ABROGAZIONE LEGGE 54/2006 PROTEGGIAMO I NOSTRI FIGLI.

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Il problema

Oggetto: richiesta di abrogazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54, e di revisione organica della disciplina dell'affidamento dei figli, con priorità alla tutela del superiore interesse del minore

Al Presidente della Camera dei deputati
Al Presidente del Senato della Repubblica
Ai Presidenti delle Commissioni parlamentari competenti

I sottoscritti cittadini,

PREMESSO CHE

la legge 8 febbraio 2006, n. 54, recante «Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli», ha introdotto nell'ordinamento italiano il principio dell'affidamento condiviso quale soluzione da valutare prioritariamente nei procedimenti riguardanti i figli di genitori separati;
la stessa legge stabilisce che i provvedimenti relativi ai figli debbano essere adottati con esclusivo riferimento al loro interesse morale e materiale e prevede che il giudice determini tempi e modalità della presenza del figlio presso ciascun genitore;
la normativa prevede altresì la possibilità dell'affidamento a un solo genitore quando l'affidamento all'altro risulti contrario all'interesse del minore, con provvedimento motivato del giudice;
nel corso degli anni la disciplina della responsabilità genitoriale e dei procedimenti relativi ai minori è stata modificata e integrata da successivi interventi legislativi, rendendo necessario verificare la coerenza complessiva della normativa oggi vigente;
l'ordinamento italiano riconosce come principio fondamentale la centralità del minore e il suo diritto a crescere ed essere educato in un ambiente familiare adeguato, secondo il principio del suo superiore interesse;

CONSIDERATO CHE

l'applicazione concreta dell'affidamento condiviso può presentare situazioni nelle quali la necessità di mantenere rapporti con entrambi i genitori deve essere valutata caso per caso, tenendo conto dell'età, delle esigenze, della volontà e della capacità di discernimento del minore;
nei procedimenti familiari possono assumere particolare rilievo situazioni di conflittualità genitoriale, violenza, maltrattamento, condizionamento psicologico, trascuratezza o altre circostanze potenzialmente pregiudizievoli per il minore, che richiedono valutazioni tempestive e individualizzate;
l'interesse del minore non può essere identificato automaticamente con una determinata modalità di affidamento o con una predeterminata ripartizione dei tempi di permanenza presso i genitori, ma deve essere accertato sulla base delle concrete circostanze del singolo caso;
è necessario assicurare che l'ascolto del minore, quando previsto dalla legge e compatibilmente con la sua età e capacità di discernimento, costituisca un elemento effettivamente considerato nel processo decisionale;
occorre garantire che eventuali segnalazioni di violenza o di altre condotte pregiudizievoli siano valutate con tempestività, professionalità e indipendenza, evitando sia la sottovalutazione di situazioni di pericolo sia l'utilizzo strumentale di accuse non adeguatamente verificate;
la normativa dovrebbe assicurare procedure uniformi, tempi ragionevoli, adeguate competenze specialistiche e un controllo effettivo sull'attuazione dei provvedimenti riguardanti i minori;

RILEVATO INOLTRE CHE

la legge n. 54/2006, nel testo originario, contiene disposizioni che sono state successivamente interessate da ulteriori riforme dell'ordinamento della famiglia e del processo civile; pertanto, qualsiasi intervento abrogativo deve essere accompagnato da un coordinamento normativo volto a evitare vuoti di tutela e incertezze applicative.

CHIEDONO

al Parlamento della Repubblica:

di procedere a una revisione organica della legge 8 febbraio 2006, n. 54, valutando l'opportunità della sua abrogazione totale e della sostituzione della disciplina vigente con una normativa maggiormente centrata sulla concreta tutela del minore;
di assicurare che ogni decisione sull'affidamento sia adottata sulla base del superiore interesse del minore, senza automatismi fondati esclusivamente sul principio dell'affidamento condiviso;
di prevedere che la modalità di affidamento, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale siano stabiliti esclusivamente dopo una valutazione individualizzata delle condizioni del minore e del contesto familiare;
di rafforzare le garanzie procedurali nei casi in cui siano prospettate situazioni di violenza, abuso, maltrattamento, grave conflittualità o altre circostanze potenzialmente pregiudizievoli per il minore;
di garantire al minore un ascolto effettivo e adeguato alla sua età e capacità di discernimento, assicurando che quanto emerso sia adeguatamente valutato dall'autorità giudiziaria;
di garantire che le valutazioni relative alla sicurezza e al benessere del minore siano svolte da professionisti adeguatamente qualificati e secondo metodologie trasparenti, verificabili e rispettose delle garanzie processuali;
di assicurare tempi giudiziari compatibili con la particolare natura dei procedimenti riguardanti i minori, prevedendo strumenti efficaci per l'adozione tempestiva di provvedimenti urgenti quando siano presenti situazioni di possibile pregiudizio;
di prevedere meccanismi periodici di verifica dell'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento, in modo da consentirne la modifica quando le condizioni concrete del minore cambino;
di assicurare adeguati strumenti di sostegno psicologico, sociale e familiare ai minori e ai genitori nelle situazioni di separazione caratterizzate da elevata conflittualità;
di effettuare una valutazione dell'impatto della disciplina dell'affidamento condiviso sulla tutela dei minori, basata su dati statistici nazionali aggiornati e disaggregati per età, situazione familiare, durata dei procedimenti e principali fattori di rischio;
di coordinare qualsiasi nuova disciplina con le disposizioni del codice civile, del codice di procedura civile e della legislazione speciale in materia di minori, evitando sovrapposizioni, lacune o contraddizioni normative;
di mantenere come criterio prioritario di ogni intervento legislativo il diritto del minore alla sicurezza, alla stabilità affettiva, alla continuità delle relazioni significative e a una crescita equilibrata.

PER QUESTE RAGIONI

i sottoscritti chiedono alle istituzioni della Repubblica di esaminare la disciplina introdotta dalla legge n. 54/2006 e di valutare la sua abrogazione e sostituzione con una disciplina organica dell'affidamento che ponga al centro, in ogni singolo procedimento, la tutela concreta e verificabile del superiore interesse del minore.

 

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