Il 3% del monte ingaggi della Serie A per le Scuole Calcio

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Il problema

Il calcio di base italiano è in difficoltà.

Le società che crescono i bambini e i ragazzi – dai Piccoli Amici agli Allievi U17 – sostengono costi enormi, garantiscono educazione, inclusione, sport per tutti.

Eppure sono lasciate sole.Nel frattempo, il calcio professionistico muove risorse gigantesche: 1,17 miliardi di euro di stipendi solo in Serie A.È arrivato il momento di dire basta.

È arrivato il momento di chiedere una riforma nazionale che rimetta al centro i giovani e tuteli chi li forma davvero.

Lanciamo una bozza di proposta di legge:

PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE 

“Fondo Nazionale per il Sostegno al Calcio Giovanile”

RELAZIONE INTRODUTTIVA
La presente proposta di legge istituisce il Fondo Nazionale per il Sostegno allo Sport Giovanile, con l’obiettivo di sostenere in modo strutturale le società dilettantistiche che operano nei settori giovanili FIGC, dalla categoria Piccoli Amici (5 anni) fino agli Allievi Under 17.

Nella stagione sportiva 2025/2026, il monte ingaggi lordo complessivo della Serie A è stato pari a circa € 1.170.000.000.  
L’applicazione di un contributo obbligatorio di scopo del 3% genera un gettito annuo stimato in  35,1 milioni di euro all’anno destinati allo sport giovanile italiano.

Le risorse vengono ripartite ai Comitati Regionali FIGC e successivamente alle società dilettantistiche con criteri oggettivi:  
- numero degli iscritti 5–17 anni,  
- livello delle quote di iscrizione,  
- progetti di inclusione sociale.


Una società con 200 iscritti può ricevere tra 9.000 e 15.000 euro annui, con impatti significativi su:  
- riduzione delle quote,  
- sostegno alle famiglie con ISEE basso,  
- acquisto di materiale tecnico,  
- formazione degli allenatori,  
- miglioramento delle strutture.


La misura è pienamente coerente con i principi costituzionali (art. 23 e 53 Cost.) e con le politiche nazionali di promozione dello sport giovanile.


ARTICOLATO

Art. 1 – Finalità
La presente legge istituisce il Fondo Nazionale per il Sostegno al Calcio Giovanile, destinato a promuovere l’accesso allo sport per bambini e adolescenti e a sostenere le società dilettantistiche impegnate nei settori giovanili FIGC.

Art. 2 – Istituzione del contributo obbligatorio di scopo sul monte ingaggi delle società di Serie A
(articolo tributario integrato)


1. Istituzione del contributo
È istituito, ai sensi dell’articolo 23 della Costituzione, un contributo obbligatorio di scopo a carico delle società sportive professionistiche partecipanti al Campionato di Serie A, finalizzato al finanziamento del Fondo Nazionale per il Sostegno al Calcio Giovanile.


2. Soggetti passivi
Sono tenute al versamento del contributo le società di capitali iscritte alla FIGC e partecipanti alla Serie A nella stagione sportiva di riferimento.


3. Base imponibile
La base imponibile è costituita dal monte ingaggi lordo corrisposto ai calciatori tesserati, comprensivo di retribuzioni fisse, bonus, premi, indennità, compensi variabili e contributi previdenziali a carico della società.  
Sono esclusi gli importi corrisposti a titolo di indennità di trasferimento.


4. Aliquota
Il contributo è applicato nella misura del 3% del monte ingaggi lordo.  
Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per lo Sport, l’aliquota può essere variata tra il 2% e il 5%.


5. Versamento
Le società versano il contributo alla FIGC entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base dei dati certificati relativi alla stagione precedente.


6. Destinazione vincolata
Il gettito è integralmente destinato al Fondo Nazionale per il Sostegno allo Calcio Giovanile, con vincolo di destinazione alle attività delle Scuole calcio e dei Settori giovanili delle società non professionistiche.


7. Accertamento e controllo
La FIGC verifica i dati, accerta l’importo dovuto e trasmette al MEF un rendiconto certificato annuale.  
Il MEF esercita poteri di vigilanza ai sensi dell’articolo 53 della Costituzione.

8. Sanzioni
Il mancato o tardivo versamento comporta:  
- sanzione amministrativa del 30% dell’importo dovuto;  
- interessi legali;  
- segnalazione alla FIGC per eventuali provvedimenti disciplinari.

9. Regolamento attuativo
Entro 90 giorni, la FIGC adotta un regolamento che definisce modalità di calcolo, trasmissione dei dati, modelli di rendicontazione e criteri di riparto ai Comitati Regionali.

Art. 3 – Gestione del Fondo
Il Fondo è istituito presso la FIGC, che provvede alla ripartizione ai Comitati Regionali secondo criteri demografici, sportivi e socio-economici.


Art. 4 – Criteri di erogazione alle società sportive
I Comitati Regionali erogano le risorse alle società dilettantistiche sulla base di:  
- numero degli iscritti dai 5 ai 17 anni;  
- livello delle quote di iscrizione;  
- progetti di inclusione sociale.

Art. 5 – Obblighi delle società beneficiarie
Le società devono:  
- presentare rendicontazione annuale;  
- pubblicare i bilanci le quote di iscrizione applicate per i loro servizi.

Art. 6 – Monitoraggio e trasparenza
La FIGC pubblica annualmente un Rapporto Nazionale sullo Sport Giovanile.

Art. 7 – Sanzioni
Le società che non rispettano gli obblighi perdono il diritto ai contributi e possono essere soggette a sanzioni amministrative.

Art. 8 – Entrata in vigore
La legge entra in vigore il 1° luglio dell’anno successivo alla sua approvazione

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Paolo OmoboniPromotore della petizione

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