Estensione diritto alla difesa, diritto individuale inviolabile.

Il problema

Estensione diritto alla difesa, diritto individuale inviolabile. Patrocinio a spese dello Stato, abrograzione del comma 2 dell'art. 76 del D.P.R. 115/2002. Aumento dei limiti di reditto. Introduzione di assistenti e mediatori AI. 

 


Alla Spett.le CAMERA DEI DEPUTATI.

Al Spett.le SENATO DELLA REPUBBLICA.

I firmatari del documento, i cui dati vengono comunicati in allegato, con la presente inoltrano la seguente

PETIZIONE AI SENSI DELL’ART. 50 COST.

Si chiede che la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica vogliano procedere a:

Abrogare il comma 2 dell'art. 76 del D.P.R. 115/2002.

Estendere alle consulenze l'istituto del patrocinio legale gratuito, includendo le consulenze legali: Modificare in tal senso l'art. 76 del D.P.R. 115/2002 per esempio.

Creare una piattaforma per rendere privo di rischi e di costi l'inoltro di esposti disciplinari ad un Consgilo dell'Ordine ed ad un Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense, e sistemi AI di riduzione della conflittualità, al fine di far cambiare in tempo breve rotta agli avvoati eventualmente non sintonizzati sul codice deontologico o sul diritto.

Introdurre allo sportello del cittadino presso gli ordini assistenti legali artificiali AI, per consulenza immediata ogni giorno della settimana, per tutto l'orario di apertura delle sedi degli ordini, e app apposite scaricabili.

Inotrodurre elenchi digitalizzati degli avvocati che svolgono il patrocinio gratuito a spese dello stato, ed un sistema automatico per cui un serie di nominativi di avvocaiti potenzialmente disponibili in base alle loro agende online. così che l'AI che offre la consulenza iniziale al cittadino, posssa proporre in automatico il caso ai migliori avvocati che hanno tempo libero nel tempo più prossimo nel luogo più prossimo e con le maggiori probabilità di successo o di competenza professionale specifica per il caso di specie del soggetto richiedente assistenza legale, gratuita o no.

Aggiornarnare i limiti di reddito all'nflazione.

Il patrocinio gratuito a spese dello Stato, purtroppo è limitato dal comma 2 dell'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115. Si domanda l'abrogazione del comma due, in linea con una interpretazione in senso ampio dell'art. 24 Costituzione Italiana, che non subordina il diritto dell'individuo al concetto astratto di famiglia, che generalmente si potrebbe bonariamente definire, ponderatamente, come un insieme di forze, un campo di forze, non sempre orientato negli interessi dell'individuo. Da ciò ne scaturirebbe il dovere assoluto di abrograzione urgente di tale comma. Si pensi particolarmente ai diritti delle donne in stato di gravidanza, ai casi di violenza o femminicidio, ma il concetto dovrebbe essere esteso e non limitante, differentemente dal comma 4-ter dello stesso art.76. 

Secondo le risposte fornite da Chat GPT il limite per l'accesso al patrocinio gratuito non tiene conto dell'inflazione cumulativa dal 2002 ad oggi. Base 2002: €9.296,22, oggi (2024) €11.746,68 crescita 26%, base attualizzata all'inflazione (40-45%) 2024: €14.253,05. 

Si ritiene il valore comunque come irralistico negli effetti dell'efficacia ai sensi degli art. 2, 3 e art. 24 Costituzione "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione", nonchè dell'art. 32. 

Si chiede che venga anche valutata la potenziale incostituzionalità del comma 2 dell'Art. 76 in oggetto, osservanto il combimato disposto degli art 24 e 32 della Costituzione, particolarmente l'art. 32 Cost. prescrive: "La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.".

Ritengo il comma 2 dell'Art. 76 del DPR 115/2002 intollerabile ed inammissibile poiché potenzialmente genererebbe l'intollerabile ed inammissiible soggiogazione dell'individuo alla famiglia, ed in seconda analisi ad abusi di diritto, o ad altre condotte, dando potenzialmente un potere eccessivo allo Stato rispetto ai diritti incomprimibili dell'individuo, e che tale impostazione di subordinazione dell'individuo alla famiglia, dettata da uno Stato, la Repubblica Italiana, sorto dopo una ventennio di dittatura fascista, potrebbe potenzialmente costituire agli effetti, indiriettamente, una eco distorta di quella subordinazione dell'individuo allo Stato, fondamento del Regime Fascista, subordinazione che nulla ha a che vedere con i diritti inviolabili dell'uomo, ovvero dell'individuo. La famiglia è un contesto; un insieme; e come ogni insieme è potenziale luogo di contrasti; ed in quanto tale, ritengo sia improponibile ed incostituzionale il comma 2 dell'art. 76 in oggetto. L'assenza di un effettivo diritto alla difesa, pone seri dubbi ed interrogativi circa la vastita della bontà dell'intento democratico della Repubblica Italiana. Si potrebbe affermare che è invece gravemente manchevole nella garanzia di uno dei pilastri dello stato di diritto?

L'accesso al patrocinio gratuito dovrebbe essere regolato da complessi ed elaborati algoritmi, che tengano in conto anche gli effetti sulla salute, dell'eventuale mancato intervento di un legale o di una AI a prevenzione del contenzioso, dell'ingiusta sconfitta, o delle ingiuste lesive conseguenze (inclusi infarti, ischemie etc.).

Massimo Torre

 

 

Illustrissimi Presidenti,

Illustrissimi Giudici,
La presente comunicazione intende sottoporre alla Vostra attenzione la necessità di abrogare il comma 2 dell'art. 76 del D.P.R. 115/2002, alla luce di rilevanti profili di incostituzionalità emersi dal combinato disposto degli articoli 2, 3, 24 e 32 della Costituzione.

Come stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 110/2024, "l'azione in giudizio per la difesa dei propri diritti è essa stessa il contenuto di un diritto, protetto dagli articoli 24 e 113 della Costituzione e da annoverarsi tra quelli inviolabili, riconducibili all'art. 2 della Costituzione [...] e caratterizzanti lo stato democratico di diritto". Tale diritto è riconosciuto a tutti e spetta a tutti, "com'è proprio dei diritti ascrivibili all'alveo dell'art. 2 Cost., riferito in maniera cristallina all'uomo."

La Corte Costituzionale nella sentenza n. 157/2021 ha ribadito che il patrocinio a spese dello Stato serve a "rimuovere, in armonia con l'art. 3, secondo comma, Cost., le difficoltà di ordine economico che possono opporsi al concreto esercizio del diritto di difesa", assicurando l'effettività del diritto ad agire e difendersi in giudizio, qualificato come diritto inviolabile dall'art. 24 Cost.

La subordinazione di tale diritto al reddito familiare, prevista dal comma 2 dell'art. 76 del D.P.R. 115/2002, si pone in potenziale contrasto con il principio sancito dall'art. 32 Cost. secondo cui "la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". .. La mancanza di un'effettiva tutela legale può causare gravi pregiudizi alla salute psicofisica dell'individuo.

La Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 322/2013 ha sottolineato come si determini un inaccettabile "conflitto tra il diritto inviolabile di difesa e l'esigenza di coesione dei corpi sociali", che sono beni tra loro non comparabili, giacché la questione non riguarda le modalità dell'esercizio del diritto di difesa, bensì come possa derivare una lesione di diritti fondamentali dall'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito.

La Cassazione con sentenza n. 16272/2022 ha evidenziato come in determinate situazioni sia necessario prescindere dai limiti reddituali per garantire l'effettività della tutela legale, riconoscendo la prevalenza del diritto individuale sulle considerazioni di carattere economico.

Il condizionamento del diritto di difesa al reddito familiare risulta particolarmente critico nei casi di conflitti intrafamiliari, come evidenziato nella Vostra petizione del 31 gennaio 2025. La Cassazione penale n. 12191/2020 ha stabilito che, una volta riconosciuto il diritto alla difesa come fondamentale, non possono essere imposte limitazioni basate su criteri esterni alla sfera individuale del soggetto.

La subordinazione del diritto di difesa al reddito familiare può inoltre configurare una violazione del principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'art. 3 Cost. Come evidenziato nella sentenza n. 24378/2019 della Cassazione civile, ai fini della determinazione dei limiti di reddito vanno computati anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte, ampliando ulteriormente la platea dei soggetti potenzialmente esclusi dalla tutela legale.

Alla luce di quanto esposto, si richiede un immediato intervento legislativo volto all'abrogazione del comma 2 dell'art. 76 del D.P.R. 115/2002, al fine di garantire l'effettività del diritto inviolabile alla difesa e alla tutela della salute, in conformità ai principi costituzionali sopra richiamati.

La presente richiesta si inserisce nel solco delle precedenti comunicazioni del 30 e 31 gennaio (Petizione alla Camera ed al Senato) e del 26 febbraio 2025, che hanno già evidenziato l'urgenza di una riforma organica dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, volta a garantire una più ampia ed effettiva tutela dei diritti fondamentali della persona.

In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgo distinti saluti.


Genova, 14/03/2025 – Questa lettera è scritta da Simpliciter.ai, Intelligenza Artificiale, Assistente legale artificiale.

 

 

 

Riposto qui il testo della lettera della letttera del 26 febbraio, critta su mio imput da Simpliciter.ai:

 


Violazione dei diritti individuali inviolabili attraverso la subordinazione del patrocinio a spese dello Stato al reddito familiare - Profili di illegittimità costituzionale e responsabilità istituzionale

Richiesta di immediati provvedimenti per la riforma del patrocinio a spese dello Stato - Responsabilità istituzionali per inerzia legislativa

Ill.mi
Presidente del Consiglio dei Ministri, Onorevole Giorgia Meloni
Presidente del Senato della Repubblica, Senatore Ignazio La Russa

Presidente della Camera dei Deputati, Onorevole Lorenzo Fontana
LORO SEDI

Questa lettera è stata Scritta da Simpliciter.ai, assistente legale artificiale, intelligenza artificiale.


Oggetto: Violazione dei diritti individuali inviolabili attraverso la subordinazione del patrocinio a spese dello Stato al reddito familiare - Profili di illegittimità costituzionale e responsabilità istituzionale

La presente comunicazione muove dalla necessità di evidenziare una grave criticità nell'attuale sistema normativo che regola l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, con particolare riferimento alla subordinazione di diritti costituzionalmente garantiti come individuali e inviolabili a parametri reddituali familiari, in potenziale contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale italiano.

L'articolo 2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo come singolo, principio che trova ulteriore conferma nell'articolo 3 della Costituzione che sancisce l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Questi principi fondamentali vengono potenzialmente compromessi dall'attuale formulazione dell'art. 76 comma 2 del D.P.R. 115/2002, che subordina l'accesso al patrocinio a spese dello Stato alla valutazione del reddito familiare anziché individuale, creando una potenziale forma di soggezione dell'individuo alle dinamiche economiche familiari.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 10 del 2022, ha ribadito come il diritto al patrocinio a spese dello Stato rappresenti un'attuazione concreta del principio di uguaglianza sostanziale e del diritto di difesa, sottolineando la necessità di garantire l'effettivo accesso alla giustizia per tutti i cittadini. La subordinazione di tale diritto al reddito familiare può configurare una violazione dell'articolo 24 della Costituzione, che garantisce il diritto di difesa come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

L'inerzia legislativa nel correggere questa distorsione potrebbe configurare una responsabilità istituzionale ai sensi dell'articolo 28 della Costituzione, che prevede la responsabilità diretta dei funzionari e dipendenti dello Stato per gli atti compiuti in violazione di diritti. Tale responsabilità si estende agli organi costituzionali chiamati a garantire l'effettività dei diritti fondamentali, configurando potenziali profili di responsabilità sia civile che penale per omissione di atti d'ufficio qualora non vengano adottati i necessari provvedimenti correttivi.

Oggetto: Richiesta di immediati provvedimenti per la riforma del patrocinio a spese dello Stato - Responsabilità istituzionali per inerzia legislativa

Con la presente, si sottopone alla Vostra attenzione l'urgente necessità di adottare provvedimenti immediati in merito alla riforma del patrocinio a spese dello Stato, alla luce della petizione presentata ai sensi dell'art. 50 della Costituzione in data 30 gennaio 2025, che solleva questioni di estrema rilevanza costituzionale attinenti alla tutela effettiva del diritto di difesa.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 237 del 2015, ha ribadito come il patrocinio a spese dello Stato rappresenti un'attuazione concreta del principio di uguaglianza sostanziale e del diritto di difesa, principi cardine del nostro ordinamento costituzionale. L'attuale sistema presenta tuttavia criticità significative che rischiano di compromettere l'effettività di tali diritti fondamentali.

La recente sentenza della Cassazione penale n. 42477 del 2023 ha evidenziato la necessità di garantire l'accesso al patrocinio anche in deroga ai limiti reddituali per specifiche categorie di soggetti vulnerabili, confermando l'inadeguatezza degli attuali parametri economici. Tale orientamento giurisprudenziale rafforza l'urgenza di una riforma organica dell'istituto, come richiesto nella petizione in oggetto.

La Cassazione civile, con la sentenza n. 15175 del 2019, ha inoltre ampliato l'ambito di applicazione del patrocinio a spese dello Stato, includendo anche i procedimenti di volontaria giurisdizione e quelli in cui l'assistenza tecnica non è obbligatoria, evidenziando così la necessità di un approccio più inclusivo alla tutela legale dei non abbienti.

L'inerzia legislativa rispetto alle istanze sollevate nella petizione potrebbe configurare una grave violazione dei doveri costituzionali posti in capo alle istituzioni parlamentari e governative. La mancata attuazione di riforme necessarie per garantire l'effettività del diritto di difesa potrebbe infatti integrare una responsabilità per omissione di atti d'ufficio, oltre a esporre lo Stato italiano a possibili procedure di infrazione per violazione degli obblighi internazionali in materia di tutela dei diritti umani.

La Cassazione civile, con l'ordinanza n. 8926 del 2023, ha sottolineato la necessità di garantire un'adeguata remunerazione ai professionisti che prestano assistenza legale gratuita, evidenziando come l'efficacia del sistema dipenda anche da un corretto bilanciamento tra contenimento della spesa pubblica e qualità del servizio offerto.

Si richiede pertanto l'immediata calendarizzazione di un disegno di legge che recepisca le istanze contenute nella petizione, con particolare riferimento all'abrogazione del comma 2 dell'art. 76 del D.P.R. 115/2002, all'innalzamento dei limiti di reddito e all'introduzione di sistemi di assistenza legale innovativi basati su tecnologie di intelligenza artificiale.

La mancata adozione di provvedimenti in tal senso potrebbe configurare una responsabilità per danno erariale, considerando i costi sociali ed economici derivanti dalla mancata tutela effettiva dei diritti fondamentali, oltre a possibili profili di responsabilità penale per omissione di atti d'ufficio ai sensi dell'art. 328 c.p. in capo ai soggetti istituzionali che hanno il dovere di garantire l'attuazione dei principi costituzionali.

Si sottolinea come la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 234 del 2019, abbia ribadito che la previsione di soglie reddituali deve essere funzionale all'effettiva individuazione dei soggetti non abbienti, e non può tradursi in un ostacolo all'accesso alla giustizia.

Aggiungo i seguenti due paragrafi alla lettera, da inserire prima dei saluti finali:

Per quanto concerne l'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale per il filtraggio degli esposti disciplinari, la Cassazione penale, con la sentenza n. 34790 del 2019, ha stabilito importanti principi in materia di segnalazioni disciplinari, chiarendo come il diritto di critica e segnalazione non sia illimitato ma debba rispettare precisi parametri di continenza e veridicità. L'implementazione di un sistema di filtraggio automatizzato attraverso l'intelligenza artificiale, come proposto nella petizione, rappresenterebbe un significativo passo avanti nella gestione efficiente e imparziale delle segnalazioni, garantendo al contempo la tutela sia dei diritti degli esponenti che degli incolpati. La Cassazione civile, con la sentenza n. 34206 del 2022, ha inoltre evidenziato come nel diritto disciplinare forense non viga il principio di stretta tipicità, aprendo così la strada all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale che possano supportare gli organi disciplinari nella valutazione preliminare degli esposti, nel pieno rispetto dei principi di probità, dignità e decoro sanciti dal Codice Deontologico Forense.

Particolarmente grave appare il mancato adeguamento dei limiti di reddito per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato all'indice ISTAT, come evidenziato nella petizione. Tale inerzia si pone in aperto contrasto con i principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 237 del 2015, che ha ribadito come il patrocinio a spese dello Stato rappresenti un'attuazione concreta del principio di uguaglianza sostanziale e del diritto di difesa. Il mancato adeguamento all'inflazione dal 2002 ad oggi, con una perdita di valore reale stimata tra il 40% e il 45%, costituisce una grave compromissione dell'effettività del diritto di difesa costituzionalmente garantito, rendendo di fatto inaccessibile l'assistenza legale per una fascia sempre più ampia di cittadini che, pur versando in condizioni di difficoltà economica, superano le soglie non aggiornate previste dalla normativa vigente.

Si richiede pertanto un Vostro immediato intervento per dare seguito alle istanze contenute nella petizione, adottando i necessari provvedimenti legislativi e amministrativi per garantire una piena ed effettiva tutela del diritto di difesa, in conformità ai principi costituzionali e agli obblighi internazionali dell'Italia.

In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Questa lettera è stata Scritta da Simpliciter.ai, assistente legale artificiale, intelligenza artificiale.


Genova, 25 / 02 / 2025


Massimo Torre

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Torre MassimoPromotore della petizione

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Il problema

Estensione diritto alla difesa, diritto individuale inviolabile. Patrocinio a spese dello Stato, abrograzione del comma 2 dell'art. 76 del D.P.R. 115/2002. Aumento dei limiti di reditto. Introduzione di assistenti e mediatori AI. 

 


Alla Spett.le CAMERA DEI DEPUTATI.

Al Spett.le SENATO DELLA REPUBBLICA.

I firmatari del documento, i cui dati vengono comunicati in allegato, con la presente inoltrano la seguente

PETIZIONE AI SENSI DELL’ART. 50 COST.

Si chiede che la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica vogliano procedere a:

Abrogare il comma 2 dell'art. 76 del D.P.R. 115/2002.

Estendere alle consulenze l'istituto del patrocinio legale gratuito, includendo le consulenze legali: Modificare in tal senso l'art. 76 del D.P.R. 115/2002 per esempio.

Creare una piattaforma per rendere privo di rischi e di costi l'inoltro di esposti disciplinari ad un Consgilo dell'Ordine ed ad un Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense, e sistemi AI di riduzione della conflittualità, al fine di far cambiare in tempo breve rotta agli avvoati eventualmente non sintonizzati sul codice deontologico o sul diritto.

Introdurre allo sportello del cittadino presso gli ordini assistenti legali artificiali AI, per consulenza immediata ogni giorno della settimana, per tutto l'orario di apertura delle sedi degli ordini, e app apposite scaricabili.

Inotrodurre elenchi digitalizzati degli avvocati che svolgono il patrocinio gratuito a spese dello stato, ed un sistema automatico per cui un serie di nominativi di avvocaiti potenzialmente disponibili in base alle loro agende online. così che l'AI che offre la consulenza iniziale al cittadino, posssa proporre in automatico il caso ai migliori avvocati che hanno tempo libero nel tempo più prossimo nel luogo più prossimo e con le maggiori probabilità di successo o di competenza professionale specifica per il caso di specie del soggetto richiedente assistenza legale, gratuita o no.

Aggiornarnare i limiti di reddito all'nflazione.

Il patrocinio gratuito a spese dello Stato, purtroppo è limitato dal comma 2 dell'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115. Si domanda l'abrogazione del comma due, in linea con una interpretazione in senso ampio dell'art. 24 Costituzione Italiana, che non subordina il diritto dell'individuo al concetto astratto di famiglia, che generalmente si potrebbe bonariamente definire, ponderatamente, come un insieme di forze, un campo di forze, non sempre orientato negli interessi dell'individuo. Da ciò ne scaturirebbe il dovere assoluto di abrograzione urgente di tale comma. Si pensi particolarmente ai diritti delle donne in stato di gravidanza, ai casi di violenza o femminicidio, ma il concetto dovrebbe essere esteso e non limitante, differentemente dal comma 4-ter dello stesso art.76. 

Secondo le risposte fornite da Chat GPT il limite per l'accesso al patrocinio gratuito non tiene conto dell'inflazione cumulativa dal 2002 ad oggi. Base 2002: €9.296,22, oggi (2024) €11.746,68 crescita 26%, base attualizzata all'inflazione (40-45%) 2024: €14.253,05. 

Si ritiene il valore comunque come irralistico negli effetti dell'efficacia ai sensi degli art. 2, 3 e art. 24 Costituzione "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione", nonchè dell'art. 32. 

Si chiede che venga anche valutata la potenziale incostituzionalità del comma 2 dell'Art. 76 in oggetto, osservanto il combimato disposto degli art 24 e 32 della Costituzione, particolarmente l'art. 32 Cost. prescrive: "La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.".

Ritengo il comma 2 dell'Art. 76 del DPR 115/2002 intollerabile ed inammissibile poiché potenzialmente genererebbe l'intollerabile ed inammissiible soggiogazione dell'individuo alla famiglia, ed in seconda analisi ad abusi di diritto, o ad altre condotte, dando potenzialmente un potere eccessivo allo Stato rispetto ai diritti incomprimibili dell'individuo, e che tale impostazione di subordinazione dell'individuo alla famiglia, dettata da uno Stato, la Repubblica Italiana, sorto dopo una ventennio di dittatura fascista, potrebbe potenzialmente costituire agli effetti, indiriettamente, una eco distorta di quella subordinazione dell'individuo allo Stato, fondamento del Regime Fascista, subordinazione che nulla ha a che vedere con i diritti inviolabili dell'uomo, ovvero dell'individuo. La famiglia è un contesto; un insieme; e come ogni insieme è potenziale luogo di contrasti; ed in quanto tale, ritengo sia improponibile ed incostituzionale il comma 2 dell'art. 76 in oggetto. L'assenza di un effettivo diritto alla difesa, pone seri dubbi ed interrogativi circa la vastita della bontà dell'intento democratico della Repubblica Italiana. Si potrebbe affermare che è invece gravemente manchevole nella garanzia di uno dei pilastri dello stato di diritto?

L'accesso al patrocinio gratuito dovrebbe essere regolato da complessi ed elaborati algoritmi, che tengano in conto anche gli effetti sulla salute, dell'eventuale mancato intervento di un legale o di una AI a prevenzione del contenzioso, dell'ingiusta sconfitta, o delle ingiuste lesive conseguenze (inclusi infarti, ischemie etc.).

Massimo Torre

 

 

Illustrissimi Presidenti,

Illustrissimi Giudici,
La presente comunicazione intende sottoporre alla Vostra attenzione la necessità di abrogare il comma 2 dell'art. 76 del D.P.R. 115/2002, alla luce di rilevanti profili di incostituzionalità emersi dal combinato disposto degli articoli 2, 3, 24 e 32 della Costituzione.

Come stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 110/2024, "l'azione in giudizio per la difesa dei propri diritti è essa stessa il contenuto di un diritto, protetto dagli articoli 24 e 113 della Costituzione e da annoverarsi tra quelli inviolabili, riconducibili all'art. 2 della Costituzione [...] e caratterizzanti lo stato democratico di diritto". Tale diritto è riconosciuto a tutti e spetta a tutti, "com'è proprio dei diritti ascrivibili all'alveo dell'art. 2 Cost., riferito in maniera cristallina all'uomo."

La Corte Costituzionale nella sentenza n. 157/2021 ha ribadito che il patrocinio a spese dello Stato serve a "rimuovere, in armonia con l'art. 3, secondo comma, Cost., le difficoltà di ordine economico che possono opporsi al concreto esercizio del diritto di difesa", assicurando l'effettività del diritto ad agire e difendersi in giudizio, qualificato come diritto inviolabile dall'art. 24 Cost.

La subordinazione di tale diritto al reddito familiare, prevista dal comma 2 dell'art. 76 del D.P.R. 115/2002, si pone in potenziale contrasto con il principio sancito dall'art. 32 Cost. secondo cui "la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". .. La mancanza di un'effettiva tutela legale può causare gravi pregiudizi alla salute psicofisica dell'individuo.

La Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 322/2013 ha sottolineato come si determini un inaccettabile "conflitto tra il diritto inviolabile di difesa e l'esigenza di coesione dei corpi sociali", che sono beni tra loro non comparabili, giacché la questione non riguarda le modalità dell'esercizio del diritto di difesa, bensì come possa derivare una lesione di diritti fondamentali dall'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito.

La Cassazione con sentenza n. 16272/2022 ha evidenziato come in determinate situazioni sia necessario prescindere dai limiti reddituali per garantire l'effettività della tutela legale, riconoscendo la prevalenza del diritto individuale sulle considerazioni di carattere economico.

Il condizionamento del diritto di difesa al reddito familiare risulta particolarmente critico nei casi di conflitti intrafamiliari, come evidenziato nella Vostra petizione del 31 gennaio 2025. La Cassazione penale n. 12191/2020 ha stabilito che, una volta riconosciuto il diritto alla difesa come fondamentale, non possono essere imposte limitazioni basate su criteri esterni alla sfera individuale del soggetto.

La subordinazione del diritto di difesa al reddito familiare può inoltre configurare una violazione del principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'art. 3 Cost. Come evidenziato nella sentenza n. 24378/2019 della Cassazione civile, ai fini della determinazione dei limiti di reddito vanno computati anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte, ampliando ulteriormente la platea dei soggetti potenzialmente esclusi dalla tutela legale.

Alla luce di quanto esposto, si richiede un immediato intervento legislativo volto all'abrogazione del comma 2 dell'art. 76 del D.P.R. 115/2002, al fine di garantire l'effettività del diritto inviolabile alla difesa e alla tutela della salute, in conformità ai principi costituzionali sopra richiamati.

La presente richiesta si inserisce nel solco delle precedenti comunicazioni del 30 e 31 gennaio (Petizione alla Camera ed al Senato) e del 26 febbraio 2025, che hanno già evidenziato l'urgenza di una riforma organica dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, volta a garantire una più ampia ed effettiva tutela dei diritti fondamentali della persona.

In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgo distinti saluti.


Genova, 14/03/2025 – Questa lettera è scritta da Simpliciter.ai, Intelligenza Artificiale, Assistente legale artificiale.

 

 

 

Riposto qui il testo della lettera della letttera del 26 febbraio, critta su mio imput da Simpliciter.ai:

 


Violazione dei diritti individuali inviolabili attraverso la subordinazione del patrocinio a spese dello Stato al reddito familiare - Profili di illegittimità costituzionale e responsabilità istituzionale

Richiesta di immediati provvedimenti per la riforma del patrocinio a spese dello Stato - Responsabilità istituzionali per inerzia legislativa

Ill.mi
Presidente del Consiglio dei Ministri, Onorevole Giorgia Meloni
Presidente del Senato della Repubblica, Senatore Ignazio La Russa

Presidente della Camera dei Deputati, Onorevole Lorenzo Fontana
LORO SEDI

Questa lettera è stata Scritta da Simpliciter.ai, assistente legale artificiale, intelligenza artificiale.


Oggetto: Violazione dei diritti individuali inviolabili attraverso la subordinazione del patrocinio a spese dello Stato al reddito familiare - Profili di illegittimità costituzionale e responsabilità istituzionale

La presente comunicazione muove dalla necessità di evidenziare una grave criticità nell'attuale sistema normativo che regola l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, con particolare riferimento alla subordinazione di diritti costituzionalmente garantiti come individuali e inviolabili a parametri reddituali familiari, in potenziale contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale italiano.

L'articolo 2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo come singolo, principio che trova ulteriore conferma nell'articolo 3 della Costituzione che sancisce l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Questi principi fondamentali vengono potenzialmente compromessi dall'attuale formulazione dell'art. 76 comma 2 del D.P.R. 115/2002, che subordina l'accesso al patrocinio a spese dello Stato alla valutazione del reddito familiare anziché individuale, creando una potenziale forma di soggezione dell'individuo alle dinamiche economiche familiari.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 10 del 2022, ha ribadito come il diritto al patrocinio a spese dello Stato rappresenti un'attuazione concreta del principio di uguaglianza sostanziale e del diritto di difesa, sottolineando la necessità di garantire l'effettivo accesso alla giustizia per tutti i cittadini. La subordinazione di tale diritto al reddito familiare può configurare una violazione dell'articolo 24 della Costituzione, che garantisce il diritto di difesa come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

L'inerzia legislativa nel correggere questa distorsione potrebbe configurare una responsabilità istituzionale ai sensi dell'articolo 28 della Costituzione, che prevede la responsabilità diretta dei funzionari e dipendenti dello Stato per gli atti compiuti in violazione di diritti. Tale responsabilità si estende agli organi costituzionali chiamati a garantire l'effettività dei diritti fondamentali, configurando potenziali profili di responsabilità sia civile che penale per omissione di atti d'ufficio qualora non vengano adottati i necessari provvedimenti correttivi.

Oggetto: Richiesta di immediati provvedimenti per la riforma del patrocinio a spese dello Stato - Responsabilità istituzionali per inerzia legislativa

Con la presente, si sottopone alla Vostra attenzione l'urgente necessità di adottare provvedimenti immediati in merito alla riforma del patrocinio a spese dello Stato, alla luce della petizione presentata ai sensi dell'art. 50 della Costituzione in data 30 gennaio 2025, che solleva questioni di estrema rilevanza costituzionale attinenti alla tutela effettiva del diritto di difesa.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 237 del 2015, ha ribadito come il patrocinio a spese dello Stato rappresenti un'attuazione concreta del principio di uguaglianza sostanziale e del diritto di difesa, principi cardine del nostro ordinamento costituzionale. L'attuale sistema presenta tuttavia criticità significative che rischiano di compromettere l'effettività di tali diritti fondamentali.

La recente sentenza della Cassazione penale n. 42477 del 2023 ha evidenziato la necessità di garantire l'accesso al patrocinio anche in deroga ai limiti reddituali per specifiche categorie di soggetti vulnerabili, confermando l'inadeguatezza degli attuali parametri economici. Tale orientamento giurisprudenziale rafforza l'urgenza di una riforma organica dell'istituto, come richiesto nella petizione in oggetto.

La Cassazione civile, con la sentenza n. 15175 del 2019, ha inoltre ampliato l'ambito di applicazione del patrocinio a spese dello Stato, includendo anche i procedimenti di volontaria giurisdizione e quelli in cui l'assistenza tecnica non è obbligatoria, evidenziando così la necessità di un approccio più inclusivo alla tutela legale dei non abbienti.

L'inerzia legislativa rispetto alle istanze sollevate nella petizione potrebbe configurare una grave violazione dei doveri costituzionali posti in capo alle istituzioni parlamentari e governative. La mancata attuazione di riforme necessarie per garantire l'effettività del diritto di difesa potrebbe infatti integrare una responsabilità per omissione di atti d'ufficio, oltre a esporre lo Stato italiano a possibili procedure di infrazione per violazione degli obblighi internazionali in materia di tutela dei diritti umani.

La Cassazione civile, con l'ordinanza n. 8926 del 2023, ha sottolineato la necessità di garantire un'adeguata remunerazione ai professionisti che prestano assistenza legale gratuita, evidenziando come l'efficacia del sistema dipenda anche da un corretto bilanciamento tra contenimento della spesa pubblica e qualità del servizio offerto.

Si richiede pertanto l'immediata calendarizzazione di un disegno di legge che recepisca le istanze contenute nella petizione, con particolare riferimento all'abrogazione del comma 2 dell'art. 76 del D.P.R. 115/2002, all'innalzamento dei limiti di reddito e all'introduzione di sistemi di assistenza legale innovativi basati su tecnologie di intelligenza artificiale.

La mancata adozione di provvedimenti in tal senso potrebbe configurare una responsabilità per danno erariale, considerando i costi sociali ed economici derivanti dalla mancata tutela effettiva dei diritti fondamentali, oltre a possibili profili di responsabilità penale per omissione di atti d'ufficio ai sensi dell'art. 328 c.p. in capo ai soggetti istituzionali che hanno il dovere di garantire l'attuazione dei principi costituzionali.

Si sottolinea come la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 234 del 2019, abbia ribadito che la previsione di soglie reddituali deve essere funzionale all'effettiva individuazione dei soggetti non abbienti, e non può tradursi in un ostacolo all'accesso alla giustizia.

Aggiungo i seguenti due paragrafi alla lettera, da inserire prima dei saluti finali:

Per quanto concerne l'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale per il filtraggio degli esposti disciplinari, la Cassazione penale, con la sentenza n. 34790 del 2019, ha stabilito importanti principi in materia di segnalazioni disciplinari, chiarendo come il diritto di critica e segnalazione non sia illimitato ma debba rispettare precisi parametri di continenza e veridicità. L'implementazione di un sistema di filtraggio automatizzato attraverso l'intelligenza artificiale, come proposto nella petizione, rappresenterebbe un significativo passo avanti nella gestione efficiente e imparziale delle segnalazioni, garantendo al contempo la tutela sia dei diritti degli esponenti che degli incolpati. La Cassazione civile, con la sentenza n. 34206 del 2022, ha inoltre evidenziato come nel diritto disciplinare forense non viga il principio di stretta tipicità, aprendo così la strada all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale che possano supportare gli organi disciplinari nella valutazione preliminare degli esposti, nel pieno rispetto dei principi di probità, dignità e decoro sanciti dal Codice Deontologico Forense.

Particolarmente grave appare il mancato adeguamento dei limiti di reddito per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato all'indice ISTAT, come evidenziato nella petizione. Tale inerzia si pone in aperto contrasto con i principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 237 del 2015, che ha ribadito come il patrocinio a spese dello Stato rappresenti un'attuazione concreta del principio di uguaglianza sostanziale e del diritto di difesa. Il mancato adeguamento all'inflazione dal 2002 ad oggi, con una perdita di valore reale stimata tra il 40% e il 45%, costituisce una grave compromissione dell'effettività del diritto di difesa costituzionalmente garantito, rendendo di fatto inaccessibile l'assistenza legale per una fascia sempre più ampia di cittadini che, pur versando in condizioni di difficoltà economica, superano le soglie non aggiornate previste dalla normativa vigente.

Si richiede pertanto un Vostro immediato intervento per dare seguito alle istanze contenute nella petizione, adottando i necessari provvedimenti legislativi e amministrativi per garantire una piena ed effettiva tutela del diritto di difesa, in conformità ai principi costituzionali e agli obblighi internazionali dell'Italia.

In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Questa lettera è stata Scritta da Simpliciter.ai, assistente legale artificiale, intelligenza artificiale.


Genova, 25 / 02 / 2025


Massimo Torre

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Torre MassimoPromotore della petizione

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Petizione creata in data 15 marzo 2025