VOGLIAMO CHE IL POPOLO POSSA DECIDERE LE LEGGI


VOGLIAMO CHE IL POPOLO POSSA DECIDERE LE LEGGI
Il problema
Alla c.a.: Matteo Renzi - Presidente del Consiglio; Maria Elena Boschi - Ministro per le Riforme Costituzionali; Laura Boldrini - Presidente della Camera; Pietro Grasso - Presidente del Senato
VOGLIAMO CHE IL POPOLO POSSA DECIDERE LE LEGGI
L'art.1 della Costituzione recita che la sovranità appartiene al popolo. Questa affermazione è l'essenza di un sistema democratico.
Non essendo possibile la votazione diretta delle leggi da parte del popolo i sistemi democratici moderni hanno dato vita a forme di democrazia rappresentativa che vedono nel Parlamento il centro della attività legislativa.
In Italia, tuttavia, si è da tempo realizzato un sistema di tipo oligarchico che ha svuotato nei fatti il principio di sovranità popolare. Il legislatore appare sempre più lontano dalle istanze degli elettori. Le leggi elettorali riducono la manifestazione di volontà dei cittadini ad una scelta fra nominati. Gli eletti disattendono sistematicamente le promesse fatte in campagna elettorale.
La distanza delle istituzioni rappresentative dai cittadini non è mai stata così drammaticamente rilevante come in questi ultimi decenni.
I partiti vogliono conservare questo stato di cose che emargina gli elettori impedendo loro di contare realmente. Ne è prova l'emendamento votato dal senato con il consenso del governo che rende ancora più difficile la presentazione di disegni di legge di iniziativa popolare, non garentendo affatto che vengano presi in considerazione e votati.
Per consentire al popolo di tornare a contare, riappropriandosi della sovranità, è necessario dargli poteri da legislatore. Noi vogliamo che il popolo possa fare le leggi. Proponiamo pertanto che gli elettori possano presentare direttamente al Parlamento disegni di legge, e che il Parlamento abbia l'obbligo di prenderli in considerazione approvandoli o bocciandoli. Non potrà più accantonarli come è accaduto sempre fino ad oggi. Vogliamo che il Parlamento si assuma la responsabilità di rispondere al popolo. Vogliamo altresì che, se i parlamentari che ne hanno il potere non provvedano a far votare le proposte popolari entro i termini previsti, siano incriminati per attentato contro i diritti politici dei cittadini.
Proponiamo dunque la modifica dell'art.71 della Costituzione prevedendo che le proposte di legge di iniziativa popolare debbano essere calendarizzate e votate obbligatoriamente entro termini stringenti.
Non solo. I cittadini oggi non possono chiedere che la Corte Costituzionale esami la conformità di una legge alla Costituzione. Troppe leggi violano diritti dei cittadini.
Noi proponiamo che 250.000 elettori possano promuovere il ricorso diretto alla Corte Costituzionale per far dichiarare incostituzionale una legge dello stato o delle regioni.
Per rendere più rapida e meno costosa la raccolta di firme, prevediamo innovativamente la possibilità di sottoscrivere on line, con procedura di firma certificata, i disegni di legge di iniziativa popolare e i ricorsi dei cittadini alla Corte Costituzionale.
In questo modo intendiamo far partire un percorso realmente rivoluzionario che ridia voce al popolo consentendogli di intervenire direttamente nel procedimento legislativo.
Chiediamo al governo di prendere visione della nostra PROPOSTA DI LEGGE.
Proposta di legge di modifica costituzionale in materia di iniziativa legislativa popolare.
Art. 1
Il comma 1 dell’art. 71 della Costituzione è sostituito dal seguente: “L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere, agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale e al popolo che la esercita nelle forme e nei termini di cui al successivo art. 71 bis”.
Il comma 2 dell'art. 71 della Costituzione è abrogato.
Art. 2
Dopo l’art. 71 della Costituzione è aggiunto il seguente art. 71 bis:
1. “Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta da parte di almeno duecentocinquantamila elettori di un progetto redatto in articoli”.
2. “Le firme possono essere raccolte anche mediante posta elettronica certificata”.
3. “La proposta deve essere calendarizzata in Commissione entro 60 giorni dal suo ricevimento e posta in votazione non oltre 60 giorni dalla sua calendarizzazione. Il Presidente della Camera o del Senato provvedono a calendarizzare la proposta in Aula non oltre 30 giorni dalla votazione finale in Commissione".
Modifiche alla Legge 11 marzo 1953, n. 87, norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale.
Art. 1
Alla legge 11 marzo 1953, n. 87è aggiunto il seguente articolo 24 bis:
“La questione di legittimità costituzionale può essere proposta mediante istanza anche da un numero di cittadini elettori non inferiore a 250 mila.
L’istanza deve contenere l’indicazione della legge o degli articoli di legge su cui verte la questione di legittimità costituzionale, corredata dalle firme degli elettori proponenti e da una relazione che indichi le ragioni di ritenuta illegittimità costituzionale.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352”.
Art. 2
Al primo comma dell’articolo 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, tra le parole “l'ordinanza” e le parole “con la quale” sono aggiunte le parole “o l’istanza di cui all’articolo 24 bis”
Art. 3
All’articolo 29 legge 11 marzo 1953, n. 87 è aggiunto il seguente comma:
“Il comma che precede non si applica nel caso di cui all’articolo 24 bis”.
Modifiche alla legge 25 maggio 1970 n. 352, Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.
Art. 1
Il comma 1 dell’articolo 48 legge 25 maggio 1970 n. 352 è così modificato:
“La proposta, da parte di almeno 250 mila elettori, dei progetti di legge ai sensi dell'articolo 71 bis della Costituzione, deve essere presentata, corredata dalle firme degli elettori proponenti, al Presidente di una delle due Camere.
Art. 2
All’articolo 49 legge 25 maggio 1970 n. 352 sono aggiunti i seguenti commi 5, 6, 7 e 8:
“Qualora le firme siano raccolte mediante posta elettronica certificata, sono istituiti a cura dei proponenti appositi siti Internet, nei quali, con modalità tali da garantire la loro non modificabilità, sono pubblicati il testo e la relazione dei progetti di legge di cui al precedente comma 1.
Le firme, inviate ai siti di cui al precedente comma, devono essere corredate dalle indicazioni anagrafiche e copia dei certificati di cui agli articoli 7 e 8.
La raccolta delle firme deve terminare entro un anno dalla pubblicazione del testo e della relazione del progetto di legge.
Al termine della raccolta, che abbia raggiunto le firme di almeno 250 mila elettori, sono inviati al Presidente di una delle due Camere il testo e la relazione del progetto di legge di cui al precedente comma 1, accompagnati da dichiarazione notarile che certifichi la conformità a quanto pubblicato nel sito e il valido raggiungimento del quorum”.
Modifiche all’art. 294 codice penale
Art. 1
Dopo il comma 1 dell’art. 294 codice penale è aggiunto il seguente comma 2:
2. “Alla stessa pena diminuita di un quarto soggiace chiunque senza giustificato motivo e avendone il dovere dia luogo o concorra a dar luogo al mancato rispetto dei termini di cui all’art. 71 bis, commi 3 e 4 della Costituzione”.

Il problema
Alla c.a.: Matteo Renzi - Presidente del Consiglio; Maria Elena Boschi - Ministro per le Riforme Costituzionali; Laura Boldrini - Presidente della Camera; Pietro Grasso - Presidente del Senato
VOGLIAMO CHE IL POPOLO POSSA DECIDERE LE LEGGI
L'art.1 della Costituzione recita che la sovranità appartiene al popolo. Questa affermazione è l'essenza di un sistema democratico.
Non essendo possibile la votazione diretta delle leggi da parte del popolo i sistemi democratici moderni hanno dato vita a forme di democrazia rappresentativa che vedono nel Parlamento il centro della attività legislativa.
In Italia, tuttavia, si è da tempo realizzato un sistema di tipo oligarchico che ha svuotato nei fatti il principio di sovranità popolare. Il legislatore appare sempre più lontano dalle istanze degli elettori. Le leggi elettorali riducono la manifestazione di volontà dei cittadini ad una scelta fra nominati. Gli eletti disattendono sistematicamente le promesse fatte in campagna elettorale.
La distanza delle istituzioni rappresentative dai cittadini non è mai stata così drammaticamente rilevante come in questi ultimi decenni.
I partiti vogliono conservare questo stato di cose che emargina gli elettori impedendo loro di contare realmente. Ne è prova l'emendamento votato dal senato con il consenso del governo che rende ancora più difficile la presentazione di disegni di legge di iniziativa popolare, non garentendo affatto che vengano presi in considerazione e votati.
Per consentire al popolo di tornare a contare, riappropriandosi della sovranità, è necessario dargli poteri da legislatore. Noi vogliamo che il popolo possa fare le leggi. Proponiamo pertanto che gli elettori possano presentare direttamente al Parlamento disegni di legge, e che il Parlamento abbia l'obbligo di prenderli in considerazione approvandoli o bocciandoli. Non potrà più accantonarli come è accaduto sempre fino ad oggi. Vogliamo che il Parlamento si assuma la responsabilità di rispondere al popolo. Vogliamo altresì che, se i parlamentari che ne hanno il potere non provvedano a far votare le proposte popolari entro i termini previsti, siano incriminati per attentato contro i diritti politici dei cittadini.
Proponiamo dunque la modifica dell'art.71 della Costituzione prevedendo che le proposte di legge di iniziativa popolare debbano essere calendarizzate e votate obbligatoriamente entro termini stringenti.
Non solo. I cittadini oggi non possono chiedere che la Corte Costituzionale esami la conformità di una legge alla Costituzione. Troppe leggi violano diritti dei cittadini.
Noi proponiamo che 250.000 elettori possano promuovere il ricorso diretto alla Corte Costituzionale per far dichiarare incostituzionale una legge dello stato o delle regioni.
Per rendere più rapida e meno costosa la raccolta di firme, prevediamo innovativamente la possibilità di sottoscrivere on line, con procedura di firma certificata, i disegni di legge di iniziativa popolare e i ricorsi dei cittadini alla Corte Costituzionale.
In questo modo intendiamo far partire un percorso realmente rivoluzionario che ridia voce al popolo consentendogli di intervenire direttamente nel procedimento legislativo.
Chiediamo al governo di prendere visione della nostra PROPOSTA DI LEGGE.
Proposta di legge di modifica costituzionale in materia di iniziativa legislativa popolare.
Art. 1
Il comma 1 dell’art. 71 della Costituzione è sostituito dal seguente: “L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere, agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale e al popolo che la esercita nelle forme e nei termini di cui al successivo art. 71 bis”.
Il comma 2 dell'art. 71 della Costituzione è abrogato.
Art. 2
Dopo l’art. 71 della Costituzione è aggiunto il seguente art. 71 bis:
1. “Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta da parte di almeno duecentocinquantamila elettori di un progetto redatto in articoli”.
2. “Le firme possono essere raccolte anche mediante posta elettronica certificata”.
3. “La proposta deve essere calendarizzata in Commissione entro 60 giorni dal suo ricevimento e posta in votazione non oltre 60 giorni dalla sua calendarizzazione. Il Presidente della Camera o del Senato provvedono a calendarizzare la proposta in Aula non oltre 30 giorni dalla votazione finale in Commissione".
Modifiche alla Legge 11 marzo 1953, n. 87, norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale.
Art. 1
Alla legge 11 marzo 1953, n. 87è aggiunto il seguente articolo 24 bis:
“La questione di legittimità costituzionale può essere proposta mediante istanza anche da un numero di cittadini elettori non inferiore a 250 mila.
L’istanza deve contenere l’indicazione della legge o degli articoli di legge su cui verte la questione di legittimità costituzionale, corredata dalle firme degli elettori proponenti e da una relazione che indichi le ragioni di ritenuta illegittimità costituzionale.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352”.
Art. 2
Al primo comma dell’articolo 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, tra le parole “l'ordinanza” e le parole “con la quale” sono aggiunte le parole “o l’istanza di cui all’articolo 24 bis”
Art. 3
All’articolo 29 legge 11 marzo 1953, n. 87 è aggiunto il seguente comma:
“Il comma che precede non si applica nel caso di cui all’articolo 24 bis”.
Modifiche alla legge 25 maggio 1970 n. 352, Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.
Art. 1
Il comma 1 dell’articolo 48 legge 25 maggio 1970 n. 352 è così modificato:
“La proposta, da parte di almeno 250 mila elettori, dei progetti di legge ai sensi dell'articolo 71 bis della Costituzione, deve essere presentata, corredata dalle firme degli elettori proponenti, al Presidente di una delle due Camere.
Art. 2
All’articolo 49 legge 25 maggio 1970 n. 352 sono aggiunti i seguenti commi 5, 6, 7 e 8:
“Qualora le firme siano raccolte mediante posta elettronica certificata, sono istituiti a cura dei proponenti appositi siti Internet, nei quali, con modalità tali da garantire la loro non modificabilità, sono pubblicati il testo e la relazione dei progetti di legge di cui al precedente comma 1.
Le firme, inviate ai siti di cui al precedente comma, devono essere corredate dalle indicazioni anagrafiche e copia dei certificati di cui agli articoli 7 e 8.
La raccolta delle firme deve terminare entro un anno dalla pubblicazione del testo e della relazione del progetto di legge.
Al termine della raccolta, che abbia raggiunto le firme di almeno 250 mila elettori, sono inviati al Presidente di una delle due Camere il testo e la relazione del progetto di legge di cui al precedente comma 1, accompagnati da dichiarazione notarile che certifichi la conformità a quanto pubblicato nel sito e il valido raggiungimento del quorum”.
Modifiche all’art. 294 codice penale
Art. 1
Dopo il comma 1 dell’art. 294 codice penale è aggiunto il seguente comma 2:
2. “Alla stessa pena diminuita di un quarto soggiace chiunque senza giustificato motivo e avendone il dovere dia luogo o concorra a dar luogo al mancato rispetto dei termini di cui all’art. 71 bis, commi 3 e 4 della Costituzione”.

PETIZIONE CHIUSA
Condividi questa petizione
I decisori

Aggiornamenti sulla petizione
Condividi questa petizione
Petizione creata in data 5 luglio 2014