La fragile tutela dei minori nel Patto Europeo su Migrazione e Asilo

373

Raggiungiamo 500 firme!
Le petizioni con più di 1.000 sostenitori hanno 5 volte più possibilità di vincere!

Il problema

APPELLO DEI TUTORI E DELLE TUTRICI VOLONTARIE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI DEL LAZIO

Protezione, non securitizzazione. La fragile tutela dei minori nel Patto Europeo su Migrazione e Asilo

A cura del gruppo informale Tuēri-Tusei, tutori e tutrici volontarie di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) del Lazio, aderente alla rete nazionale Tutori in Rete

1. Il nuovo assetto normativo 

Il 12 giugno 2026 è entrato in vigore in tutta l’Unione Europea, Italia compresa, il Nuovo Patto Europeo sulla Migrazione e l’Asilo. Nello stesso giorno è entrato in vigore il Decreto-Legge n. 100/2026 e, con la circolare del Ministero dell’Interno del 9 giugno 2026, è stato richiesto ai territori di definire protocolli operativi per l’attuazione del Regolamento (UE) Screening 2024/1356. 

Il nuovo quadro interviene in modo significativo sull’accoglienza e sulle procedure di frontiera: accelera i tempi di identificazione e di accertamento dell’età ed irrigidisce gli standard di trattenimento. Nei fatti, questo comprime in modo significativo le tutele riservate ai minori stranieri non accompagnati (MSNA), pur senza mai abrogarle formalmente - un punto su cui questo appello intende soffermarsi in dettaglio. 

Come tutori e tutrici volontarie di MSNA, prendiamo posizione sull’impatto di queste procedure, che rischiano di trasformare un atto di tutela in un presupposto per il confinamento o l’espulsione. 

Tuēri, in latino, significa proteggere, custodire, avere cura. È il nome che ci siamo dati perché descrive esattamente ciò che vogliamo essere e ciò che chiediamo alle istituzioni: non assistenzialismo, che riduce il minore a un soggetto passivo da gestire; non securitizzazione, che lo riduce a un caso da controllare; ma protezione, nel senso pieno del riconoscere una persona nella sua interezza e accompagnarla. 

2. La doppia vulnerabilità del minore straniero non accompagnato 

Un minore straniero non accompagnato è vulnerabile due volte: perché minorenne, privo per definizione della piena capacità di tutelare da solo i propri diritti, e perché nella grande maggioranza dei casi arriva dopo un viaggio segnato da violenze, sfruttamento, lutti, permanenze in centri di detenzione informale nei paesi di transito (ad esempio la Libia). Non è un’eccezione: è la regola con cui lavoriamo ogni giorno. Disturbo post-traumatico da stress, disturbi del sonno, difficoltà di fiducia verso gli adulti sono condizioni ricorrenti tra i ragazzi e le ragazze che incontriamo. 

Sottoporre un minore già pluritraumatizzato a uno screening sommario, in spazi come le Questure e sotto la pressione di termini perentori, rischia di produrre una nuova ferita sopra quelle già subite. L’accertamento dell’età, in particolare, è un atto che richiede tempo, competenze multidisciplinari specialistiche e un ascolto capace di riconoscere il trauma, non di ignorarlo. Un errore in questa fase significa sommare un danno a ferite già plurime nonché determinare una lesione fondamentale dei diritti del minore, tra cui anche un illegittimo respingimento, rimpatrio forzato, collocamento in strutture per adulti, fino alla detenzione nei CPR. 

3. Il tutore volontario: un ponte, non una funzione amministrativa 

Il tutore volontario non è un semplice rappresentante legale: è la prima figura adulta stabile che il ragazzo o la ragazza incontrano in un percorso spesso segnato dalla rottura di ogni legame. Il nostro compito è fare da ponte - tra il passato che il minore porta con sé, fatto di una storia, una famiglia, un viaggio, e il futuro che sta cercando di costruirsi in Italia, fatto di scuola, formazione, relazioni, autonomia. È un ponte che si costruisce con il tempo e con la fiducia, non con una procedura amministrativa. 

Questa funzione viene svuotata se la nomina del tutore arriva dopo che le procedure di frontiera hanno già preso il loro corso, o se lo screening iniziale avviene in ambienti - come gli uffici di Pubblica Sicurezza - che il minore associa a sanzione e controllo, non a cura. Un ponte non si può costruire in un luogo pensato per la detenzione. 

4. La Legge n. 47/2017 (Legge Zampa): le garanzie esistenti e il rischio del loro svuotamento 

La Legge n. 47/2017 (Legge Zampa) garantisce una protezione organica e uniforme ai minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia. Istituisce il divieto di respingimento, il diritto all’ascolto, procedure certe per l’identificazione e l’accertamento dell’età, e introduce la figura del tutore volontario. È considerata un fiore all’occhiello del sistema giuridico italiano e un modello all’avanguardia in Europa poiché pone al centro il principio del superiore interesse del minore

Nessuna delle garanzie sopra accennate e che seguono viene abrogata dal nuovo assetto normativo. Il rischio che segnaliamo è diverso e, per questo, più insidioso: uno svuotamento procedurale, non frontale, che si manifesta quando le procedure di frontiera pensate per adulti intervengono prima che le tutele della Legge n. 47/2017 possano dispiegarsi, o le anticipano nei fatti. 

4.1 Il divieto assoluto di respingimento (art. 3) 

L’articolo 3 della Legge 47/2017 ha inserito nel Testo Unico Immigrazione il comma 1-bis dell’art. 19, stabilendo che in nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di un minore straniero non accompagnato. È un divieto assoluto: l’unica deroga ammessa riguarda l’espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, e solo se non comporta un rischio di danni gravi per il minore, con decisione del Tribunale per i minorenni entro 30 giorni. 

L’applicazione pratica del Regolamento Screening (UE) 2024/1356 minaccia direttamente il divieto assoluto di respingimento. 

I pericoli reali per i minori si articolano in tre punti critici: 

  • Espulsioni immediate prima dell’accertamento. Nei contesti di emergenza e arrivi massicci, la fretta di chiudere lo screening entro 7 giorni aumenta il rischio di considerare «adulti» i ragazzi senza documenti. In questo modo, molti minorenni rischiano di essere respinti prima ancora di poter dimostrare la loro vera età.  
  • Violazione del divieto di respingimento a catena. Se un minore viene erroneamente registrato come maggiorenne, perde subito la protezione speciale. Viene così inserito nelle procedure accelerate di frontiera che portano al rimpatrio diretto, esponendolo al rischio di abusi nel Paese di origine o di transito. 
  • Trattenimento illegittimo in frontiera. La normativa prevede il blocco dei migranti nelle zone di transito prima dell’ingresso ufficiale. Senza un tutore nominato immediatamente (impossibile in pochi giorni), i minori non identificati subiscono una detenzione di fatto insieme agli adulti. Il regolamento prevede altresì la possibilità di detenzione dei minori giunti insieme alla propria famiglia. Questa prassi viola l’obbligo internazionale di accoglienza protetta e aggira le tutele sul divieto di respingimento. Non possiamo permettere che la gestione burocratica delle frontiere si trasformi in uno strumento di respingimento illegittimo dei bambini. 


4.2 L’accertamento dell’età e la presunzione di minore età (art. 5) 

L’articolo 5 della Legge 47/2017 ha introdotto l’art. 19-bis nel D.Lgs. 142/2015: l’accertamento dell’età, in caso di dubbio, deve avvenire attraverso una procedura multidisciplinare di natura socio-sanitaria - colloqui sociali, valutazioni mediche e psicologiche - con metodologie progressive e non invasive, nel rispetto della dignità e dell’integrità psicofisica del minore. Se, anche dopo l’accertamento, permangono dubbi, la legge impone la presunzione di minore età ad ogni effetto (art. 19-bis, comma 8). 

L’irrigidimento degli standard di trattenimento e l’accelerazione delle procedure previste dal DL 100/2026, se applicati prima che si concluda questo percorso multidisciplinare, rischiano di sostituire l’accertamento specialistico con uno screening sommario - condotto in Questura, sotto pressione di termini perentori pensati per adulti. Nella prassi, questo può capovolgere la presunzione di minore età in una presunzione di maggiore età: esattamente il rovescio di ciò che la norma prescrive. 

4.3 Necessità della nomina tempestiva del tutore

La legge prevede che il minore possa richiedere il permesso di soggiorno per minore età anche prima della nomina del tutore (art. 10), proprio per non lasciarlo privo di tutela nella fase più delicata; che il tutore assista il minore fin dai primi passi della procedura, incluso l’accertamento dell’età (art. 6, comma 3); che la cartella sociale raccolga gli elementi utili a determinare la soluzione di lungo periodo nel superiore interesse del minore (art. 9); e che l’elenco dei tutori volontari, tenuto presso il Tribunale per i minorenni, sia monitorato dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza (art. 11). 

Se la nomina del tutore arriva - come accade nei fatti - dopo che le procedure di frontiera o accertamento dell’età hanno già preso il loro corso, la funzione di rappresentanza e di ascolto prevista dalla legge si riduce a una ratifica postuma di decisioni già assunte. Il tutore non partecipa più alla costruzione della soluzione e alla tutela del minore: la trova già scritta. 

4.4 La riserva di competenza del Tribunale e della Procura per i Minorenni 

Un profilo che rafforza e, per certi versi, riassume le criticità sopra descritte riguarda la titolarità delle decisioni. La nomina del tutore, l’attivazione di un progetto di accoglienza e integrazione, l’avvio delle indagini familiari finalizzate al ricongiungimento, l’eventuale rimpatrio assistito e - in caso di dubbio - l’accertamento multidisciplinare dell’età non sono atti amministrativi discrezionali: spettano in via esclusiva all’Autorità Giudiziaria, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e Tribunale per i Minorenni stessi - organi specializzati e terzi, distinti per definizione e sostanza dall’autorità di pubblica sicurezza. 

È la stessa Legge 47/2017 ad aver spostato verso il giudice minorile competenze che in precedenza erano amministrative: dal Ministero del lavoro al Tribunale per i Minorenni per il rimpatrio assistito (art. 8), e alla Procura presso il Tribunale per i minorenni per l’attivazione dell’accertamento socio-sanitario dell’età (art. 19-bis D.lgs. 142/2015). Non è un dettaglio organizzativo, ma la scelta di sottrarre queste decisioni a una logica di controllo di frontiera, per ricondurle a una valutazione giurisdizionale, individuale e motivata. 

Le procedure accelerate condotte da autorità di pubblica sicurezza e prefettizie, in tempi compressi e in sedi non giudiziarie, rischiano di sovrapporsi a questa riserva di competenza - o comunque di produrre situazioni di fatto (trattenimento, avvio di procedure di allontanamento, screening dell’età) che anticipano o condizionano decisioni che la legge affida in via esclusiva al giudice minorile. È una garanzia di terzietà che tutela il minore proprio nel momento in cui è più esposto, e che va preservata integralmente. 

4.5 In sintesi 

La Legge Zampa resta pienamente in vigore e le richieste che formuliamo in questo appello ne chiedono la conferma oltre che l’applicazione integrale e tempestiva. Il rischio che denunciamo è che il nuovo assetto europeo e nazionale, senza abrogare una sola delle sue disposizioni, ne neutralizzi l’efficacia per via di sequenza temporale - collocando lo screening di frontiera prima che le garanzie della legge possano operare, anziché dopo l’identificazione del minore, come la ratio della norma richiede. 

5. Il superiore interesse del minore: principio cardine, non variabile di sistema 

L’articolo 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata dall’Italia con Legge 176/1991, impone che il superiore interesse del minore sia una considerazione preminente in ogni decisione che lo riguarda. Non è una clausola di stile: il Comitato ONU sui diritti dell’infanzia lo ha definito un diritto sostanziale, un principio interpretativo e una regola procedurale insieme - che impone cioè una valutazione individuale, motivata e verificabile, non un automatismo. La stessa impostazione è ripresa dall’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e, a livello nazionale, dagli artt. 2, 3 e 31 della Costituzione in forza dei quali la tutela del minore non è espressione di una discrezionalità politica, ma si configura come dovere positivo e indefettibile dello Stato, ed infine dall’articolo 9 della Legge 47/2017, che lega esplicitamente il percorso sociale del minore alla determinazione della soluzione più rispondente al suo superiore interesse. 

Un sistema che tratta l’infanzia migrante come una variabile di procedure securitarie tradisce questi principi sostanziali e inviolabili due volte: nella sostanza, perché anticipa una valutazione di ordine pubblico o di gestione dei flussi rispetto alla valutazione individuale del bene del minore; e nel metodo, perché una procedura standardizzata, pensata per adulti e vincolata a termini perentori, non può per sua natura produrre quella valutazione individuale, motivata e ascoltata che il superiore interesse richiede. Il superiore interesse del minore non si realizza per approssimazione e non si recupera a posteriori: se non è incorporato nella procedura fin dal primo contatto, la garanzia è già persa nel momento in cui viene invocata. 

È a partire da questo principio - e dalle garanzie della Legge Zampa che lo traducono in norme operative - che formuliamo le richieste che seguono.  

6. Le nostre richieste 

Come tutori e tutrici volontarie di minori stranieri non accompagnati, chiediamo: 

  • l’identificazione tempestiva e prioritaria dei minori, con l’immediata sospensione nei loro confronti di ogni procedura di frontiera pensata per adulti (a tutela del divieto assoluto di respingimento, art. 3, L. 47/2017)
  • che l’accertamento dell’età sia sempre effettuato da personale qualificato, secondo la Legge 47/2017 e il protocollo multidisciplinare del 9 luglio 2020, e mai attraverso procedure sommarie o meramente biometriche
  • l’applicazione della presunzione di minore età in caso di dubbio, con attivazione immediata delle relative tutele  
  • l’esclusione categorica di ogni forma di detenzione o confinamento coattivo nei confronti di presunti minori, anche in pendenza di accertamento
  • la nomina tempestiva di un tutore volontario fin dalle primissime fasi della procedura 
  • la piena garanzia dell’accesso alla difesa legale dei minori e che ogni decisione a lui relativa - nomina del tutore, accertamento dell’età, avvio di indagini familiari, eventuale rimpatrio assistito, ogni provvedimento restrittivo della libertà personale - resti nella competenza esclusiva della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e del Tribunale per i Minorenni, senza che procedure amministrative o di pubblica sicurezza possano anticiparla o condizionarla nei fatti
  • che le procedure di screening coinvolgenti minori si svolgano in spazi adeguati - mai negli uffici di Pubblica Sicurezza - con mediatori culturali e personale formato al riconoscimento del trauma, avanti al Giudice Minorile e in presenza del tutore volontario
  • la tutela della riservatezza dei dati dei minori e l’esclusione di ogni automatismo tra le valutazioni raccolte in accoglienza e le procedure di allontanamento (coerentemente con la f inalità protettiva del Sistema informativo nazionale MSNA, art. 16, L. 47/2017)
  • il coinvolgimento delle reti di tutela volontaria nei tavoli istituzionali che definiscono i protocolli attuativi, a partire da Tutori in Rete, rete nazionale che riunisce le associazioni e i gruppi informali di tutori volontari di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) in Italia con lo scopo di rafforzare il sistema di tutela volontaria introdotto dalla Legge Zampa (L. 47/2017), che ha istituito la figura del tutore volontario, di cui Tuēri-Tusei fa parte. 


7. Conclusione 

Tuēri non è assistenza, non è controllo: è protezione. È questo che chiediamo per ogni minore straniero non accompagnato - non un dossier da chiudere in fretta, ma una storia da ascoltare e un futuro da accompagnare. La Legge 47/2017 ha già scritto, nove anni fa, il linguaggio giuridico di questa protezione. Chiediamo alle istituzioni di non lasciarlo svuotare da una sequenza procedurale pensata per altri. 


Tuēri-Tusei - gruppo informale dei tutori e delle tutrici volontarie di MSNA del Lazio 

www.tueri-tusei.org 

avatar of the starter
Matteo CrinòPromotore della petizione

I decisori

Vittoria Ciaramella
Vittoria Ciaramella
Prefetto di Latina
Sergio Pomponio
Sergio Pomponio
Prefetto di Viterbo
Pinuccia Niglio
Pinuccia Niglio
Prefetto di Rieti
Giuseppe Ranieri
Giuseppe Ranieri
Prefetto di Frosinone
Lamberto Giannini
Lamberto Giannini
Prefetto di Roma

Voci dei sostenitori

Aggiornamenti sulla petizione