

UN SUDDITO (indomito) NON S'ARRENDE/RA' MAI.
Carissimi firmatari,
La giudichessa livornese (Grassi) mi ha negato l'invocata CTU (perizia) ed io mi rilancio (assistito dal mio grande legale, Avvocato Biagio Riccio, cassazionista, del Foro di Napoli) verso la Corte d'Appello fiorentina, sperando di trovarvi un giudice-superiore che dimostri di "avere gli attributi" necessari).
Nel "mio mondo" non esiste che 3 "giudici" (Di Carlo, Grassi, Nicoletti) si sian permessi, in barba alla legge (sic!), di trattarmi da verme-suddito.
Mi .... tocca pertanto e purtroppo di bussare per l'ennesima volta alle porte giudiziarie per cercare di ribaltare 'sto affronto subito da "cittadino".
Non mi è possibile incollarvi l'intero testo dell'ATTO DI CITAZIONE costruito magistralmente dall'Avv. Riccio appunto. Son 14 paginate addirittura, strapiene di motivazioni e citazioni legislative. Mi limito perciò a citarvi gli spunti più comprensibili anche per chi non mastica "Diritto" tutti i giorni.
A me (nel rilevarli) mi veniva il vomito. Fatevene voi la vostra personale opinione.
Di mio, un solo commento: IN-giustizia italiota, per come mi hai trattato, devi solo provare VERGOGNA (ed anche la Corte Europea, condannandoti, ti ha praticamente gridato in faccia la stessa "parola")!.
Quindi:
CORTE D’APPELLO DI FIRENZE
Atto di citazione in appello
Per la riforma della sentenza n° 465/2022, pronunciata dalla sezione civile del Tribunale di
Livorno – giudice dott.ssa Emilia Grassi (che, purtroppo. stava dapprima già anche all'Esecuzione!).
. avendo il Giudice dell’esecuzione, senza alcun potere normativo, attribuito al nuovo
proprietario anche la titolarità del subalterno 601 della particella 513, identificato al catasto
come bene comune non censibile, l’ Arnaboldi ha altresì chiesto che fosse accertata una servitù ex art. 1062 c.c., destinazione del padre di famiglia, previa regolamentazione o frazionamento dell’area anche mediante consulenza tecnica d’ufficio.
. la Giudichessa ha rigettato la domanda di tale consulenza ed anche l'accertamento della servitù per destinazione del padre di famiglia.
. il bene comune non censibile, per struttura immanente e per destinazione non può essere oggetto di vendita e dunque neppure di decreto di trasferimento.
Conclusione e' che il decreto di trasferimento in proposito sia nullo e valga perciò il rimedio dell’actio nullitatis.
. l'Arnaboldi dopo il trasferimento coattivo non gode di fatto di fornitura ed allaccio all’acquedotto pubblico, all’energia elettrica, alla telefonia, al pozzo artesiano, alla possibilità
di usufruire delle servitù di passo, a piedi, e di utilizzo di mezzi meccanici per lo svolgimento della sua attività aziendale. Questo è di fatto accaduto ed ancora accade.
. Decreto di trasferimento.
Nelle ordinanze del Giudice dell’esecuzione che d’imperio ordinava la vendita forzata vi sono state iniziative procedurali culminate nelle ordinanze del 06.03.2012 e del 20.01.2013 che in ultima analisi hanno portato alla vendita forzata un bene che non poteva essere oggetto di trasferimento.
Si legge dunque nella relazione del consulente tecnico di ufficio della procedura esecutiva di riferimento:” l’immobile periziato, unico bene indicato nella trascrizione del verbale di pignoramento da cui scaturisce la presente esecuzione immobiliare, è in realtà, collocato all’interno di una resede,
catastalmente rappresentata al sub.601 come B.C.N.C., esclusa, quindi, dalla medesima procedura. Su tale resede, inoltre, risulta insistere un altro corpo di fabbrica ad uso deposito (sub.603):
il Giudice dell’esecuzione con ordinanza invitava il creditore esecutante e futuro aggiudicatario a dover estendere il pignoramento anche sull’area di resede, per intenderci sul bene comune non censibile.
Così deliberava il Giudice dell’esecuzione dott. Luigi De Franco: “Il Giudice, ... dispone che il creditore procedente integri il pignoramento, estendendolo sul bene indicato dal CTU”
(ordinanza del 6.03.2012).
Questa ordinanza, propedeutica al decreto di trasferimento, NON PUO' APPARTENERE AL MONDO DEL DIRITTO, perché il pignoramento non può estendersi a beni che al catasto sono ritenuti non censibili, come se si volesse pignorare l’alloggio del custode, l’androne delle scale, identificati come beni catastali non censibili. Eppure il giudice De Franco ha proceduto ex
abrupto.
Ma, bontà sua, il creditore esecutante non provvedeva nemmeno ad estendere il pignoramento così
come stabilito dal Giudice dell’esecuzione che, NEL SUO DELIRIO DI ONNIPOTENZA ED AL DI FUORI DI QUALSIASI AGGANCIO NORMATIVO, CON UN VERO E PROPRIO ABUSO DEL DIRITTO, MOTU PROPRIO,, così provvedeva: "Il GE a scioglimento della riserva, ritenuto che la mancata effettuazione del pignoramento, pur nei termini perentoriamente stabiliti da questo Giudice, appare giustificata dalla considerazione che si trattava, per quanto riguarda la particella 513 sub 601 di bene comune non censibile....".
Il che rendeva giuridicamente impossibile il pignoramento stesso.
Lo SCONCIO GIURIDICO continuava quando il Giudice dell’Esecuzione De Franco con l’ordinanza di vendita stabiliva l’aggiunta CONTRA LEGEM di suo pugno al prestampato di
cancelleria; “adde :si precisa che la vendita riguarda anche la particella 513 nei limiti di cui sia oggetto di pignoramento con esclusione del sub 603” (ordinanza di delega ai sensi del 591bis cpc del 19.07.2013).
Allo stato degli atti ci troviamo che il Giudice dell’esecuzione ha ordinato la vendita di un bene che non può essere venduto - trattandosi di un bene comune non censibile - sul quale
ha esteso un PIGNORAMENTO INESISTENTE.
Non può essere oggetto di vendita e dunque neanche dell’abnorme atto di pignoramento stabilito di ufficio dal Giudice dell’esecuzione, perché neanche attraverso la vendita forzata
un bene con queste naturali caratteristiche può essere oggetto di trasferimento.
La vendita di un bene comune non censibile non può intervenire anche se essa è ordinata DI IMPERIO dal Giudice dell’esecuzione, come avvenuto.
. Siamo al cospetto di un atto che declina nell’inesistenza giuridica.
Da qui il rimedio dell’actio nullitatis: è ben noto infatti che l’inesistenza giuridica non può essere rappresa in alcun provvedimento giuridico.
Se l’atto è inesistente va confinato e rimosso e la sua intrinseca patologia può essere sollevata in ogni stato e grado del processo con l’actio nullitatis, anche se gli effetti dell’atto
si sarebbero consolidati.
Se ne produce, perciò, la nullità, l’abnormità, perché non si rinviene nell’ordinamento la condizione fondante, legittimante, che conferisce al Giudice in astratto il potere di rendere
ed emanare l’atto.
L’ordinanza emessa in difetto dei presupposti di sostanza e/o di forma si risolve in un provvedimento non decisorio, ma “abnorme e, perciò, inesistente” nei cui confronti è
proponibile l’actio nullitatis, azione ordinaria di accertamento tesa a far valere l’inefficacia dei provvedimenti resi dagli organi giurisdizionali fuori dalle loro attribuzioni (Cass. civ.,
10/06/2004, n° 10995).
L’actio nullitatis, che, potendo essere esperibile in ogni tempo, colpisce l’inesistenza giuridica o la nullità radicale di un provvedimento erroneamente emesso da un giudice
carente di potere o che emana un provvedimento abnorme, irriconoscibile come atto processuale di un determinato tipo (Cass. civ., 29/09/1999, n° 10784).
Si chiede dunque che il Giudice adito dichiari quest’abnormità, perché il giudice dell’esecuzione nella specie si è arrogato il diritto di mettere in vendita un bene che per le sue
caratteristiche non può essere venduto, con la conseguenza che il proprietario è tale non perché riconosciuto dalla legge, bensì per un abuso del diritto di un Giudice dell’esecuzione, non sopportabile dall’ordinamento.
. In sintesi si invoca l’intervento della Corte di Appello, affinché dichiari nullo il decreto di
trasferimento a pag.2 dal rigo 13 al rigo 22, così integralmente riportato.
.La giudice (Grassi) non ha concesso la consulenza tecnica di ufficio la quale avrebbe potuto verificare quanto attestato dal consulente di parte dell’Arnaboldi.
Ne consegue una violazione e disapplicazione del giudice Grassi, appunto.
. Attualmente la situazione è INSOSTENIBILE.
Che sia data quindi cittadinanza all’actio nullitatis proponibile in ogni tempo e senza preclusioni di sorta, per regolamentarne la fruibilità e l’uso appunto mediante CTU (da nominare).
Cos'altro devo aggiungere, io?! Ah, ecco: aggiungo a questo aggiornamento, una foto scattata oggi. Vi si intravvede il "salotto buono" di cui dispongo, all'esterno del mio magazzino aziendale. Ricevo qui gli occasionali clienti ed amici "in pellegrinaggio".
Piovesse e tirasse vento? Ci si rivedrà.......un'altra volta!
Questa è la mia situazione in data 24 luglio 2022 (avviata nel "recente" dicembre 1980). E poi mi suggeriscono di non offendere la patria....!