Case popolari in Lombardia: tutela reale per le persone con disabilità


Case popolari in Lombardia: tutela reale per le persone con disabilità
Il problema
Il sistema di determinazione dei canoni degli alloggi ERP in Lombardia, disciplinato dalla Legge Regionale 16/2016 e dal Regolamento Regionale 4/2017, presenta criticità che richiedono un intervento normativo urgente.
In diversi casi applicativi, nel calcolo del canone vengono inclusi tra gli “emolumenti a qualsiasi titolo percepiti” anche:
invalidità civile
indennità di accompagnamento
Tali prestazioni hanno natura assistenziale e non reddituale, e sono qualificate come redditi esenti nell’ambito della normativa nazionale.
In particolare, il sistema ISEE — riferimento fondamentale per la valutazione della capacità economica — esclude espressamente queste somme, proprio perché non rappresentano disponibilità economica utilizzabile, ma strumenti di compensazione della disabilità.
L’inclusione di tali emolumenti nel calcolo del canone ERP determina effetti distorsivi:
aumenti anche rilevanti del canone in assenza di reale incremento della capacità economica
compromissione del principio di proporzionalità
possibile disparità di trattamento tra cittadini
Sul piano giuridico, ciò appare in contrasto con principi consolidati:
il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.)
il principio di uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.)
l’obbligo di tutela delle persone con disabilità (art. 38 Cost.)
Inoltre, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha più volte chiarito che le prestazioni assistenziali non possono essere assimilate al reddito disponibile ai fini di prestazioni pubbliche, proprio per la loro funzione compensativa.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene necessario un intervento normativo che elimini ogni ambiguità interpretativa e garantisca uniformità applicativa.
CHIEDIAMO:
La modifica della Legge Regionale 16/2016 e del Regolamento Regionale 4/2017
con esplicita esclusione di invalidità civile e indennità di accompagnamento dal calcolo del canone ERP
L’allineamento della normativa regionale ai criteri della normativa nazionale in materia di ISEE
L’introduzione di obblighi stringenti di trasparenza e motivazione nei prospetti di calcolo del canone
La revisione delle situazioni in cui tali prestazioni siano state considerate, con eventuale rideterminazione del canone
Questa richiesta non ha carattere politico, ma giuridico e sociale.
Si tratta di ristabilire coerenza tra norma e finalità:
le misure di sostegno alla disabilità devono rimanere strumenti di tutela, non trasformarsi in fattori penalizzanti.
Chiediamo alle istituzioni regionali di intervenire con urgenza.
Perché il rispetto dei diritti non può essere lasciato all’interpretazione.

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Il problema
Il sistema di determinazione dei canoni degli alloggi ERP in Lombardia, disciplinato dalla Legge Regionale 16/2016 e dal Regolamento Regionale 4/2017, presenta criticità che richiedono un intervento normativo urgente.
In diversi casi applicativi, nel calcolo del canone vengono inclusi tra gli “emolumenti a qualsiasi titolo percepiti” anche:
invalidità civile
indennità di accompagnamento
Tali prestazioni hanno natura assistenziale e non reddituale, e sono qualificate come redditi esenti nell’ambito della normativa nazionale.
In particolare, il sistema ISEE — riferimento fondamentale per la valutazione della capacità economica — esclude espressamente queste somme, proprio perché non rappresentano disponibilità economica utilizzabile, ma strumenti di compensazione della disabilità.
L’inclusione di tali emolumenti nel calcolo del canone ERP determina effetti distorsivi:
aumenti anche rilevanti del canone in assenza di reale incremento della capacità economica
compromissione del principio di proporzionalità
possibile disparità di trattamento tra cittadini
Sul piano giuridico, ciò appare in contrasto con principi consolidati:
il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.)
il principio di uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.)
l’obbligo di tutela delle persone con disabilità (art. 38 Cost.)
Inoltre, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha più volte chiarito che le prestazioni assistenziali non possono essere assimilate al reddito disponibile ai fini di prestazioni pubbliche, proprio per la loro funzione compensativa.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene necessario un intervento normativo che elimini ogni ambiguità interpretativa e garantisca uniformità applicativa.
CHIEDIAMO:
La modifica della Legge Regionale 16/2016 e del Regolamento Regionale 4/2017
con esplicita esclusione di invalidità civile e indennità di accompagnamento dal calcolo del canone ERP
L’allineamento della normativa regionale ai criteri della normativa nazionale in materia di ISEE
L’introduzione di obblighi stringenti di trasparenza e motivazione nei prospetti di calcolo del canone
La revisione delle situazioni in cui tali prestazioni siano state considerate, con eventuale rideterminazione del canone
Questa richiesta non ha carattere politico, ma giuridico e sociale.
Si tratta di ristabilire coerenza tra norma e finalità:
le misure di sostegno alla disabilità devono rimanere strumenti di tutela, non trasformarsi in fattori penalizzanti.
Chiediamo alle istituzioni regionali di intervenire con urgenza.
Perché il rispetto dei diritti non può essere lasciato all’interpretazione.

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Petizione creata in data 30 marzo 2026