ABROGARE SUBITO LA MACELLAZIONE RITUALE HALAL KOSHER - Petizione popolare

108.011

Il problema

"ABROGARE SUBITO LA MACELLAZIONE RITUALE. Petizione popolare per la tutela del benessere animale in linea con la giurisprudenza europea".

PETIZIONE POPOLARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 DELLA COSTITUZIONE

Al Presidente della Camera dei Deputati
Al Presidente del Senato della Repubblica

OGGETTO: Petizione popolare per la tutela costituzionale del benessere animale e l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla giurisprudenza europea. Richiesta di abolizione della macellazione rituale, Halal o Kosher, senza stordimento preventivo. 

1. Il Presupposto Costituzionale e il Principio Etico-Scientifico

La Repubblica Italiana, a seguito della storica riforma costituzionale della Legge Costituzionale n. 1/2022, tutela espressamente all'Articolo 9 della Costituzione l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi e, in modo specifico, lo stato di benessere e i diritti degli animali. Tale innovazione inserisce la protezione degli animali tra i principi fondamentali della nostra democrazia, imponendo al legislatore ordinario di conformarvi ogni norma vigente.

In materia di protezione degli animali durante l'abbattimento, il Regolamento (CE) n. 1099/2009 stabilisce come principio generale l'obbligo tassativo di stordimento preventivo, al fine di evitare dolore, angoscia e sofferenze evitabili. 

Dal punto di vista scientifico e veterinario (come da costanti linee guida della Federazione dei Veterinari d'Europa - FVE, il cui accreditamento istituzionale si articola su tre livelli principali: Organo Consultivo della Commissione Europea e del Parlamento UE, Collaborazione istituzionale con l’EFSA e Co-gestione degli standard accademici europei), la recisione dei grossi vasi del collo su un animale pienamente cosciente comporta un'agonia prolungata. L'animale percepisce coscientemente il soffocamento causato dal proprio sangue e il dolore acuto dei tessuti recisi prima che sopraggiunga l'anossia cerebrale. Alla luce del nuovo dettato costituzionale, nessuna pratica volta a infliggere deliberatamente una simile sofferenza a un essere senziente può più essere tollerata come eccezione legale. La FVE ha formalizzato la propria posizione in un noto documento di indirizzo (Position Paper: : Slaughter without stunning causes unnecessary suffering), nel quale dichiara esplicitamente che: "Dal punto di vista del benessere animale e per rispetto dell'animale in quanto essere senziente, la pratica della macellazione senza stordimento preventivo sia inaccettabile in qualsiasi circostanza.”

2. Il Quadro Giuridico Nazionale ed Europeo Aggiornato

Il quadro normativo e giurisprudenziale europeo e internazionale ha chiarito in modo inequivocabile che la tutela degli animali costituisce un valore preminente, in grado di limitare legittimamente le modalità di esercizio dei culti religiosi:

Regolamento (CE) n. 1099/2009 (Articolo 26, paragrafo 2): Consente esplicitamente agli Stati membri di adottare norme nazionali più severe volte ad assicurare una maggiore protezione degli animali al momento dell'abbattimento, superando le deroghe previste a 
livello comunitario.

Sentenza della Corte di Giustizia UE (17 dicembre 2020, Causa C-336/19): Ha stabilito che l'imposizione di uno stordimento preventivo (anche di tipo reversibile/elettronarcosi, che non causa la morte diretta ma toglie la coscienza prima del dissanguamento) è perfettamente compatibile con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, bilanciando la libertà di culto con il benessere animale.

Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU - 13 febbraio 2024): Nel respingere i ricorsi contro i divieti introdotti in Belgio, la CEDU ha decretato che il divieto di macellazione senza stordimento non viola la libertà di religione (Art. 9 CEDU). La Corte ha formalmente riconosciuto la tutela del benessere animale come un elemento intrinseco della "morale pubblica" delle società democratiche, legittimando i divieti assoluti a livello statale. 

Sulla base di questi presupposti, nazioni come Svizzera, Svezia, Norvegia, Islanda, Danimarca, Slovenia e le regioni belghe delle Fiandre e della Vallonia impongono lo stordimento preventivo obbligatorio per qualsiasi tipo di macellazione, senza alcuna eccezione per i riti Halal o Kosher. 


3. La Carenza dell'Ordinamento Italiano

Attualmente, l'ordinamento italiano mantiene in vigore una deroga generalizzata basata sul D.M. 11 giugno 1980 e recepita nel D.Lgs. n. 131/2013 (disciplina sanzionatoria del Regolamento CE 1099/2009), che autorizza la macellazione secondo i riti religiosi ebraico (Kosher) ed islamico (Halal) senza alcun tipo di stordimento. Tale impianto normativo risulta oggi in palese contrasto con l'Articolo 9 della Costituzione e con l'evoluzione del diritto europeo.

4. La Richiesta dei Cittadini

In linea con il sentimento della stragrande maggioranza dei cittadini italiani – costantemente monitorato dai rapporti Eurispes, che evidenziano una sensibilità etica sempre maggiore verso i diritti degli animali – e forti del mutato orientamento costituzionale e delle massime Corti di giustizia europee;

I SOTTOSCRITTI CITTADINI CHIEDONO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 DELLA COSTITUZIONE: 

  1. L'abrogazione del D.M. 11 giugno 1980 ("Autorizzazione alla macellazione degli animali secondo i riti religiosi ebraico ed islamico") anche tramite l'introduzione di una norma di legge di rango primario che ne dichiari esplicitamente la cessazione degli effetti. 
  2. La modifica del Decreto Legislativo 6 novembre 2013, n. 131 e della normativa nazionale di settore, affinché l'obbligo di stordimento preventivo sia applicato a qualsiasi tipo di macellazione sull'intero territorio italiano, senza alcuna eccezione, deroga o esenzione speciale per motivi rituali o religiosi 

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ARTICOLATO

Art. 1. 

(Finalità e ambito di applicazione) 

 In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, la presente legge detta disposizioni dirette a garantire la massima tutela del benessere degli animali al momento dell'abbattimento, escludendo qualsiasi forma di sofferenza evitabile. 

Art. 2. 

(Obbligo assoluto di stordimento preventivo) 

Sul territorio nazionale l’abbattimento e la macellazione degli animali sono consentiti esclusivamente previo stordimento, atto a indurre nello stesso uno stato di incoscienza e di insensibilità privo di dolore, da mantenere fino alla morte dell'animale. 
Non è ammessa alcuna deroga, esenzione speciale o autorizzazione straordinaria all'obbligo di cui al comma 1 per motivi rituali, tradizionali o religiosi. 
Lo stordimento preventivo di cui al comma 1 può essere eseguito anche tramite metodi reversibili, quali l'electronarcosi, qualora ciò sia necessario a garantire la compatibilità con specifiche prescrizioni rituali, purché ne sia scientificamente comprovata l'efficacia nel privare l'animale della coscienza prima dell'operazione di dissanguamento. 


Art. 3. 

(Cessazione degli effetti del Decreto Ministeriale 11 giugno 1980) 

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa l'efficacia del Decreto del Ministro della Sanità 11 giugno 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 giugno 1980, recante "Autorizzazione alla macellazione degli animali secondo i riti religiosi ebraico ed islamico". 

Art. 4. 

(Modifiche al Decreto Legislativo 6 novembre 2013, n. 131 e disposizioni penali) 

Al decreto legislativo 6 novembre 2013, n. 131, l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Art. 4. - (Violazioni riguardanti le procedure di stordimento e l'obbligo assoluto di stordimento preventivo) - 
La violazione dell'obbligo assoluto di stordimento preventivo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 6.000 a un massimo di euro 18.000, oltre alla sospensione immediata dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività d’impresa della struttura di macellazione per un periodo da sei a ventiquattro mesi. In caso di recidiva, è sempre disposta la revoca definitiva dell’autorizzazione. 
Al di fuori dei casi di cui al comma 1, l’operatore che viola le disposizioni relative ai controlli sul mantenimento dello stordimento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 2.000 a euro 6.000. 
Salvo che il fatto costituisca reato, la persona responsabile della macellazione che viola le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 2.000 a euro 6.000. 
Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, in violazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento non ottempera alla richiesta del Servizio veterinario della Azienda sanitaria locale territorialmente competente per l'aumento della frequenza dei controlli di cui all'articolo 5 del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 3.000. 
Fatte salve le sanzioni amministrative di cui al comma 1, la macellazione eseguita in violazione dell'obbligo di stordimento preventivo configura, ove ne ricorrano i presupposti, i reati di uccisione e maltrattamento di animali ai sensi degli articoli 544-bis e 544-ter del Codice Penale. 

Art. 5. 

(Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore) 

Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

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