IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÁ E DELLA RICERCA
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare
l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero
dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come
modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare
gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater,
concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della
ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti
allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca
scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica
musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree
funzionali e l'ordinamento del Ministero;
Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto l'art. 1, commi 594 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei,
approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visti i Patti Lateranensi sottoscritti a Roma l'11 gennaio 1929,
tra il Regno d'Italia e la Santa Sede;
Vista la legge 27 maggio 1929, n. 810, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 5 giugno 1929, n. 130, recante la «Esecuzione del Trattato,
dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma,
fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929» e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994,
n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 1994, recante
«Approvazione dell'intesa Italia-Santa Sede per il riconoscimento dei
titoli accademici pontifici»;
Vista la convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio
relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea approvata
in Lisbona l'11 aprile 1997;
Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio
relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a
Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;
Visto l'accordo sottoscritto a Roma il 13 febbraio 2019 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede per l'applicazione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio di livello universitario nella Regione europea;
Vista la legge 15 aprile 2024, n. 55, e successive modifiche e
integrazioni, recante «Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali» ed in particolare l'art. 9 concernente il
«Riconoscimento di titoli rilasciati all'estero» a tenore del quale
«Per l'esercizio della professione di cui all'art. 2 e per l'iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie estere che, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con i titoli di studio di cui all'art. 2 rilasciati da universita' italiane»;
Vista la nota del 4 giugno 2024, prot. n. 115/VIII/3, con cui la pontificia facolta' di scienze dell'educazione Auxilium ha richiesto
al MUR il riconoscimento quale istituzione di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale; Vista la nota avente protocollo MUR n. 9394 del 19 giugno 2024, concui la Pontificia Universita' Salesiana ha richiesto al MUR il riconoscimento quale istituzione di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale;
Ritenuto di poter riconoscere quali istituzione universitarie estere di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale
la Pontificia Universita' Salesiana di Roma e la Pontificia Facolta'
Auxilium di Roma cosi' come operato con i due decreti del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, del 2
gennaio 1990, in applicazione di quanto disposto all'art. 30 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, non essendo intervenuti, medio tempore, fattori idonei a determinare una revisione di quanto ivi stabilito;
Tenuto conto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale (CUN) in data 22 gennaio 2025;
Decreta:
Art. 1
1. Ai sensi e limitatamente agli scopi previsti ai commi 1 e 2
dell'art. 9 della legge 15 aprile 2024, n. 55, la Pontificia
Universita' Salesiana di Roma e la Pontificia Facolta' Auxilium di
Roma sono istituzioni accademiche riconosciute di particolare
rilevanza scientifica sul piano internazionale.
2. I titoli di studio nelle discipline indicate agli articoli 2 e 4
della legge 15 aprile 2024, n. 55, rilasciati a fronte di programmi
di studio corrispondenti svolti presso le sole sedi di Roma
rispettivamente della Pontificia Universita' Salesiana e della
Pontificia Facolta' Auxilium e corredati dal «Diploma Supplement»,
sono equipollenti ai titoli italiani, ai soli fini dell'esercizio
della professione e per l'iscrizione ai relativi albi di cui agli
articoli 2 e 4 della citata legge 15 aprile 2024, n. 55.