

misure COVID e crimini contro l'umanità: una violazione sistematica dei diritti umani
Il problema
Il presente testo ha il duplice scopo di dare voce a tutte le persone preoccupate dalla disastrosa gestione pandemica e notificare a tutti i soggetti coinvolti nella pianificazione, validazione e messa in atto di misure di contenimento della pandemia di cessare immediatamente ed evitare qualsiasi attività che possa risultare in contrasto con quanto previsto e tutelato da leggi e convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla DICHIARAZIONE UNIVERSALE SULLA BIOETICA E I DIRITTI UMANI adottata dall'UNESCO il 19 Ottobre 2005, organismo internazionale di cui l'Italia è membro dal 1947.
Le misure in particolare che risultano in contrasto sono le seguenti:
- LOCKDOWN e chiusure generalizzate (compressione di diritti fondamentali e libertà di movimento)
- TAMPONI e test vari, sopratuttto se resi obbligatori ad esempio sul luogo di lavoro (operazioni diagnostiche eseguite senza consenso informato)
- obbligo di MASCHERINE di qualsiasi tipo (intervento medico preventivo imposto senza consenso informato)
- somministrazione di dispositivi sanitari sperimentali non autorizzati erroneamente definiti "VACCINI", senza nemmeno opportuno consenso informato
- qualsiasi ipotesi di PATENTINI, OBBLIGHI VACCINALI o DISCRIMINAZIONI comportanti qualsiasi limitazione di libertà fondamentali in seguito a scelte mediche personali.
Si riporta qui di seguito un estratto tradotto dei principali articoli oggetto di sospetta violazione, per l'accertamento delle quali si rimanda alle opportune corti giudiziarie, internazionali o militari, ricordando agli operatori di qualunque tipo che la violazione di questi principi si definisce CRIMINE CONTRO L'UMANITA', con tutte le conseguenze personali del caso. Si ricorda infine che per questi capi d'accusa difendersi con "eseguivo gli ordini" in passato non ha risparmiato condanne.
Articolo 1 - Campo di applicazione
1. La presente Dichiarazione affronta le QUESTIONI ETICHE RELATIVE ALLA MEDICINA, alle scienze della vita e alle tecnologie associate applicate agli esseri umani, tenendo conto delle loro dimensioni sociale, legale e ambientale.
Articolo 3 - Dignità umana e diritti umani
1. LA DIGNITÀ UMANA, I DIRITTI UMANI E LE LIBERTÀ FONDAMENTALI DEVONO ESSERE PIENAMENTE RISPETTATI.
2. Gli INTERESSI e il benessere DELL'INDIVIDUO dovrebbero avere la PRIORITÀ sull'interesse esclusivo della scienza o della società.
Articolo 5 - Autonomia e responsabilità individuale
Deve essere rispettata l'autonomia delle persone nel prendere decisioni, assumendosi la responsabilità di tali decisioni e RISPETTANDO L'AUTONOMIA DEGLI ALTRI. Per le persone che non sono in grado di esercitare l'autonomia, devono essere prese misure speciali per proteggere i loro diritti e interessi.
Articolo 6 - Consenso
1. QUALSIASI INTERVENTO MEDICO PREVENTIVO, DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO È DA EFFETTUARSI SOLO PREVIO, LIBERO ED INFORMATO CONSENSO DELL'INTERESSATO, sulla base di adeguate informazioni. Il consenso, se del caso, dovrebbe essere espresso E PUÒ ESSERE REVOCATO DALL'INTERESSATO IN QUALSIASI MOMENTO E PER QUALSIASI MOTIVO SENZA SVANTAGGI O PREGIUDIZI.
2. La ricerca scientifica dovrebbe essere svolta solo con il consenso preventivo, libero, espresso e informato della persona interessata. Le informazioni dovrebbero essere adeguate, fornite in una forma comprensibile e dovrebbero includere modalità per la revoca del consenso. Il consenso può essere revocato dall'interessato in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo senza alcuno svantaggio o pregiudizio. Le eccezioni a questo principio dovrebbero essere fatte solo in conformità con gli standard etici e legali adottati dagli Stati, coerenti con i principi e le disposizioni enunciati in questa Dichiarazione, in particolare nell'articolo 27, e con il diritto internazionale dei diritti umani.
3. In casi appropriati di ricerca condotta su un gruppo di persone o una comunità, può essere richiesto un accordo aggiuntivo dei rappresentanti legali del gruppo o della comunità interessata. IN NESSUN CASO UN CONTRATTO COLLETTIVO COMUNITARIO O IL CONSENSO DI UN LEADER DELLA COMUNITÀ O ALTRA AUTORITÀ DEVE SOSTITUIRE IL CONSENSO INFORMATO DI UN INDIVIDUO.
Articolo 11 - Non discriminazione e non stigmatizzazione
NESSUN INDIVIDUO O GRUPPO DOVREBBE ESSERE DISCRIMINATO O STIGMATIZZATO PER ALCUN MOTIVO, in violazione della dignità umana, dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
Articolo 12 - Rispetto della diversità culturale e del pluralismo.
Occorre prestare la dovuta attenzione all'importanza della diversità e del pluralismo culturale. Tuttavia, tali considerazioni non devono essere invocate per violare la dignità umana, i diritti umani e le libertà fondamentali, né i principi enunciati in questa Dichiarazione, né per limitarne la portata.
Articolo 14 - Responsabilità sociale e salute
[…] (d) ELIMINAZIONE DELL'EMARGINAZIONE E DELL'ESCLUSIONE DELLE PERSONE SULLA BASE DI QUALSIASI MOTIVO.
Articolo 16 - Protezione delle generazioni future
L'impatto delle scienze della vita sulle generazioni future, inclusa la loro costituzione genetica, dovrebbe essere tenuto in debita considerazione.
Articolo 28 - Negazione di atti contrari ai diritti umani, alle libertà fondamentali e alla dignità umana
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare per qualsiasi Stato, gruppo o persona alcuna pretesa di impegnarsi in qualsiasi attività o di compiere qualsiasi atto contrario ai diritti umani, fondamentali di libertà e dignità umana.
Il testo integrale e originale della convenzione è consultabile sul portale dell'UNESCO al seguente indirizzo: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

PETIZIONE CHIUSA
Il problema
Il presente testo ha il duplice scopo di dare voce a tutte le persone preoccupate dalla disastrosa gestione pandemica e notificare a tutti i soggetti coinvolti nella pianificazione, validazione e messa in atto di misure di contenimento della pandemia di cessare immediatamente ed evitare qualsiasi attività che possa risultare in contrasto con quanto previsto e tutelato da leggi e convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla DICHIARAZIONE UNIVERSALE SULLA BIOETICA E I DIRITTI UMANI adottata dall'UNESCO il 19 Ottobre 2005, organismo internazionale di cui l'Italia è membro dal 1947.
Le misure in particolare che risultano in contrasto sono le seguenti:
- LOCKDOWN e chiusure generalizzate (compressione di diritti fondamentali e libertà di movimento)
- TAMPONI e test vari, sopratuttto se resi obbligatori ad esempio sul luogo di lavoro (operazioni diagnostiche eseguite senza consenso informato)
- obbligo di MASCHERINE di qualsiasi tipo (intervento medico preventivo imposto senza consenso informato)
- somministrazione di dispositivi sanitari sperimentali non autorizzati erroneamente definiti "VACCINI", senza nemmeno opportuno consenso informato
- qualsiasi ipotesi di PATENTINI, OBBLIGHI VACCINALI o DISCRIMINAZIONI comportanti qualsiasi limitazione di libertà fondamentali in seguito a scelte mediche personali.
Si riporta qui di seguito un estratto tradotto dei principali articoli oggetto di sospetta violazione, per l'accertamento delle quali si rimanda alle opportune corti giudiziarie, internazionali o militari, ricordando agli operatori di qualunque tipo che la violazione di questi principi si definisce CRIMINE CONTRO L'UMANITA', con tutte le conseguenze personali del caso. Si ricorda infine che per questi capi d'accusa difendersi con "eseguivo gli ordini" in passato non ha risparmiato condanne.
Articolo 1 - Campo di applicazione
1. La presente Dichiarazione affronta le QUESTIONI ETICHE RELATIVE ALLA MEDICINA, alle scienze della vita e alle tecnologie associate applicate agli esseri umani, tenendo conto delle loro dimensioni sociale, legale e ambientale.
Articolo 3 - Dignità umana e diritti umani
1. LA DIGNITÀ UMANA, I DIRITTI UMANI E LE LIBERTÀ FONDAMENTALI DEVONO ESSERE PIENAMENTE RISPETTATI.
2. Gli INTERESSI e il benessere DELL'INDIVIDUO dovrebbero avere la PRIORITÀ sull'interesse esclusivo della scienza o della società.
Articolo 5 - Autonomia e responsabilità individuale
Deve essere rispettata l'autonomia delle persone nel prendere decisioni, assumendosi la responsabilità di tali decisioni e RISPETTANDO L'AUTONOMIA DEGLI ALTRI. Per le persone che non sono in grado di esercitare l'autonomia, devono essere prese misure speciali per proteggere i loro diritti e interessi.
Articolo 6 - Consenso
1. QUALSIASI INTERVENTO MEDICO PREVENTIVO, DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO È DA EFFETTUARSI SOLO PREVIO, LIBERO ED INFORMATO CONSENSO DELL'INTERESSATO, sulla base di adeguate informazioni. Il consenso, se del caso, dovrebbe essere espresso E PUÒ ESSERE REVOCATO DALL'INTERESSATO IN QUALSIASI MOMENTO E PER QUALSIASI MOTIVO SENZA SVANTAGGI O PREGIUDIZI.
2. La ricerca scientifica dovrebbe essere svolta solo con il consenso preventivo, libero, espresso e informato della persona interessata. Le informazioni dovrebbero essere adeguate, fornite in una forma comprensibile e dovrebbero includere modalità per la revoca del consenso. Il consenso può essere revocato dall'interessato in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo senza alcuno svantaggio o pregiudizio. Le eccezioni a questo principio dovrebbero essere fatte solo in conformità con gli standard etici e legali adottati dagli Stati, coerenti con i principi e le disposizioni enunciati in questa Dichiarazione, in particolare nell'articolo 27, e con il diritto internazionale dei diritti umani.
3. In casi appropriati di ricerca condotta su un gruppo di persone o una comunità, può essere richiesto un accordo aggiuntivo dei rappresentanti legali del gruppo o della comunità interessata. IN NESSUN CASO UN CONTRATTO COLLETTIVO COMUNITARIO O IL CONSENSO DI UN LEADER DELLA COMUNITÀ O ALTRA AUTORITÀ DEVE SOSTITUIRE IL CONSENSO INFORMATO DI UN INDIVIDUO.
Articolo 11 - Non discriminazione e non stigmatizzazione
NESSUN INDIVIDUO O GRUPPO DOVREBBE ESSERE DISCRIMINATO O STIGMATIZZATO PER ALCUN MOTIVO, in violazione della dignità umana, dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
Articolo 12 - Rispetto della diversità culturale e del pluralismo.
Occorre prestare la dovuta attenzione all'importanza della diversità e del pluralismo culturale. Tuttavia, tali considerazioni non devono essere invocate per violare la dignità umana, i diritti umani e le libertà fondamentali, né i principi enunciati in questa Dichiarazione, né per limitarne la portata.
Articolo 14 - Responsabilità sociale e salute
[…] (d) ELIMINAZIONE DELL'EMARGINAZIONE E DELL'ESCLUSIONE DELLE PERSONE SULLA BASE DI QUALSIASI MOTIVO.
Articolo 16 - Protezione delle generazioni future
L'impatto delle scienze della vita sulle generazioni future, inclusa la loro costituzione genetica, dovrebbe essere tenuto in debita considerazione.
Articolo 28 - Negazione di atti contrari ai diritti umani, alle libertà fondamentali e alla dignità umana
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare per qualsiasi Stato, gruppo o persona alcuna pretesa di impegnarsi in qualsiasi attività o di compiere qualsiasi atto contrario ai diritti umani, fondamentali di libertà e dignità umana.
Il testo integrale e originale della convenzione è consultabile sul portale dell'UNESCO al seguente indirizzo: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

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Petizione creata in data 24 febbraio 2021

