

QUOTE YOUNGREEN: PETIZIONE PER LA PROPOSTA DI LEGGE CHE VUOLE INNOVARE LA GOVERNANCE
Il problema
PETIZIONE PER L’INTRODUZIONE DELLE QUOTE YOUNGREEN
IL FUTURO NON VOTA; UNA VOCE AL FUTURO
Dare voce alle generazioni future nei luoghi in cui si decide il presente.
Possiamo immaginare una società capace di dare maggiore spazio alle generazioni future, riconoscendo loro il diritto di contribuire alle decisioni che determineranno il mondo in cui saranno chiamate a vivere.
Le grandi sfide del nostro tempo — dal cambiamento climatico alla gestione delle risorse naturali, dall’innovazione tecnologica alla sostenibilità dei sistemi economici e sociali — richiedono decisioni che vadano oltre l’orizzonte del consenso immediato e degli interessi di breve termine.
Oggi i giovani sono pari al 20 % degli elettori e rappresentano solo il 5% degli eletti.
Eppure, proprio le generazioni che subiranno più a lungo gli effetti di queste scelte sono spesso quelle meno rappresentate nei luoghi in cui vengono assunte.
Da questa asimmetria nasce la proposta di istituire le quote “Youngreen”.
L’obiettivo è promuovere una presenza significativa delle giovani generazioni negli organismi chiamati a prendere decisioni con effetti rilevanti sul futuro: dai consigli comunali, fino ai consigli di amministrazione delle imprese e agli altri organismi di governance.
Non si tratta semplicemente di riservare uno spazio ai giovani, ma di introdurre nei processi decisionali una prospettiva generazionale, capace di affiancare alle esigenze del presente una maggiore attenzione alle conseguenze di lungo periodo.
Abbiamo introdotto le quote rosa per favorire una più equilibrata rappresentanza di genere nei luoghi decisionali. Oggi possiamo aprire una nuova riflessione sulla rappresentanza delle generazioni, affinché anche la voce di chi erediterà le conseguenze delle nostre, sia idoneamente rappresentata.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Relazione illustrativa – Fondamento costituzionale
La presente proposta trova uno dei suoi principali fondamenti nell'articolo 9 della Costituzione della Repubblica italiana, che riconosce espressamente la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni.
Tale principio, introdotto dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, afferma la rilevanza costituzionale degli interessi delle generazioni future nella tutela del patrimonio naturale. La legge YOUNGREEN intende contribuire a rendere effettiva questa prospettiva anche nei processi decisionali politici ed economici e quindi consentirne la concreta attuazione.
La responsabilità verso le generazioni future non può infatti limitarsi alla protezione dell'ambiente. Deve tradursi anche nella capacità delle istituzioni e delle imprese di valutare le conseguenze di lungo periodo delle proprie decisioni, promuovendo condizioni di equità generazionale e una partecipazione più ampia delle persone che erediteranno gli effetti di tali scelte.
In coerenza con gli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché con l'articolo 41 in materia di iniziativa economica e finalità sociali e ambientali, la proposta promuove una governance capace di integrare gli interessi delle generazioni presenti con quelli delle generazioni future.
La quota YOUNGREEN costituisce, in questa prospettiva, uno strumento di partecipazione e responsabilità: non attribuisce ai giovani una presunta superiorità rispetto alle altre generazioni, ma riconosce l'importanza che le diverse generazioni possano concorrere alle decisioni che ne determinano il futuro.
1. Le ragioni della proposta
Le trasformazioni economiche, sociali, tecnologiche e ambientali stanno modificando profondamente le prospettive delle nuove generazioni.
Le decisioni assunte oggi dalle istituzioni e dalle imprese producono conseguenze che si estendono ben oltre la durata dei mandati politici e degli incarichi manageriali. Il cambiamento climatico, la gestione delle risorse naturali, la sostenibilità del debito pubblico, l'evoluzione del lavoro, la trasformazione digitale e l'intelligenza artificiale sono solo alcuni esempi di fenomeni destinati a incidere in modo significativo sul futuro dei cittadini più giovani.
Eppure, le nuove generazioni incontrano ancora ostacoli nell'accesso ai luoghi in cui vengono assunte le decisioni che riguardano la collettività e il sistema economico.
La presente proposta nasce dalla convinzione che la rappresentanza generazionale costituisca un elemento importante per migliorare la qualità della democrazia, la capacità di innovazione delle organizzazioni e l'equità tra generazioni.
Non si intende contrapporre giovani e anziani, né introdurre un criterio di sostituzione delle competenze con l'età anagrafica. Si intende, al contrario, favorire la collaborazione tra esperienze diverse, riconoscendo alle giovani generazioni un ruolo effettivo nella definizione delle strategie e delle politiche.
2. Gli obiettivi della petizione per una nuova legge
La legge YOUNGREEN si propone di:
1. promuovere una presenza significativa delle nuove generazioni nei consigli regionali e comunali;
2. favorire l'accesso dei giovani ai consigli di amministrazione delle società;
3. introdurre meccanismi trasparenti di selezione e valorizzazione dei candidati;
4. integrare la prospettiva generazionale nei processi decisionali pubblici e privati;
5. promuovere una cultura della responsabilità verso le generazioni future.
La proposta individua, in via iniziale, una quota minima del 20% di rappresentanza per le persone che non abbiano compiuto 35 anni alla data di riferimento prevista per la candidatura o la nomina.
Le modalità applicative dovranno essere differenziate in funzione della natura degli organi interessati, nel rispetto delle competenze legislative e dell'autonomia delle istituzioni e delle società.
3. Un nuovo principio di governance
La rappresentanza generazionale non deve essere considerata esclusivamente una misura di inclusione. Può costituire anche uno strumento per migliorare la qualità delle decisioni.
La presenza di persone appartenenti a generazioni diverse può contribuire a integrare prospettive, esperienze, competenze e sensibilità differenti, soprattutto nella valutazione dei rischi di lungo periodo e delle opportunità di innovazione.
La legge YOUNGREEN intende pertanto promuovere un modello di governance nel quale la rappresentanza generazionale sia parte integrante della responsabilità istituzionale e d'impresa.
TESTO ARTICOLATO
Articolo 1 – Finalità, fondamento costituzionale e principi
1. La presente legge promuove l'equità generazionale e la partecipazione delle nuove generazioni ai processi decisionali delle istituzioni territoriali e delle società, in coerenza con i principi sanciti dagli articoli 2, 3, 9 e 41 della Costituzione della Repubblica italiana.
2. In attuazione del principio di tutela degli interessi delle future generazioni riconosciuto dall'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica promuove, nell'ambito delle rispettive competenze, condizioni idonee a favorire la partecipazione delle giovani generazioni alle decisioni pubbliche ed economiche suscettibili di produrre effetti di lungo periodo.
3. Le istituzioni e le società interessate sono chiamate a considerare, secondo modalità proporzionate alla natura delle decisioni assunte, i relativi effetti sulle generazioni future, con particolare riguardo alla sostenibilità ambientale, economica e sociale, alla tutela delle risorse, alle opportunità di sviluppo e all'equità intergenerazionale.
4. La quota generazionale YOUNGREEN è introdotta quale strumento per favorire una rappresentanza effettiva delle nuove generazioni negli organi individuati dalla presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza, rappresentanza democratica, autonomia degli enti territoriali e libertà d'impresa.
5. La presente legge promuove la collaborazione tra generazioni, valorizzando l'integrazione tra esperienza, competenze e prospettive di lungo periodo, senza determinare discriminazioni fondate sull'età al di fuori delle misure previste dalla legge.
Articolo 2 – Definizione di quota generazionale YOUNGREEN
1. È istituita la quota generazionale YOUNGREEN, quale misura finalizzata a favorire la presenza delle persone di età inferiore a 35 anni negli organi di rappresentanza politica e di amministrazione societaria individuati dalla presente legge.
2. La quota generazionale è fissata, in via ordinaria, nella misura minima del 20% dei componenti da eleggere o nominare, con arrotondamento all'unità superiore quando necessario.
3. L'età è verificata alla data di presentazione della candidatura o, per le nomine societarie, alla data della deliberazione di nomina. Il raggiungimento del limite di età durante il mandato non determina la decadenza dalla carica.
4. La quota si applica secondo modalità differenziate per ciascuna tipologia di organo, tenendo conto delle dimensioni, delle modalità di elezione o nomina e delle disposizioni legislative vigenti.
Articolo 3 – Rappresentanza YOUNGREEN nei consigli regionali
1. Lo Stato e le regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, promuovono l'introduzione della quota generazionale YOUNGREEN nelle leggi elettorali regionali.
2. Le leggi elettorali regionali prevedono misure idonee a garantire una presenza effettiva di candidati di età inferiore a 35 anni nelle liste elettorali, nonché meccanismi diretti a favorirne l'elezione, nel rispetto dei principi costituzionali e delle disposizioni vigenti in materia di rappresentanza.
3. Le modalità di attuazione possono comprendere requisiti minimi di composizione delle liste, criteri di distribuzione delle candidature e ulteriori strumenti idonei a conseguire l'obiettivo della rappresentanza generazionale.
4. Le regioni adeguano la propria legislazione entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle rispettive competenze.
Articolo 4 – Rappresentanza YOUNGREEN nei consigli comunali
1. Al fine di favorire la partecipazione delle nuove generazioni alla vita amministrativa locale, la legislazione elettorale degli enti locali è adeguata per promuovere la presenza di candidati under 35 nelle liste per l'elezione dei consigli comunali.
2. Sono introdotte misure volte a favorire una rappresentanza effettiva delle giovani generazioni, differenziate in funzione della popolazione residente, del sistema elettorale applicabile e delle caratteristiche degli organi da eleggere.
3. Per i comuni di minori dimensioni possono essere previste modalità semplificate, purché idonee a garantire un'effettiva opportunità di partecipazione dei giovani.
4. Le disposizioni attuative assicurano la compatibilità della quota generazionale con il diritto di elettorato passivo, la libertà di scelta degli elettori e i principi che regolano l'elezione degli organi comunali.
Articolo 5 – Quota generazionale YOUNGREEN nei consigli di amministrazione
1. La quota generazionale YOUNGREEN si applica ai consigli di amministrazione e agli organi equivalenti delle società controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali, secondo criteri e modalità definiti dalla normativa di attuazione.
2. La quota si applica altresì alle società quotate nei mercati regolamentati, mediante le opportune modifiche alla disciplina societaria e dei mercati finanziari, nel rispetto dei principi europei e nazionali applicabili.
3. Per le società di cui ai commi 1 e 2, la presenza di amministratori di età inferiore a 35 anni è fissata nella misura minima del 20% dei componenti del consiglio di amministrazione, con arrotondamento all'unità superiore, compatibilmente con la composizione dell'organo e con le disposizioni speciali applicabili.
4. Le società adottano procedure di selezione e nomina trasparenti, basate su competenze, esperienza, indipendenza e idoneità all'incarico. La quota generazionale non esonera dal rispetto dei requisiti di professionalità e degli eventuali requisiti di indipendenza previsti dalla legge.
5. Per le altre società, incluse le piccole e medie imprese, è promossa l'adozione volontaria della quota YOUNGREEN attraverso codici di governance, linee guida e strumenti di valorizzazione delle competenze delle nuove generazioni.
6. Le disposizioni del presente articolo sono coordinate con le norme vigenti sulla composizione degli organi societari, sull'equilibrio tra i generi e sui requisiti di nomina.
Articolo 6 – Trasparenza, monitoraggio e relazione annuale
1. Gli enti e le società soggetti alla quota YOUNGREEN rendono pubbliche, nei limiti consentiti dalla normativa sulla protezione dei dati personali, informazioni sulla composizione generazionale degli organi interessati e sulle misure adottate per garantire il rispetto delle disposizioni.
2. Il Governo, d'intesa con le amministrazioni competenti e nel rispetto delle attribuzioni regionali, promuove un sistema di monitoraggio dell'attuazione della presente legge.
3. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo presenta alle Camere una relazione sul grado di attuazione della quota generazionale, sui risultati conseguiti e sulle eventuali criticità emerse.
4. La relazione valuta anche l'effettiva partecipazione dei giovani agli organi decisionali, evitando che la quota si traduca in una presenza meramente formale.
Articolo 7 – Disposizioni attuative e transitorie
1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, ove necessario e nel rispetto delle competenze legislative costituzionalmente attribuite, le disposizioni attuative e di coordinamento con la normativa vigente.
2. Gli enti e le società interessati adeguano le proprie procedure elettorali, statutarie e di nomina in occasione del primo rinnovo degli organi successivo all'entrata in vigore delle disposizioni applicabili.
3. Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli alla partecipazione delle nuove generazioni già previste dalla normativa vigente o dagli statuti degli enti e delle società.
4. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quelli espressamente autorizzati da successive disposizioni legislative.

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Il problema
PETIZIONE PER L’INTRODUZIONE DELLE QUOTE YOUNGREEN
IL FUTURO NON VOTA; UNA VOCE AL FUTURO
Dare voce alle generazioni future nei luoghi in cui si decide il presente.
Possiamo immaginare una società capace di dare maggiore spazio alle generazioni future, riconoscendo loro il diritto di contribuire alle decisioni che determineranno il mondo in cui saranno chiamate a vivere.
Le grandi sfide del nostro tempo — dal cambiamento climatico alla gestione delle risorse naturali, dall’innovazione tecnologica alla sostenibilità dei sistemi economici e sociali — richiedono decisioni che vadano oltre l’orizzonte del consenso immediato e degli interessi di breve termine.
Oggi i giovani sono pari al 20 % degli elettori e rappresentano solo il 5% degli eletti.
Eppure, proprio le generazioni che subiranno più a lungo gli effetti di queste scelte sono spesso quelle meno rappresentate nei luoghi in cui vengono assunte.
Da questa asimmetria nasce la proposta di istituire le quote “Youngreen”.
L’obiettivo è promuovere una presenza significativa delle giovani generazioni negli organismi chiamati a prendere decisioni con effetti rilevanti sul futuro: dai consigli comunali, fino ai consigli di amministrazione delle imprese e agli altri organismi di governance.
Non si tratta semplicemente di riservare uno spazio ai giovani, ma di introdurre nei processi decisionali una prospettiva generazionale, capace di affiancare alle esigenze del presente una maggiore attenzione alle conseguenze di lungo periodo.
Abbiamo introdotto le quote rosa per favorire una più equilibrata rappresentanza di genere nei luoghi decisionali. Oggi possiamo aprire una nuova riflessione sulla rappresentanza delle generazioni, affinché anche la voce di chi erediterà le conseguenze delle nostre, sia idoneamente rappresentata.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Relazione illustrativa – Fondamento costituzionale
La presente proposta trova uno dei suoi principali fondamenti nell'articolo 9 della Costituzione della Repubblica italiana, che riconosce espressamente la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni.
Tale principio, introdotto dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, afferma la rilevanza costituzionale degli interessi delle generazioni future nella tutela del patrimonio naturale. La legge YOUNGREEN intende contribuire a rendere effettiva questa prospettiva anche nei processi decisionali politici ed economici e quindi consentirne la concreta attuazione.
La responsabilità verso le generazioni future non può infatti limitarsi alla protezione dell'ambiente. Deve tradursi anche nella capacità delle istituzioni e delle imprese di valutare le conseguenze di lungo periodo delle proprie decisioni, promuovendo condizioni di equità generazionale e una partecipazione più ampia delle persone che erediteranno gli effetti di tali scelte.
In coerenza con gli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché con l'articolo 41 in materia di iniziativa economica e finalità sociali e ambientali, la proposta promuove una governance capace di integrare gli interessi delle generazioni presenti con quelli delle generazioni future.
La quota YOUNGREEN costituisce, in questa prospettiva, uno strumento di partecipazione e responsabilità: non attribuisce ai giovani una presunta superiorità rispetto alle altre generazioni, ma riconosce l'importanza che le diverse generazioni possano concorrere alle decisioni che ne determinano il futuro.
1. Le ragioni della proposta
Le trasformazioni economiche, sociali, tecnologiche e ambientali stanno modificando profondamente le prospettive delle nuove generazioni.
Le decisioni assunte oggi dalle istituzioni e dalle imprese producono conseguenze che si estendono ben oltre la durata dei mandati politici e degli incarichi manageriali. Il cambiamento climatico, la gestione delle risorse naturali, la sostenibilità del debito pubblico, l'evoluzione del lavoro, la trasformazione digitale e l'intelligenza artificiale sono solo alcuni esempi di fenomeni destinati a incidere in modo significativo sul futuro dei cittadini più giovani.
Eppure, le nuove generazioni incontrano ancora ostacoli nell'accesso ai luoghi in cui vengono assunte le decisioni che riguardano la collettività e il sistema economico.
La presente proposta nasce dalla convinzione che la rappresentanza generazionale costituisca un elemento importante per migliorare la qualità della democrazia, la capacità di innovazione delle organizzazioni e l'equità tra generazioni.
Non si intende contrapporre giovani e anziani, né introdurre un criterio di sostituzione delle competenze con l'età anagrafica. Si intende, al contrario, favorire la collaborazione tra esperienze diverse, riconoscendo alle giovani generazioni un ruolo effettivo nella definizione delle strategie e delle politiche.
2. Gli obiettivi della petizione per una nuova legge
La legge YOUNGREEN si propone di:
1. promuovere una presenza significativa delle nuove generazioni nei consigli regionali e comunali;
2. favorire l'accesso dei giovani ai consigli di amministrazione delle società;
3. introdurre meccanismi trasparenti di selezione e valorizzazione dei candidati;
4. integrare la prospettiva generazionale nei processi decisionali pubblici e privati;
5. promuovere una cultura della responsabilità verso le generazioni future.
La proposta individua, in via iniziale, una quota minima del 20% di rappresentanza per le persone che non abbiano compiuto 35 anni alla data di riferimento prevista per la candidatura o la nomina.
Le modalità applicative dovranno essere differenziate in funzione della natura degli organi interessati, nel rispetto delle competenze legislative e dell'autonomia delle istituzioni e delle società.
3. Un nuovo principio di governance
La rappresentanza generazionale non deve essere considerata esclusivamente una misura di inclusione. Può costituire anche uno strumento per migliorare la qualità delle decisioni.
La presenza di persone appartenenti a generazioni diverse può contribuire a integrare prospettive, esperienze, competenze e sensibilità differenti, soprattutto nella valutazione dei rischi di lungo periodo e delle opportunità di innovazione.
La legge YOUNGREEN intende pertanto promuovere un modello di governance nel quale la rappresentanza generazionale sia parte integrante della responsabilità istituzionale e d'impresa.
TESTO ARTICOLATO
Articolo 1 – Finalità, fondamento costituzionale e principi
1. La presente legge promuove l'equità generazionale e la partecipazione delle nuove generazioni ai processi decisionali delle istituzioni territoriali e delle società, in coerenza con i principi sanciti dagli articoli 2, 3, 9 e 41 della Costituzione della Repubblica italiana.
2. In attuazione del principio di tutela degli interessi delle future generazioni riconosciuto dall'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica promuove, nell'ambito delle rispettive competenze, condizioni idonee a favorire la partecipazione delle giovani generazioni alle decisioni pubbliche ed economiche suscettibili di produrre effetti di lungo periodo.
3. Le istituzioni e le società interessate sono chiamate a considerare, secondo modalità proporzionate alla natura delle decisioni assunte, i relativi effetti sulle generazioni future, con particolare riguardo alla sostenibilità ambientale, economica e sociale, alla tutela delle risorse, alle opportunità di sviluppo e all'equità intergenerazionale.
4. La quota generazionale YOUNGREEN è introdotta quale strumento per favorire una rappresentanza effettiva delle nuove generazioni negli organi individuati dalla presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza, rappresentanza democratica, autonomia degli enti territoriali e libertà d'impresa.
5. La presente legge promuove la collaborazione tra generazioni, valorizzando l'integrazione tra esperienza, competenze e prospettive di lungo periodo, senza determinare discriminazioni fondate sull'età al di fuori delle misure previste dalla legge.
Articolo 2 – Definizione di quota generazionale YOUNGREEN
1. È istituita la quota generazionale YOUNGREEN, quale misura finalizzata a favorire la presenza delle persone di età inferiore a 35 anni negli organi di rappresentanza politica e di amministrazione societaria individuati dalla presente legge.
2. La quota generazionale è fissata, in via ordinaria, nella misura minima del 20% dei componenti da eleggere o nominare, con arrotondamento all'unità superiore quando necessario.
3. L'età è verificata alla data di presentazione della candidatura o, per le nomine societarie, alla data della deliberazione di nomina. Il raggiungimento del limite di età durante il mandato non determina la decadenza dalla carica.
4. La quota si applica secondo modalità differenziate per ciascuna tipologia di organo, tenendo conto delle dimensioni, delle modalità di elezione o nomina e delle disposizioni legislative vigenti.
Articolo 3 – Rappresentanza YOUNGREEN nei consigli regionali
1. Lo Stato e le regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, promuovono l'introduzione della quota generazionale YOUNGREEN nelle leggi elettorali regionali.
2. Le leggi elettorali regionali prevedono misure idonee a garantire una presenza effettiva di candidati di età inferiore a 35 anni nelle liste elettorali, nonché meccanismi diretti a favorirne l'elezione, nel rispetto dei principi costituzionali e delle disposizioni vigenti in materia di rappresentanza.
3. Le modalità di attuazione possono comprendere requisiti minimi di composizione delle liste, criteri di distribuzione delle candidature e ulteriori strumenti idonei a conseguire l'obiettivo della rappresentanza generazionale.
4. Le regioni adeguano la propria legislazione entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle rispettive competenze.
Articolo 4 – Rappresentanza YOUNGREEN nei consigli comunali
1. Al fine di favorire la partecipazione delle nuove generazioni alla vita amministrativa locale, la legislazione elettorale degli enti locali è adeguata per promuovere la presenza di candidati under 35 nelle liste per l'elezione dei consigli comunali.
2. Sono introdotte misure volte a favorire una rappresentanza effettiva delle giovani generazioni, differenziate in funzione della popolazione residente, del sistema elettorale applicabile e delle caratteristiche degli organi da eleggere.
3. Per i comuni di minori dimensioni possono essere previste modalità semplificate, purché idonee a garantire un'effettiva opportunità di partecipazione dei giovani.
4. Le disposizioni attuative assicurano la compatibilità della quota generazionale con il diritto di elettorato passivo, la libertà di scelta degli elettori e i principi che regolano l'elezione degli organi comunali.
Articolo 5 – Quota generazionale YOUNGREEN nei consigli di amministrazione
1. La quota generazionale YOUNGREEN si applica ai consigli di amministrazione e agli organi equivalenti delle società controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali, secondo criteri e modalità definiti dalla normativa di attuazione.
2. La quota si applica altresì alle società quotate nei mercati regolamentati, mediante le opportune modifiche alla disciplina societaria e dei mercati finanziari, nel rispetto dei principi europei e nazionali applicabili.
3. Per le società di cui ai commi 1 e 2, la presenza di amministratori di età inferiore a 35 anni è fissata nella misura minima del 20% dei componenti del consiglio di amministrazione, con arrotondamento all'unità superiore, compatibilmente con la composizione dell'organo e con le disposizioni speciali applicabili.
4. Le società adottano procedure di selezione e nomina trasparenti, basate su competenze, esperienza, indipendenza e idoneità all'incarico. La quota generazionale non esonera dal rispetto dei requisiti di professionalità e degli eventuali requisiti di indipendenza previsti dalla legge.
5. Per le altre società, incluse le piccole e medie imprese, è promossa l'adozione volontaria della quota YOUNGREEN attraverso codici di governance, linee guida e strumenti di valorizzazione delle competenze delle nuove generazioni.
6. Le disposizioni del presente articolo sono coordinate con le norme vigenti sulla composizione degli organi societari, sull'equilibrio tra i generi e sui requisiti di nomina.
Articolo 6 – Trasparenza, monitoraggio e relazione annuale
1. Gli enti e le società soggetti alla quota YOUNGREEN rendono pubbliche, nei limiti consentiti dalla normativa sulla protezione dei dati personali, informazioni sulla composizione generazionale degli organi interessati e sulle misure adottate per garantire il rispetto delle disposizioni.
2. Il Governo, d'intesa con le amministrazioni competenti e nel rispetto delle attribuzioni regionali, promuove un sistema di monitoraggio dell'attuazione della presente legge.
3. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo presenta alle Camere una relazione sul grado di attuazione della quota generazionale, sui risultati conseguiti e sulle eventuali criticità emerse.
4. La relazione valuta anche l'effettiva partecipazione dei giovani agli organi decisionali, evitando che la quota si traduca in una presenza meramente formale.
Articolo 7 – Disposizioni attuative e transitorie
1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, ove necessario e nel rispetto delle competenze legislative costituzionalmente attribuite, le disposizioni attuative e di coordinamento con la normativa vigente.
2. Gli enti e le società interessati adeguano le proprie procedure elettorali, statutarie e di nomina in occasione del primo rinnovo degli organi successivo all'entrata in vigore delle disposizioni applicabili.
3. Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli alla partecipazione delle nuove generazioni già previste dalla normativa vigente o dagli statuti degli enti e delle società.
4. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quelli espressamente autorizzati da successive disposizioni legislative.

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Petizione creata in data 22 ottobre 2026