Chiediamo la revisione della sentenza del tribunale sull'affido


Chiediamo la revisione della sentenza del tribunale sull'affido
Il problema
Premessa
Nel nostro ordinamento, l’art. 337-ter del Codice Civile riconosce al figlio il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, ricevendone cura, educazione, istruzione e assistenza morale. Questo principio, noto come bigenitorialità, è rafforzato da norme nazionali e sovranazionali, quali:
Art. 30 della Costituzione Italiana, che sancisce il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli;
Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (art. 3 e 9 – L. 176/1991), che afferma il diritto del minore a essere protetto da separazioni arbitrarie e a vedere tutelato in ogni decisione il proprio interesse superiore;
Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (art. 24), che garantisce al minore il diritto a relazioni personali e contatti regolari con entrambi i genitori;
Regolamento (UE) 2019/1111 (Bruxelles II ter), che orienta alla valutazione concreta dell’interesse del minore e al suo ascolto nelle decisioni che lo riguardano.
Contesto attuale
Nella prassi, tuttavia, si riscontrano situazioni in cui, in assenza di provvedimenti giudiziari, un genitore impedisce all’altro l’esercizio della responsabilità genitoriale, privando il minore di una relazione equilibrata e violando di fatto i suoi diritti fondamentali. Tali condotte, se non adeguatamente riconosciute e affrontate, rischiano di compromettere il benessere psicologico, educativo ed emotivo del minore.
L’applicazione automatica del principio di bigenitorialità, anche in presenza di comportamenti gravemente ostruzionistici, rischia di svuotare di significato l’art. 337-quater c.c., che consente l’affido esclusivo solo quando l’affido condiviso non risponda all’interesse del minore.
Per queste ragioni, si chiede che:
1. I tribunali minorili e ordinari valutino con maggiore attenzione e tempestività le situazioni in cui un genitore ostacola l’altro senza provvedimento giudiziario, riconoscendo tali comportamenti come potenzialmente pregiudizievoli per il minore;
2. Venga favorita l’adozione di strumenti cautelari urgenti nei casi in cui vi sia un’interruzione arbitraria del rapporto genitore-figlio, in assenza di cause giustificative e senza che vi siano rischi accertati per il minore;
3. Si valorizzi maggiormente la condotta genitoriale effettiva nella determinazione delle modalità di affidamento, evitando automatismi nella scelta della bigenitorialità laddove sussistano comportamenti in contrasto con l’interesse del minore;
4. Siano potenziati i meccanismi di ascolto del minore, previsti dalla normativa interna e internazionale, garantendo che la sua voce sia presa in considerazione in modo autentico e non meramente formale;
5. Sia promossa una formazione specifica per magistrati, operatori sociali e consulenti tecnici, che consenta di cogliere la complessità delle dinamiche familiari e i segnali di esclusione relazionale, senza ridurli a conflittualità ordinaria;
6. Si valutino eventuali modifiche normative volte a chiarire che l’ostruzionismo genitoriale privo di base legale rappresenta una violazione dell’interesse del minore, potenzialmente rilevante anche ai fini della responsabilità genitoriale.
In conclusione, questa petizione nasce dal desiderio di vedere attuato, nella prassi, ciò che le norme già prevedono: che l’interesse del minore non sia un principio astratto, ma una realtà viva, riconosciuta, rispettata e protetta in ogni decisione che lo riguarda.
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Il problema
Premessa
Nel nostro ordinamento, l’art. 337-ter del Codice Civile riconosce al figlio il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, ricevendone cura, educazione, istruzione e assistenza morale. Questo principio, noto come bigenitorialità, è rafforzato da norme nazionali e sovranazionali, quali:
Art. 30 della Costituzione Italiana, che sancisce il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli;
Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (art. 3 e 9 – L. 176/1991), che afferma il diritto del minore a essere protetto da separazioni arbitrarie e a vedere tutelato in ogni decisione il proprio interesse superiore;
Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (art. 24), che garantisce al minore il diritto a relazioni personali e contatti regolari con entrambi i genitori;
Regolamento (UE) 2019/1111 (Bruxelles II ter), che orienta alla valutazione concreta dell’interesse del minore e al suo ascolto nelle decisioni che lo riguardano.
Contesto attuale
Nella prassi, tuttavia, si riscontrano situazioni in cui, in assenza di provvedimenti giudiziari, un genitore impedisce all’altro l’esercizio della responsabilità genitoriale, privando il minore di una relazione equilibrata e violando di fatto i suoi diritti fondamentali. Tali condotte, se non adeguatamente riconosciute e affrontate, rischiano di compromettere il benessere psicologico, educativo ed emotivo del minore.
L’applicazione automatica del principio di bigenitorialità, anche in presenza di comportamenti gravemente ostruzionistici, rischia di svuotare di significato l’art. 337-quater c.c., che consente l’affido esclusivo solo quando l’affido condiviso non risponda all’interesse del minore.
Per queste ragioni, si chiede che:
1. I tribunali minorili e ordinari valutino con maggiore attenzione e tempestività le situazioni in cui un genitore ostacola l’altro senza provvedimento giudiziario, riconoscendo tali comportamenti come potenzialmente pregiudizievoli per il minore;
2. Venga favorita l’adozione di strumenti cautelari urgenti nei casi in cui vi sia un’interruzione arbitraria del rapporto genitore-figlio, in assenza di cause giustificative e senza che vi siano rischi accertati per il minore;
3. Si valorizzi maggiormente la condotta genitoriale effettiva nella determinazione delle modalità di affidamento, evitando automatismi nella scelta della bigenitorialità laddove sussistano comportamenti in contrasto con l’interesse del minore;
4. Siano potenziati i meccanismi di ascolto del minore, previsti dalla normativa interna e internazionale, garantendo che la sua voce sia presa in considerazione in modo autentico e non meramente formale;
5. Sia promossa una formazione specifica per magistrati, operatori sociali e consulenti tecnici, che consenta di cogliere la complessità delle dinamiche familiari e i segnali di esclusione relazionale, senza ridurli a conflittualità ordinaria;
6. Si valutino eventuali modifiche normative volte a chiarire che l’ostruzionismo genitoriale privo di base legale rappresenta una violazione dell’interesse del minore, potenzialmente rilevante anche ai fini della responsabilità genitoriale.
In conclusione, questa petizione nasce dal desiderio di vedere attuato, nella prassi, ciò che le norme già prevedono: che l’interesse del minore non sia un principio astratto, ma una realtà viva, riconosciuta, rispettata e protetta in ogni decisione che lo riguarda.
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Petizione creata in data 30 giugno 2025