Petition updateRiconoscimento della Laurea a Educatori e Pedagogisti con Titoli EsteriRiconoscimento della Pontificia Universitá Salesiana di Roma e della Pontificia Facoltà Auxilium
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Apr 4, 2025

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-04-04&atto.codiceRedazionale=25A02012&elenco30giorni=false

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÁ E DELLA RICERCA 
 
Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,  n.  12,  e  in  particolare
l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e  il  Ministero
dell'universita' e della ricerca, con  conseguente  soppressione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,   come
modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare
gli articoli  2,  comma  1,  n.  12),  51-bis,  51-ter  e  51-quater,
concernenti l'istituzione  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti  spettanti
allo  Stato  in  materia  di  istruzione  universitaria,  di  ricerca
scientifica, tecnologica e artistica e di alta  formazione  artistica
musicale  e  coreutica»,  nonche'  la   determinazione   delle   aree
funzionali e l'ordinamento del Ministero; 
  Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  Visto l'art. 1, commi 594 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,  «Modifiche  al  regolamento
recante  norme  concernenti  l'autonomia  didattica   degli   atenei,
approvato con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
  Visti i Patti Lateranensi sottoscritti a Roma  l'11  gennaio  1929,
tra il Regno d'Italia e la Santa Sede; 
  Vista la legge 27 maggio 1929, n. 810,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale 5 giugno 1929, n. 130, recante la «Esecuzione del Trattato,
dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in  Roma,
fra la Santa Sede  e  l'Italia,  l'11  febbraio  1929»  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2  febbraio  1994,
n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16  marzo  1994,  recante
«Approvazione dell'intesa Italia-Santa Sede per il riconoscimento dei
titoli accademici pontifici»; 
  Vista la convenzione per il riconoscimento  dei  titoli  di  studio
relativi all'insegnamento superiore nella Regione  europea  approvata
in Lisbona l'11 aprile 1997; 
  Vista la legge  11  luglio  2002,  n.  148,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di  studio
relativi all'insegnamento superiore nella Regione  europea,  fatta  a
Lisbona l'11 aprile 1997, e  norme  di  adeguamento  dell'ordinamento interno»; 
  Visto l'accordo sottoscritto a Roma il  13 febbraio  2019  tra  la Repubblica  italiana  e  la Santa  Sede  per  l'applicazione   della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei  titoli  di  studio  di livello universitario nella Regione europea; 
Vista la legge 15 aprile 2024, n.  55,  e successive  modifiche  e
integrazioni, recante «Disposizioni in materia di  ordinamento  delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi  albi professionali»  ed   in   particolare   l'art.   9   concernente   il
«Riconoscimento di titoli rilasciati all'estero» a tenore  del  quale
«Per  l'esercizio  della  professione  di  cui  all'art.  2   e   per l'iscrizione al relativo albo sono equipollenti i  titoli  accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie estere  che, con decreto del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca,  previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano  riconosciute  di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche  se i  soggetti  interessati  non  hanno  chiesto  la  dichiarazione   di equipollenza del titolo posseduto con  i  titoli  di  studio  di  cui all'art. 2 rilasciati da universita' italiane»; 
  Vista la nota del 4 giugno 2024, prot. n. 115/VIII/3,  con  cui  la pontificia facolta' di scienze dell'educazione Auxilium ha  richiesto
al MUR il riconoscimento quale istituzione di  particolare  rilevanza scientifica sul piano internazionale;                                                    Vista la nota avente protocollo MUR n. 9394 del 19 giugno 2024, concui la Pontificia  Universita'  Salesiana  ha  richiesto  al  MUR  il riconoscimento quale istituzione di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale; 
 Ritenuto  di  poter  riconoscere  quali istituzione  universitarie estere di particolare rilevanza scientifica sul piano  internazionale
la Pontificia Universita' Salesiana di Roma e la Pontificia  Facolta'
Auxilium di Roma cosi' come operato con i due decreti  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica,  del  2
gennaio 1990, in applicazione di quanto disposto  all'art.  30  della legge 18  febbraio  1989,  n.  56,  non  essendo  intervenuti,  medio tempore, fattori idonei a determinare una  revisione  di  quanto  ivi stabilito; 
  Tenuto  conto  del  parere  espresso  dal  Consiglio  universitario nazionale (CUN) in data 22 gennaio 2025; 
 
                              Decreta
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi e limitatamente agli scopi previsti  ai  commi  1  e  2
dell'art. 9  della  legge  15  aprile  2024,  n.  55,  la  Pontificia
Universita' Salesiana di Roma e la Pontificia  Facolta'  Auxilium  di
Roma  sono  istituzioni  accademiche  riconosciute   di   particolare
rilevanza scientifica sul piano internazionale. 
  2. I titoli di studio nelle discipline indicate agli articoli 2 e 4
della legge 15 aprile 2024, n. 55, rilasciati a fronte  di  programmi
di  studio  corrispondenti  svolti  presso  le  sole  sedi  di   Roma
rispettivamente  della  Pontificia  Universita'  Salesiana  e   della
Pontificia Facolta' Auxilium e corredati  dal  «Diploma  Supplement»,
sono equipollenti ai titoli italiani,  ai  soli  fini  dell'esercizio
della professione e per l'iscrizione ai relativi  albi  di  cui  agli
articoli 2 e 4 della citata legge 15 aprile 2024, n. 55.

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