Chi governa serva la Repubblica, non il proprio conto in banca

Il problema

In Italia, un parlamentare guadagna oltre 9.000 euro netti al mese.
Molto più di un medico, un insegnante, un ricercatore.
Molto più dei cittadini che rappresenta.

Chiediamo che venga approvata una legge che imponga un tetto agli stipendi delle cariche politiche elettive e di governo:
nessun compenso superiore a 3 volte il reddito medio italiano.

Questa misura restituirebbe sobrietà, giustizia e trasparenza alla politica.
Una politica fatta per servire, non per approfittarne.

“Magistratus sine pretio est”
(“La magistratura è senza compenso”)
— Tito Livio, Ab Urbe Condita

“Rem publicam non pecunia, sed virtute administrari oportet.”
(“La cosa pubblica deve essere amministrata non con il denaro, ma con la virtù.”)
— Cicerone, De Officiis

Firma ora. Diffondi. Cambia.

Proposta di Legge di Iniziativa Popolare

Titolo: Disposizioni per il contenimento delle retribuzioni delle cariche politiche elettive e di governo

Premessa

In coerenza con i principi di uguaglianza e sobrietà della Costituzione italiana (art. 3 e art. 54), la presente proposta di legge intende promuovere un modello di esercizio della funzione pubblica fondato sul senso di responsabilità e sul servizio alla collettività, limitando l'entità delle retribuzioni delle cariche elettive nazionali e regionali.

Articolato

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

La presente legge disciplina le retribuzioni spettanti ai titolari di cariche elettive e di governo a livello nazionale e regionale, al fine di contenerne l'entità entro limiti proporzionati al reddito medio nazionale.

Art. 2 – Limite massimo di retribuzione

1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, l’indennità complessiva annua lorda spettante ai membri del Parlamento, del Governo, dei Consigli Regionali, delle Giunte Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, non può superare il triplo del reddito medio imponibile pro capite, come rilevato annualmente dall’ISTAT.

2. L’importo massimo comprende indennità di funzione, diaria, rimborsi spese, benefit, e qualsiasi altro emolumento connesso all’incarico.

Art. 3 – Indicizzazione e aggiornamento

1. Il limite indicato all’articolo 2 è aggiornato annualmente sulla base dei dati ISTAT più recenti relativi al reddito medio nazionale.

2. Ogni modifica dell'importo è recepita automaticamente e comunicata dagli organi competenti entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Art. 4 – Obbligo di pubblicità e trasparenza

1. Tutti i soggetti di cui all’art. 1 sono tenuti a pubblicare, con cadenza semestrale, l’ammontare percepito a qualunque titolo, nonché ogni rimborso e indennità ricevuta.

2. Le informazioni sono rese disponibili sui siti ufficiali delle rispettive amministrazioni in formato digitale aperto.

Art. 5 – Misure di contenimento straordinario

Nel caso in cui il Prodotto Interno Lordo nazionale non cresca oltre l’1% reale annuo per tre esercizi consecutivi, l’importo massimo di cui all’articolo 2 è ridotto automaticamente del 10% per i successivi tre anni.

Art. 6 – Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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George OrwellPromotore della petizione

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Il problema

In Italia, un parlamentare guadagna oltre 9.000 euro netti al mese.
Molto più di un medico, un insegnante, un ricercatore.
Molto più dei cittadini che rappresenta.

Chiediamo che venga approvata una legge che imponga un tetto agli stipendi delle cariche politiche elettive e di governo:
nessun compenso superiore a 3 volte il reddito medio italiano.

Questa misura restituirebbe sobrietà, giustizia e trasparenza alla politica.
Una politica fatta per servire, non per approfittarne.

“Magistratus sine pretio est”
(“La magistratura è senza compenso”)
— Tito Livio, Ab Urbe Condita

“Rem publicam non pecunia, sed virtute administrari oportet.”
(“La cosa pubblica deve essere amministrata non con il denaro, ma con la virtù.”)
— Cicerone, De Officiis

Firma ora. Diffondi. Cambia.

Proposta di Legge di Iniziativa Popolare

Titolo: Disposizioni per il contenimento delle retribuzioni delle cariche politiche elettive e di governo

Premessa

In coerenza con i principi di uguaglianza e sobrietà della Costituzione italiana (art. 3 e art. 54), la presente proposta di legge intende promuovere un modello di esercizio della funzione pubblica fondato sul senso di responsabilità e sul servizio alla collettività, limitando l'entità delle retribuzioni delle cariche elettive nazionali e regionali.

Articolato

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

La presente legge disciplina le retribuzioni spettanti ai titolari di cariche elettive e di governo a livello nazionale e regionale, al fine di contenerne l'entità entro limiti proporzionati al reddito medio nazionale.

Art. 2 – Limite massimo di retribuzione

1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, l’indennità complessiva annua lorda spettante ai membri del Parlamento, del Governo, dei Consigli Regionali, delle Giunte Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, non può superare il triplo del reddito medio imponibile pro capite, come rilevato annualmente dall’ISTAT.

2. L’importo massimo comprende indennità di funzione, diaria, rimborsi spese, benefit, e qualsiasi altro emolumento connesso all’incarico.

Art. 3 – Indicizzazione e aggiornamento

1. Il limite indicato all’articolo 2 è aggiornato annualmente sulla base dei dati ISTAT più recenti relativi al reddito medio nazionale.

2. Ogni modifica dell'importo è recepita automaticamente e comunicata dagli organi competenti entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Art. 4 – Obbligo di pubblicità e trasparenza

1. Tutti i soggetti di cui all’art. 1 sono tenuti a pubblicare, con cadenza semestrale, l’ammontare percepito a qualunque titolo, nonché ogni rimborso e indennità ricevuta.

2. Le informazioni sono rese disponibili sui siti ufficiali delle rispettive amministrazioni in formato digitale aperto.

Art. 5 – Misure di contenimento straordinario

Nel caso in cui il Prodotto Interno Lordo nazionale non cresca oltre l’1% reale annuo per tre esercizi consecutivi, l’importo massimo di cui all’articolo 2 è ridotto automaticamente del 10% per i successivi tre anni.

Art. 6 – Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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Petizione creata in data 31 maggio 2025