Basta con la modifica unilaterale del contratto nelle telecomunicazioni. Vogliamo l'abolizione dell'articolo 70, comma 4, del D-Lgs. 259/2003 a favore dei cittadini consumatori.


Basta con la modifica unilaterale del contratto nelle telecomunicazioni. Vogliamo l'abolizione dell'articolo 70, comma 4, del D-Lgs. 259/2003 a favore dei cittadini consumatori.
Il problema
In base all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche), il gestore/fornitore di servizi di comunicazione elettronica ha facoltà di modificare le condizioni contrattuali vigenti alle seguenti condizioni:
1. deve informare il cliente/consumatore della rimodulazione;
2. deve dare un preavviso non inferiore a 30 giorni;
3. al cliente/consumatore che non accetta le nuove condizioni deve garantire il diritto di recesso senza applicare costi aggiuntivi o penali.
In realtà questo decreto legislativo offre ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica uno strumento legale per attuare comportamenti contrari a buona fede e correttezza a danno del consumatore.
Considerando che i gestori/fornitori fanno oltretutto “cartello”, il cliente/consumatore non ha scampo !!!
Casi frequenti di modifica unilaterale del contratto: Telecom, Wind Infostrada, Vodafon, ecc. ecc. … in Italia in sostanza quasi tutti...
L'ultimo esempio (luglio 2015) è quello di Infostrada (Wind Telecomunicazioni SpA) che ha messo a pagamento sia il servizio “In Vista” (tramite il quale il chiamato può ricevere in automatico il numero del chiamante) che il dettaglio delle chiamate del conto telefonico.
Due servizi questi ultimi molto importanti per una linea telefonica standard, che fino a poco tempo fa era normale fossero gratuiti.
Come ormai tutti sanno, quando il gestore/fornitore decide di modificare le condizioni contrattuali accadono di frequente le seguenti situazioni:
- - il gestore/fornitore omette l'informativa;
- - il gestore/fornitore informa il cliente/consumatore in modo poco evidente, inserendo l'informativa in questione in bolletta, in mezzo a tantissime altre informazioni ed il cliente non si accorge di nulla fino a quando non vede addebitarsi in fattura dei costi non previsti, ma a quel punto è troppo tardi per recedere senza penali o costi aggiuntivi in quanto il gestore/fornitore a tutti gli effetti ha agito nei termini di legge;
- - i pochi clienti/consumatori che recedono nei termini di legge spesso devono combattere con i gestori/fornitori (anche per via legale) causa l'applicazione indebita di penali e/o costi aggiuntivi o addirittura la prosecuzione dell'addebito di bollette malgrado il servizio già cessato.
Si chiede quindi al legislatore di tutelare i clienti/consumatori annullando l'articolo 70, comma 4, del D-Lgs. 259/2003 e imponendo al gestore/fornitore di servizi di comunicazione elettronica di comunicare al cliente/consumatore la risoluzione automatica del contratto a seguito della necessità di inserire delle modifiche che comportano un aumento dei costi.
Il gestore/fornitore di servizi di comunicazione elettronica, qualora voglia mantenere il rapporto contrattuale con le nuove regole, dovrà raccogliere il benestare del cliente in MODO FORMALE, come se fosse un nuovo rapporto commerciale e comunicare nel contempo a quest'ultimo il CODICE di MIGRAZIONE. Se il cliente non accetta le nuove regole potrà uscire senza penali e costi aggiuntivi e rivolgersi ad un altro gestore/fornitore.
Solo in questo modo il cliente/consumatore potrà essere tutelato in forma completa senza ripercussioni di alcun genere e sarà veramente informato e libero di decidere se cambiare gestore/fornitore.
Inoltre deve essere imposto al gestore/fornitore di mantenere gratuiti i servizi basilari, come appunto fornire al chiamato il numero del chiamante e la lista dei numeri chiamati in bolletta.
La politica dovrebbe iniziare a rimettere a posto le regole basilari per fare gli interessi dei cittadini, altrimenti tra poco ai cittadini verrà fatto pagare anche l'aria che respirano !
Il problema
In base all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche), il gestore/fornitore di servizi di comunicazione elettronica ha facoltà di modificare le condizioni contrattuali vigenti alle seguenti condizioni:
1. deve informare il cliente/consumatore della rimodulazione;
2. deve dare un preavviso non inferiore a 30 giorni;
3. al cliente/consumatore che non accetta le nuove condizioni deve garantire il diritto di recesso senza applicare costi aggiuntivi o penali.
In realtà questo decreto legislativo offre ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica uno strumento legale per attuare comportamenti contrari a buona fede e correttezza a danno del consumatore.
Considerando che i gestori/fornitori fanno oltretutto “cartello”, il cliente/consumatore non ha scampo !!!
Casi frequenti di modifica unilaterale del contratto: Telecom, Wind Infostrada, Vodafon, ecc. ecc. … in Italia in sostanza quasi tutti...
L'ultimo esempio (luglio 2015) è quello di Infostrada (Wind Telecomunicazioni SpA) che ha messo a pagamento sia il servizio “In Vista” (tramite il quale il chiamato può ricevere in automatico il numero del chiamante) che il dettaglio delle chiamate del conto telefonico.
Due servizi questi ultimi molto importanti per una linea telefonica standard, che fino a poco tempo fa era normale fossero gratuiti.
Come ormai tutti sanno, quando il gestore/fornitore decide di modificare le condizioni contrattuali accadono di frequente le seguenti situazioni:
- - il gestore/fornitore omette l'informativa;
- - il gestore/fornitore informa il cliente/consumatore in modo poco evidente, inserendo l'informativa in questione in bolletta, in mezzo a tantissime altre informazioni ed il cliente non si accorge di nulla fino a quando non vede addebitarsi in fattura dei costi non previsti, ma a quel punto è troppo tardi per recedere senza penali o costi aggiuntivi in quanto il gestore/fornitore a tutti gli effetti ha agito nei termini di legge;
- - i pochi clienti/consumatori che recedono nei termini di legge spesso devono combattere con i gestori/fornitori (anche per via legale) causa l'applicazione indebita di penali e/o costi aggiuntivi o addirittura la prosecuzione dell'addebito di bollette malgrado il servizio già cessato.
Si chiede quindi al legislatore di tutelare i clienti/consumatori annullando l'articolo 70, comma 4, del D-Lgs. 259/2003 e imponendo al gestore/fornitore di servizi di comunicazione elettronica di comunicare al cliente/consumatore la risoluzione automatica del contratto a seguito della necessità di inserire delle modifiche che comportano un aumento dei costi.
Il gestore/fornitore di servizi di comunicazione elettronica, qualora voglia mantenere il rapporto contrattuale con le nuove regole, dovrà raccogliere il benestare del cliente in MODO FORMALE, come se fosse un nuovo rapporto commerciale e comunicare nel contempo a quest'ultimo il CODICE di MIGRAZIONE. Se il cliente non accetta le nuove regole potrà uscire senza penali e costi aggiuntivi e rivolgersi ad un altro gestore/fornitore.
Solo in questo modo il cliente/consumatore potrà essere tutelato in forma completa senza ripercussioni di alcun genere e sarà veramente informato e libero di decidere se cambiare gestore/fornitore.
Inoltre deve essere imposto al gestore/fornitore di mantenere gratuiti i servizi basilari, come appunto fornire al chiamato il numero del chiamante e la lista dei numeri chiamati in bolletta.
La politica dovrebbe iniziare a rimettere a posto le regole basilari per fare gli interessi dei cittadini, altrimenti tra poco ai cittadini verrà fatto pagare anche l'aria che respirano !
PETIZIONE CHIUSA
Condividi questa petizione
I decisori

Petizione creata in data 3 agosto 2015