Abrogare il decreto che inserisce il cannabidiolo (CBD) nella tabella degli stupefacenti

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Il problema

Con il decreto Schillaci del 7 agosto 2023, dal 22 settembre le composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo (CBD),ottenuto da estratti di cannabis, verranno messi al bando, equiparando di fatto il CBD a una sostanza psicotropa.
Questa operazione non ha nessuna base scientifica perché nessuna analisi o pubblicazione scientifica supporta questa visione.

Il CBD

Ma cos’è il CBD? Nient’altro che una sostanza che viene estratta dal fiore della canapa.

Questa sostanza, definita fitocannabinoide, si lega ai recettori dei cannabinoidi presenti nella maggior parte del nostro organismo.

(Il nostro corpo, nel momento del bisogno, produce naturalmente cannabinoidi (endocannabinoidi); sia gli umani che gli animali sono, quindi, dotati di un sistema endocannabinoide).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK556048/

La controversia

Per il ministro Orazio Schillaci, il CBD sarebbe una sostanza attiva e dovrebbe venire classificato tra le sostanze stupefacenti. L’Agenzia italiana del farmaco in effetti ‘ribadisce che il cannabidiolo (CBD) è da considerarsi a tutti gli effetti una sostanza attiva’.
Ma cosa e soprattutto quali sono le sostanze attive? Potremmo rispondere citandone due: caffè e cioccolata.

È infatti doveroso chiarire le differenze tra sostanze psicotrope (o psicoattive) e stupefacenti.

Una sostanza psicoattiva è una sostanza chimica farmacologicamente attiva, dotata di azione psicotropa, ovvero capace di modificare lo stato psico-fisico di un soggetto potendo agire su emozione, ricordi, attenzione, percezione, umore, coscienza, comportamento, abilità intellettive, capacità motorie, ecc. Le sostanze psicoattive più diffuse, sia legali che illegali a seconda del paese, sono: Etanolo, Nicotina (tabacco), Caffeina, Teofillina (il tè!), 

Una sostanza stupefacente invece, nella definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità, sono tutte quelle sostanze in grado di causare tolleranza (la capacità dell'organismo di sopportare a dosi gradualmente più elevate la tossicità delle sostanze), assuefazione (il degradare dell'effetto, soprattutto psichico, della medesima dose, con conseguente necessità di aumentare la dose per produrre lo stesso effetto) e dipendenza (necessità di assumere tali sostanze per evitare crisi di astinenza), e che vennero iscritte nelle tabelle della Convenzione Unica sugli stupefacenti (1961), modificata da un Protocollo del 1972.  L’etanolo ad esempio, che può indurre stupor e dipendenza, non è classificato tra gli stupefacenti.

E mentre l’EFSA sta valutando di inserire i prodotti a base di CBD come Novel food (la Francia con una legge provvisoria che autorizza la commercializzazione di preparati con CBD fino al 20% considerandoli come integratori), l’ITALIA ,invece, mette al bando il cbd, inserendolo nella lista degli stupefacenti.

 

“La posizione del ministero italiano è in antitesi con le decisioni assunte dalle analoghe autorità tedesche, inglesi e francesi, che hanno escluso l’assoggettabilità di medicinali anche ad alta concentrazione di CBD, tra gli stupefacenti, ed è in contrasto con la normativa comunitaria in materia di organizzazione del mercato comune e di antitrust” fa sapere Federcanapa, che sottolinea come la decisione del ministero sia secondo loro “tanto più illogica in quanto non potrà impedire la libera circolazione in Italia di alimenti e cosmetici al CBD prodotti legalmente in altri Paesi europei ed è destinata a danneggiare unicamente i produttori nazionali”.

Questo decreto, per giunta, va contro quelle che sono le attuali disposizioni Europee.

La Commissione europea il 3 dicembre 2020, alla luce delle osservazioni ricevute da EIHA (European Industrial Hemp Association) e della sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa C-663/18,

o   ‘ha rivisto la sua valutazione preliminare e conclude che il cannabidiolo non deve essere considerato una droga ai sensi della Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, in quanto non ha effetti psicotropi. Di conseguenza,

o    il cannabidiolo può essere considerato un alimento, a condizione che siano soddisfatte anche le altre condizioni dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002’. (Commissione europea, 3.12.20).

Successivamente, la Commissione ha:

– aggiornato il registro europeo degli ingredienti cosmetici (CosIng), ammettendo l’utilizzo del CBD naturale e anche del CBG nella cosmesi,

– riconosciuto la natura di alimenti tradizionali delle foglie di canapa, a giugno 2023. Il loro uso come alimento (es. tisane) o ingrediente alimentare non è perciò soggetto alla complessa procedura di autorizzazione stabilita dal Novel Food Regulation (EU) No 2015/2283.

Court of Justice of the European Union (CJEU) – con la sentenza 19 novembre 2020, nella causa C-663/18 (B.S. e C.A., ex-amministratori di Kanavape, vs. Ministère public et Conseil national de l’ordre des pharmaciens) – ha chiarito che gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione di CBD (cannabidiolo), ‘legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi’. 

 A tali conclusioni la Corte di Giustizia è pervenuta rilevando quanto segue:

-          ‘poiché il CBD non contiene un principio psicoattivo allo stato attuale delle conoscenze scientifiche ricordate (…), sarebbe contrario all’obiettivo e alla ratio generale della convenzione unica includere quest’ultimo nella definizione di «stupefacenti» ai sensi di tale convenzione, in quanto estratto di cannabis’,

-          ‘ne consegue che il CBD di cui trattasi (…) non costituisce uno stupefacente, ai sensi della convenzione unica’,

Conclusioni:

Perché il CBD non dovrebbe entrare nella classe degli stupefacenti?

1)    Non ci sono studi in merito che giustifica la “dipendenza”. Consentiamo la libera vendita di sostanze che creano dipendenza a tutti gli effetti: l’alcool, la caffeina, la nicotina (le sigarette)

2)    Anche se nei prodotti naturali è possibile trovare tracce (minime) di thc, il cbd ne contrasta gli effetti

3)    Perché in farmacia non troverai più un prodotto CBD naturale (come quelli che trovi adesso) ma sintetici e che avranno comunque bisogno di ricetta.

4)    Perché tanti pazienti rimarranno senza prodotto.

5)    Perché tante persone rimarranno senza lavoro.

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fabiola d'angeloPromotore della petizione

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