"COMPATIBILITÀ TRA PERCORSO ABILITANTE E TFA IX CICLO PER I DOCENTI VINCITORI PNRR1!"


"COMPATIBILITÀ TRA PERCORSO ABILITANTE E TFA IX CICLO PER I DOCENTI VINCITORI PNRR1!"
Il problema
Il Decreto Ministeriale n. 156 del 24-02-2025 prevede l' autorizzazione dei posti e modalità di selezione per l’attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti per l’a. a. 2024/2025.
I percorsi abilitanti sono obbligatori per accedere ai concorsi ed essere assegnati sui posti vacanti. I vincitori di concorso PNNR, invece, hanno avuto la possibilità di accedere al concorso pur non avendo maturato i 60 CFU dei corsi abilitanti. Tuttavia il termine limite per conseguire l’abilitazione è l’a. s. 2024/2025 (anno di assunzione a tempo determinato su posti vacanti) quindi al 31 agosto 2025, come previsto dagli articoli 13, comma 2, e 18-bis, comma 4 del D.lgs. 59/2017 dedicati alla fattispecie in esame e a cui rinvia il DM 205/2023. Il termine del 31 agosto 2025 si riferisce alla conclusione di tutte le operazioni, comprese quelle di valutazione. Ciò comporta che i docenti vincitori di concorso PNNR1 debbano necessariamente conseguire entro il 31 agosto di quest'anno l'abilitazione.
La nota congiunta MIM e MUR n. 2884 del 6 febbraio 2025 ha inoltre specificato che per l'iscrizione ai percorsi le Università devono tenere conto della “situazione soggettiva in cui si trovano i docenti vincitori di concorso al momento dell’attivazione dei corsi, a prescindere dai requisiti con i quali i candidati stessi hanno avuto accesso al concorso”. Si guarda quindi la situazione soggettiva del docente al momento dell’iscrizione al percorso senza specificare ulteriormente e rimettendo alle Università la verifica dei requisiti.
Nelle more, inoltre, molti docenti hanno iniziato i percorsi TFA sostegno, confidando nella possibilità di ultimare il percorso prima dell'inizio dei percorsi abilitanti.
Prima degli esiti del concorso, inoltre, molti docenti si erano immatricolati ai corsi TFA sostegno IX ciclo e ad oggi sono in attesa di ultimare il percorso con la discussione dell'elaborato finale, avendo già concluso o in imminente prossimità di conclusione laboratori, corsi a frequenza obbligatoria e tirocinio.
Per gli studenti/docenti in siffatta situazioni lo scorso anno è stata prevista una deroga alla incompatibilità di iscrizione contemporanea a due corsi universitari a frequenza obbligatoria.
Il nuovo decreto, invece, ha riscritto la norma e nulla prevede, rendendo di fatto impossibile l'iscrizione contemporanea a due percorsi che di fatto non si incontrano mai, dato che uno è a conclusione e l'altro deve iniziare.
Per chiarezza espositiva si specifica che:
la Legge 12 aprile 2022 n. 33 ha previsto la possibilità di contemporanea iscrizione a due corsi universitari, tuttavia nulla ha previsto per percorsi abilitanti, TFA e master.
Tuttavia, come chiarito dal MUR con apposita FAQ, la doppia iscrizione è normativamente possibile fermo restando quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 930/2022. Il dm citato prevede:
"Qualora uno dei due corsi di studio, secondo quanto disciplinato nel rispettivo regolamento didattico del corso di studio, sia a frequenza obbligatoria, è consentita l’iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Tale disposizione non si applica relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio".
Ne deriva che nei casi sopra esposti, cioè di docenti che siano in attesa di discutere l’elaborato finale o che concludano le lezioni obbligatorie prima dell'inizio dei corsi abilitanti non sia possibile l'iscrizione contemporanea di cui sopra.
Tale preclusione, invero, risulta ingiustificata, discriminante e penalizzante.
Per tali ragioni chiediamo che venga concesso agli studenti/docenti di concludere il ciclo di TFA sostegno iscrivendosi contemporaneamente al percorso abilitante.
Chiediamo altresì chiarezza e confini precisi per coloro che al 31 agosto, per ragioni di organizzazione delle università, non concludano il percorso abilitante e per i vincitori di concorso che, costretti da questa insensata incompatibilità, debbano sospendere il corso abilitante vanificando impegno, lavoro, tempo e denaro.
Il problema
Il Decreto Ministeriale n. 156 del 24-02-2025 prevede l' autorizzazione dei posti e modalità di selezione per l’attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti per l’a. a. 2024/2025.
I percorsi abilitanti sono obbligatori per accedere ai concorsi ed essere assegnati sui posti vacanti. I vincitori di concorso PNNR, invece, hanno avuto la possibilità di accedere al concorso pur non avendo maturato i 60 CFU dei corsi abilitanti. Tuttavia il termine limite per conseguire l’abilitazione è l’a. s. 2024/2025 (anno di assunzione a tempo determinato su posti vacanti) quindi al 31 agosto 2025, come previsto dagli articoli 13, comma 2, e 18-bis, comma 4 del D.lgs. 59/2017 dedicati alla fattispecie in esame e a cui rinvia il DM 205/2023. Il termine del 31 agosto 2025 si riferisce alla conclusione di tutte le operazioni, comprese quelle di valutazione. Ciò comporta che i docenti vincitori di concorso PNNR1 debbano necessariamente conseguire entro il 31 agosto di quest'anno l'abilitazione.
La nota congiunta MIM e MUR n. 2884 del 6 febbraio 2025 ha inoltre specificato che per l'iscrizione ai percorsi le Università devono tenere conto della “situazione soggettiva in cui si trovano i docenti vincitori di concorso al momento dell’attivazione dei corsi, a prescindere dai requisiti con i quali i candidati stessi hanno avuto accesso al concorso”. Si guarda quindi la situazione soggettiva del docente al momento dell’iscrizione al percorso senza specificare ulteriormente e rimettendo alle Università la verifica dei requisiti.
Nelle more, inoltre, molti docenti hanno iniziato i percorsi TFA sostegno, confidando nella possibilità di ultimare il percorso prima dell'inizio dei percorsi abilitanti.
Prima degli esiti del concorso, inoltre, molti docenti si erano immatricolati ai corsi TFA sostegno IX ciclo e ad oggi sono in attesa di ultimare il percorso con la discussione dell'elaborato finale, avendo già concluso o in imminente prossimità di conclusione laboratori, corsi a frequenza obbligatoria e tirocinio.
Per gli studenti/docenti in siffatta situazioni lo scorso anno è stata prevista una deroga alla incompatibilità di iscrizione contemporanea a due corsi universitari a frequenza obbligatoria.
Il nuovo decreto, invece, ha riscritto la norma e nulla prevede, rendendo di fatto impossibile l'iscrizione contemporanea a due percorsi che di fatto non si incontrano mai, dato che uno è a conclusione e l'altro deve iniziare.
Per chiarezza espositiva si specifica che:
la Legge 12 aprile 2022 n. 33 ha previsto la possibilità di contemporanea iscrizione a due corsi universitari, tuttavia nulla ha previsto per percorsi abilitanti, TFA e master.
Tuttavia, come chiarito dal MUR con apposita FAQ, la doppia iscrizione è normativamente possibile fermo restando quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 930/2022. Il dm citato prevede:
"Qualora uno dei due corsi di studio, secondo quanto disciplinato nel rispettivo regolamento didattico del corso di studio, sia a frequenza obbligatoria, è consentita l’iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Tale disposizione non si applica relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio".
Ne deriva che nei casi sopra esposti, cioè di docenti che siano in attesa di discutere l’elaborato finale o che concludano le lezioni obbligatorie prima dell'inizio dei corsi abilitanti non sia possibile l'iscrizione contemporanea di cui sopra.
Tale preclusione, invero, risulta ingiustificata, discriminante e penalizzante.
Per tali ragioni chiediamo che venga concesso agli studenti/docenti di concludere il ciclo di TFA sostegno iscrivendosi contemporaneamente al percorso abilitante.
Chiediamo altresì chiarezza e confini precisi per coloro che al 31 agosto, per ragioni di organizzazione delle università, non concludano il percorso abilitante e per i vincitori di concorso che, costretti da questa insensata incompatibilità, debbano sospendere il corso abilitante vanificando impegno, lavoro, tempo e denaro.
Vittoria
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Petizione creata in data 16 marzo 2025