

Appello di Agronomi e Forestali: riformulare il Regolamento di formazione professionale


Appello di Agronomi e Forestali: riformulare il Regolamento di formazione professionale
Il problema
Premessa
Il quadro normativo per la formazione professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali comprende, tra i principali documenti di riferimento:
- Regolamento per la formazione professionale continua dei dottori agronomi e dei dottori forestali approvato con delibera del Consiglio n. 162 del 27 aprile 2022
- Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, art. 3, comma 5, lettera b), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; DPR 7 agosto 2012, n. 137, art. 8; Decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, art. 1-septies, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; Decreto del presidente della repubblica 8 luglio 2005, n. 169, art. 9
- il regime sanzionatorio previsto dall’art. 18 bis del Regolamento per la formazione professionale continua dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali approvato con delibera del Consiglio n. 162
del 27 aprile 2022 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 15/09/2022 n. 17 - Quadro di riferimento normativo per il funzionamento dei Consigli di disciplina della L. 3/76 e L. 152/92 e del DPR 350/1981 modificata ed integrata dal DPR 137/2012, redatta ai sensi dell’art. 3 comma 5 bis del DL 138/2011 convertito in L 148/2011
- A cui si aggiunge, al di fuori della normativa di riferimento, la Circolare CONAF n° 26 del 11/08/2023 (Prot. gen.6321/2023).
Considerato che:
Nell'ambito della normativa esistente, innumerevoli attività formative professionalizzanti non vengono riconosciute non tanto per la loro validità, quanto per difetti di firma nella presentazione dei riconoscimenti, oppure per il fatto che chi le organizza non ha alcun interesse a chiederne il riconoscimento agli Ordini territoriali.
Pertanto, Dottori Agronomi e Dottori Forestali che partecipano per proprio interesse e necessità professionale a iniziative formative di alto livello ma fuori catalogo, possono trovarsi in condizioni di inadempienza nonostante siano da considerarsi professionalmente aggiornati.
I Dottori Agronomi e Dottori Forestali sottoscrivono il seguente appello:
che venga considerato valido ogni evento formativo, anche non incluso nel catalogo della formazione ordinistica, qualora questo sia riconosciuto professionalizzante.
Chiediamo che il riconoscimento di validità professionalizzante possa essere accordato anche a posteriori rispetto alla data dell'evento, dall'Ordine di appartenenza o dal Consiglio di Disciplina di competenza territoriale.
Chiediamo che vengano riconosciuti validi in ogni caso, senza necessità di approvazione specifica e senza limiti all'accumulo dei crediti annui:
- tutti gli eventi realizzati all'interno di manifestazioni fieristiche professionali per l'agricoltura
- tutti i seminari con argomenti inerenti alla professione e con relatori docenti universitari
- tutti gli eventi formativi professionalizzanti riconosciuti dagli Ordini degli Ingegneri, Architetti, Veterinari, ove riguardanti argomenti che interessino anche trasversalmente le competenze dei Dottori Agronomi e Forestali (ad esempio, in via non esclusiva, progettazioni di edifici agricoli, parchi, giardini, tematiche sugli allevamenti, ecc.)
- tutti gli eventi formativi a pagamento che trattino argomenti attinenti alla professione
- tutti gli eventi formativi metaprofessionali riconosciuti da altri Ordini e che possano interessare anche trasversalmente la figora del Dottore Agronomo e Forestale
- Rimane inteso che si dovranno produrre le evidenze di partecipazione

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Il problema
Premessa
Il quadro normativo per la formazione professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali comprende, tra i principali documenti di riferimento:
- Regolamento per la formazione professionale continua dei dottori agronomi e dei dottori forestali approvato con delibera del Consiglio n. 162 del 27 aprile 2022
- Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, art. 3, comma 5, lettera b), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; DPR 7 agosto 2012, n. 137, art. 8; Decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, art. 1-septies, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; Decreto del presidente della repubblica 8 luglio 2005, n. 169, art. 9
- il regime sanzionatorio previsto dall’art. 18 bis del Regolamento per la formazione professionale continua dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali approvato con delibera del Consiglio n. 162
del 27 aprile 2022 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 15/09/2022 n. 17 - Quadro di riferimento normativo per il funzionamento dei Consigli di disciplina della L. 3/76 e L. 152/92 e del DPR 350/1981 modificata ed integrata dal DPR 137/2012, redatta ai sensi dell’art. 3 comma 5 bis del DL 138/2011 convertito in L 148/2011
- A cui si aggiunge, al di fuori della normativa di riferimento, la Circolare CONAF n° 26 del 11/08/2023 (Prot. gen.6321/2023).
Considerato che:
Nell'ambito della normativa esistente, innumerevoli attività formative professionalizzanti non vengono riconosciute non tanto per la loro validità, quanto per difetti di firma nella presentazione dei riconoscimenti, oppure per il fatto che chi le organizza non ha alcun interesse a chiederne il riconoscimento agli Ordini territoriali.
Pertanto, Dottori Agronomi e Dottori Forestali che partecipano per proprio interesse e necessità professionale a iniziative formative di alto livello ma fuori catalogo, possono trovarsi in condizioni di inadempienza nonostante siano da considerarsi professionalmente aggiornati.
I Dottori Agronomi e Dottori Forestali sottoscrivono il seguente appello:
che venga considerato valido ogni evento formativo, anche non incluso nel catalogo della formazione ordinistica, qualora questo sia riconosciuto professionalizzante.
Chiediamo che il riconoscimento di validità professionalizzante possa essere accordato anche a posteriori rispetto alla data dell'evento, dall'Ordine di appartenenza o dal Consiglio di Disciplina di competenza territoriale.
Chiediamo che vengano riconosciuti validi in ogni caso, senza necessità di approvazione specifica e senza limiti all'accumulo dei crediti annui:
- tutti gli eventi realizzati all'interno di manifestazioni fieristiche professionali per l'agricoltura
- tutti i seminari con argomenti inerenti alla professione e con relatori docenti universitari
- tutti gli eventi formativi professionalizzanti riconosciuti dagli Ordini degli Ingegneri, Architetti, Veterinari, ove riguardanti argomenti che interessino anche trasversalmente le competenze dei Dottori Agronomi e Forestali (ad esempio, in via non esclusiva, progettazioni di edifici agricoli, parchi, giardini, tematiche sugli allevamenti, ecc.)
- tutti gli eventi formativi a pagamento che trattino argomenti attinenti alla professione
- tutti gli eventi formativi metaprofessionali riconosciuti da altri Ordini e che possano interessare anche trasversalmente la figora del Dottore Agronomo e Forestale
- Rimane inteso che si dovranno produrre le evidenze di partecipazione

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Petizione creata in data 26 febbraio 2025