

Egregi Colleghi,
come sapete Malagnino, vicepresidente ENPAM dal 2000, dopo essersi dimesso prima della fine del mandato, si è ripresentato come aspirante vicepresidente ed è stato di nuovo eletto.
Eppure lo statuto è chiaro,come lo è il senso del limite ai 3 mandati e il valore del codice etico della Fondazione.
Di seguito la richiesta di annullamento di questa ennesima elezione a vicepresidente inviata al ministero che è delegato a vigilare.
al link il pdf con anche il parere del Ministero della giustizia sulle dimissioni quali escamotage per eludere il limite dei 3 mandati
https://gdurl.com/maCl/download
Istanza annullamento delibera elezione vicepresidente ENPAM ex art. 25 cc
Al Ministro del Lavoro e delle politiche sociali
Sen. Nunzia Catalfo
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it
e, p.c. Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ministro Roberto Gualtieri
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it
Ispettorato Generale di Finanza
Ispettore Generale Capo: Tanzi dott. Gianfranco
gianfranco.tanzi@mef.gov.it
Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative
dott.ssa Concetta Ferrari
dgprevidenza@pec.lavoro.gov.it
Commissione parlamentare di controllo sull'attività
degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale
Il sottoscritto dott. Franco Picchi, odontoiatra
Pec: franco_picchi@legalmail.it
PREMESSO
L’ Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri – Fondazione ENPAM (di seguito ENPAM), trasformato in Fondazione senza scopo di lucro e con la personalità giuridica di diritto privato ai sensi del comma 33, lettera a), n. 4, dell’art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell’art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è sottoposta a vigilanza ministeriale ai sensi dello stesso D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.
L’istante è iscritto alla Fondazione ENPAM.
Già a norma dell’art. 25 del codice civile l’autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni, e annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme dello statuto.
Nell’ambito degli Enti di previdenza di diritto privato ex 509/94, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali svolge sugli enti previdenziali di diritto privato (associazioni e fondazioni) un’attività di vigilanza ancora più pervasiva rispetto a quella prevista dal codice civile, di concerto con il Ministero dell'Economia.
Infatti, sotto il profilo giuridico-amministrativo, il Ministero, tramite la Direzione Generale per le Politiche previdenziali e assicurative, esamina e approva le delibere, adottate dagli enti, in materia di contributi e prestazioni, di modifica degli statuti e dei regolamenti di organizzazione e dei regolamenti elettorali.
L’atto di sindacato ispettivo n° 3-01530 del 30 aprile 2020 (all.1) indirizzato al Ministro del lavoro e delle politiche sociali informa delle “dimissioni volontarie del vicepresidente vicario della fondazione ENPAM con espressa e dichiarata finalità di potersi ricandidare, tra due mesi, alla medesima carica (fatto che sarebbe proibito dallo statuto)”.
Effettivamente, dopo le sue dimissioni, l’allora vice presidente ENPAM Malagnino si è ricandidato ed è stato rieletto alla stessa carica dall’Assemblea Nazionale ENPAM del 27.06.2020
Lo statuto ENPAM, approvato con D.I. del 17 aprile 2015, all’art. 20 comma 4 stabilisce che:
“I Vice Presidenti rimangono in carica fino a quando dura l’Assemblea nazionale che li ha eletti e non sono eleggibili più di due volte consecutivamente.”.
RILEVATO
Tale previsione dello statuto ENPAM, analoga a quella riscontrabile nei regolamenti del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali ( DPR 8 luglio 2005, n. 169) nonché in quella prevista nella legge delega per il riordino delle professioni sanitarie (Legge 11 gennaio 2018 , n. 3), non è altro che l’adesione alle motivazioni generali di livello costituzionale che riguardano il limite ai mandati consecutivi richiamati anche recentemente dalla sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 10 luglio 2019.
Il divieto del terzo mandato consecutivo nelle cariche elettive degli ordini professionali ha la finalità “di valorizzare le condizioni di eguaglianza che l'art. 51 della Costituzione pone alla base dell'accesso alle cariche elettive'".
“L'impedimento temporaneo alla ricandidatura appare preordinato a evitare la formazione e la cristallizzazione di gruppi di potere.”
EVIDENZIATO
Risulta da parere reso dal Ministero della Giustizia al Consiglio Nazionale degli Ingegneri riguardo alla possibilità del terzo mandato (all. 2 ) che “ deve escludersi che possa essere eletto per una terza volta il consigliere che si sia dimesso nel corso del mandato, essendo evidente la necessità di scongiurare che le dimissioni rappresentino un escamotage per violare il divieto imposto dalla legge”.
SOTTOLINEATO
Pur nel diverso ambito di personalità giuridica tra ordini professionali e casse privatizzate (ma sottolineando la pervasività del controllo ministeriale nella stesura dello statuto ENPAM), l’interpretazione costituzionalmente orientata chiarisce inequivocabilmente l’intenzione ricercata con il divieto dei 3 mandati consecutivi, cioè evitare la formazione e cristallizzazione di gruppi di potere.
Altrettanto inequivocabile è il giudizio espresso dal Ministero della Giustizia sulle dimissioni effettuate solo per eludere il divieto del terzo mandato elettivo consecutivo.
A tale riguardo sembra opportuno evidenziare che il Malagnino risulta essere vicepresidente ENPAM dall’anno 2000.
CHIEDO
che codesto Ministero valuti quanto rappresentato e conseguentemente attui le sue prerogative e annulli l’elezione a vice presidente ENPAM del Malagnino perché ineleggibile a norma di statuto ENPAM.
Allegati
1) atto di sindacato ispettivo 3-01530
2) Parere Ministero della Giustizia 26.01.2011
Pietrasanta (LU) 13/07/2020
Dottor Franco Picchi.