

L’ENPAM e la truffa dei CDO ( al 23 ottobre 2023…)
La Cassazione Penale Sez. 2 con sentenza n. 39731/2023 ha respinto (tra l’altro) i ricorsi di Dallocchio Maurizio e Zongoli Leonardo avverso la sentenza n. 4701/2022 della Corte di Appello di Roma- Penale Sez.4, che miravano ad ottenere l’assoluzione nel merito riguardo ai reati a loro contestati di truffa pluriaggravata in concorso ai danni dell’ENPAM, dichiarati invece estinti per prescrizione.
La Cassazione ha confermato l’estinzione di tali reati per intervenuta prescrizione, ma ha anche giudicato corretta la decisione della Corte di Appello di Roma di non assoluzione nel merito dagli stessi reati perché ha la sentenza ha rappresentato “l'esistenza, nella specie, di plurimi elementi di riscontro delle ipotesi accusatorie di truffa, evidenziando:
a) l'incompatibilità dell'acquisto dei titoli in questione, in considerazione della loro natura credit linked e/o index linked, con lo statuto della Fondazione;
b) gli artifici o raggiri posti in essere dagli imputati - nella veste, il Dallocchio di membro del c.d.a. dell'E.N.P.A.M. e consigliere esperto in materia di investimenti mobiliari, lo Zongoli di consulente per il coordinamento dell'attività dei servizio di gestione finanziaria della Fondazione - col presentare i predetti titoli in maniera difforme rispetto alla realtà con riguardo alla natura degli stessi e alla conseguente loro «affidabilità» e redditività;
c) all'ingiusto profitto procurato agli istituti emittenti dei titoli in conseguenza dell'acquisto degli stessi da parte della Fondazione e il correlativo danno per l'E.N.P.A.M., derivante dall'avere acquistato prodotti finanziari la cui rischiosità non era compatibile con i criteri ai quali l'Istituto previdenziale si doveva attenere nell'effettuare gli investimenti mobiliari;
d) all'elemento psicologico dei reati, comprovato dal fatto che le competenze degli imputati in materia di investimenti mobiliari rendevano palese la conoscenza, da parte degli stessi, della rischiosità dei titoli e dell'incompatibilità degli stessi con la natura previdenziale della Fondazione.
La Cassazione ha anche respinto il ricorso di Dallocchio Maurizio contro la stessa sentenza n. 4701/2022 presentato “per averlo la Corte d'Appello di Roma assolto dal delitto di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza con la formula «perché il fatto non costituisce reato» anziché con la formula «perché il fatto non sussiste».
Secondo la Cassazione “ La Corte d'appello di Roma, in conformità con quanto era stato ritenuto dal Tribunale di Roma, ha evidenziato come, dall'esame e dalla relazione del consulente del pubblico ministero prof.ssa D'Alessio, fosse risultato che, nella redazione dei bilanci della Fondazione relativi alle annualità dal 2008 al 2010, alla quale l'imputato aveva partecipato in quanto membro del c.d.a. dell'Ente e consigliere esperto, erano stati esposti dei fatti materiali non rispondenti al vero, con la mancata corretta applicazione dei principi contabili, attesa anche l'estrema sinteticità e la scarsa chiarezza dei documenti di bilancio.”
****N.b. I grassetti e le sottolineature sono mie*********.
Vengono cosi ampiamente confermati al riguardo i rilievi contenuti nelle decine di lettere e denunce ex art.2408 da me inviate dal 2008 ai presidenti ENPAM, ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ENPAM, al Comitato di controllo ENPAM, al Ministeri del Lavoro, al MEF e alla Commissione parlamentare per il controllo sull'attivita' degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, nonché ai dirigenti dei diversi sindacati medici.
Saluti a tutti
franco picchi Pietrasanta LU
ai link la sentenza