
CLASS ACTION PUBBLICA ENPAM Quota B.
Ulteriore FONDAMENTALE conferma della fattibilità.
Egregi Colleghi,
il Consiglio di Stato con la sentenza 1931 8 marzo 2021, ha appena indirettamente confermato quanto da me sostenuto appena ieri in riscontro alla nota del presidente Oliveti che negava la sottoposizione di ENPAM alla class action pubblica prevista dal Dlgs 198/2009.
Oliveti rispondeva così alla mia diffida preparatoria della class action pubblica contro ENPAM:
“L’ambito di applicazione della normativa richiamata è circoscritto alle Amministrazioni Pubbliche ed ai Concessionari di Pubblici Servizi e, pertanto, non può essere riferito alla Fondazione, soggetto giuridico che non rientra in alcuna delle due categorie legislativamente previste”
La sentenza del Consiglio di Stato invece indirettamente conferma che la class action PUBBLICA contro l’ENPAM è fattibile, nonostante quanto affermato dal presidente Oliveti, perchè ENPAM è al pari delle altre Casse privatizzate un gestore di pubblico servizio.
La sentenza riguarda l’assoggettamento delle Casse privatizzate al sistema PagoPA, che le Casse e l’ADEPP ( a cui appartiene anche l’ENPAM e Oliveti ne è presidente…) avevano disconosciuto presentando ricorso al TAR Lazio, vincendolo in primo grado.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha appellato la sentenza di primo grado sosteneva nell’appello:
“ le Casse di previdenza private rientrerebbero nel novero dei gestori di pubblico servizio ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale.
Infatti, le casse di previdenza e assistenza sono affidatarie ex lege del servizio pubblico di gestione del sistema di previdenza e assistenza obbligatoria per i liberi professionisti e in generale i dipendenti privati, per cui gestiscono un servizio che ha una precipua finalità di pubblico interesse, nonostante la loro privatizzazione per effetto del d.lgs. n. 509 del 1994.”.
Questo è quanto è necessario per essere sottoposti anche alla class action pubblica.
Il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza del TAR, confermando che:
“6.6. Nel merito, osserva la Sezione che le Casse e gli Enti previdenziali, in relazione alle loro funzioni istituzionali che trovano anche una rispondenza nell’art. 38 della Costituzione, pur non rientrando nella definizione di “Pubblica Amministrazione” dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 (norma dettata con riferimento alla disciplina del pubblico impiego), sono attratti nella sfera dei soggetti che gestiscono un servizio di rilievo pubblicistico: chiari indici di ciò sono il potere di vigilanza ministeriale ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 30 giugno 1994 n. 509 nonché la sottoposizione al controllo della Corte dei conti sulla gestione al fine di assicurarne la legalità e l’efficacia.
Pertanto tali soggetti rientrano nell’art. 2 comma 2, lett. b) del CAD.”
“Non rilevano pertanto gli “indici” di non assoggettabilità al CAD rappresentati al punto 6.2. poiché, da un punto di vista strettamente normativo, l’art. 15, comma 5 bis, del d.l. n. 179 del 2012 (c.d. decreto crescita 2) convertito in l. 17 dicembre 2012 n. 221, che prevede l’obbligo di avvalersi del sistema unico di incasso e pagamento dell’art. 81 del d.lgs. n. 82 del 2005, riferisce tale obbligo alle pubbliche amministrazioni tout court, senza alcun riferimento all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, per cui, correttamente, le Linee guida nel dare attuazione al dettato normativo primario hanno considerato tutti i soggetti sottoposti al CAD (tra cui i soggetti che gestiscono servizi che hanno un rilievo di interesse generale pubblici e quindi, per quanto sopra argomentato, anche le Casse gli Enti previdenziali privatizzati);”.
Come iscritti all’ENPAM e quindi ad una cassa previdenziale abbiamo la conferma che con il ricorso per l’efficienza ( o class action pubblica) possiamo usare un mezzo nuovo che può essere molto efficace nel rappresentare le nostre rimostranze.
Al link la sentenza depositata oggi…https://francopicchicambiareenpamhome.wpcomstaging.com/documenti/