Actualización de la peticiónOpere di urbanizzazione primaria : abrogate il comma 2-bis dell'art. 16 del DPR 380/2001Chiedere l’abrogazione dell’art. 16 comma 2-bis? 20 domande per scoprire perché
MARCO ERAMORome, Italia
26 mar 2019

Cosa prevede l’art. 16 del DPR 380/2001? 

L’art. 16 è la norma in base alla quale per il rilascio dell’autorizzazione necessaria a realizzare un intervento di trasformazione urbanistica del territorio deve essere versato alle casse comunali un contributo – i cosiddetti oneri concessori - che viene calcolato sulla base del costo di costruzione e dell’incidenza dei costi urbanizzativi, ossia alla luce del valore economico delle cosiddette opere di urbanizzazione primaria (strade, fogne) e di quelle di urbanizzazione secondaria (attrezzature collettive, scolastiche, parchi etc.) che devono essere realizzate perché l’edificio o l’insediamento di nuovo impianto o ristrutturato e rifunzionalizzato siano dotati di quell'insieme di attrezzature ed infrastrutture che la normativa impone che debbano essere assicurate, secondo parametri quantitativi prestabiliti, a ciascun abitante insediato.

Con quali modalità è possibile pagare gli oneri concessori?

Sempre in base all'art. 16 del DPR 380/2001 chi chiede un permesso di costruire ha due alternative: può versare le somme dovute al momento del ritiro del permesso oppure può impegnarsi a realizzare le opere di urbanizzazione necessarie, come si dice in gergo tecnico-amministrativo, a scomputo parziale o totale degli oneri concessori e cioè detraendo dall'importo dovuto i costi sostenuti per la realizzazione delle opere. Su questa norma si fondano i rapporti convenzionali – più o meno complessi a seconda della consistenza degli interventi di trasformazione urbanistica del territorio – tra gli operatori del settore delle costruzioni e le amministrazioni locali.

Ma queste opere di urbanizzazione realizzate dai costruttori se ed in cosa si distinguono da quelle alle quali siamo soliti attribuire la definizione di “opera pubblica”?

Non c’è alcuna differenza. Le opere di urbanizzazione sono opere pubbliche realizzate a valere su somme altrimenti destinate ad essere versate nelle casse comunali (gli oneri concessori) e soprattutto sono destinate ad essere, una volta collaudate, acquisite al patrimonio comunale ed allacciate e connesse fisicamente e funzionalmente alle attrezzature ed alle infrastrutture pubbliche già esistenti.

Ciò significa che devono essere realizzate attenendosi alle stesse regole in uso generalmente per le opere pubbliche?

Si, una volta autorizzati a realizzarle attraverso un permesso oppure, come capita più spesso soprattutto quando si deve realizzare un complesso di opere, attraverso la stipula di una Convenzione Urbanistica (l’atto negoziale con il quale si coordina l’esecuzione delle opere pubbliche e degli interventi edificatori privati previsti), i costruttori assumono il ruolo di stazione appaltante tenuta a seguire le disposizioni del Codice dei Contratti nell'aggiudicazione dell’appalto e nell'esecuzione del relativo contratto.

Ma è sempre stato così?

No, l’applicabilità della legislazione in materia di opere pubbliche è stata progressivamente estesa alle opere di urbanizzazione finanche a quelle di importo inferiore alla soglia comunitaria (poco più di 5 milioni di euro) attraverso successive modifiche all'ordinamento. La transizione, per passi successivi, da una situazione di non assoggettabilità delle cosiddette opere di urbanizzazione a scomputo se di importo inferiore alla soglia comunitaria alla normativa dei lavori pubblici (con la legge Merloni), ad una nella quale non sono più contemplate esclusioni esplicite e dunque si applicano le procedure previste dal Codice è stata propiziata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia della U.E. Presso questa Corte il nostro paese è stato deferito diverse volte nel corso degli anni per il modo nel quale ha regolato ed applicato le Direttive UE in materia di appalti e concessioni e si è ritrovato, dunque, a dover apportare progressivi aggiustamenti e correttivi alle norme ed alle prassi in materia.

Attraverso quali passaggi è progressivamente cambiata la normativa?

  1. La legge quadro in materia di lavori pubblici meglio nota come legge Merloni (L.109/1994) stabiliva espressamente che le sue disposizioni non trovavano applicazione rispetto agli interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi al rilascio di titoli abilitativi all'attività edilizia – e dunque rispetto alle opere di urbanizzazione sotto la soglia comunitaria – e che per le opere di importo superiore a detta soglia si sarebbe dovuto procedere tramite gara come previsto dalla direttiva 93/37/CEE allora vigente.
  2. Il Codice dei Contratti contenuto nel Decreto Legislativo n. 163 del 2006, che ha sostituito la previgente Legge Merloni, è intervenuto sulla questione stabilendo che la normativa in materia di appalti e concessioni dettata con lo stesso Codice - in recepimento delle Direttive approvate dall'Unione Europea – non si applicava soltanto rispetto alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (di importo inferiore alla soglia comunitaria) correlate al singolo intervento edilizio assentito, per le quali valeva l’art. 16 del DPR 380/2001.
  3. Con il secondo decreto correttivo del Codice dei Contratti (il Decreto legislativo n. 113 del 2007) si ritorna sulla norma ritoccando l’art. 122 comma 8 per stabilire che le opere di urbanizzazione alle quali non si applicava il Codice non erano quelle correlato al singolo intervento edilizio, ma quelle correlate all'intervento edilizio assentito “comprensivo dell'ipotesi in cui le opere siano funzionalmente connesse al suddetto intervento edilizio”, e per prevedere anche quanto segue: “Prima dell'avvio dell'esecuzione delle opere, gli uffici tecnici delle amministrazioni locali interessate trasmettono alle competenti Procure regionali della Corte dei conti gli atti adottati e tutta la documentazione relativamente agli interventi edilizi da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione, ai sensi del presente comma”.
  4. Con il terzo decreto correttivo (il decreto legislativo n. 152 del 2008) il legislatore riformula integralmente l’art. 122 comma 8 escludendo che ci fossero dei casi (come le fattispecie descritte nelle formulazioni precedenti della norma) nei quali per la realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del titolare del permesso di costruire, non dovessero trovare applicazione le disposizioni del Codice dei Contratti. L’art. 122 comma 8 riformulato prevedeva, infatti, che per l’affidamento della loro realizzazione – sempre in caso di importo inferiore alla soglia comunitaria - si sarebbero dovuto procedere attraverso la cosiddetta garetta, ossia la procedura negoziata senza preventiva pubblicazione del bando (prevista da un apposito articolo del Codice) con l’invito a presentare offerte rivolto ad almeno 5 soggetti.

Cos'altro ha comportato la piena applicazione del Codice dei Contratti a partire dal 17 ottobre 2008 (data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 152 del 2008)?

Aver escluso che le opere di urbanizzazione primaria sotto soglia (come previsto dalla Legge Merloni) ovvero dette opere in determinate situazioni (come previsto dalla versione originaria del Codice e da quella modificata con il secondo decreto correttivo) non fossero soggette all'applicazione della normativa in materia di appalti e concessioni ha reso evidente il fatto la norma anti-frazionamento elusivo – contenuta nel Codice dei Contratti in recepimento delle Direttive comunitarie - dovesse trovare applicazione anche rispetto al comparto delle opere di infrastrutturazione e urbanizzazione realizzate dagli operatori/promotori delle trasformazioni urbanistiche del territorio.

Cosa prevede la norma anti-frazionamenti elusivi contenuta nelle Direttive UE e recepita nel Codice dei Contratti?

A tutela della piena applicazione del diritto EU negli stati membri e dell’apertura (formazione) di un mercato comune, le Direttive in materia di appalti e concessioni contengono una norma che vieta frazionamenti artificiosi con finalità meramente elusive delle regole contenute nelle stesse Direttive. Un’apposita norma della Direttiva 2014/24/UE ora vigente (art. 5 paragrafo 8 secondo comma) impone, al fine di individuare la procedura da seguire per l’aggiudicazione di lavori pubblici – e dunque al fine di verificare se si debba applicare integralmente la Direttiva o meno – che il soggetto chiamato a realizzarli/assegnarli ne debba considerare il valore complessivo anche quando opti per affidarne la realizzazione per stralci oggetto di appalti distinti. In altre parole per capire quale procedura debba essere seguita per assegnare i singoli appalti (e se si debba applicare integralmente la direttiva o meno) va comunque considerato il valore cumulato dei lotti, ed è tassativamente stabilito che da quel valore cumulato non possa essere scorporata alcuna tipologia di lavoro (e di lotto funzionale), e dunque neanche le cosiddette opere di urbanizzazione primaria alle quali si riferisce l’art. 16 comma 2-bis.  

Ciò cosa comporta rispetto al comparto delle opere di urbanizzazione a scomputo?

Significa che la procedura da applicare per aggiudicare i lavori necessari alla realizzazione delle opere di infrastrutturazione ed urbanizzazione correlate ad un intervento di trasformazione urbanistica del territorio è quella che trova applicazione per i lavori che hanno un importo pari al valore complessivo delle opere da realizzare. E ciò deve accadere anche se – come può capitare – il titolare del permesso di costruire autorizzato a realizzarle procede all'aggiudicazione dei lavori per lotti distinti. Ciò significa che anche quando uno o più lotti delle opere da realizzare - per esempio le strade ed i parcheggi pubblici – siano di importo inferiore alla soglia comunitaria, non si possa considerare, al fine di procedere alla loro aggiudicazione e realizzazione, il costo delle singole opere e/o dei singoli lotti.

Una volta descritto il quadro di riferimento veniamo alla norma contestata dalla Commissione Europea. Che succede con il comma 2-bis dell’art. 16 del DPR 380/2001?

Da un po’ di anni a questa parte siamo stati abituati a sentir ripetere che le parole chiave per il nostro paese – anche in tempi come quelli attuali di sbandierati cambiamenti e discontinuità – sono semplificare, sbloccare, etc.etc. Ed è in omaggio a queste parole d’ordine che è stata giustificata l’introduzione di una norma che stabilisce essenzialmente due cose:

  1. consente agli operatori (titolari del permesso di costruire) di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione primaria (strade, fogne, etc.) che vengono definite “funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio” e che sono di importo inferiore alla soglia comunitaria (ora di poco inferiore ai 5 milioni e mezzo di euro);
  2. prevede che in questo tipo di situazioni non trova applicazione il Codice dei Contratti: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 vigente al momento dell’approvazione della norma, e dunque ora il Codice dei Contratti di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Ecco dunque proposto un assetto normativo – non molto diverso da quello definito dalla Legge Merloni dal quale ci si era progressivamente allontanati – che riconosce una tipologia (fattispecie) di opera pubblica di urbanizzazione sulla base di due caratteristiche:

  1. la funzionalità all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio che il titolare del permesso di costruire ha chiesto di poter realizzare. Come se poi potessero legittimamente esserci delle opere di urbanizzazione realizzabili dal titolare del permesso di costruire a scomputo degli oneri concessori dovuti per le ragioni esposte all'inizio, che non siano funzionali e che non concorrano a dotare delle urbanizzazioni necessarie l’area sulla quale insiste l’intervento urbanistico-edilizio proposto ed autorizzato.
  2. il loro importo, che come abbiamo detto, deve essere inferiore alla soglia comunitaria.

Perché il legislatore è intervenuto sulla normativa in materia di lavori pubblici senza modificare il Codice dei Contratti?

La scelta fatta dal legislatore nel 2011 di procedere attraverso una modifica al Testo Unico dell’Edilizia che prevede di disapplicare il Codice dei Contratti rispetto ad una fattispecie giuridica - senza intervenire sul Codice dei Contratti anche solo per armonizzare/raccordare la nuova disposizione - non sembra essere una mera scelta di tecnica legislativa.

Si è proceduto in quel modo perché per perseguire l’intento di portare – anzi di riportare - fuori dal campo di applicazione della normativa in materia di contratti pubblici un segmento, non irrilevante, del comparto dei lavori pubblici (le opere di urbanizzazione realizzate dai privati a scomputo degli oneri concessori), era meglio far sì che questa operazione regolativa (anzi deregolativa) venisse effettuata al di fuori del Codice dei Contratti.

E non si può non nutrire il dubbio che ciò sia stato fatto anche per cercare di tenere gli occhi della Commissione Europea lontani da questo tentativo di tornare a regolare di nuovo la materia delle opere di urbanizzazione a scomputo e di fare qualche passo indietro rispetto all'assetto normativo fissato con le ricordate modifiche al Codice dei Contratti apportate nel 2008 con il terzo decreto correttivo.

Ma questa norma e l’interpretazione che ne è stata data alla fine sono sfuggite alla Commissione Europea?

No, la Commissione Europea ha finito per porre sotto esame questa norma e valutare la presenza di possibili implicazioni che incidessero sulla piena e stabile applicazione delle Direttive UE così come recepite nel nostro ordinamento prima con il Decreto Legislativo n. 163/2006 ed in seguito con il nuovo Codice dei Contratti di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 2016.

In seguito ad una prima denuncia presentata dal promotore di questa petizione, nel 2012, la Commissione Europea ha stabilito che non ci fossero gli elementi per ravvedere una violazione del diritto dell’Unione Europea. Ancorché la formulazione scelta dal legislatore fosse, a giudizio della Commissione, non univoca, si ritenne che le norme contenute nel Codice dei Contratti allora vigente finalizzate ad escludere frazionamenti elusivi – quelle che, come è stato evidenziato in precedenza, impongono di considerare il valore complessivo dei “lavori” da realizzare anche se aggiudicato per lotti – trovassero comunque applicazione nonostante la formulazione assolutamente derogatoria scelta dal legislatore nella formulazione del comma 2-bis dell’art. 16: “non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.

Ma in seguito alla presentazione di una seconda denuncia presentata ad aprile 2015 sempre dal promotore della petizione insieme al consigliere comunale radicale di Milano Marco Cappato, la Commissione Europea ha finito per rivedere il suo primo giudizio. Il caso segnalato – le Linee Guida approvate dalla Giunta Comunale di Milano in materia di opere di urbanizzazione e le risposte date dall'Assessore competente alle interrogazioni presentate da Marco Cappato – mostrava, in modo chiaro  come l’art. 16 comma 2-bis venisse interpretato ed applicato in modo da consentire di considerare le opere di urbanizzazione primaria come se fossero una tipologia di opera pubblica a sé stante, ed assolutamente non soggetta all'applicazione del Codice dei Contratti.

Le Linee Guida prevedevano, infatti, che il valore economico delle opere di urbanizzazione primaria sotto soglia (il costo per la loro realizzazione) potesse essere contabilizzato a parte, e non dovesse essere considerato – come imponeva l’art. 29 del Codice dei Contratti allora vigente - insieme alle altre opere eventualmente previste, al fine di calcolare l’importo complessivo dei “lavori” che i promotori dell’operazione di trasformazione urbanistica del territorio devono affidare/realizzare. In questo modo non si poteva escludere che conseguentemente il sistema da applicare per l’aggiudicazione e la realizzazione dei lavori, a carico del titolare del permesso di costruire, non venisse individuato in modo conforme al diritto UE ed alla normativa nazionale di recepimento.

La denuncia presentata ad aprile del 2015 ha spinto la Commissione Europea ad aprire nel mese di ottobre dello stesso anno un’apposita attività di indagine denominata Eu Pilot (n. 7994/2015). Si tratta di un’attività di interlocuzione istituzionale tra la Commissione e le Autorità dello Stato Membro che viene avviata dalla Commissione quando i suoi uffici ritengono che una norma o la sua applicazione possano essere in contrasto con il diritto UE.

Che succede tra l’ottobre 2015 (quando viene avviata l’indagine Eu Pilot) ed il gennaio di quest’anno quando viene avviata la procedura di infrazione?

L’attività di indagine Eu Pilot n. 7994/2015 ed in particolare le richieste di chiarimenti da parte della Commissione Europea hanno determinato due conseguenze:

  1. a livello locale e rispetto alla situazione oggetto della denuncia, la sospensione della parte delle Linee Guida approvate nel 2013 destinata a disciplinare il ricorso all'art. 16 comma 2-bis e la trasmissione, da parte della Giunta, di una Direttiva agli uffici che imponeva un’applicazione restrittiva della normativa in attesa della conclusione della controversia con la Commissione Europea;
  2. a livello statale - come è puntualmente riportato dalla Commissione nella lettera del 24 gennaio – una modifica alla normativa in materia di appalti e concessioni che nel frattempo, come già segnalato, non era più contenuta nel Decreto Legislativo n. 163 del 2006 vigente nel 2011, ma nel Codice dei Contratti di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 2016 ora vigente.

Quale modifica è stata apportata al Codice dei Contratti di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016 in seguito alle richieste della Commissione Europea?

Nel Codice dei Contratti entrato in vigore il 19 aprile 2016 in sostituzione di quello previgente, all'art. 36 comma 4 è stato inserito un richiamo esplicito all'applicabilità dell’art. 16 comma 2-bis alle opere di urbanizzazione realizzate dal titolare del permesso di costruire di importo inferiore alla soglia comunitaria. Anche con questa formulazione - portata all'attenzione della Commissione Europea anche dai presentatori della denuncia – la questione legata alla cogenza delle norme anti-frazionamento artificioso restava, però, non definita in modo stringente. Ecco perché, con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 che conteneva una serie di modifiche al Codice dei Contratti, si è intervenuti anche sull'art. 36 comma 4 introducendo – laddove si faceva riferimento alle opere di urbanizzazione di importo inferiore alla soglia comunitaria – un rimando esplicito alla norma (l’art. 35 comma 9) che stabilisce in che modo si deve calcolare il valore complessivo di un lavoro, ai fini dell’applicazione del Codice, quando i soggetti aggiudicatori scelgono di affidarne la realizzazione in più lotti

Ciò non avrebbe potuto rassicurare la Commissione Europea e spingerla ad archiviare l’attività di indagine?

Sì, rispetto al punto di vista della Commissione Europea, la puntualizzazione contenuta nel Codice dei Contratti, così come modificato con il decreto correttivo, avrebbe potuto sbarrare la strada a quella che nella lettera trasmessa alle Autorità Italiane la Commissione chiama “interpretazione non conforme” al diritto UE ed in particolare dell’art. 5 paragrafo 8 secondo comma della direttiva 2014/24/UE.

Nella lettera della Commissione del 24 gennaio, la cosiddette “interpretazione non conforme” viene descritta nei termini seguenti: “Il comma 2-bis può, tuttavia, essere interpretato anche nel senso che le amministrazioni aggiudicatrici possono ignorare tutte le disposizioni del codice dei contratti pubblici, inclusa quella che recepisce la disposizione della direttiva in questione (cioè l’articolo 9, paragrafo 5, lettera a), secondo comma, della direttiva 2004/18/Ce o l’articolo 5, paragrafo 8, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE). In base a tale interpretazione, l’articolo 16, comma 2-bis del DPR 380/2001 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare ciascun lotto senza applicare il codice, non soltanto se il valore cumulato dei lotti è inferiore alla soglia UE, ma anche se il valore di ciascun singolo lotto, considerato in modo isolato rispetto agli altri lotti, è inferiore alla soglia UE. Tale interpretazione è incompatibile con la direttiva”.

Con la riformulazione dell’art. 36 comma 4 – nonostante resti in vigore quella assolutamente derogatoria dell’art. 16 comma 2-bis: “non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” – l’interpretazione non conforme al diritto UE sembra(va) essere stata messa, in qualche modo, alla porta visto che si obbligano i soggetti aggiudicatori a tenere espressamente ferma la disposizione della Direttiva UE recepita nell'art. 35 del Codice dei Contratti, e dunque a considerare il valore cumulato dei lotti attraverso i quali un lavoro possa essere suddiviso ed appaltato. In questo modo il ricorso all'art. 16 comma 2-bis sarebbe praticabile solo se il valore cumulato delle opere di infrastrutturazione e urbanizzazione correlate ad un intervento di trasformazione urbanistica del territorio sia inferiore alla soglia comunitaria.

Ma le cose non sono andate a finire così. Perché?

Per la Commissione Europea l’interpretazione non conforme alle Direttive UE dell’art. 16 comma 2-bis - che sembrava essere stata messa alla porta per le ragioni esposte sopra - è finita per rientrare dalla finestra. Ed a rendere possibile ciò è stata l’ANAC con le Linee Guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” approvate con la Delibera n. 206 del 1° marzo 2018, e dunque dopo l’entrata in vigore delle modifiche al Codice apportate con il decreto correttivo.

Che tipo di indicazioni ha fornito l’ANAC?

Nelle Linee Guida n. 4 approvate con la Delibera n. 206/2018, l’ANAC ammette che in applicazione dell’art. 16 comma 2-bis l’importo delle opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento di trasformazione del territorio - se non vengono realizzate direttamente del titolare del permesso di costruire, ma sono affidate a terzi e sempre che il loro valore sia inferiore alla soglia UE - possa essere scorporato dal valore complessivo delle opere di urbanizzazione da eseguirsi nel quadro del progetto di trasformazione urbanistica del territorio autorizzato. Ecco dunque riproposta un’interpretazione applicativa dell’art. 16 comma 2-bis non conforme al diritto EU ed in particolare alle norme che dovrebbero impedire frazionamenti elusivi dei lavori e dei servizi da aggiudicare.

A quali conclusioni è giunta, per il momento, la Commissione Europea?

Dalla lettera del 24 gennaio 2019 trasmessa alle Autorità Italiane si evince che la Commissione Europea ha finito per ritenere, giustamente, che le disposizioni date dalla Giunta di Milano - segnalate nella denuncia del 2015 – non fossero un caso isolato e marginale. La Commissione ha potuto verificare che l’interpretazione applicativa dell’art. 16 comma 2-bis “non conforme” al diritto UE - della quale le Linee Guida di Milano erano una chiara esemplificazione – era stata fornita alle Amministrazioni prima dall’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici (già nel 2012), e poi dall’ANAC con le Linee Guida n. 4 sopraricordate. E quest’ultimo atto approvato dall’ANAC dopo l’intervento correttivo sul Codice dei Contratti e con l’attività di indagine Eu Pilot 7994 e dunque con l’interlocuzione istituzionale tra le Autorità Italiane e la Commissione Europea ancora in corso, ha reso evidente – è lecito crederlo - il fatto che quella interpretazione non conforme e quanti la difendono siano piuttosto tenaci e duri ad arrendersi. Ecco, dunque, che la Commissione Europea - dopo poco meno di due anni e mezzo - ha ritenuto di poter chiudere l’attività di indagine Eu Pilot 7994/2015 inserendo l’art. 16 comma 2-bis tra le norme per le quali ha deciso di avviare la procedura di infrazione n. n. 2018/2273.

E ora che succede?

Il Governo ha 60 giorni - che di fatto sono scaduti in questi giorni - per fornire dei chiarimenti alla Commissione Europea e scongiurare un deferimento del nostro paese alla Corte di Giustizia UE. Al momento quel che ha deciso di fare il Governo non è noto. Si può però dare conto, però, di alcune iniziative promosse da chi vorrebbe impedire un deferimento del nostro paese alla Corte di Giustizia UE, e che nello stesso tempo vorrebbe impedire anche che il Governo tenti di scongiurare questa ipotesi limitandosi ad esibire – o anche solo a promettere un’altra volta - una riformulazione delle Linee Guida approvate dall’ANAC nel 2018.

●                    INIZIATIVE PARLAMENTARI

  1. il deputato radicale di +Europa +Europa Riccardo Magi ha presentato un’interrogazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (atto camera 4/2346) perché dia pubblicamente conto delle valutazioni e delle intenzioni dell’Esecutivo rispetto all'iniziativa della Commissione e chiedendo espressamente se il Governo non intenda rispondere alla Commissione promuovendo un’iniziativa legislativa che porti all'abrogazione dell’art. 16 comma 2-bis.
  2. il deputato radicale di +Europa +Europa Riccardo Magi ha presentato, in occasione dell’esame parlamentare della Legge Europea, un emendamento con il quale si proponeva la soppressione dell’art. 16 comma 2-bis del DPR 380/2001 e del correlato art. 36 comma 4 del Codice dei Contratti. Ma il Governo ed il Relatore hanno invitato il presentatore al ritiro, senza fornire alcuna spiegazione a riguardo, e successivamente l’emendamento è stato bocciato dall'Aula di Montecitorio.
  3. il consigliere regionale del Lazio di +Europa Alessandro Capriccioli ha presentato un’interrogazione all’Assessore competente per sollecitare un’iniziativa della Giunta in relazione all'apertura della procedura di infrazione affinché i Comuni del Lazio ne vengano appositamente informati, e si prevenga il rischio che si continui ad applicare l’art. 16 comma 2-bis in modo non conforme al diritto UE

Perché sostenere la petizione ma soprattutto perché chiedere che venga abrogato l’art. 16 comma 2-bis?

L’abrogazione dell’art. 16 comma 2-bis consentirebbe di rimuovere un appiglio per frazionamenti artificiosi delle opere di infrastrutturazione e di urbanizzazione a servizio degli interventi di trasformazione del territorio, per condotte elusive della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti e concessioni nonché per applicazioni disomogenee di una regola fondamentale. La rispettabilità del diritto (della regola) come è noto, è un requisito fondamentale per qualsiasi convivenza civile organizzata.

Solo cancellando la norma si fornirà una risposta, senza equivoci, non solo alla Commissione Europea, ma anche ai molti cittadini italiani a beneficio dei quali, come è noto, le urbanizzazioni vengono eseguite, acquisite al patrimonio dei Comuni e collegate fisicamente e funzionalmente alle infrastrutture ed alle reti esistenti. E’ nell'interesse di tutti non solo prevenire un deferimento dell'Italia alla Corte Europea di Giustizia UE, ma anche e soprattutto offrire ai cittadini la garanzia formale – ed è senza dubbio noto a tutti coloro che hanno a cuore il diritto, e che sanno bene come sia il diritto a consentire la gestione di questioni più o meno complesse, quanto ciò abbia valore - che le opere di urbanizzazione, realizzate peraltro a valere su somme altrimenti destinate alle casse comunale e destinate ad essere acquisite e gestite dalle amministrazioni locali e ad essere utilizzate da tutti i cittadini, siano realizzate con le stesse modalità adottate per eseguire una qualsiasi opera pubblica di importo corrispondente. 

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