BASTA RICORSI INUTILI: ACCELERIAMO I LAVORI PUBBLICI!

Il problema

Relazione illustrativa

 

Il presente disegno di legge nasce dall’esigenza di rafforzare la tutela dell’interesse generale di fronte a un fenomeno che, negli ultimi decenni, ha prodotto effetti gravemente dannosi: l’abuso del processo amministrativo.

In particolare, nei settori degli appalti pubblici, delle concessioni e degli atti amministrativi a contenuto economico, l’utilizzo sistematico di ricorsi pretestuosi ha determinato un rallentamento ingiustificato delle opere, un aggravio dei costi per lo Stato e una lesione dell’interesse collettivo allo sviluppo e alla modernizzazione delle infrastrutture e dei servizi.

L’attuale disciplina, fondata esclusivamente sul rimborso delle spese processuali e sull’eccezionale applicazione dell’art. 96 c.p.c. in caso di lite temeraria, si è rivelata del tutto insufficiente a dissuadere condotte dilatorie e speculative. È necessario introdurre un regime più severo, che scoraggi la proposizione di ricorsi infondati senza, tuttavia, compromettere il diritto costituzionale di difesa e l’accesso effettivo alla giustizia garantito dal diritto dell’Unione europea.

 


A tal fine, la legge prevede:

la condanna automatica al pagamento di un contributo aggiuntivo a favore dello Stato in caso di soccombenza;
l’applicazione di sanzioni pecuniarie molto più elevate (dal 5% al 20% del valore della controversia) nei casi di ricorso temerario o dilatorio;
l’obbligo di una cauzione preventiva nei giudizi con rilevanza economica, così da filtrare alla radice i ricorsi strumentali;
la previsione di responsabilità disciplinare per i difensori che promuovano azioni palesemente infondate.

Le somme introitate confluiscono direttamente all’erario dello Stato, rafforzando così la capacità della collettività di compensare i danni derivanti dai ritardi accumulati a causa dell’abuso del processo.

In questo modo si persegue un equilibrio: garantire a chi abbia motivi legittimi la possibilità di tutelarsi in giudizio, ma colpire duramente chi utilizza il ricorso amministrativo come strumento di ostruzione, speculazione o pressione indebita.

 

 



Disegno di legge

Disposizioni in materia di responsabilità aggravata e abuso del processo amministrativo

 


Art. 1 – Finalità

 


La presente legge introduce misure straordinarie volte a prevenire e reprimere l’abuso del processo amministrativo in ogni settore, con particolare riguardo agli appalti pubblici, alle concessioni e agli atti a contenuto economico, al fine di garantire l’efficienza della pubblica amministrazione e tutelare l’interesse generale.

 

 


Art. 2 – Contributo aggravato per soccombenza

 


Nei giudizi innanzi alla giurisdizione amministrativa, la parte soccombente è condannata, oltre alle spese processuali, al pagamento di un contributo aggiuntivo in favore dello Stato compreso tra il 2% e il 10% del valore economico dell’oggetto del giudizio.
In assenza di un valore economico determinabile, il contributo aggiuntivo è stabilito in misura compresa tra 20.000 e 200.000 euro, secondo la valutazione equitativa del giudice.

 

 


Art. 3 – Lite temeraria e abuso del processo

 


Ove il ricorso sia dichiarato manifestamente infondato, dilatorio o preordinato a ritardare l’attività amministrativa o l’esecuzione di contratti pubblici, il giudice condanna il ricorrente al pagamento di una somma non inferiore al 5% e non superiore al 20% del valore economico del procedimento amministrativo o dell’appalto impugnato.
Le somme di cui al comma 1 sono versate all’erario dello Stato.

 

 


Art. 4 – Cauzione preventiva

 


Nei giudizi in materia di contratti pubblici, concessioni e autorizzazioni a rilevanza economica, il ricorrente è tenuto a depositare, al momento della proposizione del ricorso, una cauzione pari al 2% del valore dell’appalto o dell’atto impugnato.
La cauzione è restituita al ricorrente in caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso. In caso di rigetto, essa è acquisita all’erario dello Stato.

 

 


Art. 5 – Responsabilità aggravata dei difensori

 


Qualora sia accertato che il difensore del ricorrente abbia promosso un’azione manifestamente infondata o temeraria in violazione dei principi di lealtà e probità, il giudice trasmette gli atti al Consiglio dell’Ordine competente per le conseguenti valutazioni disciplinari.

 

 


Art. 6 – Clausola di compatibilità europea

 


Le disposizioni della presente legge si applicano nel rispetto delle direttive europee in materia di appalti e del diritto ad un ricorso effettivo, e perseguono esclusivamente la finalità di reprimere gli abusi e di rafforzare la responsabilità delle parti processuali.

 

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Federico SansoniPromotore della petizione

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Il presente disegno di legge nasce dall’esigenza di rafforzare la tutela dell’interesse generale di fronte a un fenomeno che, negli ultimi decenni, ha prodotto effetti gravemente dannosi: l’abuso del processo amministrativo.

In particolare, nei settori degli appalti pubblici, delle concessioni e degli atti amministrativi a contenuto economico, l’utilizzo sistematico di ricorsi pretestuosi ha determinato un rallentamento ingiustificato delle opere, un aggravio dei costi per lo Stato e una lesione dell’interesse collettivo allo sviluppo e alla modernizzazione delle infrastrutture e dei servizi.

L’attuale disciplina, fondata esclusivamente sul rimborso delle spese processuali e sull’eccezionale applicazione dell’art. 96 c.p.c. in caso di lite temeraria, si è rivelata del tutto insufficiente a dissuadere condotte dilatorie e speculative. È necessario introdurre un regime più severo, che scoraggi la proposizione di ricorsi infondati senza, tuttavia, compromettere il diritto costituzionale di difesa e l’accesso effettivo alla giustizia garantito dal diritto dell’Unione europea.

 


A tal fine, la legge prevede:

la condanna automatica al pagamento di un contributo aggiuntivo a favore dello Stato in caso di soccombenza;
l’applicazione di sanzioni pecuniarie molto più elevate (dal 5% al 20% del valore della controversia) nei casi di ricorso temerario o dilatorio;
l’obbligo di una cauzione preventiva nei giudizi con rilevanza economica, così da filtrare alla radice i ricorsi strumentali;
la previsione di responsabilità disciplinare per i difensori che promuovano azioni palesemente infondate.

Le somme introitate confluiscono direttamente all’erario dello Stato, rafforzando così la capacità della collettività di compensare i danni derivanti dai ritardi accumulati a causa dell’abuso del processo.

In questo modo si persegue un equilibrio: garantire a chi abbia motivi legittimi la possibilità di tutelarsi in giudizio, ma colpire duramente chi utilizza il ricorso amministrativo come strumento di ostruzione, speculazione o pressione indebita.

 

 



Disegno di legge

Disposizioni in materia di responsabilità aggravata e abuso del processo amministrativo

 


Art. 1 – Finalità

 


La presente legge introduce misure straordinarie volte a prevenire e reprimere l’abuso del processo amministrativo in ogni settore, con particolare riguardo agli appalti pubblici, alle concessioni e agli atti a contenuto economico, al fine di garantire l’efficienza della pubblica amministrazione e tutelare l’interesse generale.

 

 


Art. 2 – Contributo aggravato per soccombenza

 


Nei giudizi innanzi alla giurisdizione amministrativa, la parte soccombente è condannata, oltre alle spese processuali, al pagamento di un contributo aggiuntivo in favore dello Stato compreso tra il 2% e il 10% del valore economico dell’oggetto del giudizio.
In assenza di un valore economico determinabile, il contributo aggiuntivo è stabilito in misura compresa tra 20.000 e 200.000 euro, secondo la valutazione equitativa del giudice.

 

 


Art. 3 – Lite temeraria e abuso del processo

 


Ove il ricorso sia dichiarato manifestamente infondato, dilatorio o preordinato a ritardare l’attività amministrativa o l’esecuzione di contratti pubblici, il giudice condanna il ricorrente al pagamento di una somma non inferiore al 5% e non superiore al 20% del valore economico del procedimento amministrativo o dell’appalto impugnato.
Le somme di cui al comma 1 sono versate all’erario dello Stato.

 

 


Art. 4 – Cauzione preventiva

 


Nei giudizi in materia di contratti pubblici, concessioni e autorizzazioni a rilevanza economica, il ricorrente è tenuto a depositare, al momento della proposizione del ricorso, una cauzione pari al 2% del valore dell’appalto o dell’atto impugnato.
La cauzione è restituita al ricorrente in caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso. In caso di rigetto, essa è acquisita all’erario dello Stato.

 

 


Art. 5 – Responsabilità aggravata dei difensori

 


Qualora sia accertato che il difensore del ricorrente abbia promosso un’azione manifestamente infondata o temeraria in violazione dei principi di lealtà e probità, il giudice trasmette gli atti al Consiglio dell’Ordine competente per le conseguenti valutazioni disciplinari.

 

 


Art. 6 – Clausola di compatibilità europea

 


Le disposizioni della presente legge si applicano nel rispetto delle direttive europee in materia di appalti e del diritto ad un ricorso effettivo, e perseguono esclusivamente la finalità di reprimere gli abusi e di rafforzare la responsabilità delle parti processuali.

 

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I decisori

Carlo Nordio
Ministro della Giustizia
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Petizione creata in data 20 settembre 2025