Andrea MauroLignano Sabbiadoro, Italy
Dec 31, 2022

Carissimi amici,

avverto il dovere di stendere una breve sintesi dell’anno appena trascorso. Il gruppo di lavoro costituito questa primavera aveva sortito forti rassicurazioni dalle alte cariche di Governo al fine di assimilare nel decreto lavoro anche la possibilità di riconoscere ai fini pensionistici gli anni di formazione professionale e dei periodi di studio effettuati per l’ingresso nel mercato del lavoro non coperti da contribuzione che rispondono ai criteri testimoniati dall’attestato e dalla vidimazione del libretto di lavoro.

Calcisticamente parlando questi mesi abbiamo marcato stretto, purtroppo nulla di concreto è stato predisposto. Devo però anche manifestare il mio rammarico e non solo il mio, poiché in tutto questo tempo nulla è stato emanato sul fronte pensioni anche se le prospettive erano molto ottimistiche. Ora è iniziata una nuova legislatura e ci riproveremo, verosimilmente le segreterie decisionali del Viceministro e della Commissione lavoro della Camera sono già state attenzionate. Tuttavia un Governo insediato in brevissimo tempo volto a contenere il pressing delle urgenze nazionali non faceva presagire considerazioni di merito. 

Il mio auspicio è che l’anno entrante possa essere quello definitivo, non a caso, pochi giorni fa a Radio24 l’On. Claudio Durigon annunciava la scrittura del decreto lavoro a stretto giro. Nel merito si richiama il Governo, e il Parlamento ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo del 16 settembre 1996 n. 564, nel dare corso al comma 3 il quale prevede che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale individui i corsi di formazione professionale, i periodi di studio o di ricerca e le tipologie di ingresso al mercato del lavoro ammessi alla copertura assicurativa ai sensi del comma 1”, di riscatto e di prosecuzione volontaria, nonché a conformarle al sistema contributivo di calcolo.

Il decreto ministeriale in questione, che avrebbe dovuto individuare le specifiche caratteristiche dei corsi di formazione professionale, i periodi di studio o di ricerca e le tipologie di ingresso al mercato del lavoro ammessi al riscatto, costituisce la fonte normativa deputata ad integrare una disposizione che autonomamente non è idonea a fissare un diritto concreto ed attuale. Quindi, in assenza del decreto attuativo, le domande di riscatto dei corsi professionali presentate ai sensi dell’art.6 del D. Lgs. n.564/1996 vengono respinte in quanto l’azione decretante con la quale specificare le figure ammesse al riscatto, non sono mai state espletate.
 
È intollerabile che si approvi una legge e non si emanino i decreti attuativi lasciando per decenni cadere tutto nel nulla; poi ci si lamenta se i giovani si allontanano a intraprendere percorsi professionalizzanti volti ad imparare un mestiere! Inoltre si osserva che privilegiare chi ha svolto i corsi successivi al 01-01-1996 contravvenendo alle disposizioni dell'art. 13 della, Legge 12 agosto 1962, n. 1338 è meritevole di perizia costituzionale. Altresì l’assenza dei decreti ha negato le opportunità a chi già godeva da decenni di una legge, a fronte di chi ne sta beneficiando in brevissimo tempo come nel caso dei corsi di laurea e di conservatorio palesando una discriminazione previdenziale.

La petizione sta raggiungendo i 3000 sostenitori, un traguardo raggiunto senza rumori mediatici. Il mio appello è che tutti possiamo fare qualcosa per sensibilizzare oltremodo qualsiasi figura pubblica. Concludendo, auguro a tutti voi e alle vostre famiglie un anno colmo di soddisfazioni, con l’auspicio di associare questo augurio a buone nuove. Infine ringrazio tutti coloro che si sono spesi per il nostro fine, perseverando insieme a dare sostanza a quanto richiamato affinché quello che è equamete giusto divenga giuridicamente fruibile.  

A voi tutti un caloroso saluto. 

Grazie, Andrea Mauro.

 31 dicembre 2022                                                                             

 

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