Petition updateCHIEDIAMO ALLA REGIONE LIGURIA DI APPROVARE IL D.D.L.SULL'ASSISTENZA DOM.INDIRETTAREGIONE LIGURIA ci sono le sentenze che parlano
presidio 18 giugno
Oct 27, 2016
CONFERMATO CHE LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DOMICILIARI FORNITE DA BADANTI E VOLONTARIAMENTE DA FAMILIARI DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI SONO LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - SI TRATTA DI DIRITTI CHE NON POSSONO ESSERE NEGATI, NEMMENO COL PRETESTO DELLE RISTRETTEZZE DI BILANCIO O DEL RISANAMENTO DEL DEBITO SANITARIO - ____________________________________________________________ Diritto alle cure socio-sanitarie domiciliari per le persone malate e/o colpite da disabilità invalidante e non autosufficienza, ottime notizie arrivano dal Tar del Piemonte. Con la sentenza 156/2015, depositata il 29 gennaio 2015, il Tribunale amministrativo del Piemonte ha accolto il ricorso delle associazioni Aps(Associazione promozione sociale), Ulces (Unione per la lotta contro l’emarginazione sociale) e Utim(Unione per la tutela dei disabili intellettivi), aderenti al Csa – Coordinamento sanità e assistenza tra i movimenti di base, dell’Angsa Torino (Associazione nazionale genitori soggetti autistici) e del Gva Acqui(Gruppo volontariato assistenza handicappati ed emarginati) contro le delibere della Giunta regionale del Piemonte n. 25 e 26/2013 e 5/2014, provvedimenti che sono stati annullati dalla sentenza nelle parti sostanziali.(Analoghe motivazioni sono espresse nelle sentenze 154 e 157/2015 relative ai ricorsi contro i medesimi atti della Giunta regionale del Piemonte presentati dal Comune di Torino e da numerosi Comuni ed Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali piemontesi.) Le delibere erano state impugnate perché lesive del diritto esigibile alle prestazioni socio-sanitarie domiciliari di «aiuto infermieristico ed assistenza tutelare alla persona» per gli anziani malati cronici non autosufficienti, per le persone colpite da morbo di Alzheimer o altre forme di demenza senile e da disabilità invalidante e non autosufficienza. «Secondo la Regione resistente – ha osservato il Tar nella sentenza – le parole “assistenza tutelare alla persona” si riferirebbero unicamente all’assistenza fornita da operatori in possesso di una specifica formazione professionale, quindi da infermieri o da operatori sociosanitari:pertanto, la quota a carico del Servizio sanitario non coprirebbe le prestazioni che siano rese da operatori non professionali, con conseguente loro riconduzione negli “extra Lea” e soppressione delle provvidenze economiche fin qui garantite (e loro integrale accollo al comparto assistenziale: utenti e/o Comuni)». In sostanza, classificando illegittimamente come “extra lea” tali prestazioni domiciliari, garantite attraverso gli assegni di cura, la Regione Piemonte le aveva negate come diritti, spostando il loro finanziamento sul comparto assistenziale, quindi regolato da criteri di discrezionalità e beneficienza,legato alla disponibilità di risorse stanziate. Invece, il Tar ha confermato che le «prestazioni fornite da persone prive di un attestato professionale (e quindi diverse dall’operatore sanitario: ad es., assistente familiare, badante, familiari medesimi, ecc.),finalizzate ad assistere il paziente non autosufficiente nei vari momenti della sua vita domiciliare» sono«da ricondurre ai Livelli essenziali di assistenza (Lea), con conseguente mantenimento del 50% del loro costo a carico del Servizio sanitario nazionale». Questa posizione, da sempre sostenuta dalle associazioni ricorrenti e riconosciuta pienamente legittima con la sentenza 156/2015, era già stata espressa nella sentenza 326/2013 del Tar del Piemonte (pur assolutamente negativa sul tema delle contribuzioni economiche richieste ai parenti) che aveva confermato il diritto pienamente e immediatamente esigibile delle persone con disabilità – e poiché le norme sui Lea sono identiche, anche per gli anziani malati cronici non autosufficienti e le persone con demenza senile – alle prestazioni di «assistenza domiciliare». La sentenza 156/2015 affronta anche il tema della salvaguardia dei diritti esigibili, in contrasto «le esigenze della finanza pubblica» che non possono portare a «comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana» e diritto primario e fondamentale ai sensi dell’articolo 32 della Costituzione. Osserva il Tar: «Se davvero l’esecuzione del programma di solidarietà sancito in Costituzione (e ormai avviato anche dalla legge che ha previsto i Lea) incontra ostacoli di natura economico-finanziaria perl’obiettiva carenza di risorse stanziabili (vieppiù nello scenario di una Regione sottoposta a piano di rientro dai disavanzi della spesa sanitaria, come il Piemonte), il rimedio più immediato non è la violazione dei Lea ma una diversa allocazione delle risorse disponibili, che spetta alle singole amministrazioni (nel caso, alla Regione) predisporre in modo tale da contemperare i vari interessi costituzionalmente protetti che demandano realizzazione». Non è insomma lecito, né invocando l’indisponibilità di risorse, né accordi di rientro dal deficit, negare i Lea e quindi anche «le prestazioni di aiuto infermieristico ed assistenza tutelare alla persona». Già con l’ordine del giorno 1090 approvato all’unanimità dal Consiglio regionale della Regione Piemonte il 24 settembre 2013 e richiamato costantemente dai ricorrenti nei loro appelli alla Regione affinché ritirasse le delibere oggi annullate, s’impegnava la Giunta regionale a chiedere al Governo uno stanziamento aggiuntivo a favore del Fondo sanitario nazionale per le prestazioni da fornire alle persone non autosufficienti e per l'abbattimento delle liste d'attesa, e uno stanziamento annualecontinuativo per il Fondo delle non autosufficienze, da destinare esclusivamente ai Comuni per la loro funzione integrativa. Tali richieste – ci risulta – non sono mai state portate al Governo. Oggi, sulla scorta della sentenza n. 156/2015 e dell’ordine del giorno approvato anch’esso all’unanimità dal Consiglio regionale del Piemonte n. 142 del 18 dicembre 2014 che chiedeva il superamento delle delibere annullate (come di quelle sulle prestazioni socio-sanitarie residenziali, ancora in giudizio al Consiglio di Stato), occorre con la massima urgenza che la Regione chieda le necessarie risorse al Governo e applichi, per le prestazioni socio-sanitarie domiciliari, la legge regionale 10/2010. Le motivazioni della sentenza n. 156/2015 dovrebbero costituire per la Giunta della Regione Piemonte la base per l’effettiva promozione delle prestazioni domiciliari per le persone non autosufficienti, consentendo da un lato a questi nostri concittadini, colpiti da malattie o disabilità o autismo e da non autosufficienza, condizioni di vita migliori e più dignitose e nello stesso tempo realizzando consistenti riduzioni delle spese regionali (come previsto anche dalla Petizione popolare nazionale per il diritto prioritario alle prestazioni socio-sanitarie domiciliari per le persone non autosufficienti previste dai Lea, lanciata da un nutrito Comitato promotore di associazioni guidato dalla Fondazione promozione sociale onlus, petizione di cui è in corso la raccolta di adesioni e firme fino al 31 dicembre 2015 LA sentenza del luglio scorso del TRIBUNALE DI MILANO (7020/15) insieme a quella della Corte di Cassazione, n. 4558 del 22 marzo 2012, determina la totale competenza del Servizio sanitario nazionale, con conseguente non recuperabilità mediante azione di rivalsa nei confronti dei parenti delle prestazioni erogate dal comune. Il caso è quello del fratello di una malata di Alzheimer, che aveva proposto opposizione avverso una cartella esattoriale di 118.245,12€ emessa da Equitalia Nord S.p.a., la quale pretendeva dall’uomo, in qualità di unico erede della malata, il credito vantato dal Comune di Milano nei confronti della sorella, deceduta, in condizioni di non autosufficienza perché affetta da Alzheimer. Si tratta a questo punto di intimare tutte le regioni a provvedere subito in caso contrario si troveranno a essere appunto trascinate in tribunale per ognuno di questi casi di inadempienza L'assistenza alla persona con disabilità NON è materia sociale. Non lo è. Ed è vero che non esiste un diritto esigibile all'assistenza sociale, ma una cosa è l'assistenza sociale un'altra è l'assistenza ad una persona con disabilità. L'assistenza ad una persona con disabilità rientra nell'art. 32 esattamente come rientrano le cure sanitarie. Fino a quando non si partirà da quest'ottica si continuerà a dibattere in maniera infinita su stanziamenti economici di tipo residuale che sono nati con un'altra finalità e vengono impropriamente utilizzati per erogare assistenza alle persone con disabilità che, invece, hanno diritto alla tutela della loro salute nel senso più ampio di ciò che intende la costituzione (quindi la tutela dell’integrità fisica e psichica della persona umana, igiene personale ed ambientale, igiene mentale ecc.) L'assistenza alla persona con disabilità è un diritto esigibile come le cure farmacologiche. Questo è il percorso che bisogna battere nei tribunali Per la prima volta un tribunale riconosce nella mancata erogazione di servizi sociali una discriminazione. È successo ad Ascoli Piceno dove il comune e’ stato condannato a risarcire una donna gravemente disabile a cui era stata negata l’assistenza domiciliare (RED.SOC.) Il Comune di Ascoli Piceno e’ stato condannato dal tribunale a risarcire 20 mila euro una donna gravemente disabile con una sentenza, unica nel suo genere, che potrebbe aprire la strada a molti altri ricorsi. E’ infatti la prima volta che un tribunale riconosce la discriminazione nella mancata erogazione di servizi sociali adeguati. Protagonista della vicenda e’ Letizia Varani alla quale per otto anni (dal 2002 al 2010) non e’ stata riconosciuta una prestazione di assistenza domiciliare indiretta. Il comune ha negato la prestazione per il motivo che l’avrebbe garantita un familiare, il marito della donna, tra l’altro costretto a lasciare il lavoro proprio per assisterla. In realta’ esistono norme in base alle quali i familiari possono invece essere assunti come dipendenti nel caso vi siano in famiglia disabili gravi. Un altro ostacolo da superare e’ stata l’assenza di risorse economiche, il “non ci sono i soldi” dietro cui il comune si e’ trincerato. “Quello che ha permesso questo risultato, cioe’ il riconoscimento della discriminazione ed il risarcimento, e’ stato il concetto di ’accomodamento ragionevole’ ribadito dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone disabili – spiega l’avvocato Maria Antonietta Cataldi, che ha seguito il caso – Magari e’ vero che le risorse scarseggiano, ma gli enti pubblici sono obbligati, in situazioni di disagio come queste, a trovare un ‘accomodamento ragionevole’ per non generare esclusione sociale”. Per la Cataldi questa sentenza puo’ aprire una breccia importante. Per il momento infatti c’erano state sentenze che riguardavano le discriminazioni solo nel campo dell’istruzione e del sostegno scolastico, della mobilita’ e delle barriere architettoniche ma mai nel settore dell’assistenza garantita dai servizi sociali. “In questo caso ci troviamo di fronte a un precedente importante che puo’ essere utilizzato da altre persone che si ritengono non adeguatamente supportate dai servizi – ribadisce il legale della Ledha Gaetano De Luca che ha supportato la Cataldi in qualita’ di esperto di diritto antidiscriminatorio – La discriminazione viene dalla constatazione che una persona non supportata adeguatamente finisce per ritrovarsi in una situazione di esclusione sociale ed emarginazione,una ‘discriminazione’ vietata sia dalla Convenzione Onu che dalla normativa nazionale. L”accomodamento ragionevole’ e’ stata la chiave giuridica di questa sentenza. La mancata predisposizione dell”accomodamento ragionevole’ costituisce una discriminazione”. Il ruolo professionale del marito della Varani e’ stato riconosciuto dalla Regione Marche, che nel 2010 ha inserito la famiglia in un progetto di Vita Indipendente sostenuto dal comune di Ascoli Piceno per il 25%. Nella “vita indipendente” i fondi vengono dati direttamente alla persona disabile che organizza autonomamente la propria assistenza.Il progetto regionale coinvolge attualmente 76 persone e terminera’ ad aprile 2015 ma dovrebbe essere rinnovato perche’, dice Angelo Larocca del Comitato Vita indipendente marchigiano, “sarebbe davvero drammatico interrompere il percorso di autonomia che abbiamo intrapreso in questi anni”. Attualmente il comitato sta lavorando ad una proposta di legge regionale per rendere il progetto piu’ stabile senza scadenze cosi’ frequenti. Nel 2014 anche il ministero del Welfare ha puntato sulla Vita indipendente finanziando un progetto sperimentale che ha riguardato 40 ambiti territoriali in Italia. Nelle Marche e’ stato coinvolto il solo ambito di Ascoli Piceno. Grazie ai fondi ministeriali e’ stato possibile aumentare le ore di assistenza di ciascun progetto di 17 ore. Nel 2015 i fondi sono stati aumentati e nelle Marche verranno coinvolti 4 ambiti: Fermo, San Benedetto, Civitanova e Fano. Ogni ambito avra’ a disposizione 100.000 euro: l’80% stanziati da ministero, il 20% dalla regione.
Copy link
WhatsApp
Facebook
Nextdoor
Email
X