarebbe di 10,5 euro e il 60% del salario mediano sarebbe di € 7,60 l’ora (P. Tridico, “Il lavoro di oggi, la pensione di domani” - Solferino, 2023, pp. 86-87), onde la cifra di nove si situa a metà tra i due riferimenti offerti non solo dalla letteratura scientifica, ma anche
dalla Direttiva europea.
- Secondo stime dell’INPS, in Italia vi sono 4, 6 milioni di lavoratori e lavoratrici che guadagnano meno di nove euro lordi l’ora (XIX Rapporto dell’INPS - Ottobre 2020, che dedica al salario minimo legale una parte importante, alle pp. 217-244, ricca di dati e di riferimenti al dibattito
scientifico anche internazionale).

Valutato che:
- solo in Italia tra tutti i Paesi dell’OCSE nell’ultimo trentennio il valore reale del salario medio abbia conosciuto una flessione, cioè nel quale mediamente i lavoratori e le lavoratrici si siano impoveriti, anche senza tenere conto del lavoro nero (OCSE in inglese – openpolis.it in italiano).
- Già dalla scorsa legislatura è in atto in Parlamento una discussione che però sinora non è approdata ad alcun risultato, malgrado la gravità crescente della situazione e le sue ripercussioni negative, specie ma non solo nel Mezzogiorno d’Italia, siano evidenti.

Ricordato che:
- Nello scorso mese di ottobre, la Corte di Cassazione, con ben sei sentenze, ha consolidato l’orientamento già presente tra i giudici di primo grado e d’appello, affermando che l’osservanza del contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative non garantisce la legittimità delle retribuzioni ivi previste, che viceversa è stato affermato contrastino, nei casi presi in esame dalla Suprema Corte, con le previsioni costituzionali, e perciò sono state dichiarate nulle e sostituite con una retribuzione più alta;
- il Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36) prevede già all’art. 11 il principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali, e poi all’art. 57, co. 1, che “Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei
principi dell'Unione europea, devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o
svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di
quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta”. Quindi nei bandi si deve richiedere l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore “in relazione all’oggetto dell’appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente”, ma si pone il tema di cosa le stazioni appaltanti debbano fare nel caso in cui tali contratti collettivi prevedano retribuzioni insufficienti, e dunque clausole nulle, ed è interesse del Comune e dovere giuridico fare il possibile per prevenire il proliferare del contenzioso.
- Ancora, l’articolo 107, comma 2, dello stesso Codice dei contratti pubblici prevede che la stazione appaltante possa non aggiudicare fra l’altro se l’offerta economicamente più vantaggiosa non soddisfi gli obblighi in materia di lavoro: e anche qu occorre evitare che il concorrente pretermesso da chi applichi un CCNL con retribuzioni illegittime possa ricorrere al giudice amministrativo; e lo stesso vale per la valutazione come offerta anomala, a tenore dell’articolo 110, di quella che preveda l’applicazione di un tale CCNL.

Ritenuto che:
- La situazione sopra descritta rappresenti una violazione palese sia della disposizione dell’articolo 36, comma 1, della Costituzione, sia degli obiettivi e delle previsioni del diritto dell’Unione Europea che sono state ricordate.
- Le amministrazioni pubbliche sono tenute invece a fare ogni cosa sia in loro potere per combattere il grave fenomeno sociale del lavoro povero e adeguarsi alle citate previsioni normative.
- Il Comune di Foggia deve prevenire ogni eventuale contenzioso, e fare quanto in suo potere per assicurare alle lavoratrici e ai lavoratori una retribuzione sufficiente ad assicurare a loro e alle loro famiglie una esistenza libera e dignitosa.

Impegna la Sindaca e la Giunta
- a sostenere in sede ANCI e, attraverso di essa, in sede Conferenza Stato-Città, e in ogni altra sede opportuna, tutti gli atti e le misure che portino all’istituzione di un salario minimo legale per le lavoratrici e i lavoratori, promuovendo tutte le iniziative volte a garantire l’effettiva percezione di una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e in ogni caso sufficiente ad assicurare a chi lavora e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, come prescritto dall’articolo 36, comma 1, della Costituzione.
- a prevedere in tutte le concessioni e in tutti gli appalti banditi dal Comune di Foggia e dalle società sulle quali esso eserciti un controllo analogo, che gli atti di concessione e i bandi contengano una clausola che imponga alle imprese partecipanti – in attuazione dell’art. 36, comma 1, della Costituzione e dell’articolo 11, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36) – l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, e in ogni caso una retribuzione non inferiore a nove euro lordi l’ora.

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Comunità Politica Foggia 2023Promotore della petizioneMovimento politico di cittadine e cittadini di Foggia che si impegnano per il cambiamento e per la difesa dei più deboli
Questa petizione aveva 345 sostenitori

Il problema

Da tempo in Italia e soprattutto nella nostra Provincia dilaga il fenomeno del lavoro povero con decine di migliaia di persone che percepiscono salari da fame. Se vogliamo fermare la fuga di famiglie e soprattutto dei giovani da Foggia, anche il Comune deve fare la propria parte ed è per questo che chiediamo che sia prevista una retribuzione non inferiore a € 9,00 lordi l’ora per il personale assunto in appalti e concessioni del Comune.

Il Salario minimo legale è lo strumento con cui dare piena attuazione all’art. 36 della Costituzione, consentendo a chi lavora di poter “assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa”. Lo scorso ottobre la Corte di Cassazione ha emesso sei sentenze con cui ha affermato che i contratti collettivi presi in esame non garantivano il rispetto della Costituzione, poiché prevedevano salari troppo bassi. Proprio per questo i Giudici di legittimità hanno dichiarato nulle le loro clausole retributive ed aumentato i salari.

Con questa mozione e con l’impegno che chiediamo alla Sindaca Episcopo, alla Giunta ed al Consiglio crediamo che proprio Foggia, una delle città con le più basse retribuzioni medie in Italia, possa essere apripista di una campagna politica di ampio respiro con cui migliorare concretamente la vita di centinaia di lavoratori e lavoratrici di appalti e subappalti che lavorano per il Comune in cambio di salari non degni per un paese UE. Vogliamo migliorare le condizioni di vita di centinaia di persone e creare un precedente, emulabile anche da altri enti locali e Consigli comunali in Italia.

COMUNE DI FOGGIA
Mozione
art. 32 - Statuto del Comune di Foggia

OGGETTO: Salario minimo in concessioni ed appalti banditi dal Comune di Foggia e dalle società controllate

                                         Il Consiglio comunale

Visto che:
- il Pilastro europeo dei diritti sociali, approvato al vertice sociale di Göteborg del 2017 da parte del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione dell’Unione Europea, al principio n. 6, prevede che “a. I lavoratori hanno diritto a una retribuzione equa che offra un tenore di vita dignitoso. b. Sono garantite retribuzioni minime adeguate, che soddisfino i bisogni del lavoratore e della sua famiglia in funzione delle condizioni economiche e sociali nazionali, salvaguardando nel contempo l’accesso al lavoro e gli incentivi alla ricerca di lavoro. La povertà lavorativa va prevenuta”.
- L’Unione Europea ha successivamente approvato la Direttiva 2022/2041 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea, nella quale, al Considerando 8, si ricorda che “I salari minimi che garantiscono un tenore di vita
dignitoso, e rispettano quindi una soglia di dignità, possono contribuire a ridurre la povertà a livello nazionale e a sostenere la domanda interna e il potere d’acquisto, a rafforzare gli incentivi al lavoro, a ridurre le disuguaglianze salariali, il divario retributivo di genere e la povertà lavorativa e a limitare il calo del reddito nei periodi di contrazioni economiche”, e all’art. 1, paragrafo 1, si stabilisce che la finalità della Direttiva stessa è “migliorare le condizioni di vita e di lavoro nell’Unione, in particolare l’adeguatezza dei salari minimi per i lavoratori al fine di
contribuire alla convergenza sociale verso l’alto e alla riduzione delle disuguaglianze retributive”.
- Il considerando 28 e l’art. 5, paragrafo 4, della stessa Direttiva indicano che gli Stati membri dell’Unione Europea “possono utilizzare valori di riferimento indicativi comunemente utilizzati a livello internazionale, quali il 60 % del salario lordo mediano e il 50 % del salario lordo medio”.
- L’articolo 1, comma 3, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36), rubricato Principio del risultato, indica che “Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea”: tra i quali ultimi si devono annoverare quelli
già ricordati.

Considerato che:
- In Italia e in generale in Europa nel XX secolo la povertà era una condizione derivante dalla mancanza di lavoro. Invece, nella realtà contemporanea si è diffusa la condizione del lavoro povero, il quale deriva dall’insufficiente continuità nel tempo del lavoro stesso (lavori precari, lavori a tempo parziale con prestazione) ma anche, e in misura crescente, dall’insufficiente retribuzione oraria percepita da lavoratrici e lavoratori.
- Mentre non sono ancora disponibile i dati relativi all’anno 2022, la cui rilevazione da parte dell’ISTAT si concluderà il 25 marzo 2024, si deve osservare che già nel 2018, sei anni fa, la soglia dei due terzi del valore mediano dei salari – che definisce in Europa coloro che guadagnano bassi salari – era nel 2018 di 8,5 euro, mentre alla stessa data il salario medio lordo era di 15,8 euro, di cui il 50% sarebbe stato dunque 7,9 euro lordi.
- Il dibattito politico e scientifico in Italia ha preso perciò in considerazione prevalentemente la cifra di nove euro lordi l’ora, considerato che oggi il 50% del salario medio per i rapporti di lavoro
a tempo pieno sarebbe di 10,5 euro e il 60% del salario mediano sarebbe di € 7,60 l’ora (P. Tridico, “Il lavoro di oggi, la pensione di domani” - Solferino, 2023, pp. 86-87), onde la cifra di nove si situa a metà tra i due riferimenti offerti non solo dalla letteratura scientifica, ma anche
dalla Direttiva europea.
- Secondo stime dell’INPS, in Italia vi sono 4, 6 milioni di lavoratori e lavoratrici che guadagnano meno di nove euro lordi l’ora (XIX Rapporto dell’INPS - Ottobre 2020, che dedica al salario minimo legale una parte importante, alle pp. 217-244, ricca di dati e di riferimenti al dibattito
scientifico anche internazionale).

Valutato che:
- solo in Italia tra tutti i Paesi dell’OCSE nell’ultimo trentennio il valore reale del salario medio abbia conosciuto una flessione, cioè nel quale mediamente i lavoratori e le lavoratrici si siano impoveriti, anche senza tenere conto del lavoro nero (OCSE in inglese – openpolis.it in italiano).
- Già dalla scorsa legislatura è in atto in Parlamento una discussione che però sinora non è approdata ad alcun risultato, malgrado la gravità crescente della situazione e le sue ripercussioni negative, specie ma non solo nel Mezzogiorno d’Italia, siano evidenti.

Ricordato che:
- Nello scorso mese di ottobre, la Corte di Cassazione, con ben sei sentenze, ha consolidato l’orientamento già presente tra i giudici di primo grado e d’appello, affermando che l’osservanza del contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative non garantisce la legittimità delle retribuzioni ivi previste, che viceversa è stato affermato contrastino, nei casi presi in esame dalla Suprema Corte, con le previsioni costituzionali, e perciò sono state dichiarate nulle e sostituite con una retribuzione più alta;
- il Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36) prevede già all’art. 11 il principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali, e poi all’art. 57, co. 1, che “Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei
principi dell'Unione europea, devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o
svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di
quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta”. Quindi nei bandi si deve richiedere l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore “in relazione all’oggetto dell’appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente”, ma si pone il tema di cosa le stazioni appaltanti debbano fare nel caso in cui tali contratti collettivi prevedano retribuzioni insufficienti, e dunque clausole nulle, ed è interesse del Comune e dovere giuridico fare il possibile per prevenire il proliferare del contenzioso.
- Ancora, l’articolo 107, comma 2, dello stesso Codice dei contratti pubblici prevede che la stazione appaltante possa non aggiudicare fra l’altro se l’offerta economicamente più vantaggiosa non soddisfi gli obblighi in materia di lavoro: e anche qu occorre evitare che il concorrente pretermesso da chi applichi un CCNL con retribuzioni illegittime possa ricorrere al giudice amministrativo; e lo stesso vale per la valutazione come offerta anomala, a tenore dell’articolo 110, di quella che preveda l’applicazione di un tale CCNL.

Ritenuto che:
- La situazione sopra descritta rappresenti una violazione palese sia della disposizione dell’articolo 36, comma 1, della Costituzione, sia degli obiettivi e delle previsioni del diritto dell’Unione Europea che sono state ricordate.
- Le amministrazioni pubbliche sono tenute invece a fare ogni cosa sia in loro potere per combattere il grave fenomeno sociale del lavoro povero e adeguarsi alle citate previsioni normative.
- Il Comune di Foggia deve prevenire ogni eventuale contenzioso, e fare quanto in suo potere per assicurare alle lavoratrici e ai lavoratori una retribuzione sufficiente ad assicurare a loro e alle loro famiglie una esistenza libera e dignitosa.

Impegna la Sindaca e la Giunta
- a sostenere in sede ANCI e, attraverso di essa, in sede Conferenza Stato-Città, e in ogni altra sede opportuna, tutti gli atti e le misure che portino all’istituzione di un salario minimo legale per le lavoratrici e i lavoratori, promuovendo tutte le iniziative volte a garantire l’effettiva percezione di una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e in ogni caso sufficiente ad assicurare a chi lavora e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, come prescritto dall’articolo 36, comma 1, della Costituzione.
- a prevedere in tutte le concessioni e in tutti gli appalti banditi dal Comune di Foggia e dalle società sulle quali esso eserciti un controllo analogo, che gli atti di concessione e i bandi contengano una clausola che imponga alle imprese partecipanti – in attuazione dell’art. 36, comma 1, della Costituzione e dell’articolo 11, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36) – l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, e in ogni caso una retribuzione non inferiore a nove euro lordi l’ora.

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