Legalizziamo i Casinò nei comuni frontalieri: blocchiamo fughe di soldi all’estero

Firmatari recenti
maria rosaria cioffi e altri 19 hanno firmato di recente.

Il problema

Inutile vietare le attività voluttuarie in Italia se con Schengen gli italiani possono abusarne liberamente, soprattutto se invogliati con pubblicità sulla nostra Repubblica!

Disegno di legge “Comuni di Confine Liberi”
Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente legge disciplina, in via sperimentale e limitatamente ai comuni italiani confinanti/viciniori con Francia, Monaco (Ventimiglia), Svizzera, Austria, Slovenia e Croazia (Muggia e San Dorligo della Valle), la regolamentazione facoltativa di determinate attività voluttuarie e della dispensazione dei medicinali.
2. L’applicazione della legge è rimessa alla libera scelta di ciascun comune frontaliero mediante deliberazione del consiglio comunale.
Art. 2 – Attività voluttuarie regolamentate
1. I comuni che aderiscono alla presente legge possono, con propri regolamenti, autorizzare e disciplinare:  
a) esercizio della prostituzione in forma regolamentata;  
b) attività di case da gioco, sale scommesse e altri giochi con vincita in denaro;  
c) esercizi per il consumo di tabacco, prodotti del tabacco e prodotti da inalazione senza combustione;  
d) attività di vendita di prodotti a base di canapa con contenuto di THC entro i limiti consentiti dal diritto UE.
2. Per ogni categoria, i regolamenti comunali si ispirano alla disciplina più permissiva vigente in almeno uno degli Stati confinanti, compatibilmente con i principi costituzionali italiani.
Art. 3 – Prostituzione regolamentata
1. I comuni possono autorizzare l’esercizio della prostituzione in forma di lavoro autonomo, sul modello delle normative più liberali di Svizzera e Austria, mediante:  
a) registrazione volontaria delle lavoratrici e dei lavoratori del sesso presso un apposito sportello comunale;  
b) obbligo di visite mediche periodiche gratuite o a costo calmierato;  
c) possibilità di esercizio in appartamenti o strutture autorizzate, con vincoli urbanistici e igienico‑sanitari.
2. Sono vietati lo sfruttamento, il favoreggiamento e la tratta di persone a fini di prostituzione, in conformità al codice penale.
3. La prestazione sessuale tra adulti consenzienti, resa da persona registrata e in luogo autorizzato, non costituisce reato né illecito amministrativo.
Art. 4 – Giochi d’azzardo e casinò
1. I comuni possono autorizzare case da gioco e sale per scommesse sul modello delle legislazioni più permissive di Svizzera, Francia e Monaco, prevedendo:  
a) licenze comunali numericamente limitate;  
b) requisiti stringenti di onorabilità e antiriciclaggio per i gestori;  
c) strumenti obbligatori di prevenzione della ludopatia (autoesclusione, limiti di spesa, informazione sanitaria).
2. Il gioco d’azzardo autorizzato ai sensi del presente articolo non costituisce gioco d’azzardo illecito.
Art. 5 – Tabacco, prodotti nicotinici e accise locali
1. I comuni possono individuare aree o esercizi nei quali la vendita di prodotti del tabacco e nicotinici, incluse sigarette elettroniche e prodotti riscaldati, avvenga con livelli di imposizione ridotti sino al minimo consentito dal diritto UE, ispirandosi ai modelli fiscali più favorevoli presenti negli Stati confinanti.[europa]
2. Restano ferme le norme nazionali in materia di tutela dei minori e di divieto di pubblicità.
Art. 6 – Cannabis light e derivati
1. È consentita, nei comuni aderenti, la coltivazione, trasformazione e vendita al dettaglio di prodotti a base di canapa con contenuto di THC entro il limite massimo stabilito dal diritto dell’Unione europea, prendendo a riferimento gli ordinamenti più permissivi tra Svizzera, Francia e Austria, purché non si configuri sostanza stupefacente ai sensi della normativa vigente.
2. I comuni disciplinano controlli, etichettatura e divieti di vendita ai minori.


Art. 7 – Liberalizzazione della dispensazione di farmaci:

Sono eliminate le categorie di “prescrizione specialistica” e “prescrizione ospedaliera” per i medicinali di fascia A e C quando la spesa è totalmente a carico del paziente; tali medicinali diventano prescrivibili da qualsiasi Medico italiano. Ministero della Salute e AIFA individuano con decreto l’elenco dei principi attivi esclusi da questa liberalizzazione per motivi di sicurezza.

Art. 8 – Riparto delle entrate fiscali
1. Sulle attività disciplinate dagli articoli 3–7 si applica un’addizionale comunale dedicata, riscossa con modalità definite da decreto del MEF.
2. Almeno il 40% del gettito complessivo annuo affluisce all’Erario statale.
3. Almeno il 10% del gettito complessivo annuo è vincolato dai comuni a:  
a) programmi di prevenzione e diagnosi precoce delle infezioni sessualmente trasmesse nelle popolazioni a rischio;  
b) distribuzione gratuita o agevolata di preservativi e profilattici;  
c) campagne antifumo e servizi di cessazione dal tabagismo;  
d) centri e servizi di prevenzione e cura della ludopatia.
4. Il restante 50% del gettito è destinato liberamente dai comuni a spese di investimento o riduzione della pressione fiscale locale.
Art. 9 – Garanzie sanitarie e sociali
1. Le regioni assicurano l’accesso gratuito o a costo ridotto a test MST, consulenza psicologica e servizi di riduzione del danno per sex worker e giocatori problematici.
2. Le attività di cui alla presente legge sono subordinate al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, urbanistica, igiene e ordine pubblico.
Art. 10 – Valutazione e durata sperimentale
1. La disciplina introdotta ha durata sperimentale di 5 anni.
2. Entro il quarto anno, il Governo presenta al Parlamento una relazione dettagliata sugli effetti in termini di: gettito fiscale, salute pubblica, criminalità, turismo, occupazione.
3. Sulla base di tale relazione, il Parlamento può estendere, modificare o abrogare la disciplina.

Il problema più grande rimangono i Casinò, permessi a Venezia, Sanremo, Campione d’Italia e S.Vincent) ma NON a Gorizia/Trieste/Tarvisio!


Nei paesi confinanti i casinò sono legali e tantissimi nostri connazionali vanno a spendere soldi in Slovenia/Croazia piuttosto che in Svizzera o a Monaco 🇲🇨 

I pochissimi casinò legali in Italia si trovano spesso svariate centinaia di chilometri da paesi esteri dove il gioco d’azzardo è liberalizzato e quindi non intercetterebbero i giocatori (vedasi Venezia…) 🎲 

Gli italiani dei comuni frontalieri vengono bombardati dalle pubblicità dei casinò oltre confine: aprire 1 casinò comunale non incentiverebbe ulteriormente questi cittadini al gioco d’azzardo, anzi, questi cittadini sarebbero meglio controllabili. 🏥

Bisogna inoltre intercettare questo enorme flusso di denaro che dall’Italia va ai paesi confinanti! 💸

Uniche regole da rispettare:

Potranno aprire casinò solo i comuni frontalieri a loro total discrezione 🎰 
Max 1 casinò in tutto il territorio comunale.
Il casinò dovrà essere lontano almeno 800 metri in linea d’aria da scuole, ospedali, ludoteche, strutture sanitarie, oratori e centri per minori 🏫 
Insegna e sito a parte, sarà vietata la pubblicità.
Vietare la pubblicità di casinò e bordelli/postriboli in generale su tutto il territorio nazionale anche se queste attività si trovano oltre confine.
Affissi esternamente e all’interno i numeri delle principali help line per ludopatici (TVNGA,eccetera…).
I proventi non dovranno andare ai privati a allo stato e ai singoli comuni.
Sarebbe una occasione per ravvivare l’economia di città periferiche come Trieste o Gorizia!

Firma anche tu se sei d’accordo ✍️ 

 

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Federico SansoniPromotore della petizione

37

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maria rosaria cioffi e altri 19 hanno firmato di recente.

Il problema

Inutile vietare le attività voluttuarie in Italia se con Schengen gli italiani possono abusarne liberamente, soprattutto se invogliati con pubblicità sulla nostra Repubblica!

Disegno di legge “Comuni di Confine Liberi”
Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente legge disciplina, in via sperimentale e limitatamente ai comuni italiani confinanti/viciniori con Francia, Monaco (Ventimiglia), Svizzera, Austria, Slovenia e Croazia (Muggia e San Dorligo della Valle), la regolamentazione facoltativa di determinate attività voluttuarie e della dispensazione dei medicinali.
2. L’applicazione della legge è rimessa alla libera scelta di ciascun comune frontaliero mediante deliberazione del consiglio comunale.
Art. 2 – Attività voluttuarie regolamentate
1. I comuni che aderiscono alla presente legge possono, con propri regolamenti, autorizzare e disciplinare:  
a) esercizio della prostituzione in forma regolamentata;  
b) attività di case da gioco, sale scommesse e altri giochi con vincita in denaro;  
c) esercizi per il consumo di tabacco, prodotti del tabacco e prodotti da inalazione senza combustione;  
d) attività di vendita di prodotti a base di canapa con contenuto di THC entro i limiti consentiti dal diritto UE.
2. Per ogni categoria, i regolamenti comunali si ispirano alla disciplina più permissiva vigente in almeno uno degli Stati confinanti, compatibilmente con i principi costituzionali italiani.
Art. 3 – Prostituzione regolamentata
1. I comuni possono autorizzare l’esercizio della prostituzione in forma di lavoro autonomo, sul modello delle normative più liberali di Svizzera e Austria, mediante:  
a) registrazione volontaria delle lavoratrici e dei lavoratori del sesso presso un apposito sportello comunale;  
b) obbligo di visite mediche periodiche gratuite o a costo calmierato;  
c) possibilità di esercizio in appartamenti o strutture autorizzate, con vincoli urbanistici e igienico‑sanitari.
2. Sono vietati lo sfruttamento, il favoreggiamento e la tratta di persone a fini di prostituzione, in conformità al codice penale.
3. La prestazione sessuale tra adulti consenzienti, resa da persona registrata e in luogo autorizzato, non costituisce reato né illecito amministrativo.
Art. 4 – Giochi d’azzardo e casinò
1. I comuni possono autorizzare case da gioco e sale per scommesse sul modello delle legislazioni più permissive di Svizzera, Francia e Monaco, prevedendo:  
a) licenze comunali numericamente limitate;  
b) requisiti stringenti di onorabilità e antiriciclaggio per i gestori;  
c) strumenti obbligatori di prevenzione della ludopatia (autoesclusione, limiti di spesa, informazione sanitaria).
2. Il gioco d’azzardo autorizzato ai sensi del presente articolo non costituisce gioco d’azzardo illecito.
Art. 5 – Tabacco, prodotti nicotinici e accise locali
1. I comuni possono individuare aree o esercizi nei quali la vendita di prodotti del tabacco e nicotinici, incluse sigarette elettroniche e prodotti riscaldati, avvenga con livelli di imposizione ridotti sino al minimo consentito dal diritto UE, ispirandosi ai modelli fiscali più favorevoli presenti negli Stati confinanti.[europa]
2. Restano ferme le norme nazionali in materia di tutela dei minori e di divieto di pubblicità.
Art. 6 – Cannabis light e derivati
1. È consentita, nei comuni aderenti, la coltivazione, trasformazione e vendita al dettaglio di prodotti a base di canapa con contenuto di THC entro il limite massimo stabilito dal diritto dell’Unione europea, prendendo a riferimento gli ordinamenti più permissivi tra Svizzera, Francia e Austria, purché non si configuri sostanza stupefacente ai sensi della normativa vigente.
2. I comuni disciplinano controlli, etichettatura e divieti di vendita ai minori.


Art. 7 – Liberalizzazione della dispensazione di farmaci:

Sono eliminate le categorie di “prescrizione specialistica” e “prescrizione ospedaliera” per i medicinali di fascia A e C quando la spesa è totalmente a carico del paziente; tali medicinali diventano prescrivibili da qualsiasi Medico italiano. Ministero della Salute e AIFA individuano con decreto l’elenco dei principi attivi esclusi da questa liberalizzazione per motivi di sicurezza.

Art. 8 – Riparto delle entrate fiscali
1. Sulle attività disciplinate dagli articoli 3–7 si applica un’addizionale comunale dedicata, riscossa con modalità definite da decreto del MEF.
2. Almeno il 40% del gettito complessivo annuo affluisce all’Erario statale.
3. Almeno il 10% del gettito complessivo annuo è vincolato dai comuni a:  
a) programmi di prevenzione e diagnosi precoce delle infezioni sessualmente trasmesse nelle popolazioni a rischio;  
b) distribuzione gratuita o agevolata di preservativi e profilattici;  
c) campagne antifumo e servizi di cessazione dal tabagismo;  
d) centri e servizi di prevenzione e cura della ludopatia.
4. Il restante 50% del gettito è destinato liberamente dai comuni a spese di investimento o riduzione della pressione fiscale locale.
Art. 9 – Garanzie sanitarie e sociali
1. Le regioni assicurano l’accesso gratuito o a costo ridotto a test MST, consulenza psicologica e servizi di riduzione del danno per sex worker e giocatori problematici.
2. Le attività di cui alla presente legge sono subordinate al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, urbanistica, igiene e ordine pubblico.
Art. 10 – Valutazione e durata sperimentale
1. La disciplina introdotta ha durata sperimentale di 5 anni.
2. Entro il quarto anno, il Governo presenta al Parlamento una relazione dettagliata sugli effetti in termini di: gettito fiscale, salute pubblica, criminalità, turismo, occupazione.
3. Sulla base di tale relazione, il Parlamento può estendere, modificare o abrogare la disciplina.

Il problema più grande rimangono i Casinò, permessi a Venezia, Sanremo, Campione d’Italia e S.Vincent) ma NON a Gorizia/Trieste/Tarvisio!


Nei paesi confinanti i casinò sono legali e tantissimi nostri connazionali vanno a spendere soldi in Slovenia/Croazia piuttosto che in Svizzera o a Monaco 🇲🇨 

I pochissimi casinò legali in Italia si trovano spesso svariate centinaia di chilometri da paesi esteri dove il gioco d’azzardo è liberalizzato e quindi non intercetterebbero i giocatori (vedasi Venezia…) 🎲 

Gli italiani dei comuni frontalieri vengono bombardati dalle pubblicità dei casinò oltre confine: aprire 1 casinò comunale non incentiverebbe ulteriormente questi cittadini al gioco d’azzardo, anzi, questi cittadini sarebbero meglio controllabili. 🏥

Bisogna inoltre intercettare questo enorme flusso di denaro che dall’Italia va ai paesi confinanti! 💸

Uniche regole da rispettare:

Potranno aprire casinò solo i comuni frontalieri a loro total discrezione 🎰 
Max 1 casinò in tutto il territorio comunale.
Il casinò dovrà essere lontano almeno 800 metri in linea d’aria da scuole, ospedali, ludoteche, strutture sanitarie, oratori e centri per minori 🏫 
Insegna e sito a parte, sarà vietata la pubblicità.
Vietare la pubblicità di casinò e bordelli/postriboli in generale su tutto il territorio nazionale anche se queste attività si trovano oltre confine.
Affissi esternamente e all’interno i numeri delle principali help line per ludopatici (TVNGA,eccetera…).
I proventi non dovranno andare ai privati a allo stato e ai singoli comuni.
Sarebbe una occasione per ravvivare l’economia di città periferiche come Trieste o Gorizia!

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Federico SansoniPromotore della petizione

I decisori

Giancarlo Giorgetti
Giancarlo Giorgetti
Ministro dello Sviluppo Economico

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