

Alla c.a
Ill.mo Sottosegretario al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
On. Claudio Durigon
Oggetto: Riscatto in materia di contribuzione figurativa dei periodi di formazione professionale a fini pensionistici.
Illustrissimo Sottosegretario,
con la presente sono a sottoporLe il seguente argomento.
Premesso che l'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha delegato il Governo ad emanare norme dirette a riordinare, armonizzare e razionalizzare le discipline dei diversi regimi previdenziali in materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria, nonché a conformarle al sistema contributivo di calcolo;
Visto che la questione è stata affrontata nel nostro ordinamento, e solo in parte risolta a partire dal primo gennaio 1996;
Esaminata la suddetta legge in tema di contribuzione figurativa non coperti da contribuzione che così recita:
Art. 6
Periodi di formazione professionale, studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro.
1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di formazione professionale, di studio o di ricerca, privi di copertura assicurativa, finalizzati alla acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l'assunzione al lavoro o per la progressione in carriera, possono essere riscattati a domanda, qualora, ove previsto, sia stato conseguito il relativo titolo o attestato, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata anche per i periodi corrispondenti alle tipologie di inserimento nel mercato del lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro con obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono individuati i corsi di formazione professionale, i periodi di studio o di ricerca e le tipologie di ingresso al mercato del lavoro ammessi alla copertura assicurativa ai sensi del comma 1.
Assodato che, a causa di un tardivo intervento legislativo, coloro che hanno partecipato a corsi professionali antecedenti al 1° gennaio 1997 sono rimasti esclusi, pur essendo in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, contravvenendo così alla disposizione di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e dando quindi corso ad una accertata discriminazione previdenziale;
Visto che i richiedenti annoverano, oltre agli attestati che certificano la positiva conclusione dei corsi, il possesso del libretto di lavoro sul quale sono registrati i periodi di formazione professionale come previsto dalla legge, il quale ricalca la legittimità della richiesta volta alla ricongiunzione dei contributi figurativi utili per la maturazione del periodo pensionistico;
Visto che nella scorsa legislatura il tema è stato già oggetto di interrogazione parlamentare, il cui iter è ancora in corso. (vedi la seduta di annuncio n. 746 del 22-02-2017 http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/10656&ramo=CAMERA&leg=17);
Visto la volontà di alcuni cittadini di rivisitare la norma relativa al decreto legislativo del 16 settembre 1996, n. 564, recante norme in materia di “Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335”;
Come promotore della petizione lanciata il 15 gennaio 2018 sulla piattaforma Change.org ed avente ad oggetto il “riscatto dei periodi di formazione professionale a fini pensionistici”, per quanto sopra esposto
Le chiedo:
di assumere iniziative volte a modificare la normativa vigente contenuta nell’art. 6 del D.L. n. 564 del 1996, al fine di riconoscere la possibilità di riscatto dei succitati cicli professionali anche per coloro che hanno frequentato corsi antecedenti alla data del 01-01-1997, e in ogni caso, conforme a quanto notificato sul libretto di lavoro. Nella fattispecie: formazione biennale 18 mesi – formazione triennale 24 mesi e secondo le modalità dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero di ottenere la possibilità di riscatto a titolo oneroso degli stessi ai fini previdenziali, in quanto tutt’oggi nonostante tutti gli interventi fin qui formulati in svariati livelli dell’istruzione, non trova alcuna applicazione per sanare la richiesta in oggetto.
Confidando nell’accoglimento dell’istanza, vogliate gradire i miei più cordiali saluti.
Udine, 7 febbraio 2019
Andrea Mauro
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