

TFA sostegno abbreviato per psicologi e pedagogisti: riconoscere le competenze
Il problema
Chiediamo l'istituzione, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado, di tre percorsi specifici straordinari e abbreviati per il conseguimento della specializzazione sul sostegno destinato a psicologi e pedagogisti abilitati alla professione.
La proposta non consiste nell'attribuire automaticamente la specializzazione sul sostegno a psicologi e pedagogisti. Chiediamo invece che anni di formazione universitaria e professionale direttamente attinenti alla psicologia, alla pedagogia, ai processi di sviluppo e all'educazione siano formalmente riconosciuti, evitando la ripetizione integrale di contenuti e competenze già acquisiti e certificati.
La proposta è rivolta agli psicologi con laurea magistrale LM-51 e ai pedagogisti provenienti dalle diverse classi di laurea magistrale riconosciute per la professione: LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche e LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education, oltre ai titoli equiparati dei precedenti ordinamenti.
Il paradosso dell'attuale sistema
Nella scuola secondaria italiana possono accedere al percorso di specializzazione sul sostegno laureati provenienti da aree disciplinari molto diverse, purché il loro titolo consenta l'accesso a una classe di concorso.
Possono quindi arrivare alla specializzazione sul sostegno nella scuola secondaria, per esempio, anche laureati provenienti da Giurisprudenza o Economia, quando possiedono i requisiti richiesti per una corrispondente classe di concorso.
Nell'attuale regime transitorio, inoltre, gli insegnanti tecnico-pratici (ITP), docenti cioè senza laurea e in possesso dell'abilitazione su materie tecnico-pratiche, possono accedere al percorso di specializzazione sulla base del diploma di scuola secondaria superiore valido per la relativa classe di concorso. Tale possibilità è concretamente prevista anche nei bandi dell'XI ciclo 2026.
Non si intende contestare il diritto di questi candidati a specializzarsi sul sostegno.
La questione è un'altra: se il sistema consente correttamente a persone provenienti dalle più diverse formazioni di acquisire successivamente le competenze necessarie per il sostegno, appare ragionevole chiedere che il sistema riconosca in modo specifico anche la formazione di chi ha già dedicato il proprio percorso universitario alla psicologia, alla pedagogia, allo sviluppo e ai processi educativi.
Psicologi e pedagogisti non sono automaticamente docenti di sostegno. Ma neppure partono dallo stesso punto di chi non ha mai affrontato tali discipline.
Una parte consistente della formazione è già stata acquisita
Il percorso italiano di specializzazione sul sostegno comprende 60 CFU, articolati in 36 CFU di insegnamenti, 9 CFU di laboratori, 12 CFU di tirocinio e 3 CFU per la prova finale. Tra gli insegnamenti figurano discipline pedagogiche e psicologiche direttamente connesse alla formazione universitaria di psicologi e pedagogisti.
Restano competenze propriamente scolastiche e didattiche che devono essere acquisite: didattica inclusiva, progettazione educativa e didattica, normativa scolastica, elaborazione e applicazione del PEI, gestione della classe, laboratori e soprattutto esperienza diretta nella scuola.
Il principio dovrebbe però essere semplice:
riconoscere ciò che è già stato acquisito e formare il professionista su ciò che effettivamente gli manca.
Il sistema italiano prevede già percorsi differenziati e abbreviati
La richiesta di un percorso specifico per psicologi e pedagogisti non introdurrebbe nel sistema italiano un principio completamente nuovo. La normativa sul sostegno prevede già percorsi differenti per durata e contenuti in funzione della formazione o dell’esperienza precedentemente acquisita dal candidato.
Accanto al percorso ordinario di specializzazione sul sostegno, articolato in 60 CFU, esistono infatti diverse forme di percorso abbreviato o speciale.
In primo luogo, il D.M. 92/2019 stabilisce espressamente che le Università predispongano percorsi abbreviati per chi possiede già una specializzazione sul sostegno relativa a un altro grado di istruzione. In questi casi gli Atenei devono valutare le competenze già acquisite e costruire il percorso conseguente, pur mantenendo obbligatori i 9 CFU di laboratorio e i 12 CFU di tirocinio specifici per il nuovo grado scolastico.
A questo modello si sono aggiunti, in via straordinaria, ulteriori percorsi differenziati.
Per i docenti che hanno maturato almeno tre anni di servizio sul sostegno, la normativa ha istituito un percorso specifico di 40 crediti formativi, oggi attivato anche da INDIRE e dalle Università. Nell'edizione 2026 il requisito riguarda almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, maturati negli otto anni precedenti il 31 agosto 2025 sul medesimo grado di istruzione.
Per coloro che hanno invece conseguito una formazione sul sostegno all'estero e si trovano nelle condizioni previste dalla legge per completarne il riconoscimento in Italia, sono stati istituiti percorsi ulteriormente differenziati: 48 crediti formativi per chi non possiede almeno un anno di servizio sul sostegno in Italia nello stesso grado e 36 crediti per chi ha già maturato tale esperienza professionale.
Il sistema italiano, dunque, riconosce già il principio secondo cui la specializzazione sul sostegno non debba necessariamente avere identica durata e identico contenuto per tutti. Esperienza professionale, specializzazioni già conseguite e formazione precedente possono determinare percorsi differenti, pur conducendo al medesimo titolo di specializzazione sul sostegno.
È precisamente questo principio che chiediamo di estendere anche a psicologi e pedagogisti abilitati alla professione: non l'esonero dalla formazione necessaria per diventare docenti di sostegno, ma il riconoscimento delle competenze psicologiche, pedagogiche e professionali già acquisite e la costruzione di un percorso integrativo proporzionato a ciò che effettivamente manca.
La nostra proposta
Chiediamo l'introduzione di una specifica via di accesso alla specializzazione sul sostegno per psicologi e pedagogisti abilitati alla professione per la scuola secondaria di I e II grado.
In particolare chiediamo:
- che l'abilitazione alle professioni di psicologo e pedagogista consentano l'accesso a uno specifico percorso straordinario e abbreviato per il conseguimento della specializzazione sul sostegno, con due declinazioni differenti dello stesso percorso, sulla base del grado scolastico e della soddisfazione o meno - come nel caso del secondo percorso TFA che proponiamo - dei cfu necessari per l'iscrizione a una classe di concorso su materia (secondo la normativa attuale cdc A018 e A019, le uniche a cui possono accedere pedagosti e psicologi);
- che siano riconosciuti, secondo criteri nazionali uniformi, gli insegnamenti universitari, i CFU, i tirocini e le competenze professionali già acquisiti effettivamente sovrapponibili a quelli previsti dal percorso di specializzazione, istituendo quindi un percorso abbreviato;
- che il costo del percorso sia significativamente ridotto rispetto al TFA ordinario, cioè proporzionato al numero di crediti e alle attività formative effettivamente ancora da conseguire;
- che rimangano obbligatorie le competenze propriamente scolastiche e didattiche non già possedute, i laboratori pertinenti, il tirocinio diretto nella scuola e la prova finale;
- che la formazione integrativa sia differenziata in relazione al grado scolastico nel quale si intende conseguire la specializzazione.
Per la scuola secondaria il percorso dovrebbe essere maggiormente abbreviato quando lo psicologo o il pedagogista possieda già i requisiti universitari necessari per l'accesso alle classi di concorso Filosofia e Scienze umane (A018) e Filosofia e Storia (A019) - primo percoso TFA straordinario.
Per chi non possieda tali requisiti (quindi l'accesso alle cdc sopra menzionate) proponiamo una via autonoma alla specializzazione sul sostegno, accompagnata dalle necessarie integrazioni didattiche e scolastiche - secondoTFA straordinario, senza che, per l'accesso a questo secondo percorso straordinario TFA, sia richiesto il possesso di requisiti per l'insegnamento su materia.
Si tratta quest'ultima di una proposta molto diversa dalla linea vigente nell'ordinamento attuale che prevede l'insegnamento su sostegno solo se si possiedono già i requisiti per l'iscrizione in GPS a una cdc su materia. Riteniamo infatti che le competenze psico-pedagogiche di psicologi e pedagogisti esigano un adeguato riconoscimento nell'ambito dell'insegnamento su sostegno, rispetto alle competenze didattiche su materia (spesso correlate a lauree o diplomi tecnici del tutto non attinenti alla pedagogia e alla psicologia).
Anche in quest'ultimo caso il titolo ottenuto sarebbe specifico per il sostegno e non determinerebbe automaticamente l'abilitazione all'insegnamento di una materia curricolare.
Riconoscere le competenze
La proposta non chiede l'abolizione della formazione specifica sul sostegno e non chiede una specializzazione “ad honorem”. Chiede che la formazione precedente venga effettivamente presa in considerazione.
Se l'attuale sistema italiano considera possibile formare alla professione di docente di sostegno persone provenienti da Giurisprudenza, Economia e numerosi altri percorsi universitari e consente, nell'attuale regime transitorio, anche ai docenti ITP senza laurea di accedere con il diploma previsto per la propria classe di concorso al TFA, è ragionevole domandarsi perché non venga previsto un percorso specifico per professionisti la cui formazione è già direttamente collegata alla psicologia, alla pedagogia, allo sviluppo e all'educazione.
Psicologi e pedagogisti non sono già docenti di sostegno. Ma non partono da zero. Non chiediamo pertanto di abbassare gli standard, ma di rendere il percorso più coerente con la preparazione effettiva di chi vi accede.

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Il problema
Chiediamo l'istituzione, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado, di tre percorsi specifici straordinari e abbreviati per il conseguimento della specializzazione sul sostegno destinato a psicologi e pedagogisti abilitati alla professione.
La proposta non consiste nell'attribuire automaticamente la specializzazione sul sostegno a psicologi e pedagogisti. Chiediamo invece che anni di formazione universitaria e professionale direttamente attinenti alla psicologia, alla pedagogia, ai processi di sviluppo e all'educazione siano formalmente riconosciuti, evitando la ripetizione integrale di contenuti e competenze già acquisiti e certificati.
La proposta è rivolta agli psicologi con laurea magistrale LM-51 e ai pedagogisti provenienti dalle diverse classi di laurea magistrale riconosciute per la professione: LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche e LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education, oltre ai titoli equiparati dei precedenti ordinamenti.
Il paradosso dell'attuale sistema
Nella scuola secondaria italiana possono accedere al percorso di specializzazione sul sostegno laureati provenienti da aree disciplinari molto diverse, purché il loro titolo consenta l'accesso a una classe di concorso.
Possono quindi arrivare alla specializzazione sul sostegno nella scuola secondaria, per esempio, anche laureati provenienti da Giurisprudenza o Economia, quando possiedono i requisiti richiesti per una corrispondente classe di concorso.
Nell'attuale regime transitorio, inoltre, gli insegnanti tecnico-pratici (ITP), docenti cioè senza laurea e in possesso dell'abilitazione su materie tecnico-pratiche, possono accedere al percorso di specializzazione sulla base del diploma di scuola secondaria superiore valido per la relativa classe di concorso. Tale possibilità è concretamente prevista anche nei bandi dell'XI ciclo 2026.
Non si intende contestare il diritto di questi candidati a specializzarsi sul sostegno.
La questione è un'altra: se il sistema consente correttamente a persone provenienti dalle più diverse formazioni di acquisire successivamente le competenze necessarie per il sostegno, appare ragionevole chiedere che il sistema riconosca in modo specifico anche la formazione di chi ha già dedicato il proprio percorso universitario alla psicologia, alla pedagogia, allo sviluppo e ai processi educativi.
Psicologi e pedagogisti non sono automaticamente docenti di sostegno. Ma neppure partono dallo stesso punto di chi non ha mai affrontato tali discipline.
Una parte consistente della formazione è già stata acquisita
Il percorso italiano di specializzazione sul sostegno comprende 60 CFU, articolati in 36 CFU di insegnamenti, 9 CFU di laboratori, 12 CFU di tirocinio e 3 CFU per la prova finale. Tra gli insegnamenti figurano discipline pedagogiche e psicologiche direttamente connesse alla formazione universitaria di psicologi e pedagogisti.
Restano competenze propriamente scolastiche e didattiche che devono essere acquisite: didattica inclusiva, progettazione educativa e didattica, normativa scolastica, elaborazione e applicazione del PEI, gestione della classe, laboratori e soprattutto esperienza diretta nella scuola.
Il principio dovrebbe però essere semplice:
riconoscere ciò che è già stato acquisito e formare il professionista su ciò che effettivamente gli manca.
Il sistema italiano prevede già percorsi differenziati e abbreviati
La richiesta di un percorso specifico per psicologi e pedagogisti non introdurrebbe nel sistema italiano un principio completamente nuovo. La normativa sul sostegno prevede già percorsi differenti per durata e contenuti in funzione della formazione o dell’esperienza precedentemente acquisita dal candidato.
Accanto al percorso ordinario di specializzazione sul sostegno, articolato in 60 CFU, esistono infatti diverse forme di percorso abbreviato o speciale.
In primo luogo, il D.M. 92/2019 stabilisce espressamente che le Università predispongano percorsi abbreviati per chi possiede già una specializzazione sul sostegno relativa a un altro grado di istruzione. In questi casi gli Atenei devono valutare le competenze già acquisite e costruire il percorso conseguente, pur mantenendo obbligatori i 9 CFU di laboratorio e i 12 CFU di tirocinio specifici per il nuovo grado scolastico.
A questo modello si sono aggiunti, in via straordinaria, ulteriori percorsi differenziati.
Per i docenti che hanno maturato almeno tre anni di servizio sul sostegno, la normativa ha istituito un percorso specifico di 40 crediti formativi, oggi attivato anche da INDIRE e dalle Università. Nell'edizione 2026 il requisito riguarda almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, maturati negli otto anni precedenti il 31 agosto 2025 sul medesimo grado di istruzione.
Per coloro che hanno invece conseguito una formazione sul sostegno all'estero e si trovano nelle condizioni previste dalla legge per completarne il riconoscimento in Italia, sono stati istituiti percorsi ulteriormente differenziati: 48 crediti formativi per chi non possiede almeno un anno di servizio sul sostegno in Italia nello stesso grado e 36 crediti per chi ha già maturato tale esperienza professionale.
Il sistema italiano, dunque, riconosce già il principio secondo cui la specializzazione sul sostegno non debba necessariamente avere identica durata e identico contenuto per tutti. Esperienza professionale, specializzazioni già conseguite e formazione precedente possono determinare percorsi differenti, pur conducendo al medesimo titolo di specializzazione sul sostegno.
È precisamente questo principio che chiediamo di estendere anche a psicologi e pedagogisti abilitati alla professione: non l'esonero dalla formazione necessaria per diventare docenti di sostegno, ma il riconoscimento delle competenze psicologiche, pedagogiche e professionali già acquisite e la costruzione di un percorso integrativo proporzionato a ciò che effettivamente manca.
La nostra proposta
Chiediamo l'introduzione di una specifica via di accesso alla specializzazione sul sostegno per psicologi e pedagogisti abilitati alla professione per la scuola secondaria di I e II grado.
In particolare chiediamo:
- che l'abilitazione alle professioni di psicologo e pedagogista consentano l'accesso a uno specifico percorso straordinario e abbreviato per il conseguimento della specializzazione sul sostegno, con due declinazioni differenti dello stesso percorso, sulla base del grado scolastico e della soddisfazione o meno - come nel caso del secondo percorso TFA che proponiamo - dei cfu necessari per l'iscrizione a una classe di concorso su materia (secondo la normativa attuale cdc A018 e A019, le uniche a cui possono accedere pedagosti e psicologi);
- che siano riconosciuti, secondo criteri nazionali uniformi, gli insegnamenti universitari, i CFU, i tirocini e le competenze professionali già acquisiti effettivamente sovrapponibili a quelli previsti dal percorso di specializzazione, istituendo quindi un percorso abbreviato;
- che il costo del percorso sia significativamente ridotto rispetto al TFA ordinario, cioè proporzionato al numero di crediti e alle attività formative effettivamente ancora da conseguire;
- che rimangano obbligatorie le competenze propriamente scolastiche e didattiche non già possedute, i laboratori pertinenti, il tirocinio diretto nella scuola e la prova finale;
- che la formazione integrativa sia differenziata in relazione al grado scolastico nel quale si intende conseguire la specializzazione.
Per la scuola secondaria il percorso dovrebbe essere maggiormente abbreviato quando lo psicologo o il pedagogista possieda già i requisiti universitari necessari per l'accesso alle classi di concorso Filosofia e Scienze umane (A018) e Filosofia e Storia (A019) - primo percoso TFA straordinario.
Per chi non possieda tali requisiti (quindi l'accesso alle cdc sopra menzionate) proponiamo una via autonoma alla specializzazione sul sostegno, accompagnata dalle necessarie integrazioni didattiche e scolastiche - secondoTFA straordinario, senza che, per l'accesso a questo secondo percorso straordinario TFA, sia richiesto il possesso di requisiti per l'insegnamento su materia.
Si tratta quest'ultima di una proposta molto diversa dalla linea vigente nell'ordinamento attuale che prevede l'insegnamento su sostegno solo se si possiedono già i requisiti per l'iscrizione in GPS a una cdc su materia. Riteniamo infatti che le competenze psico-pedagogiche di psicologi e pedagogisti esigano un adeguato riconoscimento nell'ambito dell'insegnamento su sostegno, rispetto alle competenze didattiche su materia (spesso correlate a lauree o diplomi tecnici del tutto non attinenti alla pedagogia e alla psicologia).
Anche in quest'ultimo caso il titolo ottenuto sarebbe specifico per il sostegno e non determinerebbe automaticamente l'abilitazione all'insegnamento di una materia curricolare.
Riconoscere le competenze
La proposta non chiede l'abolizione della formazione specifica sul sostegno e non chiede una specializzazione “ad honorem”. Chiede che la formazione precedente venga effettivamente presa in considerazione.
Se l'attuale sistema italiano considera possibile formare alla professione di docente di sostegno persone provenienti da Giurisprudenza, Economia e numerosi altri percorsi universitari e consente, nell'attuale regime transitorio, anche ai docenti ITP senza laurea di accedere con il diploma previsto per la propria classe di concorso al TFA, è ragionevole domandarsi perché non venga previsto un percorso specifico per professionisti la cui formazione è già direttamente collegata alla psicologia, alla pedagogia, allo sviluppo e all'educazione.
Psicologi e pedagogisti non sono già docenti di sostegno. Ma non partono da zero. Non chiediamo pertanto di abbassare gli standard, ma di rendere il percorso più coerente con la preparazione effettiva di chi vi accede.

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Petizione creata in data 17 settembre 2026